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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 4593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4593 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 885/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 2 aprile 2025 e vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
Avv. Sveva Bernardini (C.F. C.F._1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Parte_2 C.F._3
Avv. Gaetano Parrello (C.F. ) C.F._4
PARTE APPELLATA E
(C.F. ) CP_2 C.F._5
Avv. Paolo Maselli (C.F. ) C.F._6
Avv. Luca Valentinotti (C.F. ) C.F._7
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 24814/2018 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 24814/2018 il Tribunale di Roma nel provvedere sulla domanda risarcitoria proposta da e e ha così statuito: Controparte_1 Parte_2
“1) condanna il convenuto a corrispondere alle attrici CP_2 Parte_2
e a titolo risarcitorio, complessivamente, la somma di €
[...] Controparte_1
23.650,00 di cui € 10.050,00 spettanti alla sola , oltre interessi Parte_2
come in parte motiva ed oltre Iva ed accessori di legge con riguardo all'importo di €
13.600,00;
2) condanna il Sig. al pagamento delle spese processuali delle attrici, CP_2
che liquida, complessivamente, nella misura di € 3.600,00, oltre a spese generali, Iva
e C.A., per compensi di difesa, ed in € 264,00 per spese di iscrizione;
3) pone definitivamente a carico del Sig. le spese di CTU, liquidate CP_2
con separato provvedimento;
4) condanna a tenere indenne il convenuto Parte_1 CP_2
dagli oneri derivanti dai capi che precedono, detratto dalla somma di cui al capo 1)
l'importo di € 100,00 a titolo di scoperto contrattuale;
5) condanna al pagamento delle spese processuali del Sig. Parte_1
che liquida in € 3.000,00 per compensi di difesa, oltre spese generali, CP_2
Iva e C.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”
Avverso la citata sentenza la ha proposto appello e ha Parte_1
chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 24814/18, riformare integralmente la sentenza di I grado ed in accoglimento del gravame, rigettare la domanda proposta da parte attrice poiché rimasta non provata la causa del danno, e per tutte le ragioni sopra esposte, con conseguente caducazione della richiesta di manleva azionata da nei CP_2
confronti della comunque da respingersi, anche per inoperatività della Pt_1
garanzia. Voglia altresì condannare la parte alla restituzione delle somme eventualmente versate. Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio."
Instaurato il contraddittorio, si sono costituite e Controparte_1 Parte_2
che hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza:
- confermare la sentenza di primo grado, che ha condannato la Parte_1
al pagamento dei danni da infiltrazioni cagionati all'appartamento di cui
[...]
sopra e quantificati in € 23.650,00, oltre le spese legali;
- valutare se sussistono i presupposti di legge per la condanna, della
[...]
per lite temeraria ex art. 96 co.3 c.p.c. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Si è altresì costituito che ha proposto appello incidentale, CP_2
concludendo come di seguito riportato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) in riforma della sentenza n. 24814/2018, emessa dal Tribunale di Roma in data
31.12.2018, rigettare la domanda proposta dalle sig.re e Parte_2
per le ragioni esposte nell'atto di appello incidentale o comunque, Controparte_1
in via gradata, disporre la riduzione della somma liquidata nei termini esposti in narrativa;
2) rigettare la domanda di caducazione della manleva proposta da
[...]
confermando integralmente sul punto la sentenza per le ragioni Parte_1
esposte in premessa.
Con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio.”
Con provvedimento del 17 febbraio 2020 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta dalla Parte_1
ritenendo l'insussistenza di gravi e fondati motivi.
[...]
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 27 marzo 2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Controparte_1
e che, nella qualità, rispettivamente, di proprietaria e di Parte_2
usufruttuaria dell'appartamento sito in Roma, Largo Goldoni n.56, posto al primo piano e al piano intermedio del hanno agito in primo grado nei Controparte_3
confronti di proprietario dall'immobile posto al secondo piano del CP_2
medesimo stabile, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano sovrastante.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione del CP_2
Tribunale alla chiamata in causa della ai fini della manleva, Parte_1 stante la vigenza della polizza assicurativa n. 7009916ZT stipulata a garanzia dell'immobile di sua proprietà.
Con la sentenza gravata il Tribunale di Roma, all'esito dell'espletata Consulenza tecnica d'ufficio, in accoglimento della domanda, ha condannato il convenuto al pagamento in favore di e della somma Parte_2 Controparte_1
complessiva di € 23.650,00 a titolo risarcitorio - di cui € 10.050,00 spettanti alla sola e al pagamento delle spese di lite;
ha posto a carico del Parte_2
convenuto le spese di CTU;
ha accolto la domanda di manleva proposta da CP_2
nei confronti della stante la vigenza della polizza
[...] Parte_1
assicurativa per i danni causati a terzi dall'immobile assicurato, con detrazione dello scoperto contrattuale;
ha posto a carico della Compagnia le spese di lite sostenute dall'assicurato.
L'appello principale proposto dalla e l'appello incidentale Parte_1
svolto da suscettibili di esame congiunto in quanto entrambi incentrati CP_2
(limitatamente al primo motivo) sulla mancata prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo e sull'esclusione della responsabilità di cui all'art.2051
c.c., sono fondati e meritano accoglimento.
Risulta pacifico, oltre che documentalmente provato, che e Controparte_1 [...]
sono - rispettivamente - la proprietaria e l'usufruttuaria Parte_2
dell'appartamento sito al primo piano e al piano intermedio del Controparte_3
ubicato in Roma, Largo Goldoni n.56, mentre è il proprietario CP_2
dell'appartamento situato al secondo piano, a confine - a seguito di modifiche interne intervenute nel tempo - con la proprietà di Parte_3
All'esito dell'istruttoria espletata in primo grado, l'assunto sostenuto dalle attrici - secondo cui le macchie presenti in corrispondenza della finta volta del soffitto della sala da pranzo e del salotto sarebbero state cagionate da infiltrazioni di acqua provenienti dall'immobile di a seguito della rottura di una tubatura - CP_2
non ha trovato adeguati riscontri. Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, va richiamato il principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e
l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e
l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.” (Cass. n.12760/2024)
Nel caso in esame, non solo le parti appellate non hanno dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra l'appartamento di e l'evento lesivo, ma dalla CP_2
Consulenza tecnica d'ufficio, disposta dal giudice di prime cure, è emersa l'impossibilità di individuare con certezza la causa delle infiltrazioni e la loro provenienza.
In particolare, nell'elaborato peritale, frutto di un lavoro accurato e puntuale le cui risultanze non vi è motivo di disattendere, il Consulente tecnico, designato nella persona dell'Arch. , ha descritto i danni lamentati che consistono in: Controparte_4
“1. Macchie di umidità, con distacchi dello strato di rifinitura su alcune zone delle tele decorative che compongono le finte volte dei due vani: e .
2. Parte_4 Pt_5
Macchie di umidità, modesti distacchi dello strato di rifinitura su alcune parte della modanatura collocata nella parte alta delle pareti a ridosso dei telai in legno e delle tele della volta.
3. Macchia di umidità localizzata sul parato del ”. Pt_5
Quanto alle cause, il C.t.u., pur avendo ipotizzato che i danni siano da ricondurre ad infiltrazioni di acqua proveniente dal piano superiore, non è stato tuttavia in grado di accertarne l'effettiva provenienza. Innanzitutto, in accordo con le parti, l'Arch. ha ritenuto di non dover eseguire CP_4
indagini specifiche in loco mediante l'ausilio di saggi invasivi e di prove di allagamento, poiché l'appartamento delle appellate è situato in un Palazzo storico di pregio architettonico e decorativo, sottoposto a tutela della Soprintendenza CP_5
del Comune di Roma, tanto che - come si legge nell'elaborato - tali
[...]
indagini, pur utili per accertare con esattezza la causa delle infiltrazioni, “avrebbero ulteriormente aggravato e compromesso la situazione di un Palazzo di pregio.
Inoltre, per eseguire tali operazioni sarebbe stato necessario richiedere il Nulla Osta alla Soprintendenza stessa”.
Dalla Consulenza tecnica è emerso, altresì, che la struttura interna di Controparte_3
ha subito numerose modifiche nel corso del tempo, attraverso frazionamenti e/o accorpamenti che hanno inciso sugli impianti esistenti (sanitari, termici, fognari etc.),
i quali, a loro volta, hanno subito importanti variazioni, per cui le infiltrazioni potrebbero verosimilmente provenire anche da altre unità immobiliari confinanti con quella di CP_2
Ciò posto, l'Arch. ha formulato alcune ipotesi in merito alle cause dei fenomeni CP_4
infiltrativi, quali il passaggio di acqua dalla canna fumaria del camino collocato nel soggiorno di (che sovrasta la sala da pranzo dell'appartamento di CP_2
o le perdite di acqua provenienti da una centralina termica posta al Controparte_1
piano sovrastante dietro al camino, ma nessuna di esse è stata suffragata da riscontri oggettivi concreti, tali da stabilire con sufficiente certezza l'effettiva provenienza delle infiltrazioni e le cause dei danni.
La Consulenza tecnica d'ufficio ha concluso, quindi, nel senso che “considerando che le infiltrazioni d'acqua riscontrate nell'appartamento di parte attrice, nel corso dei sopralluoghi effettuati, NON SONO RISULTATE IN ATTO;
che ad oggi, nonostante gli appartamenti sovrastanti siano utilizzati, non si sono verificati ulteriori danni, né quelli lamentati si sono ripresentati;
si ritiene di poter considerare gli inconvenienti riscontrati, come episodi sporadici che si sono verificati in un periodo limitato, in tempi oramai passati e pertanto, non è possibile individuarne l'origine. Visto lo stato dei luoghi, le cause dei fenomeni infiltrativi riscontrati possono essere molteplici. Non è possibile quindi individuarle con certezza né attribuire la loro provenienza. La difficoltà di definirne la provenienza scaturisce dall'uso che viene fatto di detti appartamenti e anche del fatto che le unità immobiliari ispezionate al secondo piano ed al piano soffitte, presentano una distribuzione interna diversa da quella indicata nelle planimetrie catastali. Nel tempo sono state apportate modifiche, sono stati realizzati frazionamenti, e/o accorpamenti;
tutte le variazioni che avranno comportato anche delle modifiche agli impianti esistenti: sanitario, termico, fognario, ecc. Ad oggi, in assenza di infiltrazioni
d'acqua in atto, di idonea documentazione attestante le varie modifiche succedutesi, in un Palazzo d'epoca con tutte le sue problematiche e nell'impossibilità di eseguire saggi murari ed indagini invasive, è pressoché impossibile, individuare con certezza assoluta, la causa degli inconvenienti riscontrati, la loro riferibilità e provenienza”.
In definitiva, non è possibile individuare l'effettiva causa delle pregresse infiltrazioni di acqua riscontrate da e né, per l'effetto, è Controparte_1 Parte_2
possibile accertate il rapporto causale tra la cosa in custodia (immobile di CP_2
e l'evento lesivo, cosicché non ricorrono i presupposti per la configurabilità
[...]
della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Segue, in accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalle attrici in primo grado, con conseguente caducazione della domanda di manleva proposta da nei confronti della restano, quindi, assorbite CP_2 Parte_1
tutte le ulteriori doglianze sollevate in merito all'ammontare del risarcimento accordato dal Tribunale e all'ambito della copertura assicurativa.
Le spese seguono la soccombenza di e di nei Controparte_1 Parte_2
confronti di nel doppio grado di giudizio, con distrazione CP_2
limitatamente al primo grado in favore del Difensore che si è dichiarato antistatario;
sempre a carico delle predette devono essere poste le spese di entrambi i gradi di giudizio sostenute dalla in virtù del principio secondo Parte_1
cui“in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (Cass. n. 2520/25), non risultando la chiamata “manifestamente infondata o palesemente arbitraria” (Cass.6144/24).
Segue la liquidazione come da dispositivo, nella misura tariffaria compresa tra i minimi e i massimi, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate;
a carico delle originarie attrici vanno poste, altresì, le spese della Consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda proposta dalla per ottenere la restituzione delle Parte_1
somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado non può trovare ingresso, in quanto l'appellante ha depositato le missive con le quali ha preannunciato il pagamento della sorte e delle spese, ma non ha documentato gli avvenuti versamenti, cosicché - ove abbia effettivamente provveduto - dovrà agire in via separata per il recupero, dandone adeguato riscontro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, in riforma della sentenza n. 24814/2018 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da CP_1
e ;
[...] Parte_2
2) Condanna e alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_2
e della delle spese del doppio grado di CP_2 Parte_1
giudizio, che liquida - per ciascuno - per il primo in € 3.300,00 e per il secondo in complessivi € 4.200,00, di cui € 800,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del
Difensore di dichiaratosi antistatario limitatamente al primo CP_2
grado;
3) Pone le spese della Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado a carico di e di . Controparte_1 Parte_2
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 885/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 2 aprile 2025 e vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
Avv. Sveva Bernardini (C.F. C.F._1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Parte_2 C.F._3
Avv. Gaetano Parrello (C.F. ) C.F._4
PARTE APPELLATA E
(C.F. ) CP_2 C.F._5
Avv. Paolo Maselli (C.F. ) C.F._6
Avv. Luca Valentinotti (C.F. ) C.F._7
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 24814/2018 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 24814/2018 il Tribunale di Roma nel provvedere sulla domanda risarcitoria proposta da e e ha così statuito: Controparte_1 Parte_2
“1) condanna il convenuto a corrispondere alle attrici CP_2 Parte_2
e a titolo risarcitorio, complessivamente, la somma di €
[...] Controparte_1
23.650,00 di cui € 10.050,00 spettanti alla sola , oltre interessi Parte_2
come in parte motiva ed oltre Iva ed accessori di legge con riguardo all'importo di €
13.600,00;
2) condanna il Sig. al pagamento delle spese processuali delle attrici, CP_2
che liquida, complessivamente, nella misura di € 3.600,00, oltre a spese generali, Iva
e C.A., per compensi di difesa, ed in € 264,00 per spese di iscrizione;
3) pone definitivamente a carico del Sig. le spese di CTU, liquidate CP_2
con separato provvedimento;
4) condanna a tenere indenne il convenuto Parte_1 CP_2
dagli oneri derivanti dai capi che precedono, detratto dalla somma di cui al capo 1)
l'importo di € 100,00 a titolo di scoperto contrattuale;
5) condanna al pagamento delle spese processuali del Sig. Parte_1
che liquida in € 3.000,00 per compensi di difesa, oltre spese generali, CP_2
Iva e C.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”
Avverso la citata sentenza la ha proposto appello e ha Parte_1
chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 24814/18, riformare integralmente la sentenza di I grado ed in accoglimento del gravame, rigettare la domanda proposta da parte attrice poiché rimasta non provata la causa del danno, e per tutte le ragioni sopra esposte, con conseguente caducazione della richiesta di manleva azionata da nei CP_2
confronti della comunque da respingersi, anche per inoperatività della Pt_1
garanzia. Voglia altresì condannare la parte alla restituzione delle somme eventualmente versate. Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio."
Instaurato il contraddittorio, si sono costituite e Controparte_1 Parte_2
che hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza:
- confermare la sentenza di primo grado, che ha condannato la Parte_1
al pagamento dei danni da infiltrazioni cagionati all'appartamento di cui
[...]
sopra e quantificati in € 23.650,00, oltre le spese legali;
- valutare se sussistono i presupposti di legge per la condanna, della
[...]
per lite temeraria ex art. 96 co.3 c.p.c. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Si è altresì costituito che ha proposto appello incidentale, CP_2
concludendo come di seguito riportato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) in riforma della sentenza n. 24814/2018, emessa dal Tribunale di Roma in data
31.12.2018, rigettare la domanda proposta dalle sig.re e Parte_2
per le ragioni esposte nell'atto di appello incidentale o comunque, Controparte_1
in via gradata, disporre la riduzione della somma liquidata nei termini esposti in narrativa;
2) rigettare la domanda di caducazione della manleva proposta da
[...]
confermando integralmente sul punto la sentenza per le ragioni Parte_1
esposte in premessa.
Con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio.”
Con provvedimento del 17 febbraio 2020 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta dalla Parte_1
ritenendo l'insussistenza di gravi e fondati motivi.
[...]
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 27 marzo 2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Controparte_1
e che, nella qualità, rispettivamente, di proprietaria e di Parte_2
usufruttuaria dell'appartamento sito in Roma, Largo Goldoni n.56, posto al primo piano e al piano intermedio del hanno agito in primo grado nei Controparte_3
confronti di proprietario dall'immobile posto al secondo piano del CP_2
medesimo stabile, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano sovrastante.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione del CP_2
Tribunale alla chiamata in causa della ai fini della manleva, Parte_1 stante la vigenza della polizza assicurativa n. 7009916ZT stipulata a garanzia dell'immobile di sua proprietà.
Con la sentenza gravata il Tribunale di Roma, all'esito dell'espletata Consulenza tecnica d'ufficio, in accoglimento della domanda, ha condannato il convenuto al pagamento in favore di e della somma Parte_2 Controparte_1
complessiva di € 23.650,00 a titolo risarcitorio - di cui € 10.050,00 spettanti alla sola e al pagamento delle spese di lite;
ha posto a carico del Parte_2
convenuto le spese di CTU;
ha accolto la domanda di manleva proposta da CP_2
nei confronti della stante la vigenza della polizza
[...] Parte_1
assicurativa per i danni causati a terzi dall'immobile assicurato, con detrazione dello scoperto contrattuale;
ha posto a carico della Compagnia le spese di lite sostenute dall'assicurato.
L'appello principale proposto dalla e l'appello incidentale Parte_1
svolto da suscettibili di esame congiunto in quanto entrambi incentrati CP_2
(limitatamente al primo motivo) sulla mancata prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo e sull'esclusione della responsabilità di cui all'art.2051
c.c., sono fondati e meritano accoglimento.
Risulta pacifico, oltre che documentalmente provato, che e Controparte_1 [...]
sono - rispettivamente - la proprietaria e l'usufruttuaria Parte_2
dell'appartamento sito al primo piano e al piano intermedio del Controparte_3
ubicato in Roma, Largo Goldoni n.56, mentre è il proprietario CP_2
dell'appartamento situato al secondo piano, a confine - a seguito di modifiche interne intervenute nel tempo - con la proprietà di Parte_3
All'esito dell'istruttoria espletata in primo grado, l'assunto sostenuto dalle attrici - secondo cui le macchie presenti in corrispondenza della finta volta del soffitto della sala da pranzo e del salotto sarebbero state cagionate da infiltrazioni di acqua provenienti dall'immobile di a seguito della rottura di una tubatura - CP_2
non ha trovato adeguati riscontri. Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, va richiamato il principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e
l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e
l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.” (Cass. n.12760/2024)
Nel caso in esame, non solo le parti appellate non hanno dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra l'appartamento di e l'evento lesivo, ma dalla CP_2
Consulenza tecnica d'ufficio, disposta dal giudice di prime cure, è emersa l'impossibilità di individuare con certezza la causa delle infiltrazioni e la loro provenienza.
In particolare, nell'elaborato peritale, frutto di un lavoro accurato e puntuale le cui risultanze non vi è motivo di disattendere, il Consulente tecnico, designato nella persona dell'Arch. , ha descritto i danni lamentati che consistono in: Controparte_4
“1. Macchie di umidità, con distacchi dello strato di rifinitura su alcune zone delle tele decorative che compongono le finte volte dei due vani: e .
2. Parte_4 Pt_5
Macchie di umidità, modesti distacchi dello strato di rifinitura su alcune parte della modanatura collocata nella parte alta delle pareti a ridosso dei telai in legno e delle tele della volta.
3. Macchia di umidità localizzata sul parato del ”. Pt_5
Quanto alle cause, il C.t.u., pur avendo ipotizzato che i danni siano da ricondurre ad infiltrazioni di acqua proveniente dal piano superiore, non è stato tuttavia in grado di accertarne l'effettiva provenienza. Innanzitutto, in accordo con le parti, l'Arch. ha ritenuto di non dover eseguire CP_4
indagini specifiche in loco mediante l'ausilio di saggi invasivi e di prove di allagamento, poiché l'appartamento delle appellate è situato in un Palazzo storico di pregio architettonico e decorativo, sottoposto a tutela della Soprintendenza CP_5
del Comune di Roma, tanto che - come si legge nell'elaborato - tali
[...]
indagini, pur utili per accertare con esattezza la causa delle infiltrazioni, “avrebbero ulteriormente aggravato e compromesso la situazione di un Palazzo di pregio.
Inoltre, per eseguire tali operazioni sarebbe stato necessario richiedere il Nulla Osta alla Soprintendenza stessa”.
Dalla Consulenza tecnica è emerso, altresì, che la struttura interna di Controparte_3
ha subito numerose modifiche nel corso del tempo, attraverso frazionamenti e/o accorpamenti che hanno inciso sugli impianti esistenti (sanitari, termici, fognari etc.),
i quali, a loro volta, hanno subito importanti variazioni, per cui le infiltrazioni potrebbero verosimilmente provenire anche da altre unità immobiliari confinanti con quella di CP_2
Ciò posto, l'Arch. ha formulato alcune ipotesi in merito alle cause dei fenomeni CP_4
infiltrativi, quali il passaggio di acqua dalla canna fumaria del camino collocato nel soggiorno di (che sovrasta la sala da pranzo dell'appartamento di CP_2
o le perdite di acqua provenienti da una centralina termica posta al Controparte_1
piano sovrastante dietro al camino, ma nessuna di esse è stata suffragata da riscontri oggettivi concreti, tali da stabilire con sufficiente certezza l'effettiva provenienza delle infiltrazioni e le cause dei danni.
La Consulenza tecnica d'ufficio ha concluso, quindi, nel senso che “considerando che le infiltrazioni d'acqua riscontrate nell'appartamento di parte attrice, nel corso dei sopralluoghi effettuati, NON SONO RISULTATE IN ATTO;
che ad oggi, nonostante gli appartamenti sovrastanti siano utilizzati, non si sono verificati ulteriori danni, né quelli lamentati si sono ripresentati;
si ritiene di poter considerare gli inconvenienti riscontrati, come episodi sporadici che si sono verificati in un periodo limitato, in tempi oramai passati e pertanto, non è possibile individuarne l'origine. Visto lo stato dei luoghi, le cause dei fenomeni infiltrativi riscontrati possono essere molteplici. Non è possibile quindi individuarle con certezza né attribuire la loro provenienza. La difficoltà di definirne la provenienza scaturisce dall'uso che viene fatto di detti appartamenti e anche del fatto che le unità immobiliari ispezionate al secondo piano ed al piano soffitte, presentano una distribuzione interna diversa da quella indicata nelle planimetrie catastali. Nel tempo sono state apportate modifiche, sono stati realizzati frazionamenti, e/o accorpamenti;
tutte le variazioni che avranno comportato anche delle modifiche agli impianti esistenti: sanitario, termico, fognario, ecc. Ad oggi, in assenza di infiltrazioni
d'acqua in atto, di idonea documentazione attestante le varie modifiche succedutesi, in un Palazzo d'epoca con tutte le sue problematiche e nell'impossibilità di eseguire saggi murari ed indagini invasive, è pressoché impossibile, individuare con certezza assoluta, la causa degli inconvenienti riscontrati, la loro riferibilità e provenienza”.
In definitiva, non è possibile individuare l'effettiva causa delle pregresse infiltrazioni di acqua riscontrate da e né, per l'effetto, è Controparte_1 Parte_2
possibile accertate il rapporto causale tra la cosa in custodia (immobile di CP_2
e l'evento lesivo, cosicché non ricorrono i presupposti per la configurabilità
[...]
della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Segue, in accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalle attrici in primo grado, con conseguente caducazione della domanda di manleva proposta da nei confronti della restano, quindi, assorbite CP_2 Parte_1
tutte le ulteriori doglianze sollevate in merito all'ammontare del risarcimento accordato dal Tribunale e all'ambito della copertura assicurativa.
Le spese seguono la soccombenza di e di nei Controparte_1 Parte_2
confronti di nel doppio grado di giudizio, con distrazione CP_2
limitatamente al primo grado in favore del Difensore che si è dichiarato antistatario;
sempre a carico delle predette devono essere poste le spese di entrambi i gradi di giudizio sostenute dalla in virtù del principio secondo Parte_1
cui“in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (Cass. n. 2520/25), non risultando la chiamata “manifestamente infondata o palesemente arbitraria” (Cass.6144/24).
Segue la liquidazione come da dispositivo, nella misura tariffaria compresa tra i minimi e i massimi, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate;
a carico delle originarie attrici vanno poste, altresì, le spese della Consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda proposta dalla per ottenere la restituzione delle Parte_1
somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado non può trovare ingresso, in quanto l'appellante ha depositato le missive con le quali ha preannunciato il pagamento della sorte e delle spese, ma non ha documentato gli avvenuti versamenti, cosicché - ove abbia effettivamente provveduto - dovrà agire in via separata per il recupero, dandone adeguato riscontro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, in riforma della sentenza n. 24814/2018 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da CP_1
e ;
[...] Parte_2
2) Condanna e alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_2
e della delle spese del doppio grado di CP_2 Parte_1
giudizio, che liquida - per ciascuno - per il primo in € 3.300,00 e per il secondo in complessivi € 4.200,00, di cui € 800,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del
Difensore di dichiaratosi antistatario limitatamente al primo CP_2
grado;
3) Pone le spese della Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado a carico di e di . Controparte_1 Parte_2
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino