Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 2477/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2477/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(CF. ) rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Grattacaso, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Laura Landi, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
(CF. rapp.to e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._3
Laura Landi, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
INTERVENTORE VOLONTARIO
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9.1.2025
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 03.04.2024 [nato ad Parte_1
Agropoli (SA) il 10.10.1975, C.F.: ] proponeva domanda di C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 20.05.2000 in
Capaccio (Sa) con [nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
], esponendo che la comunione spirituale e materiale con il C.F._2 coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale definita con decreto n. 6558/2020 emesso da questo Tribunale in data 04.11.2020.
Il ricorrente dava atto che dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(11.01.2000), (15.06.2001) e (14.01.2003), maggiorenni ed Per_2 Per_3 autosufficienti, ed il figlio (22.08.2006) studente ed in procinto di CP_2 compiere la maggiore età.
Il chiedeva, a parziale modifica delle condizioni di cui alla separazione Pt_1 consensuale: 1) revocare l'assegno di mantenimento in capo alla moglie;
2) revocare il contributo indiretto al mantenimento per il figlio attesa la CP_2 sua domiciliazione stabile presso la casa familiare con il padre.
si costituiva il 08/07/2024 aderendo alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio e chiedendo: 1) l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente da € 100,00 ad € 300,00; 2) il rientro presso di sé del figlio anche tramite emissione di provvedimenti indifferibili;
3) CP_2 la conferma dell'assegno di mantenimento per il figlio previsto a carico del padre con contribuzione alle spese straordinarie.
Con decreto del 9.7.2024 il G.D. rigettava la richiesta di provvedimenti indifferibili avanzata dalla resistente.
Con comparsa depositata in data 20.9.2024 interveniva volontariamente in giudizio il figlio maggiorenne (con il medesimo difensore del padre) CP_2 confermando la propria volontà di vivere presso il padre e chiedendo il versamento diretto in suo favore di un eventuale assegno di mantenimento posto in capo al padre.
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Alla udienza del 24.9.2024 il G.D. sentiva le parti ed i difensori e rinviava alla udienza del 3.10.2024 per la comparizione personale dell'interventore volontario.
Con note – rispettivamente del 1.10.2024 e del 30.9.2024 – i difensori del ricorrente e della resistente chiedevano un rinvio dando atto che il figlio CP_2 era tornato a vivere presso la madre e che erano in corso trattative di bonario componimento tra le parti.
Le trattative di bonario componimento non avevano buon esito ed il figlio revocava il mandato all'Avv. Grattacaso per conferirlo al difensore della CP_2 madre (Avv. Landi).
Alla udienza del 9.1.2025 il G.D., sentito l'interventore volontario CP_2
invitava ex art. 473-bis.22 c.p.c. i difensori alla discussione orale e, di
[...] seguito, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
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B) Com'è noto, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il
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raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Ebbene, nel caso di specie, è emerso che che ha compiuto 18 anni lo CP_2 scorso agosto ed ha deciso di tornare a vivere stabilmente con la madre, sta frequentando (peraltro con moltissime assenze) il terzo anno dell'istituto agrario;
ha in passato avuto problemi di epilessia e gli è stato diagnosticato un ritardo mentale lieve ed una difficoltà di apprendimento (cfr. doc. medica in atti) in virtù delle quali dal 2021 è stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. n. 104/1992.
Pertanto, il ritardo nel completamento del percorso di studi deve sicuramente ritenersi ascrivibile alle patologie di cui e portatore e, CP_2 conseguentemente, devono ancora ritenersi sussistenti gli obblighi di mantenimento in capo ai genitori non essendo emersa prova di un suo proficuo inserimento nel mondo del lavoro.
La madre convivente provvederà in via diretta al mantenimento ordinario di mentre il padre, attesa la domanda formulata dal ragazzo intervenuto CP_2 volontariamente in giudizio, dovrà versargli un assegno di mantenimento.
Ai fini della qualificazione di tale assegno deve considerarsi che:
1) il di anni 49, lavorava come trattorista;
ha riferito di percepire una Pt_1 retribuzione variabile tra gli 850,00 e i 1.350,00 euro mensili a seconda delle giornate di lavoro;
è pacifico (in quanto non contestato) che abbia perso il proprio impiego a dicembre 2024; è proprietario della casa familiare nella quale vive con due dei figli maggiorenni (ed autonomi) nati dal matrimonio;
non ha depositato alcuna documentazione reddituale o patrimoniale (non risulta depositato nessuno dei documenti prescritti dall'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c.);
2) la di anni 43, ha riferito di effettuare lavori saltuari come addetta alle CP_1 pulizie o assistenza agli anziani;
nel marzo 2024 le è stata riconosciuta una
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invalidità al 50% per dei problemi alla gamba destra (sindrome di Klipper
Trenaunay a carico dell'arto inferiore dx); vive presso casa della di lei madre non sostenendo costi di alloggio;
non ha depositato alcuna documentazione reddituale o patrimoniale (non risulta depositato nessuno dei documenti prescritti dall'artt.
473-bis.16 e 473-bis.12, comma 3, c.p.c.).
Tenuto conto di quanto sopra emerso, del disposto dell'art. 473-bis.18 c.p.c. e delle esigenze di connesse all'età si ritiene opportuno confermare l'importo di CP_2 euro 250,00 già previsto a carico del in sede di separazione. Pt_1
Le spese straordinarie contratte nell'interesse di verranno divise al 50% CP_2 tra i genitori.
C) La resistente – titolare in forza degli accordi di separazione di un assegno di mantenimento di euro 100,00 - ha chiesto “L'aumento dell'assegno di mantenimento da € 100,00 ad € 300,00” (cfr. conclusioni a pag. 10 della comparsa di costituzione).
Com'è noto, il diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento viene meno con la pronuncia di divorzio e, pertanto, il Collegio ritiene – nonostante l'espressione letterale usata – di dover qualificare tale domanda come richiesta di aumento divorzile (la stessa difesa del ricorrente ha del resto concluso a verbale del 9.1.2025 per “il rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata dalla
). CP_1
Orbene, va ricordato che le Sezioni Unite, con la storica sentenza 11 luglio 2018
n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
Le S.U. hanno, in particolare, ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione
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degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'autoresponsabilità,
i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970,
n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2,3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
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Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è peraltro finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, 18/01/2023, n. 1482).
Nel caso di specie, non può riconoscersi la componente compensativo-perequativa dell'assegno divorzile non avendo la allegato in maniera specifica (né CP_1 tantomeno provato) di aver rinunciato nel corso della convivenza matrimoniale a realistiche occasioni lavorative nell'interesse della famiglia.
La S.C. ha del resto chiarito che l'impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto, in quanto riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno
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squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio (Cass. civ., sez. I, 13/04/2023, n. 981; Cass. civ., sez. VI,
13/10/2022, n. 29920).
Non può riconoscersi nemmeno la componente assistenziale atteso che la CP_1
- su cui ricadeva il relativo onere probatorio – non ha depositato alcuna documentazione aggiornata onde comprovare la sua attuale situazione reddituale
(ovvero l'inadeguatezza dei mezzi propri): l'assenza di dimostrazione circa la condizione economico-reddituale della resistente preclude, difatti, in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto (sul punto v. Cass. civ., sez. I, 28.2.2022, n. 6529).
Del resto, non può non considerarsi che, nonostante le documentate problematiche di salute, la resistente – che convive con la madre e non ha spese di alloggio - ha riferito di aver svolto e di svolgere lavori saltuari ed ha allegato di non aver mai percepito negli anni il mantenimento dal ricorrente (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione), che peraltro attualmente risulta privo di occupazione.
In definitiva, da quanto sin qui complessivamente esposto, discende il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
E) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20.05.2000
9 Proc. R.G. n. 2477/2024
in Capaccio Paestum (Sa) da [nato ad [...] il Parte_1
10.10.1975 (C.F.: )] e [nata a [...] C.F._1 CP_1
(SA) il 24.04.1982 (C.F.: )]; C.F._2
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
- determina in euro 250,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat
l'assegno a carico di per il mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1 non autosufficiente da versarsi entro il 5 di ogni mese CP_2 direttamente al beneficiario;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio maggiorenne non autosufficiente CP_2
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 13.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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