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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/07/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 757/2024 R.G. vertente
TRA
[...]
Parte_1
con sede in , alla Via Marchiafava snc località Migliaro, in Pt_1
persona del Commissario Liquidatore p.t., dott. , CP_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv.
Antonio Di Meglio, nel cui studio, in Torre del Greco al Corso
Vittorio Emanuele n. 119, elettivamente domicilia.
CONTRO
1 , E Controparte_2 Controparte_3 CP_4
quali eredi del de cuius , rappresentati e
[...] Persona_1
difesi, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Carmine Giugliano e
Domenico Ruocco, con i quali elettivamente domiciliano, in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 222.
APPELLATI
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 2733, pubblicata il 24 maggio 2024, notificata il successivo 27 maggio 2024, emessa dal
Tribunale di Salerno.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Parte_1
ha proposto appello alla
[...]
sentenza n. n. 2733/2024 con la quale il Tribunale di Salerno, in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 99 L.F. da
, e li ha ammessi al passivo del Controparte_2 CP_3 CP_4
per l'importo di €. 530.370,14 oltre I.V.A., a Parte_1
titolo di indennità per l'illegittima occupazione e detenzione, a seguito della avvenuta cessazione del rapporto contrattuale di locazione tra il ed il dante causa , di un Parte_1 Persona_1
complesso immobiliare sito in Battipaglia, alla Via Consortile,
2 località Lavinaio;
ha chiesto, quindi, la integrale riforma della sentenza, con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) La inidoneità della C.T.U. espletata nel giudizio n. 1443/04
a costituire prova dell'an debeatur, anche in relazione alla par condicio creditorum – la contraddittorietà della sentenza- la errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, avendo il Tribunale posto a fondamento dell'accoglimento dell'istanza di ammissione al passivo la
C.T.U. espletata nel separato giudizio, dando per provata anche l'effettiva durata dell'occupazione illegittima, contraddicendo quanto già precedentemente affermato in ordine alla natura meramente esplorativa di tale accertamento e alla necessità che fossero gli istanti, nella sede fallimentare, a provare l'an della pretesa, soprattutto se si considera che la consulenza è stata espletata al di fuori della sede fallimentare, e, quindi, in mancanza di ogni tutela per la par condicio creditorum, avendo al riguardo l'appellante reiteratamente sostenuto l'inopponibilità nella sede fallimentare di detta perizia, sia perché relativa ad un giudizio in cui era parte anche un soggetto terzo, la
[...]
con necessaria scissione delle relative Controparte_5
responsabilità in ordine alla effettiva occupazione illegittima, sia perché, in ogni caso, non avrebbe mai potuto costituire prova dell'an debeatur, stante la necessaria
3 concentrazione presso un solo organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento del passivo e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso di tutti i creditori;
che, quindi, ai fini della tutela della par condicio creditorum anche il procedimento di accertamento del passivo non può essere demandato agli accertamenti svolti in un separato giudizio, ma il quadro probatorio deve formarsi all'interno della sede fallimentare;
che, anche il principio relativo alla utilizzabilità della cd. prova atipica non può valere nel caso di specie, trattandosi di prova formatasi in un separato giudizio, e quindi non nella sede fallimentare, con violazione della par condicio creditorum, e inammissibile in quanto risultante da una perizia avente valore meramente esplorativo;
2) La illegittima condanna del al pagamento Parte_1
dell'I.V.A. sulla sorta capitale, avendo il tribunale quantificato il credito ammesso in complessivi €
530.370,14, oltre I.V.A., laddove l'importo è stato riconosciuto a titolo di indennità di occupazione illegittima per il mancato o tardivo rilascio dei locali da parte del
, importi di natura risarcitoria o corrispettiva che Parte_1
non costituiscono base imponibile ai fini dell'IVA, bensì unicamente ai fini della corresponsione dell'imposta di registro.
4 Si sono costituiti gli appellati che, in via preliminare, hanno eccepito la inammissibilità dell'appello, essendo la sentenza, resa ai sensi dell'art. 99 L. Fall., ricorribile solo per Cassazione, sia per intempestività, poiché non proposto nei quindici giorni successivi alla notifica della sentenza, chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Quindi, all'udienza del 10.04.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata ritenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte rileva che non è fondata la eccezione di inammissibilità dell'appello essendo la sentenza, resa ai sensi dell'art. 99 L. Fall., e, come tale, ricorribile solo per Cassazione.
Invero, alle opposizioni allo stato passivo delle liquidazioni coatte amministrative pendenti al 16 gennaio 2006, data di entrata in vigore della novella dell'art. 99 l. fall., (ex d.lgs. n. 5 del 2006), si applica la disciplina previgente, che non prevedeva il ricorso diretto per cassazione, bensì l'appello avverso la decisione di primo grado assunta con sentenza.
Pertanto, come più volte affermato dalla Suprema Corte, il nuovo rito dell'opposizione allo stato passivo, che prevede il ricorso per cassazione e non l'appello avverso il decreto che la decide, ai sensi della L. Fall., art. 99, u.c., nel testo novellato
5 dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, si applica alle sole opposizioni relative alle procedure concorsuali aperte dopo l'entrata in vigore della novella, avvenuta il 16 luglio 2006, laddove alle opposizioni relative ai fallimenti già pendenti a quella data resta applicabile la disciplina previgente, che non prevedeva il ricorso diretto per cassazione, bensì l'appello, avverso la decisione di primo grado assunta con sentenza ( cfr. Cassazione civile n. 28885 del 2011).
Per “procedura di fallimento” deve intendersi la procedura liquidatoria che ha inizio con la sentenza dichiarativa di fallimento e della quale fanno parte la formazione dello stato passivo e le relative opposizioni (cfr. anche Cass. 5294/2009).
Né si perviene a diversa conclusione allorché la procedura concorsuale in cui si inserisce il giudizio di opposizione sia non già un fallimento, bensì una liquidazione coatta amministrativa, per effetto del rinvio agli artt. 98 e segg. contenuto nella L.
Fall., art. 209 (cfr. Cass. 20168/2013).
Orbene, poiché, come rilevato dal Tribunale, la procedura di l.c.a., risalente all'anno 1994, era pendente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 5 del 2006, l'appello, sotto tale profilo, è ammissibile.
E' fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché intempestivamente proposto.
6 Invero, come sopra osservato, il nuovo rito dell'opposizione allo stato passivo si applica alle sole opposizioni relative alle procedure concorsuali aperte dopo l'entrata in vigore della novella (avvenuta il 16 luglio 2006, e, quindi, ai sensi dell'art. 153 D.lgs. cit., dopo sei mesi dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, eseguita il 16 gennaio 2006).
Di contro, alle opposizioni relative ai fallimenti già pendenti a quella data resta applicabile la disciplina previgente, che non prevedeva il ricorso diretto per cassazione, bensì l'appello, avverso la decisione di primo grado assunta.
Tanto risulta chiaramente dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 150 D.lgs. cit., secondo cui “le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti” alla data di entrata in vigore del decreto “sono definite secondo la legge anteriore”.
Per “procedura di fallimento” si intende la procedura liquidatoria che ha inizio con la sentenza dichiarativa di fallimento e della quale fanno parte la formazione dello stato passivo e le relative opposizioni (cfr. anche Cass. 5294/2009).
Non diversa conclusione deve trarsi allorché la procedura concorsuale in cui si inserisce il giudizio di opposizione sia non già un fallimento, bensì una liquidazione coatta amministrativa, per effetto del rinvio agli artt. 98 e segg. contenuto nella L. Fall.,
7 art. 209 (cfr., in termini analoghi, Cass. 20168/2013 in fattispecie di amministrazione straordinaria).
Orbene, nel caso di specie, trattandosi di liquidazione coatta amministrativa risalente all'anno 1994, al caso in esame è applicabile la disciplina in vigore dal 21 aprile 1942 al 1° giugno
1999, e l'art. 279, primo comma c.p.c. prevedeva che la sentenza deve essere affissa alla porta esterna del Tribunale entro otto giorni dalla sua pubblicazione, ed è provvisoriamente esecutiva e il termine per appellare è di giorni quindici dall'affissione della sentenza.
Orbene, la Corte Costituzionale, con sentenza del 20/27 novembre
1980 n. 152 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 99 co. 5 nella parte in cui faceva decorrere i termini per appellare e per il ricorso in
Cassazione dalla affissione della sentenza resa su opposizione allo stato passivo.
Di contro, la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 99 nella parte in cui prevedeva un termine di quindici giorni per appellare la sentenza resa sull'opposizione allo stato passivo è stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte
Costituzionale con la ordinanza n. 271/1990, poiché dettata dalle esigenze di celerità e di urgenza che caratterizzano i giudizi di opposizione allo stato passivo, che tendono a far partecipare
8 alla ripartizione dell'attivo sia i creditori ammessi dal giudice delegato che quelli ammessi in sede contenziosa.
E' stato, quindi, statuito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5 l. fall., in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui la predetta normativa sancisce che l'appello avverso la sentenza resa nel giudizio di opposizione a stato passivo debba essere proposta nel termine di quindici giorni (Corte Costituzionale,
25/05/1990, n. 271).
Orbene, nel caso di specie, dagli atti emerge che la sentenza è stata notificata all'appellante in data 27 maggio 2024 e da tale data decorreva il termine di quindici giorni per la impugnazione.
In conseguenza, l'appello notificato in data 26 giugno 2024 è intempestivo poiché proposto oltre il termine decadenziale di quindici giorni previsto dall'art. 99 L.F. nel testo previgente applicabile al caso di specie.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello va dichiarato inammissibile.
La condanna dell'appellante alle spese del giudizio e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
Parte_1
vverso la sentenza n. 2733/2024 del Tribunale di Salerno,
[...]
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Condanna il Parte_1 Parte_1
in L.C.A. al pagamento
[...] Parte_1
delle spese processuali, in favore degli appellati, che liquida in €. 13.078,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somma che distrae in favore degli avv.ti Carmine Giugliano e
Domenico Ruocco, dichiaratisi antistatari.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo.
Salerno 10.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo Gubitosi
10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 757/2024 R.G. vertente
TRA
[...]
Parte_1
con sede in , alla Via Marchiafava snc località Migliaro, in Pt_1
persona del Commissario Liquidatore p.t., dott. , CP_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv.
Antonio Di Meglio, nel cui studio, in Torre del Greco al Corso
Vittorio Emanuele n. 119, elettivamente domicilia.
CONTRO
1 , E Controparte_2 Controparte_3 CP_4
quali eredi del de cuius , rappresentati e
[...] Persona_1
difesi, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Carmine Giugliano e
Domenico Ruocco, con i quali elettivamente domiciliano, in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 222.
APPELLATI
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 2733, pubblicata il 24 maggio 2024, notificata il successivo 27 maggio 2024, emessa dal
Tribunale di Salerno.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Parte_1
ha proposto appello alla
[...]
sentenza n. n. 2733/2024 con la quale il Tribunale di Salerno, in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 99 L.F. da
, e li ha ammessi al passivo del Controparte_2 CP_3 CP_4
per l'importo di €. 530.370,14 oltre I.V.A., a Parte_1
titolo di indennità per l'illegittima occupazione e detenzione, a seguito della avvenuta cessazione del rapporto contrattuale di locazione tra il ed il dante causa , di un Parte_1 Persona_1
complesso immobiliare sito in Battipaglia, alla Via Consortile,
2 località Lavinaio;
ha chiesto, quindi, la integrale riforma della sentenza, con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) La inidoneità della C.T.U. espletata nel giudizio n. 1443/04
a costituire prova dell'an debeatur, anche in relazione alla par condicio creditorum – la contraddittorietà della sentenza- la errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, avendo il Tribunale posto a fondamento dell'accoglimento dell'istanza di ammissione al passivo la
C.T.U. espletata nel separato giudizio, dando per provata anche l'effettiva durata dell'occupazione illegittima, contraddicendo quanto già precedentemente affermato in ordine alla natura meramente esplorativa di tale accertamento e alla necessità che fossero gli istanti, nella sede fallimentare, a provare l'an della pretesa, soprattutto se si considera che la consulenza è stata espletata al di fuori della sede fallimentare, e, quindi, in mancanza di ogni tutela per la par condicio creditorum, avendo al riguardo l'appellante reiteratamente sostenuto l'inopponibilità nella sede fallimentare di detta perizia, sia perché relativa ad un giudizio in cui era parte anche un soggetto terzo, la
[...]
con necessaria scissione delle relative Controparte_5
responsabilità in ordine alla effettiva occupazione illegittima, sia perché, in ogni caso, non avrebbe mai potuto costituire prova dell'an debeatur, stante la necessaria
3 concentrazione presso un solo organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento del passivo e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso di tutti i creditori;
che, quindi, ai fini della tutela della par condicio creditorum anche il procedimento di accertamento del passivo non può essere demandato agli accertamenti svolti in un separato giudizio, ma il quadro probatorio deve formarsi all'interno della sede fallimentare;
che, anche il principio relativo alla utilizzabilità della cd. prova atipica non può valere nel caso di specie, trattandosi di prova formatasi in un separato giudizio, e quindi non nella sede fallimentare, con violazione della par condicio creditorum, e inammissibile in quanto risultante da una perizia avente valore meramente esplorativo;
2) La illegittima condanna del al pagamento Parte_1
dell'I.V.A. sulla sorta capitale, avendo il tribunale quantificato il credito ammesso in complessivi €
530.370,14, oltre I.V.A., laddove l'importo è stato riconosciuto a titolo di indennità di occupazione illegittima per il mancato o tardivo rilascio dei locali da parte del
, importi di natura risarcitoria o corrispettiva che Parte_1
non costituiscono base imponibile ai fini dell'IVA, bensì unicamente ai fini della corresponsione dell'imposta di registro.
4 Si sono costituiti gli appellati che, in via preliminare, hanno eccepito la inammissibilità dell'appello, essendo la sentenza, resa ai sensi dell'art. 99 L. Fall., ricorribile solo per Cassazione, sia per intempestività, poiché non proposto nei quindici giorni successivi alla notifica della sentenza, chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Quindi, all'udienza del 10.04.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata ritenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte rileva che non è fondata la eccezione di inammissibilità dell'appello essendo la sentenza, resa ai sensi dell'art. 99 L. Fall., e, come tale, ricorribile solo per Cassazione.
Invero, alle opposizioni allo stato passivo delle liquidazioni coatte amministrative pendenti al 16 gennaio 2006, data di entrata in vigore della novella dell'art. 99 l. fall., (ex d.lgs. n. 5 del 2006), si applica la disciplina previgente, che non prevedeva il ricorso diretto per cassazione, bensì l'appello avverso la decisione di primo grado assunta con sentenza.
Pertanto, come più volte affermato dalla Suprema Corte, il nuovo rito dell'opposizione allo stato passivo, che prevede il ricorso per cassazione e non l'appello avverso il decreto che la decide, ai sensi della L. Fall., art. 99, u.c., nel testo novellato
5 dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, si applica alle sole opposizioni relative alle procedure concorsuali aperte dopo l'entrata in vigore della novella, avvenuta il 16 luglio 2006, laddove alle opposizioni relative ai fallimenti già pendenti a quella data resta applicabile la disciplina previgente, che non prevedeva il ricorso diretto per cassazione, bensì l'appello, avverso la decisione di primo grado assunta con sentenza ( cfr. Cassazione civile n. 28885 del 2011).
Per “procedura di fallimento” deve intendersi la procedura liquidatoria che ha inizio con la sentenza dichiarativa di fallimento e della quale fanno parte la formazione dello stato passivo e le relative opposizioni (cfr. anche Cass. 5294/2009).
Né si perviene a diversa conclusione allorché la procedura concorsuale in cui si inserisce il giudizio di opposizione sia non già un fallimento, bensì una liquidazione coatta amministrativa, per effetto del rinvio agli artt. 98 e segg. contenuto nella L.
Fall., art. 209 (cfr. Cass. 20168/2013).
Orbene, poiché, come rilevato dal Tribunale, la procedura di l.c.a., risalente all'anno 1994, era pendente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 5 del 2006, l'appello, sotto tale profilo, è ammissibile.
E' fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché intempestivamente proposto.
6 Invero, come sopra osservato, il nuovo rito dell'opposizione allo stato passivo si applica alle sole opposizioni relative alle procedure concorsuali aperte dopo l'entrata in vigore della novella (avvenuta il 16 luglio 2006, e, quindi, ai sensi dell'art. 153 D.lgs. cit., dopo sei mesi dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, eseguita il 16 gennaio 2006).
Di contro, alle opposizioni relative ai fallimenti già pendenti a quella data resta applicabile la disciplina previgente, che non prevedeva il ricorso diretto per cassazione, bensì l'appello, avverso la decisione di primo grado assunta.
Tanto risulta chiaramente dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 150 D.lgs. cit., secondo cui “le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti” alla data di entrata in vigore del decreto “sono definite secondo la legge anteriore”.
Per “procedura di fallimento” si intende la procedura liquidatoria che ha inizio con la sentenza dichiarativa di fallimento e della quale fanno parte la formazione dello stato passivo e le relative opposizioni (cfr. anche Cass. 5294/2009).
Non diversa conclusione deve trarsi allorché la procedura concorsuale in cui si inserisce il giudizio di opposizione sia non già un fallimento, bensì una liquidazione coatta amministrativa, per effetto del rinvio agli artt. 98 e segg. contenuto nella L. Fall.,
7 art. 209 (cfr., in termini analoghi, Cass. 20168/2013 in fattispecie di amministrazione straordinaria).
Orbene, nel caso di specie, trattandosi di liquidazione coatta amministrativa risalente all'anno 1994, al caso in esame è applicabile la disciplina in vigore dal 21 aprile 1942 al 1° giugno
1999, e l'art. 279, primo comma c.p.c. prevedeva che la sentenza deve essere affissa alla porta esterna del Tribunale entro otto giorni dalla sua pubblicazione, ed è provvisoriamente esecutiva e il termine per appellare è di giorni quindici dall'affissione della sentenza.
Orbene, la Corte Costituzionale, con sentenza del 20/27 novembre
1980 n. 152 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 99 co. 5 nella parte in cui faceva decorrere i termini per appellare e per il ricorso in
Cassazione dalla affissione della sentenza resa su opposizione allo stato passivo.
Di contro, la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 99 nella parte in cui prevedeva un termine di quindici giorni per appellare la sentenza resa sull'opposizione allo stato passivo è stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte
Costituzionale con la ordinanza n. 271/1990, poiché dettata dalle esigenze di celerità e di urgenza che caratterizzano i giudizi di opposizione allo stato passivo, che tendono a far partecipare
8 alla ripartizione dell'attivo sia i creditori ammessi dal giudice delegato che quelli ammessi in sede contenziosa.
E' stato, quindi, statuito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5 l. fall., in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui la predetta normativa sancisce che l'appello avverso la sentenza resa nel giudizio di opposizione a stato passivo debba essere proposta nel termine di quindici giorni (Corte Costituzionale,
25/05/1990, n. 271).
Orbene, nel caso di specie, dagli atti emerge che la sentenza è stata notificata all'appellante in data 27 maggio 2024 e da tale data decorreva il termine di quindici giorni per la impugnazione.
In conseguenza, l'appello notificato in data 26 giugno 2024 è intempestivo poiché proposto oltre il termine decadenziale di quindici giorni previsto dall'art. 99 L.F. nel testo previgente applicabile al caso di specie.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello va dichiarato inammissibile.
La condanna dell'appellante alle spese del giudizio e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
Parte_1
vverso la sentenza n. 2733/2024 del Tribunale di Salerno,
[...]
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Condanna il Parte_1 Parte_1
in L.C.A. al pagamento
[...] Parte_1
delle spese processuali, in favore degli appellati, che liquida in €. 13.078,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somma che distrae in favore degli avv.ti Carmine Giugliano e
Domenico Ruocco, dichiaratisi antistatari.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo.
Salerno 10.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo Gubitosi
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