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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3460/2018
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3460/2018 promosso da:
c.f. e c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambe rappresentate e difese dall'avv.to Alessandro Ficco ed elettivamente domiciliate in Roma,
Via Pasquale II n. 349 presso lo studio di quest'ultimo .…………………………………………..Attrici
contro c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Vignola ed CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Minturno Via Le Casse snc………………...Convenuto
e
, impersonalmente e congiuntamente presso l'ultimo domicilio della Controparte_2
defunta in Marina di Minturno (04028), in Via Lungomare n. 399………...…….. Convenuti Contumaci
e
Eredi di impersonalmente e collettivamente presso l'ultima residenza della Controparte_3
defunta in Marina di Minturno (Lt), via Lungomare n. 398…………...…….……..Convenuti contumaci e
c.f. ……………………….……….Convenuto contumace Controparte_4 C.F._4
e pagina 1 di 7 (ex , in persona del legale Controparte_5 Controparte_6
rappresentante pro-tempore, in Roma (00142), Via Giuseppe Grezar n. 14….….Convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 25 settembre
2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ex art.50 cpc le attrici hanno evocato in giudizio i convenuti esponendo, fra l'altro, che”… Con atto di citazione ritualmente notificato (…) convenivano in giudizio
innanzi il Tribunale di Gaeta i loro fratelli , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e chiedendo fosse disposta la divisione ereditaria sui beni relitti dall'eredità della Controparte_4
madre ;
2. che in particolare le odierne attrici proponevano la domanda suddetta Persona_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento della
presente domanda 1) dichiarare aperta la successione della de cuius 2) previa Persona_1
nomina di un esperto per la esatta individuazione e stima dei beni mobili ed immobili relativi all'intero
asse patrimoniale caduto in successione, oltre alla determinazione, individuazione e quantificazione
delle somme relative ai frutti sino ad oggi derivati dalla gestione e utilizzo dei suddetti beni, con esatta
individuazione delle singole quote di spettanza ed attribuzione, ordinare la correlativa divisione in
relazione alle singole quote, 3)nel caso di accertata indivisibilità dei beni, ordinare la vendita
all'incanto dell'immobile con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i singoli
comproprietari-condividenti comprensive della individuazione ed attribuzione delle somme ricavate
dalla gestione ed utilizzo dei beni caduti in successione nonché dei beni mobili comprese eventuali
somme di danaro;
4) porre ogni spesa competenza ed onorario del presente giudizio a carico dei
convenuti in quanto da sempre e a tutt'oggi ingiustificatamente contrari allo scioglimento della
comunione e comunque nel caso di infondata contestazione sul diritto a dividere o sulle operazioni
divisionali.”;
3. a fondamento delle proprie richieste le attrici sostenevano di essere comproprietarie,
pagina 2 di 7 insieme ai convenuti e unitamente ad altro fratello (nato a [...] il [...] e Persona_2
deceduto a Roma il 8.12.2001), per una quota ideale di 1/7 cadauna sui beni relitti della madre
[...]
, deceduta in Marina di Minturno in data 7/03/1995; 4. in particolare i beni di cui Persona_1
trattasi risultavano essere costituiti dall'intero fabbricato sito in Marina di Minturno n. 399 così
composto: ● locale seminterrato di circa 61 mq distinto con l'interno 1 in catasto al F. 40, p.lla859 sub
3, Via Lungomare, P. 1/S, categ. C/2, cl. 6, cons. mq 61 trasformato in 2 piccoli appartamenti;
●
appartamento al piano terra distinto con l'interno 3 in catasto al F. 40, p.lla 859 sub 1, Via Lungomare
p.t., cat. A/3, cl. 3 vani 4,5; ● locale seminterrato C/3 distinto con interno 2 in catasto al F. 40, p.lla
859 sub 4, Via Lungomare, P.1/S, categ. C/3, cl. 6 cons. mq. 64; ● appartamento al piano terra distinto
con l'interno 4 in catasto al F. 40, p.lla 859 sub. 2, Via Lungomare p.t., categ. A/3, cl. 3 vani 4,5. 5. la
suddetta causa veniva assunta dal Tribunale di Gaeta con RGN 125/05 innanzi alla Dott.ssa Onorato,
e vi si costituivano in giudizio i signori , e CP_1 Controparte_2 Controparte_4
formalmente dichiarando di non opporsi alla divisione, e sostenendo, da parte loro, di aver inoltre
acquistato la quota pari ad 1/7 dei i diritti di proprietà del fratello con decreto di Persona_2
trasferimento della suddetta quota di spettanza del fratello da divitersi tra loro in parti uguali.
6. che
gli immobili sopra descritti, sin dall'apertura della successione della signora Persona_1
(del 7.03.1995), risultavano essere stati nell'esclusivo possesso e godimento dei soli signori
[...]
e , i quali ne hanno sempre goduto i frutti, escludendo categoricamente gli CP_2 CP_1
altri comproprietari, e, per tale ragione, le attrici chiedevano altresì la condanna dei due occupanti al
risarcimento/indennità di cui trattasi avendone in tutti quegli anni goduto dei frutti in modo esclusivo;
(…). In data 6 maggio 2018 il Tribunale di Latina, in persona del Dott. Galasso, a scioglimento della
riserva assunta all'udienza del 6.02.2018, preso atto dell'adesione delle parti alla competenza del
Tribunale di Cassino disponeva la cancellazione della causa dal ruolo (…) nelle more si è venuto a
sapere che la signora è deceduta in data 2.03.2018. (…). Sul fondamento di tali Controparte_3
presupposti le attrici hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: –
pagina 3 di 7 confermata l'indivisibilità del bene, come già riferito dal CTU nominato nel procedimento RGN
200125/05 del Tribunale di Latina (docc. 3 e 4 del fascicolo della citazione), disporre la vendita
all'incanto degli immobili di cui trattasi ex artt. 788 e 576 c.p.c., alle modalità determinate dallo stesso
Giudice in caso di mancato accordo delle parti, ed anche attraverso il deferimento delle operazioni ad
un notaio ex art. 730 c.c., e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle
rispettive quote, considerando anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1113, comma III, c.c. la
partecipazione della Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Controparte_6
sulle quote di spettanza dei signori e oggetto di relative ipoteche (doc. 8 del CP_1 Controparte_2
fascicolo della citazione); – In subordine, sciogliere la comunione di cui trattasi mediante
frazionamento degli immobili, attraverso la predisposizione – anche con l'ausilio di un notaio – del
progetto di divisione, e quindi l'assegnazione delle porzioni degli immobili tra le parti secondo le
rispettive quote, ossia, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un
Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
– Condannare i signori e CP_1 CP_2
a corispondere un risarcimento alle attrici per l'aver goduto in modo esclusivo dei frutti degli
[...]
immobili di cui trattasi sin dal 7/03/1995 data della morte della madre , e data Persona_1
dalla quale gli immobili di cui trattasi divenivano una comproprietà delle odierne parti in causa,
escludendo sino ad oggi le signore e dal godimento e utilizzabilità dei beni stessi, Pt_1 Per_3
risarcimento pari ad è € 4.593,33 a carico di per ciascuna attrice e € 12.510,33 a Controparte_2
carico di per ciascuna attrice, o in subordine, anche in via equitativa nella maggiore o CP_1
minore somma che vorrà accordarsi;
– In caso di opposizione alla divisione, porre ogni spesa,
competenza ed onorario del presente giudizio a carico dei convenuti che si sono opposti con
attribuzione al sottoscritto avvocato, che se ne dichiara antistatario;
– Qualora non vi fosse
opposizione alla divisione, porre ogni spesa a carico di tutti i condividendi la comunione in
proporzione delle rispettive quote. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
pagina 4 di 7 Si sono costituiti e , i quali hanno contestato le avverse domande e CP_1 Controparte_2
hanno così concluso: “…In merito alla richiesta di risarcimento del danno derivante da indennità di
occupazione (…). Preliminarmente si eccepisce e rileva l'intervenuta prescrizione quinquennale. Nel
merito - Per il rigetto della richiesta avanzata perché infondata così in punto di fatto che in diritto, per
le motivazioni innanzi descritte. In merito alla richiesta di divisione ereditaria si chiede, previa
determinazione della massa ereditaria, di addivenire alla divisione della stessa, attribuendo, laddove
possibile ad ognuno la propria quota ereditaria, anche attraverso le dovute compensazioni in denaro
nel caso in cui vi siano immobili insuscettibili di essere divisi. (…). Con vittoria di spese, competenze
ed onorari di giudizio”.
Nelle more del procedimento è deceduta la convenuta e con ordinanza del 12 Controparte_2
novembre 2020 il Giudice ha interrotto il processo: con atto di citazione le attrici lo hanno riassunto.
Nelle note scritte per l'udienza virtuale del 28 febbraio 2022, le attrice hanno rappresentato di aver notificato l'atto in riassunzione a tutte le parti chiamate in causa e si è costituito solo;
in CP_1
seguito a richiesta della parte convenuta, il Giudice ha dichiarato la contumacia dei convenuti non costituitosi e ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc.
Con ordinanza del 21 novembre 2022 il Giudice ha ammesso le prove orali;
tuttavia, le attrici con istanza depositata il 16 febbraio 2023 hanno rinunciato espressamente alla richiesta di risarcimento del danno derivante da indennità di occupazione e hanno chiesto disporsi la consulenza tecnica.
Il Giudice ha nominato il CTU ing. e dopo il deposito della perizia ha ritenuto la Persona_4
causa matura per la decisione.
Per questo Giudice la domanda di scioglimento della comunione dev'essere dichiarata improcedibile,
essendo emersa l'esistenza di abusi sul bene oggetto di comunione.
La CTU, infatti, redatta a seguito di note critiche, ha esaminato lo stato e la conformità urbanistica del bene immobile costituente la massa attiva, descrivendone le parti difformi e le valutazioni in essa esposte sono condivisibili. Non è possibile procedere alla divisione di immobili che si presentino,
pagina 5 di 7 anche solo in parte, abusivi (così come ne è esclusa la loro commerciabilità) sino a quando tali abusi non vengano sanati ovvero non venga ripristinata la situazione di legittimità urbanistica preesistente.
Opinare diversamente significherebbe introdurre una disparità di trattamento nel regime di circolazione tra i beni acquisiti "mortis causa" e quelli acquisiti "inter vivos", non potendo questi ultimi essere oggetto di cessione se abusivi, con la conseguenza che la divisione giudiziale, implicando la regolarità
dei beni pro-indiviso, non può avere luogo se non previa regolarizzazione dell'abuso stesso: non può
quindi procedersi allo scioglimento della comunione poiché l'ordinamento giuridico non consente che le parti, ricorrendo all'autorità giudiziaria, conseguano un risultato ad esse precluso in via negoziale perché la regolarità edilizia degli immobili in comunione come costituisce presupposto della divisione convenzionale così è condizione della divisione giudiziale.
Dalla CTU emerge anche la presenza di gravi abusi edilizi riguardanti il piano seminterrato: un unico locale garage è stato trasformato in quattro miniappartamenti, ciascuno con accesso diretto dalla corte comune. Ancora, oltre al cambio di destinazione d'uso a cantina/deposito prevista anche in catasto,
invece di appartamento residenziale, si rileva una altezza utile dei vani pari a 2,20 metri, ben inferiore a quella oggi presente in sito con altezza utile interna tra il piano di calpestio e il soffitto del solaio sovrastante pari a circa 2,80 metri. Si configura, oltre alla variazione non autorizzata della destinazione d'uso degli ambienti, un aumento di volumetria, non legittimato da alcun titolo.
La giurisprudenza richiamata da parte attrice (Cass, sez. un., n.. 25021/2019) ha chiarito che allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi,
ove vi sia il consenso degli altri condividenti. Tuttavia, pur essendovi il consenso del convenuto, la pronuncia della Cassazione invocata e appena riportata non è perfettamente applicabile e riferibile al caso di specie perché lo scioglimento parziale della comunione, con esclusione dei beni non abusivi,
non è realizzabile, giacché l'asse ereditario è costituito da un bene di fatto non divisibile ed essendo la pagina 6 di 7 scindibilità esclusa “in rerum natura”. Il piano seminterrato è la base dell'intero edificio e ammettere la divisibilità e il conseguente stralcio della parte abusiva implicherebbe la paradossale conseguenza che l'eventuale abbattimento dell'immobile abusivo coinvolgerebbe l'intero fabbricato: i piani superiori,
infatti, si appoggiano sulle mura del seminterrato che costituisce un “unicum” inscindibile con l'intero fabbricato sovrastante. Si ipotizzi, ad esempio, un'ordinanza di demolizione riguardante il seminterrato:
è chiaro che una simile azione si estende a tutto il compendio. La pronuncia richiesta sullo scioglimento della comunione non solo risulterebbe di fatto “inutiliter data” ma renderebbe commerciabile un bene che di per sé non lo è per la sussistenza dell'abuso. Ciò posto, e poiché non si
è in presenza di abusi di scarsa rilevanza bensì di costruzione in assenza di concessione, sarebbe stato onere delle parti (in presenza di una nullità rilevabile d'ufficio) dimostrare che gli abusi sono stati sanati o quantomeno la dimostrazione della volontà di farlo tramite il deposito di una richiesta di concessione in sanatoria: tale prova è mancata.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di lite per l'evoluzione della vicenda, per il tenore della decisione e per l'insussistenza di una soccombenza sostanziale fra le parti devono essere compensate.
PQM
-definitivamente pronunciando
DICHIARA
improcedibile la domanda di divisione;
Dichiara compensate le spese di lite;
Ordina la trasmissione della CTU e della relazione integrativa alla Procura della Repubblica in sede, ai sensi dell'art. 331 comma 4 cpp, perché sembrano profilarsi reati urbanistici e edilizi.
Cassino, 10 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3460/2018 promosso da:
c.f. e c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambe rappresentate e difese dall'avv.to Alessandro Ficco ed elettivamente domiciliate in Roma,
Via Pasquale II n. 349 presso lo studio di quest'ultimo .…………………………………………..Attrici
contro c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Vignola ed CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Minturno Via Le Casse snc………………...Convenuto
e
, impersonalmente e congiuntamente presso l'ultimo domicilio della Controparte_2
defunta in Marina di Minturno (04028), in Via Lungomare n. 399………...…….. Convenuti Contumaci
e
Eredi di impersonalmente e collettivamente presso l'ultima residenza della Controparte_3
defunta in Marina di Minturno (Lt), via Lungomare n. 398…………...…….……..Convenuti contumaci e
c.f. ……………………….……….Convenuto contumace Controparte_4 C.F._4
e pagina 1 di 7 (ex , in persona del legale Controparte_5 Controparte_6
rappresentante pro-tempore, in Roma (00142), Via Giuseppe Grezar n. 14….….Convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 25 settembre
2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ex art.50 cpc le attrici hanno evocato in giudizio i convenuti esponendo, fra l'altro, che”… Con atto di citazione ritualmente notificato (…) convenivano in giudizio
innanzi il Tribunale di Gaeta i loro fratelli , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e chiedendo fosse disposta la divisione ereditaria sui beni relitti dall'eredità della Controparte_4
madre ;
2. che in particolare le odierne attrici proponevano la domanda suddetta Persona_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento della
presente domanda 1) dichiarare aperta la successione della de cuius 2) previa Persona_1
nomina di un esperto per la esatta individuazione e stima dei beni mobili ed immobili relativi all'intero
asse patrimoniale caduto in successione, oltre alla determinazione, individuazione e quantificazione
delle somme relative ai frutti sino ad oggi derivati dalla gestione e utilizzo dei suddetti beni, con esatta
individuazione delle singole quote di spettanza ed attribuzione, ordinare la correlativa divisione in
relazione alle singole quote, 3)nel caso di accertata indivisibilità dei beni, ordinare la vendita
all'incanto dell'immobile con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i singoli
comproprietari-condividenti comprensive della individuazione ed attribuzione delle somme ricavate
dalla gestione ed utilizzo dei beni caduti in successione nonché dei beni mobili comprese eventuali
somme di danaro;
4) porre ogni spesa competenza ed onorario del presente giudizio a carico dei
convenuti in quanto da sempre e a tutt'oggi ingiustificatamente contrari allo scioglimento della
comunione e comunque nel caso di infondata contestazione sul diritto a dividere o sulle operazioni
divisionali.”;
3. a fondamento delle proprie richieste le attrici sostenevano di essere comproprietarie,
pagina 2 di 7 insieme ai convenuti e unitamente ad altro fratello (nato a [...] il [...] e Persona_2
deceduto a Roma il 8.12.2001), per una quota ideale di 1/7 cadauna sui beni relitti della madre
[...]
, deceduta in Marina di Minturno in data 7/03/1995; 4. in particolare i beni di cui Persona_1
trattasi risultavano essere costituiti dall'intero fabbricato sito in Marina di Minturno n. 399 così
composto: ● locale seminterrato di circa 61 mq distinto con l'interno 1 in catasto al F. 40, p.lla859 sub
3, Via Lungomare, P. 1/S, categ. C/2, cl. 6, cons. mq 61 trasformato in 2 piccoli appartamenti;
●
appartamento al piano terra distinto con l'interno 3 in catasto al F. 40, p.lla 859 sub 1, Via Lungomare
p.t., cat. A/3, cl. 3 vani 4,5; ● locale seminterrato C/3 distinto con interno 2 in catasto al F. 40, p.lla
859 sub 4, Via Lungomare, P.1/S, categ. C/3, cl. 6 cons. mq. 64; ● appartamento al piano terra distinto
con l'interno 4 in catasto al F. 40, p.lla 859 sub. 2, Via Lungomare p.t., categ. A/3, cl. 3 vani 4,5. 5. la
suddetta causa veniva assunta dal Tribunale di Gaeta con RGN 125/05 innanzi alla Dott.ssa Onorato,
e vi si costituivano in giudizio i signori , e CP_1 Controparte_2 Controparte_4
formalmente dichiarando di non opporsi alla divisione, e sostenendo, da parte loro, di aver inoltre
acquistato la quota pari ad 1/7 dei i diritti di proprietà del fratello con decreto di Persona_2
trasferimento della suddetta quota di spettanza del fratello da divitersi tra loro in parti uguali.
6. che
gli immobili sopra descritti, sin dall'apertura della successione della signora Persona_1
(del 7.03.1995), risultavano essere stati nell'esclusivo possesso e godimento dei soli signori
[...]
e , i quali ne hanno sempre goduto i frutti, escludendo categoricamente gli CP_2 CP_1
altri comproprietari, e, per tale ragione, le attrici chiedevano altresì la condanna dei due occupanti al
risarcimento/indennità di cui trattasi avendone in tutti quegli anni goduto dei frutti in modo esclusivo;
(…). In data 6 maggio 2018 il Tribunale di Latina, in persona del Dott. Galasso, a scioglimento della
riserva assunta all'udienza del 6.02.2018, preso atto dell'adesione delle parti alla competenza del
Tribunale di Cassino disponeva la cancellazione della causa dal ruolo (…) nelle more si è venuto a
sapere che la signora è deceduta in data 2.03.2018. (…). Sul fondamento di tali Controparte_3
presupposti le attrici hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: –
pagina 3 di 7 confermata l'indivisibilità del bene, come già riferito dal CTU nominato nel procedimento RGN
200125/05 del Tribunale di Latina (docc. 3 e 4 del fascicolo della citazione), disporre la vendita
all'incanto degli immobili di cui trattasi ex artt. 788 e 576 c.p.c., alle modalità determinate dallo stesso
Giudice in caso di mancato accordo delle parti, ed anche attraverso il deferimento delle operazioni ad
un notaio ex art. 730 c.c., e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle
rispettive quote, considerando anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1113, comma III, c.c. la
partecipazione della Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Controparte_6
sulle quote di spettanza dei signori e oggetto di relative ipoteche (doc. 8 del CP_1 Controparte_2
fascicolo della citazione); – In subordine, sciogliere la comunione di cui trattasi mediante
frazionamento degli immobili, attraverso la predisposizione – anche con l'ausilio di un notaio – del
progetto di divisione, e quindi l'assegnazione delle porzioni degli immobili tra le parti secondo le
rispettive quote, ossia, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un
Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
– Condannare i signori e CP_1 CP_2
a corispondere un risarcimento alle attrici per l'aver goduto in modo esclusivo dei frutti degli
[...]
immobili di cui trattasi sin dal 7/03/1995 data della morte della madre , e data Persona_1
dalla quale gli immobili di cui trattasi divenivano una comproprietà delle odierne parti in causa,
escludendo sino ad oggi le signore e dal godimento e utilizzabilità dei beni stessi, Pt_1 Per_3
risarcimento pari ad è € 4.593,33 a carico di per ciascuna attrice e € 12.510,33 a Controparte_2
carico di per ciascuna attrice, o in subordine, anche in via equitativa nella maggiore o CP_1
minore somma che vorrà accordarsi;
– In caso di opposizione alla divisione, porre ogni spesa,
competenza ed onorario del presente giudizio a carico dei convenuti che si sono opposti con
attribuzione al sottoscritto avvocato, che se ne dichiara antistatario;
– Qualora non vi fosse
opposizione alla divisione, porre ogni spesa a carico di tutti i condividendi la comunione in
proporzione delle rispettive quote. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
pagina 4 di 7 Si sono costituiti e , i quali hanno contestato le avverse domande e CP_1 Controparte_2
hanno così concluso: “…In merito alla richiesta di risarcimento del danno derivante da indennità di
occupazione (…). Preliminarmente si eccepisce e rileva l'intervenuta prescrizione quinquennale. Nel
merito - Per il rigetto della richiesta avanzata perché infondata così in punto di fatto che in diritto, per
le motivazioni innanzi descritte. In merito alla richiesta di divisione ereditaria si chiede, previa
determinazione della massa ereditaria, di addivenire alla divisione della stessa, attribuendo, laddove
possibile ad ognuno la propria quota ereditaria, anche attraverso le dovute compensazioni in denaro
nel caso in cui vi siano immobili insuscettibili di essere divisi. (…). Con vittoria di spese, competenze
ed onorari di giudizio”.
Nelle more del procedimento è deceduta la convenuta e con ordinanza del 12 Controparte_2
novembre 2020 il Giudice ha interrotto il processo: con atto di citazione le attrici lo hanno riassunto.
Nelle note scritte per l'udienza virtuale del 28 febbraio 2022, le attrice hanno rappresentato di aver notificato l'atto in riassunzione a tutte le parti chiamate in causa e si è costituito solo;
in CP_1
seguito a richiesta della parte convenuta, il Giudice ha dichiarato la contumacia dei convenuti non costituitosi e ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc.
Con ordinanza del 21 novembre 2022 il Giudice ha ammesso le prove orali;
tuttavia, le attrici con istanza depositata il 16 febbraio 2023 hanno rinunciato espressamente alla richiesta di risarcimento del danno derivante da indennità di occupazione e hanno chiesto disporsi la consulenza tecnica.
Il Giudice ha nominato il CTU ing. e dopo il deposito della perizia ha ritenuto la Persona_4
causa matura per la decisione.
Per questo Giudice la domanda di scioglimento della comunione dev'essere dichiarata improcedibile,
essendo emersa l'esistenza di abusi sul bene oggetto di comunione.
La CTU, infatti, redatta a seguito di note critiche, ha esaminato lo stato e la conformità urbanistica del bene immobile costituente la massa attiva, descrivendone le parti difformi e le valutazioni in essa esposte sono condivisibili. Non è possibile procedere alla divisione di immobili che si presentino,
pagina 5 di 7 anche solo in parte, abusivi (così come ne è esclusa la loro commerciabilità) sino a quando tali abusi non vengano sanati ovvero non venga ripristinata la situazione di legittimità urbanistica preesistente.
Opinare diversamente significherebbe introdurre una disparità di trattamento nel regime di circolazione tra i beni acquisiti "mortis causa" e quelli acquisiti "inter vivos", non potendo questi ultimi essere oggetto di cessione se abusivi, con la conseguenza che la divisione giudiziale, implicando la regolarità
dei beni pro-indiviso, non può avere luogo se non previa regolarizzazione dell'abuso stesso: non può
quindi procedersi allo scioglimento della comunione poiché l'ordinamento giuridico non consente che le parti, ricorrendo all'autorità giudiziaria, conseguano un risultato ad esse precluso in via negoziale perché la regolarità edilizia degli immobili in comunione come costituisce presupposto della divisione convenzionale così è condizione della divisione giudiziale.
Dalla CTU emerge anche la presenza di gravi abusi edilizi riguardanti il piano seminterrato: un unico locale garage è stato trasformato in quattro miniappartamenti, ciascuno con accesso diretto dalla corte comune. Ancora, oltre al cambio di destinazione d'uso a cantina/deposito prevista anche in catasto,
invece di appartamento residenziale, si rileva una altezza utile dei vani pari a 2,20 metri, ben inferiore a quella oggi presente in sito con altezza utile interna tra il piano di calpestio e il soffitto del solaio sovrastante pari a circa 2,80 metri. Si configura, oltre alla variazione non autorizzata della destinazione d'uso degli ambienti, un aumento di volumetria, non legittimato da alcun titolo.
La giurisprudenza richiamata da parte attrice (Cass, sez. un., n.. 25021/2019) ha chiarito che allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi,
ove vi sia il consenso degli altri condividenti. Tuttavia, pur essendovi il consenso del convenuto, la pronuncia della Cassazione invocata e appena riportata non è perfettamente applicabile e riferibile al caso di specie perché lo scioglimento parziale della comunione, con esclusione dei beni non abusivi,
non è realizzabile, giacché l'asse ereditario è costituito da un bene di fatto non divisibile ed essendo la pagina 6 di 7 scindibilità esclusa “in rerum natura”. Il piano seminterrato è la base dell'intero edificio e ammettere la divisibilità e il conseguente stralcio della parte abusiva implicherebbe la paradossale conseguenza che l'eventuale abbattimento dell'immobile abusivo coinvolgerebbe l'intero fabbricato: i piani superiori,
infatti, si appoggiano sulle mura del seminterrato che costituisce un “unicum” inscindibile con l'intero fabbricato sovrastante. Si ipotizzi, ad esempio, un'ordinanza di demolizione riguardante il seminterrato:
è chiaro che una simile azione si estende a tutto il compendio. La pronuncia richiesta sullo scioglimento della comunione non solo risulterebbe di fatto “inutiliter data” ma renderebbe commerciabile un bene che di per sé non lo è per la sussistenza dell'abuso. Ciò posto, e poiché non si
è in presenza di abusi di scarsa rilevanza bensì di costruzione in assenza di concessione, sarebbe stato onere delle parti (in presenza di una nullità rilevabile d'ufficio) dimostrare che gli abusi sono stati sanati o quantomeno la dimostrazione della volontà di farlo tramite il deposito di una richiesta di concessione in sanatoria: tale prova è mancata.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di lite per l'evoluzione della vicenda, per il tenore della decisione e per l'insussistenza di una soccombenza sostanziale fra le parti devono essere compensate.
PQM
-definitivamente pronunciando
DICHIARA
improcedibile la domanda di divisione;
Dichiara compensate le spese di lite;
Ordina la trasmissione della CTU e della relazione integrativa alla Procura della Repubblica in sede, ai sensi dell'art. 331 comma 4 cpp, perché sembrano profilarsi reati urbanistici e edilizi.
Cassino, 10 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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