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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/06/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1292/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1292/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via Parte_1 C.F._1
D. Mottola D'Amato n. 61 presso lo studio dell'Avv. Maria Adelaide Scarfone, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catanzaro alla Via Vittorio Veneto n. 60 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Allegrini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
Resistente
avente ad oggetto: aggravamento postumi infortunio sul lavoro
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.10.2023 , premettendo di aver subito un infortunio sul Parte_1 lavoro in data 12.06.2018 e di aver ottenuto dall' il riconoscimento di una percentuale di CP_1 inabilità permanente pari al 16% con costituzione della relativa rendita a decorrere dal 15.06.2019 per l'accertata menomazione “arto inferiore sx: esiti di frattura complessa pluriframmentata epifisi distale tibia;
esiti cicatriziali caviglia;
limitazione funzionale per circa 2/3 della TT e SA, per circa
½ del complesso grado”, esponeva che, con distinte comunicazioni del 28.12.2021 e del 28.07.2022,
l'ente convenuto lo aveva informato che, in base all'accertamento medico-legale espletato in sede di revisione ai sensi dell'art. 83, la menomazione era rimasta invariata, che, invece, nella successiva revisione medico-legale conclusasi il 4.07.2023 il grado di inabilità era stato ridotto al 10% per “arto inferiore sx: esiti di frattura complessa pluriframmentata epifisi distale tibia;
esiti cicatriziali caviglia;
limitazione funzionale per circa ½ della TT e SA e del complesso MT, vistosa z”, con conseguente cessazione della rendita a decorrere dall'1.08.2023 e corresponsione di un indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 7 del D. Lgs. n. 38/2000, di aver proposto opposizione avverso il suddetto provvedimento per chiedere il ripristino del maggiore grado di danno biologico e rilevando altresì un peggioramento del proprio stato di salute con un grado di inabilità pari al 20% ma che l' aveva comunicato, in data 5.09.2023, che la visita collegiale non poteva essere espletata, CP_1 inviando un prospetto di liquidazione pari ad € 11.522,36 successivamente accreditati.
Richiamando il giudizio medico-legale espresso dal consulente tecnico di parte, chiedeva che venisse accertato, alla data del 24.06.2023, il peggioramento delle proprie condizioni a causa dell'insorgenza di rilevanti fenomeni artrosici, di origine post-traumatica, con un grado di inabilità pari al 20% ovvero una diversa percentuale maggiore o minore e che, per l'effetto, l' venisse condannato alla CP_1 ricostituzione del grado di invalidità permanente nella misura del 20% o nella percentuale maggiore o minore risultata più esatta a seguito di CTU, con pagamento della maggiore rendita corrispondente,
a decorrere dal momento della rivalutazione e revoca effettuata dall'Istituto con gli interessi come per legge, detratto quanto eventualmente già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, chiedeva che venisse accertato e dichiarato che, a causa dell'infortunio occorso, egli non aveva subito alcuna riduzione dei postumi così come accertati dall' con un grado di inabilità riconosciuto non inferiore al 16% e che, per CP_1
l'effetto, l'ente convenuto venisse condannato alla ricostituzione del grado di invalidità permanente nella misura del 16%, con pagamento della maggiore rendita corrispondente, a decorrere dal momento della rivalutazione e revoca effettuata dall'Istituto con gli interessi come per legge, detratto quanto eventualmente già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva di aver corrisposto al ricorrente l'indennità da inabilità CP_1 temporanea assoluta per complessivi giorni 364 (al netto della franchigia di legge) dal 16.06.2018 al
14.06.2019, pari ad € 19.845,62, di aver, inoltre, costituito in suo favore la rendita rapportata al grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 16% e che, nel mese di luglio 2023, il era stato Pt_1 sottoposto a nuova revisione, in occasione della quale era stato riscontrato a suo carico un miglioramento del quadro clinico obiettivo;
precisava che, per come evincibile dalla relazione di visita medica per revisione del 4.07.2023, tale miglioramento riguardava i disturbi di circolo (in precedenza osservati e non più riscontrati) e l'articolarità della tibio tarsica, che era apparsa limitata per circa 1/2 e non più per 2/3 della e che il grado della menomazione dell'integrità Pt_2 psicofisica era stato, pertanto, rideterminato in misura del 10%, con conseguente cessazione della rendita precedentemente costituita e pagamento dell'indennizzo in capitale in misura corrispondente per complessivi € 12.520,88; sosteneva la correttezza della valutazione dei postumi eseguita dall' all'esito dell'ultima revisione del 4.07.2023 perché perfettamente rispondente a quanto CP_1 emerso dall'esame obiettivo del ricorrente ed anche perché effettuata in conformità ai criteri applicativi della tabella delle menomazioni, chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza;
in via subordinata, per il caso in cui fosse stata riconosciuta al ricorrente una menomazione dell'integrità psicofisica di grado superiore al 10% (ed inferiore al 16%), chiedeva che venisse attribuita allo stesso la differenza tra l'indennizzo in capitale già percepito e quello (superiore) eventualmente spettante;
in via ancor più gradata, qualora la menomazione dell'integrità psicofisica fosse stata valutata in misura pari o superiore al 16%, chiedeva riconoscersi il diritto dell' a trattenere dai ratei CP_1 arretrati di rendita e (se necessario) da quelli futuri, l'importo dell'indennizzo in capitale già corrisposto in € 12.520,88, oltre interessi al tasso legale dalle date dei singoli pagamenti eseguiti.
3. Istruita la causa mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, con ordinanza pronunciata all'udienza del 22.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che entrambe le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. La domanda è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei termini di seguito indicati.
Ed invero, sulla scorta della documentazione medica allegata al fascicolo attoreo, nonché in base alle risultanze dell'esame obiettivo, la CTU ha accertato che il ricorrente, in seguito all'infortunio sul lavoro patito in data 12.06.2018, ha riportato “postumi frattura complessa articolare dell'epifisi tibiale con artrosi della tibiotarsica sinistra”, valutabili in misura pari al 16%, precisando che “non si evidenzia nessun miglioramento clinico tanto che l'ortopedico consiglia una protesi” e non considerando equa la nuova valutazione dell' del 10%. CP_1
A seguito delle osservazioni critiche formulate dall' , la consulente tecnica ha risposto che il CP_1 miglioramento delle condizioni cliniche non è documentato né dall'esame clinico né da quello strumentale e che, anzi, l'esame strumentale esibito dal periziando ha evidenziato un sostanziale peggioramento del quadro clinico mettendo in risalto un'artrosi post-traumatica (e da qui l'indicazione alla protesizzazione); ha, inoltre, sottolineato che i sanitari dell' si sono CP_1 soffermati solo sulla disfunzionalità senza valutare il danno anatomico che deve essere parte integrante della complessiva stima del danno, confermando la percentuale del 16%.
Non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle conclusioni, logicamente congrue e sufficientemente motivate, espresse dalla consulente tecnica d'ufficio nella relazione peritale depositata il 29.11.2024
(cui può, quindi, farsi integrale rinvio); l'ausiliaria ha, infatti, confermato il grado di danno biologico originariamente attribuito dall' , non riscontrando, alla data della vista di revisione di luglio CP_1
2023, alcun miglioramento dei postumi tale da giustificare una riduzione della percentuale di inabilità permanente.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'Istituto assicuratore va condannato alla ricostituzione, in favore del ricorrente, della rendita corrispondente ad una menomazione dell'integrità psicofisica del 16%, con decorrenza dall'1.08.2023 (data di cessazione della rendita indicata nella comunicazione del 18.07.2023), nonché al pagamento dei ratei arretrati della rendita, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, con detrazione dell'importo dell'indennizzo in capitale già corrisposto nella misura di € 12.520,88. 6. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura della metà, ponendo a carico dell' la restante metà, liquidata come da CP_1 dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico dell'ente convenuto e si liquidano in favore della CTU come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' alla ricostituzione, in CP_1 favore del ricorrente, della rendita nella misura corrispondente ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 16% con decorrenza dall'1.08.2023, nonché al pagamento dei ratei arretrati della rendita, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, con detrazione dell'importo dell'indennizzo in capitale già corrisposto nella misura di € 12.520,88;
- compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà, condannando l' al CP_1 pagamento della restante metà, liquidata in € 2.318,25 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell'ente convenuto le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Lamezia Terme, 24.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1292/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via Parte_1 C.F._1
D. Mottola D'Amato n. 61 presso lo studio dell'Avv. Maria Adelaide Scarfone, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catanzaro alla Via Vittorio Veneto n. 60 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Allegrini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
Resistente
avente ad oggetto: aggravamento postumi infortunio sul lavoro
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.10.2023 , premettendo di aver subito un infortunio sul Parte_1 lavoro in data 12.06.2018 e di aver ottenuto dall' il riconoscimento di una percentuale di CP_1 inabilità permanente pari al 16% con costituzione della relativa rendita a decorrere dal 15.06.2019 per l'accertata menomazione “arto inferiore sx: esiti di frattura complessa pluriframmentata epifisi distale tibia;
esiti cicatriziali caviglia;
limitazione funzionale per circa 2/3 della TT e SA, per circa
½ del complesso grado”, esponeva che, con distinte comunicazioni del 28.12.2021 e del 28.07.2022,
l'ente convenuto lo aveva informato che, in base all'accertamento medico-legale espletato in sede di revisione ai sensi dell'art. 83, la menomazione era rimasta invariata, che, invece, nella successiva revisione medico-legale conclusasi il 4.07.2023 il grado di inabilità era stato ridotto al 10% per “arto inferiore sx: esiti di frattura complessa pluriframmentata epifisi distale tibia;
esiti cicatriziali caviglia;
limitazione funzionale per circa ½ della TT e SA e del complesso MT, vistosa z”, con conseguente cessazione della rendita a decorrere dall'1.08.2023 e corresponsione di un indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 7 del D. Lgs. n. 38/2000, di aver proposto opposizione avverso il suddetto provvedimento per chiedere il ripristino del maggiore grado di danno biologico e rilevando altresì un peggioramento del proprio stato di salute con un grado di inabilità pari al 20% ma che l' aveva comunicato, in data 5.09.2023, che la visita collegiale non poteva essere espletata, CP_1 inviando un prospetto di liquidazione pari ad € 11.522,36 successivamente accreditati.
Richiamando il giudizio medico-legale espresso dal consulente tecnico di parte, chiedeva che venisse accertato, alla data del 24.06.2023, il peggioramento delle proprie condizioni a causa dell'insorgenza di rilevanti fenomeni artrosici, di origine post-traumatica, con un grado di inabilità pari al 20% ovvero una diversa percentuale maggiore o minore e che, per l'effetto, l' venisse condannato alla CP_1 ricostituzione del grado di invalidità permanente nella misura del 20% o nella percentuale maggiore o minore risultata più esatta a seguito di CTU, con pagamento della maggiore rendita corrispondente,
a decorrere dal momento della rivalutazione e revoca effettuata dall'Istituto con gli interessi come per legge, detratto quanto eventualmente già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, chiedeva che venisse accertato e dichiarato che, a causa dell'infortunio occorso, egli non aveva subito alcuna riduzione dei postumi così come accertati dall' con un grado di inabilità riconosciuto non inferiore al 16% e che, per CP_1
l'effetto, l'ente convenuto venisse condannato alla ricostituzione del grado di invalidità permanente nella misura del 16%, con pagamento della maggiore rendita corrispondente, a decorrere dal momento della rivalutazione e revoca effettuata dall'Istituto con gli interessi come per legge, detratto quanto eventualmente già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva di aver corrisposto al ricorrente l'indennità da inabilità CP_1 temporanea assoluta per complessivi giorni 364 (al netto della franchigia di legge) dal 16.06.2018 al
14.06.2019, pari ad € 19.845,62, di aver, inoltre, costituito in suo favore la rendita rapportata al grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 16% e che, nel mese di luglio 2023, il era stato Pt_1 sottoposto a nuova revisione, in occasione della quale era stato riscontrato a suo carico un miglioramento del quadro clinico obiettivo;
precisava che, per come evincibile dalla relazione di visita medica per revisione del 4.07.2023, tale miglioramento riguardava i disturbi di circolo (in precedenza osservati e non più riscontrati) e l'articolarità della tibio tarsica, che era apparsa limitata per circa 1/2 e non più per 2/3 della e che il grado della menomazione dell'integrità Pt_2 psicofisica era stato, pertanto, rideterminato in misura del 10%, con conseguente cessazione della rendita precedentemente costituita e pagamento dell'indennizzo in capitale in misura corrispondente per complessivi € 12.520,88; sosteneva la correttezza della valutazione dei postumi eseguita dall' all'esito dell'ultima revisione del 4.07.2023 perché perfettamente rispondente a quanto CP_1 emerso dall'esame obiettivo del ricorrente ed anche perché effettuata in conformità ai criteri applicativi della tabella delle menomazioni, chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza;
in via subordinata, per il caso in cui fosse stata riconosciuta al ricorrente una menomazione dell'integrità psicofisica di grado superiore al 10% (ed inferiore al 16%), chiedeva che venisse attribuita allo stesso la differenza tra l'indennizzo in capitale già percepito e quello (superiore) eventualmente spettante;
in via ancor più gradata, qualora la menomazione dell'integrità psicofisica fosse stata valutata in misura pari o superiore al 16%, chiedeva riconoscersi il diritto dell' a trattenere dai ratei CP_1 arretrati di rendita e (se necessario) da quelli futuri, l'importo dell'indennizzo in capitale già corrisposto in € 12.520,88, oltre interessi al tasso legale dalle date dei singoli pagamenti eseguiti.
3. Istruita la causa mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, con ordinanza pronunciata all'udienza del 22.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che entrambe le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. La domanda è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei termini di seguito indicati.
Ed invero, sulla scorta della documentazione medica allegata al fascicolo attoreo, nonché in base alle risultanze dell'esame obiettivo, la CTU ha accertato che il ricorrente, in seguito all'infortunio sul lavoro patito in data 12.06.2018, ha riportato “postumi frattura complessa articolare dell'epifisi tibiale con artrosi della tibiotarsica sinistra”, valutabili in misura pari al 16%, precisando che “non si evidenzia nessun miglioramento clinico tanto che l'ortopedico consiglia una protesi” e non considerando equa la nuova valutazione dell' del 10%. CP_1
A seguito delle osservazioni critiche formulate dall' , la consulente tecnica ha risposto che il CP_1 miglioramento delle condizioni cliniche non è documentato né dall'esame clinico né da quello strumentale e che, anzi, l'esame strumentale esibito dal periziando ha evidenziato un sostanziale peggioramento del quadro clinico mettendo in risalto un'artrosi post-traumatica (e da qui l'indicazione alla protesizzazione); ha, inoltre, sottolineato che i sanitari dell' si sono CP_1 soffermati solo sulla disfunzionalità senza valutare il danno anatomico che deve essere parte integrante della complessiva stima del danno, confermando la percentuale del 16%.
Non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle conclusioni, logicamente congrue e sufficientemente motivate, espresse dalla consulente tecnica d'ufficio nella relazione peritale depositata il 29.11.2024
(cui può, quindi, farsi integrale rinvio); l'ausiliaria ha, infatti, confermato il grado di danno biologico originariamente attribuito dall' , non riscontrando, alla data della vista di revisione di luglio CP_1
2023, alcun miglioramento dei postumi tale da giustificare una riduzione della percentuale di inabilità permanente.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'Istituto assicuratore va condannato alla ricostituzione, in favore del ricorrente, della rendita corrispondente ad una menomazione dell'integrità psicofisica del 16%, con decorrenza dall'1.08.2023 (data di cessazione della rendita indicata nella comunicazione del 18.07.2023), nonché al pagamento dei ratei arretrati della rendita, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, con detrazione dell'importo dell'indennizzo in capitale già corrisposto nella misura di € 12.520,88. 6. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura della metà, ponendo a carico dell' la restante metà, liquidata come da CP_1 dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico dell'ente convenuto e si liquidano in favore della CTU come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' alla ricostituzione, in CP_1 favore del ricorrente, della rendita nella misura corrispondente ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 16% con decorrenza dall'1.08.2023, nonché al pagamento dei ratei arretrati della rendita, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, con detrazione dell'importo dell'indennizzo in capitale già corrisposto nella misura di € 12.520,88;
- compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà, condannando l' al CP_1 pagamento della restante metà, liquidata in € 2.318,25 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell'ente convenuto le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Lamezia Terme, 24.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino