Sentenza 19 agosto 2013
Massime • 1
In materia di contributi, perché una erogazione rientri nella base imponibile contributiva per gli iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti del'ENEL, non è sufficiente che essa abbia carattere retributivo, dovendo invece rientrare nell'elencazione tassativa degli elementi retributivi di cui all'art. 14 della legge 31 marzo 1956, n. 293, richiamata ed integrata dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1962, n. 53 e dall'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1079 (e fino all'entrata in vigore del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 562); deve, quindi, escludersi che l'"una tantum" erogata ai dipendenti dell'ENEL in forza dei contratti collettivi succedutisi dal 1983 al 1996, finalizzata a tenere indenni i lavoratori dai danni loro derivanti dall'essere rimasti privi per un certo periodo della tutela della contrattazione collettiva, possa costituire un elemento della retribuzione contributiva
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2013, n. 19174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19174 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. NAPOLETANO EP - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -
Dott. GARRI Fabrizia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21729-2008 proposto da:
AC DO [...], AR NI [...], RICOTTA GENNARO [...], CC IA [...]UR SI IA
[...], UR IC [...], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CANEVA 51, presso l'avv. DE CESARE LUDOVICO, rappresentati e difesi dall'avvocato DE CESARE MASSIMO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., 05779711000 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B (STUDIO PESSI E ASSOCIATI), presso lo studio dell'avvocato GENTILE NI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANTA ZINGRILLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1153/2007 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/08/2007 R.G.N. 2607/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l'Avvocato GENTILE NI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI OS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Bari ha respinto il gravame proposto da Servi Sergio, IM MI CA, CO TO De IT, TO OS, HE LO, EL UZ, IO AD, HE TO, MA CI, AR AF D'MU, CE UL, TE AC, IA CE, BE De SI, IO AR, TO di EN, OL LE, IT MO, OL De AT, EL MO, NO TT, TO IO, IO AL, EP IN e TO OR , tutti dipendenti di Enel Distribuzione s.p.a., relativo al computo dell'una tantum prevista dai CCNL succedutisi dal 1983 al 1996 per compensare il tardato rinnovo dei contratti della quale i dipendenti chiedevano - stante la natura retributiva dell'erogazione - l'assoggettamento a contribuzione ed il computo nel tfr e, conseguentemente, la declaratoria di nullità degli accordi sindacali che l'avevano escluso in violazione dell'art. 2120 c.c.. La Corte territoriale ha ritenuto che correttamente alla somma erogata una tantum era riconosciuta natura risarcitoria stante la funzione di tenere indenni i lavoratori dai danni conseguenti all'essere rimasti per un certo periodo di tempo privi della tutela della contrattazione collettiva, non superata dalla circostanza della ripetizione in un certo tempo della situazione di fatto. Esclude la Corte che si possa attribuire valore sintomatico alla circostanza che l'una tantum è proporzionata all'aumento degli stipendi "poiché si tratta di una mera risultanza di una ordinaria trattativa" ne' tanto meno che l'erogazione sia riconosciuta anche ai dipendenti in malattia posto che questi conservano il medesimo status di quelli regolarmente in servizio.
Quanto alla dedotta nullità delle disposizioni collettive che escludono il computo dell'una tantum dal trattamento di fine rapporto, la Corte territoriale ha osservato che tale eventualità è espressamente contemplata dall'art. 2120 c.c., comma 2. Ha poi evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dai lavoratori, l'erogazione aveva carattere eccezionale e per l'effetto era esclusa dal computo ai sensi dell'art. 2120 c.c.. Con riguardo poi all'assogettabilità delle somme alla contribuzione del Fondo di previdenza dei lavoratori dell'Enel, la Corte ha ribadito quanto già affermato dal Tribunale e cioè che, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 562 del 1996, che dal 1.1.97 ha definito la base imponibile da prendere a riferimento per il versamento dei contributi (con riferimento alla L. n. 153 del 1969, art. 12 che indica le voci che non si computano), si applicava la L. n. 293 del 1956 che all'art. 14 espressamente indica le voci da computare tra le quali non rientra il compenso in questione. Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori in epigrafe indicati sulla base di un unico articolato motivo.
L'Enel Distribuzione s.p.a. resiste con controricorso insistendo per l'inammissibilità del ricorso o, comunque, per la sua infondatezza. La società ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso viene censurata la sentenza sotto diversi profili:
1.- con riguardo all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
2.- in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c. in materia di TFR;
3.- per violazione e falsa applicazione della L. 31 marzo 1956, n.293, art. 14 della L. 3 febbraio 1963, n. 53 e della L. 25 novembre 1971, n. 1079;
4.- per violazione e falsa applicazione della L. 30 aprile 1969, n.153 nella determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.
In sintesi sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevanti una serie di circostanze, allegate e non contestate, che insieme considerate dimostravano il carattere non eccezionale dell'erogazione del compenso una tantum, consistente sostanzialmente nell'adeguamento retributivo riconosciuto a distanza di mesi ogni tre/quattro anni nel periodo dal 1983 al 1996, quantitativamente sovrapponibili agli aumenti non percepiti nel periodo di vacatio, e ciò nonostante non assoggettati a contribuzione e non computati nel trattamento di fine rapporto, con grave danno per i dipendenti.
Il riferimento alla natura risarcitoria dei compensi in questione, sarebbe stato impropriamente mutuato dalla resistente quando, invece, si tratterebbe di vera e propria retribuzione, scollegata da circostanze contingenti che riguardano il singolo lavoratore, che va pertanto computata necessariamente nel tfr oltre che nella retribuzione soggetta a contribuzione e da calcolare ai fini della pensione (L. n. 153 del 1969, ex art. 12 domanda quest'ultima in relazione alla quale la Corte avrebbe omesso di pronunciare). Sottolinea poi che l'Inps aveva condiviso l'impostazione dei lavoratori tanto che aveva chiesto il versamento dei contributi, poi effettuato dal 1.1.1997 per effetto dell'entrata in vigore e dell'applicazione del D.Lgs. n. 562 del 1996 che ha armonizzato i sistemi.
Tanto premesso i ricorrenti chiedono a questa Corte "se nella fattispecie risulti violato il disposto di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento all'art. 2120 c.c. in materia di tfr, l'art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento alla L. 31 marzo 1956, n. 293, art. 14
alla L. 3 febbraio 1963, n. 53 L. 25 novembre 1971, n. 1079 L. 30 aprile 1969, n. 153 per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale laddove, a seguito di un'indagine omessa dalla corte territoriale o comunque a seguito di un corretto procedimento logico giuridico sarebbe potuto ragionevolmente emergere che, l'una tantum di cui è causa, è componente integrante della retribuzione corrisposta ed obbligatoriamente dovuta al lavoratore perché detta indennità è a tutti gli effetti stipendio, ivi compresa l'indennità di contingente e quella di anzianità".
Tanto premesso ritiene la Corte che l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente sia in parte fondata. Ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione è inammissibile qualora non venga formulato il ed. quesito di fatto e manchi la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi. Tale carenza è riscontrabile anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia, in ipotesi, rilevabile dal complesso della formulata censura. La ratio che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., è quella che la Corte deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. 18/11/2011 n. 24255). Ove tali requisiti non siano rispettati la censura deve essere dichiarata inammissibile.
Tanto premesso si osserva che nel caso in esame manca del tutto il momento di sintesi con riguardo alla dedotta insufficienza e contraddittorietà della motivazione e ciò rende di per sè solo non scrutinabile la censura.
Infondato invece il ricorso nella parte in cui ci si duole della violazione e falsa applicazione degli art. 2120 c.c. in relazione anche al disposto della L. 31 marzo 1956, n. 293, art. 14 della L. 3 febbraio 1963, n. 53 e della L. 25 novembre 1971, n. 1079;
La L. n. 293 del 1956, art. 14 sostituito dalla L n. 53 del 1963, prevede che la retribuzione soggetta a contributi è costituita dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;
dall'indennità di contingenza;
dagli aumenti per anzianità;
dall'indennità di mensa e aggiuntiva di mensa;
dalla tredicesima mensilità e dalla quattordicesima.
La L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 dispone poi che "per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro".
Si tratta quindi di verificare se i compensi erogati rientrano o meno nella nozione legale di retribuzione utile ai fini del calcolo dell'indennità di fine rapporto.
Ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia correttamente interpretato gli accordi aziendali, che dell'una tantum costituiscono la fonte, chiarendo che la circostanza che l'una tantum fosse commisurata all'aumento di stipendio disposto in sede di rinnovo contrattuale non è di per sè sufficiente per attribuire al compenso natura propriamente retributiva in luogo di quella risarcitoria che le parti sociali, in esito alla trattativa sindacale, hanno voluto attribuirle.
A tal fine è stato, in concreto, verificato che non si trattava di una "modalità" di adeguamento stipendiale adottata con carattere di regolarità e continuità ma, piuttosto, di un indennizzo convenzionalmente stabilito per tenere indenni i lavoratori degli effetti pregiudizievoli dei tempi occorsi per la conclusione del nuovo contratto.
Si tratta di un accertamento di fatto che, come tale, non è qui censurabile, in esito al quale si è verificato che non si tratta di erogazioni che presentano i caratteri della periodicità e continuatività di tal che, condivisibilmente, non possono entrare a far parte della base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Peraltro questa Corte (con riguardo al Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private) ha, in passato, affermato che anche il carattere retributivo di una determinata erogazione non è sufficiente per ritenerla parte della retribuzione contributiva computabile a tale fine. Con riguardo a tale specifica disciplina, occorre che della detta erogazione sia altresì accertata la "riconducibilità ad uno degli specifici elementi retributivi tassativamente indicati nell'elenco di cui alla L. 31 marzo 1956, n. 293, art. 14 alla L. 3 febbraio 1963, n. 53, art. 1 e alla L. 25 novembre 1971, n. 1079, art. 2 (Cass.20/1/2001 n. 834 e 24 agosto 1991 n. 9097).
In sostanza non può considerarsi sufficiente il riconoscimento della natura retributiva di una determinata erogazione, ai fini contributivi, poiché l'anzidetta normativa ha per oggetto non tutti gli elementi della retribuzione, bensì solo quelli "tassativamente indicati dalla legge".
Gli elementi della retribuzione contributiva, tassativamente fissati dalla legge, sono solo il minimo di stipendio della categoria, l'indennità di contingenza, gli aumenti per anzianità, l'indennità di mensa, la tredicesima mensilità e la quattordicesima erogazione dell'anno.
Il compenso erogato a titolo indennitario non può essere ricondotto a nessuna delle voci esposte di tal che correttamente è stato escluso.
In conclusione il ricorso, per la parte in cui è ammissibile, deve essere respinto e le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 2500,00 per compensi professionali ed in Euro 50,00 per esborsi, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2013