Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2013, n. 19174
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Sentenza 19 agosto 2013

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In materia di contributi, perché una erogazione rientri nella base imponibile contributiva per gli iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti del'ENEL, non è sufficiente che essa abbia carattere retributivo, dovendo invece rientrare nell'elencazione tassativa degli elementi retributivi di cui all'art. 14 della legge 31 marzo 1956, n. 293, richiamata ed integrata dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1962, n. 53 e dall'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1079 (e fino all'entrata in vigore del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 562); deve, quindi, escludersi che l'"una tantum" erogata ai dipendenti dell'ENEL in forza dei contratti collettivi succedutisi dal 1983 al 1996, finalizzata a tenere indenni i lavoratori dai danni loro derivanti dall'essere rimasti privi per un certo periodo della tutela della contrattazione collettiva, possa costituire un elemento della retribuzione contributiva

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2013, n. 19174
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19174
    Data del deposito : 19 agosto 2013

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