CA
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/09/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr.ssa Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 807/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. Parte_1
e (COD. FISC: P.IVA_1 Parte_2
, elettivamente domiciliate presso il difensore in VIALE BRIGATE P.IVA_2
PARTIGIANE 2 - 16129 GENOVA (GE), rappresentate e difese dall'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI GENOVA appellanti nei confronti di
(COD. FISC. ), nato in BELGIO il PA C.F._1
05/03/1972, elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA GALILEO GALILEI 45/4 -
17031 ALBENGA (SV), rappresentato e difeso dall'Avv. GALLIZIA MONICA appellato
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
e : “Si chiede la riforma della
[...] Parte_2 sentenza n. 488/2024 e quindi la conferma delle cartelle di pagamento n.
10320060000835958001 e n. 10320229000324964000 di cui all'intimazione di pagamento impugnata n. 10320229000324964000. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato RI : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, CP_1 contrariis reiectis, previa reiezione della presente impugnazione poiché inammissibile o manifestamente infondata
- confermare la sentenza n. 488 del 13.06.2024 pubblicata in data 14.06.2024 Tribunale di
Savona Dott.ssa Paola Di Lorenzo,
- In via preliminare e pregiudiziale
- dichiarare la nullità della presente impugnazione per cessata materia del contendere in via cautelare:
- In via preliminare e pregiudiziale
- dichiarare la nullità dell'atto di appello per mancanza del rispetto dei termini a comparire ex art. 342 c.p.c. e di cui alla Riforma Cartabia, come meglio dedotto in narrativa e conseguentemente,
- In via principale ed incidentale
- annullare le cartelle di pagamento n. 10320060000835958001 e n.1032006000997715100, per tutti i motivi di cui sopra con ogni conseguenza di legge e conseguentemente
- accertare l'inesistenza e/o la nullità del diritto di credito vantato dall'amministrazione opposta e dalla società di riscossione, portato dalle cartelle di pagamento n.
10320060000835958001 e n.1032006000997715100 in virtù dell'intervenuta prescrizione per tutti i motivi dedotti e rilevati in sentenza e conseguentemente
- dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore ed Controparte_2
a procedere ad esecuzione forzata per il Parte_1 recupero delle somme in esse contenute e per l'effetto
- condannare la società concessionaria del Controparte_3 servizio pubblico di riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in alla Via Cimarosa n. 47/49 nonché l'Agenzia delle Entrate - Direzione Pt_1
2 Provinciale di Savona, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Savona (SV), alla Via Alessandria n. 7 b al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con conferma delle spese del giudizio di primo grado e del procedimento cautelare, con il riconoscimento del rimborso forfettario sulle spese generali nella misura del 15% (D.M. 55/14), con attribuzione degli onorari al sottoscritto procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 488/2024 del 14/06/2024, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da CP_1
, nei confronti di
[...] Parte_1
e , al fine di sentir dichiarare
[...] Parte_2 nulle, per intervenuta prescrizione, le cartelle esattoriali n. 10320060000835958001 e n.1032006000997715100, con cui veniva intimato il pagamento di euro 150.174,95 per crediti IVA ed IRPEF. Il Tribunale così decideva: «1- Accoglie la proposta opposizione. 2-
Accerta l'inesistenza e/o la nullità del diritto di credito vantato dall'amministrazione opposta e dalla società di riscossione, portato dalle cartelle di pagamento n.
10320060000835958001 e n.1032006000997715100, di cui all'intimazione di pagamento impugnata n. 10320229000324964000, in ragione dell'intervenuta prescrizione. 3-
Condanna Controparte_4 alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente che liquida PA
(ex DM 147/2022) in euro 1901,00 per onorari e competenze, oltre esborsi per 759,00 euro, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge con attribuzione al procuratore
Avv.to Monica Gallizia, che si dichiara antistatario».
Avverso tale decisione, proponevano appello dinanzi a questa Corte
[...]
e Parte_1 Parte_2
, con atto notificato in data 5/08/2024.
[...]
Con comparsa si costituiva RI , il quale instava per il rigetto CP_1 dell'appello.
Con ordinanza in data 12/11/2025 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del 2/7/2025 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. All'esito di tale udienza, con ordinanza del
23/07/2025, il Consigliere Istruttore riservava la decisione al Collegio.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI SOLLEVATE DALL'APPELLATO
I) In via preliminare e pregiudiziale, eccepisce la nullità dell'atto d'appello per CP_1 assenza del presupposto giuridico, stante la cessata materia del contendere dichiarata in sede cautelare dal Tribunale di Savona con provvedimento del 26/05/2023.
Sul punto, è sufficiente rilevare: i) che il provvedimento del 26/5/2023 dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento alla fase cautelare con riferimento alla perenzione dell'avviso di intimazione e quindi all'impossibilità di procedere esecutivamente, fissando peraltro il termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito;
ii) che l'attuale appellato instaurava il giudizio di merito con atto di citazione notificato il 28/7/2023 chiedendo l'annullamento delle cartelle di pagamento n.
10320060000835958001 e n.1032006000997715100, di accertare l'inesistenza e/o la nullità del diritto di credito vantato dall'amministrazione opposta e dalla società di riscossione, portato dalle cartelle di pagamento n. 10320060000835958001 e n.1032006000997715100 in virtù dell'intervenuta prescrizione, di dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore ed a Controparte_2 Parte_1 procedere ad esecuzione forzata per il recupero delle somme in esse contenute;
iii) che la sentenza impugnata ha così deciso: «Accerta l'inesistenza e/o la nullità del diritto di credito vantato dall'amministrazione opposta e dalla società di riscossione, portato dalle cartelle di pagamento n. 10320060000835958001 e n.1032006000997715100, di cui all'intimazione di pagamento impugnata n. 10320229000324964000, in ragione dell'intervenuta prescrizione>; iv) che pertanto, con riferimento al merito della controversia, non è intervenuta cessazione della materia del contendere, tanto è vero che lo stesso appellato chiede la conferma della sentenza impugnata che ha accolto le proprie domande.
II) L'appellato, inoltre, deduce la nullità dell'appello per mancanza del rispetto dei termini a comparire ex art. 342, ult. comma, c.p.c., atteso che, «calcolando matematicamente dal giorno dell'avvenuta notifica al sottoscritto difensore avvenuta in data 5.08.2024 alla data della fissata udienza del 31.10.2024 intercorrono solamente 60 giorni liberi e non 90 giorni come indicato dalla norma, non potendosi contare il periodo di sospensione feriale dei termini posta all'interno del detto periodo e pertanto per i suddetti motivi in via preliminare e pregiudiziale dovrà dichiararsi nullo l'atto di appello anche per i suddetti motivi per cui
4 formalmente si insiste per la conseguente declaratoria» (così, pag. 3 della comparsa di risposta).
In proposito, è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c. è sanato dalla costituzione del convenuto qualora, come nel presente caso, questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini (Cass. Sez. 3, 18/04/2025, n. 10289, Rv.
674645 - 01)
III) , infine, eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 CP_1
c.p.c. e, in particolare, per mancanza di un'esposizione chiara, sintetica e precisa dei motivi d'impugnazione.
Sul punto è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare - del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio). (Cass.
Sez. U., 13/12/2022, n. 36481, Rv. 666375 - 01).
Nel caso specifico è del tutto evidente che l'appellato si è difeso nel merito dei punti della decisione impugnata contestati dalle Amministrazioni appellanti e pertanto ha avuto modo di comprendere con precisione quale fosse l'oggetto dell'impugnazione, proposta.
AD AVVISO DELLA CORTE, NEL MERITO L'APPELLO È FONDATO E DEVE ESSERE
ACCOLTO.
5 1) PRIMO MOTIVO – “ILLOGICITÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE ARTT.
1335 C.C., 140 C.P.C. SULL'ASSERITA PRESCRIZIONE”.
L , con il primo e unico motivo di gravame, lamenta la Parte_1 violazione di legge e la carenza di motivazione della sentenza impugnata, laddove viene affermato che «sarebbe stato onere di dimostrare Controparte_4
l'avvenuta notifica. a tal fine è stata depositata documentazione relativa all'asserita notifica del 2016, e in particolare la cartolina con la relata di notifica che porta tale data, prodotta sub allegato 2 alla memoria di costituzione di . Essa tuttavia Controparte_4 non coglie nel segno e risulta inconferente poiché nella relata si legge, con riferimento ad entrambe le cartelle che qui interessano, che la ricerca del destinatario PA era risultata infruttuosa. Le relate di notifica prodotte sono pertanto inidonee a costituire atto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che nel periodo corrente tra la notifica della prima intimazione di pagamento del 2006 e quella del 16 maggio 2022, sono trascorsi ben più di 10 anni» (pagg.
2-3 della sentenza impugnata).
L deduce che «l'intimazione di pagamento impugnata è relativa a due cartelle di Pt_1 pagamento, n. 310320060000835958001 e n. 1032006000997715100, rispettivamente notificate il 19/06/2006 e il 29/11/2006 e concernenti crediti Iva e Irpef;
pertanto, alcuna prescrizione risulta maturata, stante gli atti interruttivi notificati nell'aprile 2016 e nell'aprile
2022. Tali cartelle risultano iscritte a ruolo nei termini di legge;
il credito relativo all'annualità Irpef del 2002 è stato iscritto a ruolo 0300113 del 22/05/2006, mentre il credito IVA per l'annualità 2003 è stato iscritto a ruolo 0000016 del 15/12/2005» (pag. 3 dell'atto d'appello).
A sostegno della propria tesi, parte appellante rappresenta che: i) «il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali per la parte del capitale è decennale (art. 2949 c.c.), mentre la sola pretesa creditoria per gli accessori (sanzioni ed interessi) si prescrive in cinque anni (art. 20 d.lgs. 472/1997 e art. 2948 c.c.)»; ii) «la notifica del 2016 si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come attestato dal messo notificatore nell'elenco 0310900216041605 allegato alla notifica;
pertanto, il termine triennale di legge per la riscossione dei tributi è stato rispettato, ed inoltre, considerato che le pretese creditorie a fondamento delle suddette cartelle hanno natura erariale e sono quindi soggette a termine di prescrizione decennale, conseguentemente alcuna prescrizione risulta maturata». A ciò viene aggiunto che: 1) «se il destinatario non ritira l'atto entro il termine stabilito (10 giorni), l'atto si considera comunque notificato per
"compiuta giacenza"»; 2) «la notifica si ritiene eseguita, in caso di cartella di pagamento,
6 dopo 10 giorni che la raccomandata è stata in giacenza all'ufficio postale (o prima se il destinatario la ritira prima del decimo giorno)»; 3) «Decorsi tali termini la raccomandata si considera correttamente notificata e quindi conosciuta;
essa produce tutti i suoi effetti anche se il destinatario non ne ha preso visione»; 4) «conseguentemente, per il mittente è sufficiente dimostrare di aver inviato la raccomandata all'indirizzo di residenza del destinatario e che la medesima è rimasta in giacenza per un periodo di 10 giorni»; 5) «Nel caso in esame, dai documenti allegati si evince che è stata tentata la notifica dell'atto al destinatario. Tuttavia, a causa dell'assenza dello stesso, l'atto è stato depositato presso la casa comunale, in conformità all'art. 140 c.p.c.; dopodiché è stata inviata lettera raccomandata che il destinatario non ha mai ritirato, come comprovato dalla cartolina di ritorno recante il timbro “compiuta giacenza”». L'AGENZIA, quindi, conclude che «la notifica degli atti interruttivi si è correttamente perfezionata, pertanto non può considerarsi maturata la prescrizione, stante la prova della compiuta giacenza» (pagg. 3 e ss. dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Ebbene, dall'esame degli atti prodotti dalle stesse convenute risulta provata la notifica a in data 16.5.2022 dell'Intimazione di CP_1
Pagamento n. 103 2022 9000324964000 del 01.04.2022 con la quale gli veniva intimato di pagare l'importo di € 150.174,95. Tale Intimazione di Pagamento fa riferimento a 11 cartelle di pagamento, tra le quali quelle aventi n.310320060000835958001 e n.
1032006000997715100, qui opposte. Sostiene l'opponente di non aver mai ricevuto alcuna notifica in relazione a dette cartelle, quantomeno dal 2006 in poi. Invoca la prescrizione deducendo che, anche a voler considerare avvenute le notifiche effettuate nell'anno 2006, con le quali con le cartelle sopra indicate si richiedeva il pagamento dei tributi relativi agli anni 2002 e 2003, non avendo ricevuto alcuna ulteriore notifica sino a quella del 2022, sarebbe ampiamente trascorso non solo il termine quinquennale sostenuto dalla sua difesa ma anche quello decennale indicato dalle controparti. Contesta invero di aver mai ricevuto la notifica intermedia, asseritamente perfezionatasi nel 2016, deducendo l'inesistenza di alcun atto interruttivo tra il 29.11.2006 ed il 16.5.2022. A fronte di tale eccezione sarebbe stato onere di dimostrare Controparte_4
l'avvenuta notifica. a tal fine è stata depositata documentazione relativa all'asserita notifica del 2016 , e in particolare la cartolina con la relata di notifica che porta tale data, prodotta sub allegato 2 alla memoria di costituzione di . Essa tuttavia Controparte_4 non coglie nel segno e risulta inconferente poiché nella relata si legge, con riferimento ad
7 entrambe le cartelle che qui interessano, che la ricerca del destinatario PA era risultata infruttuosa. Le relate di notifica prodotte sono pertanto inidonee a costituire atto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che nel periodo corrente tra la notifica della prima intimazione di pagamento del 2006 e quella del 16 maggio 2022, sono trascorsi ben più di 10 anni. Il credito è dunque da considerare per entrambe le cartelle prescritto e la domanda di parte opponente deve essere accolta».
II) È pacifico che risieda in Albenga (SV) Via Roma 78, indirizzo PA indicato negli atti.
III) Dalla cartolina prodotta sub 2 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado di , risulta che il 20/4/2016, dopo due tentativi di recapito infruttuosi a CP_5 tale residenza, la notifica dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella n.
310320060000835958001, a suo tempo notificata in data 19/6/2006 e alla cartella n.
10320060009977151000, a suo tempo notificata in data 29/11/2006, è stata effettuata mediante deposito in Comune e affiggendo alla porta dell'abitazione del destinatario l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo avere constatato la temporanea assenza del destinatario;
risulta inoltre che del deposito e dell'affissione è stato informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
IV) Risulta pertanto che la notifica è stata correttamente perfezionata alla data indicata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con effetto interruttivo della prescrizione.
V) Come risulta dagli estratti di ruolo prodotti da in primo grado sub 3 e sub 4 in CP_5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, entrambe le cartelle sono relative a tributi erariali e pertanto la relativa prescrizione è decennale (“Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi”
Cass. Sez. 5, 29/11/2023, n. 33213, Rv. 669585 - 01)
, RITENUTANE LA FONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE CP_6
ACCOLTO.
8 L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della parte appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellante, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
TRIBUNALE
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
APPELLO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
9 in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e , in riforma
[...] Parte_2 della sentenza impugnata pronunciata inter partes in data 14/06/2024 dal Tribunale di
Savona, in composizione monocratica,
1) rigetta l'impugnazione proposta da avverso l'intimazione di PA pagamento notificatagli il 16.05.2022 dall di relativamente Parte_1 Pt_1 alle cartelle n.310320060000835958001 e n. 1032006000997715100.
2) Condanna a rifondere, in favore della parte appellante, le PA spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 14.103,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado;
in € 14.317,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM
55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello.
Genova, 04/09/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
10