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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 961/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ON RO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2983/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San PP UV - Piazza Elena D'Aosta 1 80047 San PP UV NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.s Società Gestione Servizi S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 243/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 2024 1427 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6768/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: SO si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; non costituito il
Comune
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 243/2025 depositata il 7.1.2025, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi (art. 72 bis e art. 72 ter DPR
602/73) Rif. N. 2024/1427 del 19.03.2024, notificato digitalmente in data 21 marzo 2023 e disposto da
SO.GE.S. S.p.A. nella sua qualità di Concessionario della Riscossione dei Tributi per il Comune di San
PP UV, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARES anno 2013 per un importo complessivo di euro 3.358,05; in data 24.10.2025 depositava memorie.
Con l'originario ricorso il contribuente eccepiva la nullità dell'atto Impugnato per intervenuta prescrizione per la riscossione del tributo;
b) l'inesistenza e nullità della notificazione dell'atto; c) la mancata notifica degli atti prodromici;
d) l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione. Si costituiva la SO.GE.S. controdeducendo e versando in atti documentazione;
non si costituiva il Comune di San PP
UV.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso facendo seguire le spese alla soccombenza.
Con l'odierno giudizio l'appellante contesta la ritualità della notifica sia dell'avviso di accertamento che della successiva ingiunzione. Si costituiva la SO.GE.S. s.p.a controdeducendo;
non si costituiva il
Comune di San PP UV.
La causa veniva discussa all'udienza del 5.11.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Il primo luogo l'appellante contesta la regolarità della notifica dell'ingiunzione di pagamento. Invero dalla consultazione del fascicolo di primo grado si evince che l'ingiunzione, notificata direttamente a mezzo del servizio postale con raccomandata n. RB0000551110, si è perfezionata per “compiuta giacenza” come si legge dal timbro ritualmente apposto sull'avviso di ricevimento depositato in atti. V'è da dire che in tema di notifica diretta degli atti impositivi eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, come nel caso in esame, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo, peraltro, la Corte
Costituzionale con sentenza n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973”.
(Cass. Ord. n. 15797 del 12.06.2025). Alla luce di quanto detto nessun altro adempimento doveva, dunque, porre in essere l'agente postale, di guisa che la notifica della sottostante ingiunzione risulta corretta.
Detto ciò relativamente all'assunto vizio di notifica dell'antecedente avviso di accertamento, l'eccezione è inammissibile considerato che, a fronte della regolare notifica della successiva ingiunzione non impugnata, ogni eventuale vizio del prodromico avviso andava sollevato in sede di impugnazione dell'ingiunzione che il contribuente , come detto, non ha impugnato.
L'appello va dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio liquidate in euro 890,00 oltre oneri di legge se dovuti da attribuirsi al procuratore dell'appellato dichiaratosi antistatario.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ON RO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2983/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San PP UV - Piazza Elena D'Aosta 1 80047 San PP UV NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.s Società Gestione Servizi S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 243/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 2024 1427 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6768/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: SO si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; non costituito il
Comune
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 243/2025 depositata il 7.1.2025, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi (art. 72 bis e art. 72 ter DPR
602/73) Rif. N. 2024/1427 del 19.03.2024, notificato digitalmente in data 21 marzo 2023 e disposto da
SO.GE.S. S.p.A. nella sua qualità di Concessionario della Riscossione dei Tributi per il Comune di San
PP UV, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARES anno 2013 per un importo complessivo di euro 3.358,05; in data 24.10.2025 depositava memorie.
Con l'originario ricorso il contribuente eccepiva la nullità dell'atto Impugnato per intervenuta prescrizione per la riscossione del tributo;
b) l'inesistenza e nullità della notificazione dell'atto; c) la mancata notifica degli atti prodromici;
d) l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione. Si costituiva la SO.GE.S. controdeducendo e versando in atti documentazione;
non si costituiva il Comune di San PP
UV.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso facendo seguire le spese alla soccombenza.
Con l'odierno giudizio l'appellante contesta la ritualità della notifica sia dell'avviso di accertamento che della successiva ingiunzione. Si costituiva la SO.GE.S. s.p.a controdeducendo;
non si costituiva il
Comune di San PP UV.
La causa veniva discussa all'udienza del 5.11.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Il primo luogo l'appellante contesta la regolarità della notifica dell'ingiunzione di pagamento. Invero dalla consultazione del fascicolo di primo grado si evince che l'ingiunzione, notificata direttamente a mezzo del servizio postale con raccomandata n. RB0000551110, si è perfezionata per “compiuta giacenza” come si legge dal timbro ritualmente apposto sull'avviso di ricevimento depositato in atti. V'è da dire che in tema di notifica diretta degli atti impositivi eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, come nel caso in esame, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo, peraltro, la Corte
Costituzionale con sentenza n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973”.
(Cass. Ord. n. 15797 del 12.06.2025). Alla luce di quanto detto nessun altro adempimento doveva, dunque, porre in essere l'agente postale, di guisa che la notifica della sottostante ingiunzione risulta corretta.
Detto ciò relativamente all'assunto vizio di notifica dell'antecedente avviso di accertamento, l'eccezione è inammissibile considerato che, a fronte della regolare notifica della successiva ingiunzione non impugnata, ogni eventuale vizio del prodromico avviso andava sollevato in sede di impugnazione dell'ingiunzione che il contribuente , come detto, non ha impugnato.
L'appello va dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio liquidate in euro 890,00 oltre oneri di legge se dovuti da attribuirsi al procuratore dell'appellato dichiaratosi antistatario.