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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/07/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3906/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciche' Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3906/2024 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GERARDO Parte_1 C.F._1
MARCANTONI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. GERARDO MARCANTONI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. ALESSANDRO LONGO, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. ALESSANDRO LONGO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: con le note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, presentate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori chiedevano rimettere la causa al collegio per l'accoglimento delle conclusioni congiunte raggiunte dalle parti, che di seguito integralmente si Per_ riportano:“l'Ecc.mo Tribunale di Perugia disciplini l'affidamento delle figlie minori e , le Per_1 modalità dei rapporti con ciascun genitore ed i correlati diritti di mantenimento sulla base delle sotto indicate condizioni: CASA FAMILIARE: la casa familiare, di proprietà esclusiva del Sig.
[...]
con l'assenso della Sig.ra che contestualmente rinuncia alla richiesta di CP_1 Pt_1 assegnazione della casa familiare, sarà messa in vendita onde consentire l'estinzione della posizione debitoria, derivante da mutuo bancario, gravante su entrambe le parti. La Sig.ra a seguito Pt_1 degli accordi intercorsi e con il consenso del Sig. entro e non oltre il 31 marzo 2025 Controparte_1 si trasferirà presso un'altra casa sita in Perugia alla Via Madonna Alta n. 1, ove trasferirà la propria residenza e quella della prole minore, portando con sé i propri beni ed effetti personali. Il Sig.
[...]
con l'assenso della Sig.ra si trasferirà temporaneamente presso l'abitazione dei CP_1 Pt_1
Pagina 1 propri genitori, ove vi sono adeguati spazi per sé e per le figlie minori, per i giorni in cui eserciterà il diritto di visita, e ciò in attesa di avere la possibilità di prendere in locazione un immobile ove trasferire la propria residenza, portando con sé i propri beni ed effetti personali. Per_ AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DELLA PROLE: le minori e saranno affidate ad Per_1 entrambi i genitori, i quali contribuiranno al mantenimento, alla cura, all'istruzione ed all'educazione; entrambi eserciteranno la potestà genitoriale;
favoriranno i rapporti tra le figlie e tutti i parenti di ciascun ramo genitoriale;
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
invece, eserciteranno la potestà separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori saranno liberi di autodeterminare la propria vita, impegnandosi a svolgere nel modo più sereno il compito di genitori;
conseguentemente si danno atto reciprocamente che adotteranno ogni misura necessaria per evitare il minimo disagio derivante dalla cessazione della convivenza alle figlie. I genitori si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro soprattutto alla presenza delle figlie. Per_ Le minori e saranno collocate preferenzialmente presso la madre, salvo il diritto di visita Per_1 da parte del padre. Le minori, pertanto, saranno anagraficamente residenti presso la residenza materna. I genitori si impegnano a collaborare lealmente tra di loro nell'interesse esclusivo della prole minore, cercando di assicurare loro il mantenimento delle abitudini di vita, anche con riguardo agli impegni settimanali diurni, che rimarranno organizzati e gestiti concordemente tra i genitori.
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo le modalità appresso indicate nel seguente calendario già adottato di comune accordo tra loro, impegnandosi a rispettarlo. Il Sig. avrà diritto di tenere con sé le figlie minori secondo un calendario diviso per Controparte_1 settimane alternate: 1) nei giorni di lunedì e mercoledì, dall'uscita dalla scuola e sino alle ore 21:00. Nei fine settimana, dall'uscita della scuola il venerdì e sino al lunedì mattina successivo. Il padre si farà carico di prelevare le minori da scuola il venerdì e di riaccompagnarle a scuola il lunedì mattina;
2) nei giorni di martedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00, di mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina, facendosi carico di prelevare le minori e riaccompagnarle a scuola il giorno successivo al pernottamento. Nei giorni in cui le minori trascorreranno più giorni consecutivi con il padre pernotteranno presso di lui. In tutti i restanti giorni della settimana le bambine trascorreranno il loro tempo con la madre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle minori.
I genitori collaboreranno tra di loro nell'organizzazione degli impegni quotidiani delle figlie, in modo tale da instaurare e mantenere tra di loro una sana cooperazione nella crescita delle figlie, assicurando alle bambine il mantenimento delle loro abitudini di vita.
Durante le festività natalizie, le figlie minori trascorreranno, con un genitore, il periodo che va dal 24 Dicembre al 30 Dicembre, con l'altro genitore, il periodo che va dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, alternando le festività trascorse con uno dei genitori di anno in anno. Durante le vacanze pasquali, una intera giornata dalle ore 9:00 alle ore 21:00, in modo che figlie possano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e, l'anno successivo, viceversa. Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, salvo diverso accordo tra le parti, le figlie trascorreranno due settimane consecutive con un genitore e successivamente due settimane consecutive con l'altro, alternandosi in questo modo dall'inizio alla fine delle vacanze scolastiche. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie, dandone comunicazione all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. I genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico ai figli minori.
Fermo restando il calendario su descritto, in ogni caso i genitori, con spirito collaborativo e vista l'intenzione di mantenere un solido legame affettivo con le figlie, previo accordo tra gli stessi da
Pagina 2 raggiungersi con debito anticipo, potranno stabilire di vedere e tenere con loro le figlie ogni qual volta lo vorranno, sempre nel rispetto delle esigenze delle stesse, degli impegni scolastici ed extrascolastici di queste, dell'armonia familiare e comunque nell'interesse esclusivo delle minori stessa.
Ogni decisione riguardante la prole dovrà essere presa congiuntamente e d'accordo tra i genitori, incluso l'acquisto e l'utilizzo di telefoni cellulari, l'uso della rete internet, salvo sia richiesto dalle istituzioni scolastiche;
i genitori si impegnano a non pubblicare (e a non-far pubblicare da terzi) foto/video che ritraggano le bambine sui social network, salvo esigenze scolastiche o comunque legate ad attività ludiche/educative svolte. I genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni rispettivo cambio di abitazione e di residenza.
Resta salva ogni modifica preventivamente concordata fra i genitori in ordine al protocollo di permanenza delle minori con l'uno o l'alto genitore. Il Sig. in considerazione delle attuali esigenze delle figlie, dei tempi di permanenza Controparte_1 presso ciascun genitore, delle condizioni economiche di entrambi i genitori, verserà alla Sig.ra la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00) a titolo di concorso al mantenimento delle Pt_1 minori.
Tale importo verrà rivalutato di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto attraverso versamento mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Sig.ra Pt_1 entro il giorno cinque di ogni mese. Le spese straordinarie, per la cui indicazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo d'Intesa del C.N.F. del 1 Giugno 2016, saranno a carico di genitori nella misura del 50% ciascuno, con la precisazione che le spese, salvo quelle urgenti, dovranno essere preventivamente concordate. L'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla Sig.ra così come il c.d. bonus asilo nido. Pt_1
RAPPORTI ECONOMICI: la sig.ra dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a Pt_1 qualsiasi sostegno economico in suo favore e a carico del Sig. riconoscendo di non Controparte_1 aver diritto agli alimenti. Analogamente, il Sig. rinuncia alle medesime pretese da far Controparte_1 valere nei confronti della Sig.ra Pt_1
Il sig. al fine di agevolare la Sig.ra nel trasferimento nella nuova abitazione Controparte_1 Pt_1
e garantire alle minori le migliori condizioni di collocamento con la madre, in virtù del sostegno economico dei propri genitori, provvederà al pagamento della provvigione dell'agenzia immobiliare pari a Euro 1.200,00, al pagamento della prima mensilità del canone di locazione (relativo al mese di aprile 2025) pari a Euro 1.200,00, nonché al versamento direttamente in favore del proprietario dell'immobile preso in locazione dalla Sig.ra della cauzione, per l'importo di Euro 2.400,00, Pt_1 con l'intesa che la stessa sarà a lui o ai propri genitori direttamente restituita dal proprietario al termine del rapporto contrattuale.
Il sig. nella medesima ottica di cui sopra, cede alla Sig.ra la lavatrice e Controparte_1 Pt_1 l'asciugatrice di sua proprietà attualmente presenti nella casa familiare affinché possano essere installate presso l'immobile preso in locazione. Gli altri mobili presenti nell'abitazione, per comune riconoscimento delle parti, sono e restano nell'esclusiva proprietà del Sig. così come l'autovettura DR targata GH 501 SD. Controparte_1
Le parti danno atto di aver regolato i loro rapporti, nascenti in conseguenza della loro relazione, fino a questo momento, con piena soddisfazione di entrambi I ricorrenti dichiarano di non avere null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo, l'uno nei confronti dell'altra, avendo regolamentato ogni questione personale e/o patrimoniale tra di loro nel presente atto e in una separata scrittura privata”.
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 2.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo depositato il 8.10.2024, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. Parte_1 esponendo: di aver instaurato con il medesimo una convivenza more Controparte_1
Pagina 3 Per_ uxorio dall'anno 2018; che da tale convivenza nascevano le figlie (il 11.06.2020) e (il Per_1
5.08.2022); che da dicembre 2023 il sig. interrompeva la convivenza, lasciando la Controparte_1 casa familiare;
che in data 5.05.2024 le parti sottoscrivevano una scrittura privata per la regolamentazione gli aspetti patrimoniali e l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle due figlie minori, prevedendo, tra le altre cose, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre presso la casa familiare, contributo paterno al mantenimento delle figlie pari a € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
che da luglio 2024, il resistente era venuto meno agli obblighi di mantenimento assunti con la scrittura privata.
La ricorrente concludeva chiedendo l'affidamento congiunto delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di lei;
l'assegnazione a sé della casa familiare;
la regolamentazione del diritto di visita del padre;
il contributo paterno di mantenimento in favore delle figlie nella misura di complessivi € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione del 27.2.2025, Controparte_1 evidenziava preliminarmente di non aver ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, apprendendo del giudizio solo in occasione dell'instaurazione di trattative stragiudiziali tra le parti. Contestava altresì la ricostruzione dei fatti rappresentata nell'atto introduttivo, specificando di non aver interrotto unilateralmente la convivenza e lasciato la casa familiare per sua scelta, ma di aver concordato tale soluzione con la sig.ra per garantire un clima sereno alle figlie minori, Pt_1 stante il deterioramento e la cessazione della relazione con la stessa;
di non essere venuto meno agli obblighi di mantenimento della prole, essendosi anche fatto carico di ulteriori spese dal mese di maggio 2024 (utenze domestiche, vestiario delle figlie e altre spese) per un importo superiore a quello pattuito con la scrittura privata;
di essere stata piuttosto la sig.ra ad aver violato il richiamato Pt_1 accordo, ospitando nella casa familiare il suo nuovo compagno, facendolo pernottare in presenza delle figlie, nonostante la diffida da lui inoltratale a mezzo del proprio legale;
di non aver potuto frequentare le due figlie nel periodo estivo come da accordo, avendole la madre portate con sé per un lungo periodo.
Sotto il profilo economico, il resistente rappresentava: di avere, quale unica fonte di reddito, uno stipendio da lavoro dipendente di circa € 1.165,00 netti al mese;
che la sig.ra gestiva una Pt_1 palestra;
che la sig.ra percepiva in modo esclusivo l'assegno unico di circa € 400,00 al mese Pt_1
e il c.d. “bonus asilo nido” di circa € 173,50 al mese. Inoltre, deduceva che, in ragione di precedenti investimenti effettuati in costanza di relazione, entrambe le parti risultavano gravemente esposte nei confronti di banche e società finanziarie per prestiti e mutui assunti nel corso degli anni e che anche la casa familiare avrebbe dovuto essere messa in vendita, non potendo le parti più far fronte alle rate del mutuo. Concludeva chiedendo: l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso entrambi e collocazione residenziale presso la madre;
la regolamentazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
la previsione di un contributo paterno di mantenimento per la somma mensile complessiva di € 250,00 (€ 125,00 per ciascuna), oltre 50% delle spese straordinarie.
Con istanza congiunta del giorno 8.04.2025, le parti depositavano l'accordo da loro raggiunto per disciplinare tutti i rapporti, personali e patrimoniali e le condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento delle figlie minori, chiedendo al Tribunale di disporre in conformità.
Con decreto del 2.05.2025 il giudice istruttore – preso atto dell'intervenuto accordo e ritenuto per l'effetto di poter procedere nelle forme del procedimento su domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. – mutava il rito e disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito delle note scritte - con cui le parti chiedevano l'integrale accoglimento delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe - il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
****
Pagina 4 L'accordo raggiunto tra le parti circa l'affidamento, la frequentazione ed il mantenimento delle figlie Per_ minori e appare congruo, oltre che idoneo a garantire adeguate occasioni di visita e Per_1 frequentazione con entrambi i genitori, e pertanto nulla osta alla sua formalizzazione.
Le spese, tenuto conto della condotta delle parti e dell'accordo raggiunto, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Provvede sulle statuizioni accessorie in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”.
2) Spese compensate.
Perugia, 3 luglio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciche' Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3906/2024 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GERARDO Parte_1 C.F._1
MARCANTONI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. GERARDO MARCANTONI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. ALESSANDRO LONGO, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. ALESSANDRO LONGO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: con le note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, presentate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori chiedevano rimettere la causa al collegio per l'accoglimento delle conclusioni congiunte raggiunte dalle parti, che di seguito integralmente si Per_ riportano:“l'Ecc.mo Tribunale di Perugia disciplini l'affidamento delle figlie minori e , le Per_1 modalità dei rapporti con ciascun genitore ed i correlati diritti di mantenimento sulla base delle sotto indicate condizioni: CASA FAMILIARE: la casa familiare, di proprietà esclusiva del Sig.
[...]
con l'assenso della Sig.ra che contestualmente rinuncia alla richiesta di CP_1 Pt_1 assegnazione della casa familiare, sarà messa in vendita onde consentire l'estinzione della posizione debitoria, derivante da mutuo bancario, gravante su entrambe le parti. La Sig.ra a seguito Pt_1 degli accordi intercorsi e con il consenso del Sig. entro e non oltre il 31 marzo 2025 Controparte_1 si trasferirà presso un'altra casa sita in Perugia alla Via Madonna Alta n. 1, ove trasferirà la propria residenza e quella della prole minore, portando con sé i propri beni ed effetti personali. Il Sig.
[...]
con l'assenso della Sig.ra si trasferirà temporaneamente presso l'abitazione dei CP_1 Pt_1
Pagina 1 propri genitori, ove vi sono adeguati spazi per sé e per le figlie minori, per i giorni in cui eserciterà il diritto di visita, e ciò in attesa di avere la possibilità di prendere in locazione un immobile ove trasferire la propria residenza, portando con sé i propri beni ed effetti personali. Per_ AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DELLA PROLE: le minori e saranno affidate ad Per_1 entrambi i genitori, i quali contribuiranno al mantenimento, alla cura, all'istruzione ed all'educazione; entrambi eserciteranno la potestà genitoriale;
favoriranno i rapporti tra le figlie e tutti i parenti di ciascun ramo genitoriale;
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
invece, eserciteranno la potestà separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori saranno liberi di autodeterminare la propria vita, impegnandosi a svolgere nel modo più sereno il compito di genitori;
conseguentemente si danno atto reciprocamente che adotteranno ogni misura necessaria per evitare il minimo disagio derivante dalla cessazione della convivenza alle figlie. I genitori si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro soprattutto alla presenza delle figlie. Per_ Le minori e saranno collocate preferenzialmente presso la madre, salvo il diritto di visita Per_1 da parte del padre. Le minori, pertanto, saranno anagraficamente residenti presso la residenza materna. I genitori si impegnano a collaborare lealmente tra di loro nell'interesse esclusivo della prole minore, cercando di assicurare loro il mantenimento delle abitudini di vita, anche con riguardo agli impegni settimanali diurni, che rimarranno organizzati e gestiti concordemente tra i genitori.
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo le modalità appresso indicate nel seguente calendario già adottato di comune accordo tra loro, impegnandosi a rispettarlo. Il Sig. avrà diritto di tenere con sé le figlie minori secondo un calendario diviso per Controparte_1 settimane alternate: 1) nei giorni di lunedì e mercoledì, dall'uscita dalla scuola e sino alle ore 21:00. Nei fine settimana, dall'uscita della scuola il venerdì e sino al lunedì mattina successivo. Il padre si farà carico di prelevare le minori da scuola il venerdì e di riaccompagnarle a scuola il lunedì mattina;
2) nei giorni di martedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00, di mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina, facendosi carico di prelevare le minori e riaccompagnarle a scuola il giorno successivo al pernottamento. Nei giorni in cui le minori trascorreranno più giorni consecutivi con il padre pernotteranno presso di lui. In tutti i restanti giorni della settimana le bambine trascorreranno il loro tempo con la madre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle minori.
I genitori collaboreranno tra di loro nell'organizzazione degli impegni quotidiani delle figlie, in modo tale da instaurare e mantenere tra di loro una sana cooperazione nella crescita delle figlie, assicurando alle bambine il mantenimento delle loro abitudini di vita.
Durante le festività natalizie, le figlie minori trascorreranno, con un genitore, il periodo che va dal 24 Dicembre al 30 Dicembre, con l'altro genitore, il periodo che va dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, alternando le festività trascorse con uno dei genitori di anno in anno. Durante le vacanze pasquali, una intera giornata dalle ore 9:00 alle ore 21:00, in modo che figlie possano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e, l'anno successivo, viceversa. Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, salvo diverso accordo tra le parti, le figlie trascorreranno due settimane consecutive con un genitore e successivamente due settimane consecutive con l'altro, alternandosi in questo modo dall'inizio alla fine delle vacanze scolastiche. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie, dandone comunicazione all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. I genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico ai figli minori.
Fermo restando il calendario su descritto, in ogni caso i genitori, con spirito collaborativo e vista l'intenzione di mantenere un solido legame affettivo con le figlie, previo accordo tra gli stessi da
Pagina 2 raggiungersi con debito anticipo, potranno stabilire di vedere e tenere con loro le figlie ogni qual volta lo vorranno, sempre nel rispetto delle esigenze delle stesse, degli impegni scolastici ed extrascolastici di queste, dell'armonia familiare e comunque nell'interesse esclusivo delle minori stessa.
Ogni decisione riguardante la prole dovrà essere presa congiuntamente e d'accordo tra i genitori, incluso l'acquisto e l'utilizzo di telefoni cellulari, l'uso della rete internet, salvo sia richiesto dalle istituzioni scolastiche;
i genitori si impegnano a non pubblicare (e a non-far pubblicare da terzi) foto/video che ritraggano le bambine sui social network, salvo esigenze scolastiche o comunque legate ad attività ludiche/educative svolte. I genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni rispettivo cambio di abitazione e di residenza.
Resta salva ogni modifica preventivamente concordata fra i genitori in ordine al protocollo di permanenza delle minori con l'uno o l'alto genitore. Il Sig. in considerazione delle attuali esigenze delle figlie, dei tempi di permanenza Controparte_1 presso ciascun genitore, delle condizioni economiche di entrambi i genitori, verserà alla Sig.ra la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00) a titolo di concorso al mantenimento delle Pt_1 minori.
Tale importo verrà rivalutato di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto attraverso versamento mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Sig.ra Pt_1 entro il giorno cinque di ogni mese. Le spese straordinarie, per la cui indicazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo d'Intesa del C.N.F. del 1 Giugno 2016, saranno a carico di genitori nella misura del 50% ciascuno, con la precisazione che le spese, salvo quelle urgenti, dovranno essere preventivamente concordate. L'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla Sig.ra così come il c.d. bonus asilo nido. Pt_1
RAPPORTI ECONOMICI: la sig.ra dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a Pt_1 qualsiasi sostegno economico in suo favore e a carico del Sig. riconoscendo di non Controparte_1 aver diritto agli alimenti. Analogamente, il Sig. rinuncia alle medesime pretese da far Controparte_1 valere nei confronti della Sig.ra Pt_1
Il sig. al fine di agevolare la Sig.ra nel trasferimento nella nuova abitazione Controparte_1 Pt_1
e garantire alle minori le migliori condizioni di collocamento con la madre, in virtù del sostegno economico dei propri genitori, provvederà al pagamento della provvigione dell'agenzia immobiliare pari a Euro 1.200,00, al pagamento della prima mensilità del canone di locazione (relativo al mese di aprile 2025) pari a Euro 1.200,00, nonché al versamento direttamente in favore del proprietario dell'immobile preso in locazione dalla Sig.ra della cauzione, per l'importo di Euro 2.400,00, Pt_1 con l'intesa che la stessa sarà a lui o ai propri genitori direttamente restituita dal proprietario al termine del rapporto contrattuale.
Il sig. nella medesima ottica di cui sopra, cede alla Sig.ra la lavatrice e Controparte_1 Pt_1 l'asciugatrice di sua proprietà attualmente presenti nella casa familiare affinché possano essere installate presso l'immobile preso in locazione. Gli altri mobili presenti nell'abitazione, per comune riconoscimento delle parti, sono e restano nell'esclusiva proprietà del Sig. così come l'autovettura DR targata GH 501 SD. Controparte_1
Le parti danno atto di aver regolato i loro rapporti, nascenti in conseguenza della loro relazione, fino a questo momento, con piena soddisfazione di entrambi I ricorrenti dichiarano di non avere null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo, l'uno nei confronti dell'altra, avendo regolamentato ogni questione personale e/o patrimoniale tra di loro nel presente atto e in una separata scrittura privata”.
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 2.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo depositato il 8.10.2024, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. Parte_1 esponendo: di aver instaurato con il medesimo una convivenza more Controparte_1
Pagina 3 Per_ uxorio dall'anno 2018; che da tale convivenza nascevano le figlie (il 11.06.2020) e (il Per_1
5.08.2022); che da dicembre 2023 il sig. interrompeva la convivenza, lasciando la Controparte_1 casa familiare;
che in data 5.05.2024 le parti sottoscrivevano una scrittura privata per la regolamentazione gli aspetti patrimoniali e l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle due figlie minori, prevedendo, tra le altre cose, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre presso la casa familiare, contributo paterno al mantenimento delle figlie pari a € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
che da luglio 2024, il resistente era venuto meno agli obblighi di mantenimento assunti con la scrittura privata.
La ricorrente concludeva chiedendo l'affidamento congiunto delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di lei;
l'assegnazione a sé della casa familiare;
la regolamentazione del diritto di visita del padre;
il contributo paterno di mantenimento in favore delle figlie nella misura di complessivi € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione del 27.2.2025, Controparte_1 evidenziava preliminarmente di non aver ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, apprendendo del giudizio solo in occasione dell'instaurazione di trattative stragiudiziali tra le parti. Contestava altresì la ricostruzione dei fatti rappresentata nell'atto introduttivo, specificando di non aver interrotto unilateralmente la convivenza e lasciato la casa familiare per sua scelta, ma di aver concordato tale soluzione con la sig.ra per garantire un clima sereno alle figlie minori, Pt_1 stante il deterioramento e la cessazione della relazione con la stessa;
di non essere venuto meno agli obblighi di mantenimento della prole, essendosi anche fatto carico di ulteriori spese dal mese di maggio 2024 (utenze domestiche, vestiario delle figlie e altre spese) per un importo superiore a quello pattuito con la scrittura privata;
di essere stata piuttosto la sig.ra ad aver violato il richiamato Pt_1 accordo, ospitando nella casa familiare il suo nuovo compagno, facendolo pernottare in presenza delle figlie, nonostante la diffida da lui inoltratale a mezzo del proprio legale;
di non aver potuto frequentare le due figlie nel periodo estivo come da accordo, avendole la madre portate con sé per un lungo periodo.
Sotto il profilo economico, il resistente rappresentava: di avere, quale unica fonte di reddito, uno stipendio da lavoro dipendente di circa € 1.165,00 netti al mese;
che la sig.ra gestiva una Pt_1 palestra;
che la sig.ra percepiva in modo esclusivo l'assegno unico di circa € 400,00 al mese Pt_1
e il c.d. “bonus asilo nido” di circa € 173,50 al mese. Inoltre, deduceva che, in ragione di precedenti investimenti effettuati in costanza di relazione, entrambe le parti risultavano gravemente esposte nei confronti di banche e società finanziarie per prestiti e mutui assunti nel corso degli anni e che anche la casa familiare avrebbe dovuto essere messa in vendita, non potendo le parti più far fronte alle rate del mutuo. Concludeva chiedendo: l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso entrambi e collocazione residenziale presso la madre;
la regolamentazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
la previsione di un contributo paterno di mantenimento per la somma mensile complessiva di € 250,00 (€ 125,00 per ciascuna), oltre 50% delle spese straordinarie.
Con istanza congiunta del giorno 8.04.2025, le parti depositavano l'accordo da loro raggiunto per disciplinare tutti i rapporti, personali e patrimoniali e le condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento delle figlie minori, chiedendo al Tribunale di disporre in conformità.
Con decreto del 2.05.2025 il giudice istruttore – preso atto dell'intervenuto accordo e ritenuto per l'effetto di poter procedere nelle forme del procedimento su domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. – mutava il rito e disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito delle note scritte - con cui le parti chiedevano l'integrale accoglimento delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe - il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
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Pagina 4 L'accordo raggiunto tra le parti circa l'affidamento, la frequentazione ed il mantenimento delle figlie Per_ minori e appare congruo, oltre che idoneo a garantire adeguate occasioni di visita e Per_1 frequentazione con entrambi i genitori, e pertanto nulla osta alla sua formalizzazione.
Le spese, tenuto conto della condotta delle parti e dell'accordo raggiunto, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Provvede sulle statuizioni accessorie in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”.
2) Spese compensate.
Perugia, 3 luglio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
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