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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5608/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dagli Avv.ti dagli avv.ti Monica Berlanda e Ilaria Marchi.
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno dichiarato di aver avuto una Parte_1 Parte_2 relazione sentimentale, e che dalla loro unione sono nati i figli , Persona_1 nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]. Parte_3
Inoltre la sig.ra è madre di un'altra bambina anch'essa minorenne Parte_2
nata il [...], dal precedente matrimonio, per il quale Persona_2 in data 09.10.2024 è stata pronunciata dal Tribunale di Trento sentenza di separazione.
I ricorrenti inoltre hanno dichiarato che la loro relazione sentimentale si è conclusa a causa di una crisi affettiva ormai insanabile, tanto che la sig.ra è Pt_2 rimasta a vivere nella casa coniugale di sua proprietà (per quanto non ancore Per_ definitivamente acquistata) unitamente ai due figli e nati dalla Pt_3 relazione con il ricorrente e la figlia nata dal precedente matrimonio, sita in Per_2
Baselga del Bondone, Via della Villa di Baselga n. 47, mentre il sig. risiede Pt_1 in Trento, Via delle Ghiaie n. 22.
Con ricorso congiunto iscritto al ruolo in data 10.12.2024, chiedevano al
Tribunale di Trento la regolamentazione dei rapporti tra di loro nell'interesse Per_ esclusivo dei figli minori e . Pt_3
Con decreto presidenziale del 12.12.2024, venivano assegnati termini di giorni
45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Con note scritte depositate in data 30.01.2025, i ricorrenti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in cui confermavano la loro volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni così come formulate nel ricorso introduttivo per l'affidamento dei minori e così si legge: Per_
“1) I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Pt_3 con residenza anagrafica presso la madre. Entrambi i ricorrenti, consapevoli delle proprie responsabilità individuali e congiunte, si impegnano alla massima cura nell'educazione e nella formazione materiale, morale e spirituale dei due figli, dichiarando di conoscere e di osservare gli obblighi di legge;
2) I figli minori della coppia trascorreranno pari tempo con il padre e con la madre, permanendo presso le rispettive abitazioni di questi ultimi a settimane alterne. Durante il periodo di permanenza presso di sé dei minori, ciascun genitore si occuperà in via diretta di sostenere le spese per il mantenimento ordinario degli stessi. In caso di malattia i minori permarranno presso la madre, con facoltà di visita del padre;
Per_ 4) Ciascun genitore terrà con sé e per metà delle festività natalizie, Pt_3 con alternanza di Natale e Capodanno, e di quelle pasquali. Le altre festività saranno concordate tra i ricorrenti e, in caso di mancato accordo, varrà l'ordinario criterio dell'alternanza. Le vacanze estive, nel caso di deroga all'ordinario regime di collocamento settimanale, verranno concordate congiuntamente entro il mese di gennaio di
Pag. 2 di 4 ogni anno, affinché entrambe le parti possano organizzare gli impegni propri e dei figli.
In ragione della collocazione paritetica dei minori e dell'autosufficienza economica dei due ricorrenti, non viene previsto alcun assegno di mantenimento
a favore della prole.
3) Le spese straordinarie vengono poste per il 50% a carico del padre e per il
50% a carico della madre e disciplinate secondo protocollo del CNF, di cui ai ricorrenti è stata consegnata copia. Per le spese straordinarie non obbligatorie superiori ad euro 150,00 sarà necessario il previo accordo dei genitori;
in difetto dello stesso la spesa eccedente detto limite resterà ad esclusivo carico del genitore che l'ha effettuata.
Per il rimborso pro quota delle spese straordinarie, ciascuno dei ricorrenti sarà tenuto a dare comunicazione all'altro a mezzo e-mail o messaggio del costo sostenuto, allegando copia della documentazione contabile/fiscale attestante la spesa e riservandosi, se richiesto, la consegna degli originali.
4) Per quanto riguarda la fruizione dell'assegno unico universale (AUU) e di qualsiasi altro contributo pubblico e/o previdenziale nell'interesse della Per_ famiglia, e si intenderanno a carico della madre, che percepirà e Pt_3 tratterrà l'erogazione nella misura del 100%.
Entrambi i genitori si obbligano a sottoscrivere quanto fosse richiesto e a fornire la documentazione necessaria per l'attivazione delle domande relative ai suddetti contributi e a tutto quanto dovesse servire per le pratiche amministrative relative alle domande ICEF, ISEE o altro.
5) I ricorrenti autorizzano fin da ora il rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio dei figli minori.
6) Le competenze e le spese della presente procedura sono interamente compensate fra le parti.”
Con note a trattazione scritta del 30.01.2025, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione. Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nel ricorso congiunto Per_ secondo cui i figli e che saranno affidati congiuntamente Parte_3 ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre e con l'altra figlia minore della stessa, la piccola non contrasta con Persona_2
l'interesse dei minori, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla
Pag. 3 di 4 pattuita disciplina del mantenimento dei figli, considerata la collocazione paritaria degli stessi con i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Luciano Spina
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5608/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dagli Avv.ti dagli avv.ti Monica Berlanda e Ilaria Marchi.
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno dichiarato di aver avuto una Parte_1 Parte_2 relazione sentimentale, e che dalla loro unione sono nati i figli , Persona_1 nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]. Parte_3
Inoltre la sig.ra è madre di un'altra bambina anch'essa minorenne Parte_2
nata il [...], dal precedente matrimonio, per il quale Persona_2 in data 09.10.2024 è stata pronunciata dal Tribunale di Trento sentenza di separazione.
I ricorrenti inoltre hanno dichiarato che la loro relazione sentimentale si è conclusa a causa di una crisi affettiva ormai insanabile, tanto che la sig.ra è Pt_2 rimasta a vivere nella casa coniugale di sua proprietà (per quanto non ancore Per_ definitivamente acquistata) unitamente ai due figli e nati dalla Pt_3 relazione con il ricorrente e la figlia nata dal precedente matrimonio, sita in Per_2
Baselga del Bondone, Via della Villa di Baselga n. 47, mentre il sig. risiede Pt_1 in Trento, Via delle Ghiaie n. 22.
Con ricorso congiunto iscritto al ruolo in data 10.12.2024, chiedevano al
Tribunale di Trento la regolamentazione dei rapporti tra di loro nell'interesse Per_ esclusivo dei figli minori e . Pt_3
Con decreto presidenziale del 12.12.2024, venivano assegnati termini di giorni
45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Con note scritte depositate in data 30.01.2025, i ricorrenti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in cui confermavano la loro volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni così come formulate nel ricorso introduttivo per l'affidamento dei minori e così si legge: Per_
“1) I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Pt_3 con residenza anagrafica presso la madre. Entrambi i ricorrenti, consapevoli delle proprie responsabilità individuali e congiunte, si impegnano alla massima cura nell'educazione e nella formazione materiale, morale e spirituale dei due figli, dichiarando di conoscere e di osservare gli obblighi di legge;
2) I figli minori della coppia trascorreranno pari tempo con il padre e con la madre, permanendo presso le rispettive abitazioni di questi ultimi a settimane alterne. Durante il periodo di permanenza presso di sé dei minori, ciascun genitore si occuperà in via diretta di sostenere le spese per il mantenimento ordinario degli stessi. In caso di malattia i minori permarranno presso la madre, con facoltà di visita del padre;
Per_ 4) Ciascun genitore terrà con sé e per metà delle festività natalizie, Pt_3 con alternanza di Natale e Capodanno, e di quelle pasquali. Le altre festività saranno concordate tra i ricorrenti e, in caso di mancato accordo, varrà l'ordinario criterio dell'alternanza. Le vacanze estive, nel caso di deroga all'ordinario regime di collocamento settimanale, verranno concordate congiuntamente entro il mese di gennaio di
Pag. 2 di 4 ogni anno, affinché entrambe le parti possano organizzare gli impegni propri e dei figli.
In ragione della collocazione paritetica dei minori e dell'autosufficienza economica dei due ricorrenti, non viene previsto alcun assegno di mantenimento
a favore della prole.
3) Le spese straordinarie vengono poste per il 50% a carico del padre e per il
50% a carico della madre e disciplinate secondo protocollo del CNF, di cui ai ricorrenti è stata consegnata copia. Per le spese straordinarie non obbligatorie superiori ad euro 150,00 sarà necessario il previo accordo dei genitori;
in difetto dello stesso la spesa eccedente detto limite resterà ad esclusivo carico del genitore che l'ha effettuata.
Per il rimborso pro quota delle spese straordinarie, ciascuno dei ricorrenti sarà tenuto a dare comunicazione all'altro a mezzo e-mail o messaggio del costo sostenuto, allegando copia della documentazione contabile/fiscale attestante la spesa e riservandosi, se richiesto, la consegna degli originali.
4) Per quanto riguarda la fruizione dell'assegno unico universale (AUU) e di qualsiasi altro contributo pubblico e/o previdenziale nell'interesse della Per_ famiglia, e si intenderanno a carico della madre, che percepirà e Pt_3 tratterrà l'erogazione nella misura del 100%.
Entrambi i genitori si obbligano a sottoscrivere quanto fosse richiesto e a fornire la documentazione necessaria per l'attivazione delle domande relative ai suddetti contributi e a tutto quanto dovesse servire per le pratiche amministrative relative alle domande ICEF, ISEE o altro.
5) I ricorrenti autorizzano fin da ora il rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio dei figli minori.
6) Le competenze e le spese della presente procedura sono interamente compensate fra le parti.”
Con note a trattazione scritta del 30.01.2025, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione. Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nel ricorso congiunto Per_ secondo cui i figli e che saranno affidati congiuntamente Parte_3 ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre e con l'altra figlia minore della stessa, la piccola non contrasta con Persona_2
l'interesse dei minori, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla
Pag. 3 di 4 pattuita disciplina del mantenimento dei figli, considerata la collocazione paritaria degli stessi con i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Luciano Spina
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