Accoglimento
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/03/2025, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02657/2025REG.PROV.COLL.
N. 09610/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9610 del 2022, proposto dai signori:
-OMISSIS-, n.q. di eredi del sig. -OMISSIS- , rappresentati e difesi dall'avvocato Davide Ferrazzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n.811/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti il difensore di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il signor -OMISSIS-, in servizio quale Capo Reparto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Potenza presentava, in data 30.12.2005 e 9.2.2011, le domande tese ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con concessione e liquidazione di equo indennizzo, per le seguenti infermità: - “-OMISSIS-
Tuttavia, il signor -OMISSIS- decedeva il 22.1.2012.
1.2. Con domanda del 7.3.2012, la vedova del sig. -OMISSIS-, signora -OMISSIS-, chiedeva la prosecuzione della pratica medico legale.
In seguito, con provvedimento n. 23661/2012, il Comitato di verifica per le cause di servizio negava la dipendenza da causa di servizio delle indicate patologie, e tuttavia la Direzione centrale risorse umane del Ministero dell’Interno, non ritenendo di conformarsi a tale parere, ne chiedeva il riesame con nota prot. n. -OMISSIS-del 25.10.2013.
Il Comitato di verifica, con provvedimento n. -OMISSIS-/2013 del 14.1.2014 confermava il precedente parere negativo e, pertanto, il Ministero dell’Interno adottava un primo atto di diniego che veniva impugnato con il ricorso numero di R.G. 453/2014 innanzi al T.A.R. Basilicata, che, con sentenza n.178/2018 lo accoglieva, con conseguente annullamento del parere del Comitato di verifica delle cause di servizio e del decreto ministeriale di diniego dell’equo indennizzo.
1.3. Avverso la citata sentenza, il Ministero dell’Interno proponeva appello, chiedendo, altresì, al Comitato di verifica la riformulazione del parere negativo del 3.12.2012.
1.4. Pendente l’appello, con deliberazione n. -OMISSIS-del 28.5.2019, il Comitato di verifica confermava il parere negativo, cui seguiva il decreto ministeriale n. 4205 del 28.10.2019 di nuova reiezione delle domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo.
1.5. Tali atti venivano nuovamente impugnati innanzi al T.A.R. Basilicata, con ricorso numero di R.G. 300/2020.
1.6. Nelle more di tale giudizio interveniva la sentenza n. 6828/2020 con la quale il Consiglio di Stato, Sezione Terza, nel dichiarare improcedibile l’appello proposto dal Ministero avverso la sentenza del TAR Basilicata n.178/2018 – stante l’avvenuta riedizione del potere da parte dell’Amministrazione e la nuova impugnazione proposta da parte ricorrente avverso il secondo provvedimento di reiezione della dipendenza da causa di servizio - affermava incidentalmente come lo stesso fosse “privo di fondamento, avendo la sentenza di primo grado giustamente stigmatizzato il carattere solo apparente e non verificabile nei suoi passaggi logici della motivazione del diniego impugnato” .
1.5. Infine, con la qui impugnata sentenza n. 811/2021, il T.A.R. Basilicata ha rigettato il ricorso R.G. n. 300/2020, dichiarandolo infondato.
2.1 Con atto notificato il 5 dicembre 2022 i signori -OMISSIS-, n.q. di eredi del sig. -OMISSIS- , hanno proposto appello avverso la sentenza del TAR Basilicata n.811/2021 articolando un unico motivo di gravame così rubricato:
I) Violazione e falsa applicazione: artt. 64 e 175, d.P.R. 1092/1973, Allegato 1 Tabella A del d.P.R. 834/1981, d.P.R. 461/2001, 48 e 58 d.p.r. 686/1957, 1 e 3 l. 241/1990. Contraddittorietà e illogicità manifesta. Error in procedendo e in iudicando.
2.2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con atto di mero stile.
2.3. Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
3. Il TAR ha ritenuto infondato il ricorso rilevando che “…. che l’adito Comitato di verifica per le cause di servizio, diversamente da quanto sostenuto dai deducenti, ha riesercitato la valutazione del caso secondo modalità e contenuti idonei a colmare le lacune motivazionali in precedenza rilevate con la ripetuta sentenza di questo Tribunale n. 178/2018. Il relativo parere, infatti, ha dato atto dell’avvenuto esame della documentazione all’uopo trasmessa dal Ministero dell’intero, e ha ritenuto insussistente, con diffusa e articolata motivazione, il nesso causale tra le attività di servizio svolte dal -OMISSIS-e le patologie di cui è questione.
4. Con l’appello gli eredi sostengono che la nuova valutazione del Comitato di verifica sia soltanto apparentemente un nuovo giudizio, ma in realtà sarebbe solo una mera riedizione del parere precedente che contestano sulla base di perizie mediche di parte.
5. L’appello è fondato per le ragioni che seguono.
6. Deve innanzitutto premettersi che ai sensi del d.P.R. n.461/2001, entrato in vigore il 22/01/2002, soltanto il Comitato per la verifica delle cause di servizio può, con il suo parere, riconoscere, o meno, la dipendenza da causa di servizio di una infermità o lesione, mentre la diagnosi dell'infermità e l’ascrivibilità a categoria della infermità medesima è rimessa alla competenza esclusiva della C.M.O.
Il giudizio finale del Comitato di verifica per le cause di servizio si impone all’Amministrazione come momento di sintesi e di comparazione dei diversi pareri resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento stesso (per tutte Consiglio Stato, III, 20 gennaio 2010, n. 1935). Ne deriva che la p.a. è tenuta a motivare in maniera particolareggiata solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere di tale Comitato, ma non quando ritenga, invece, di condividerlo (per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3146).
Nel caso di specie il decreto impugnato rinvia espressamente al parere del Comitato di verifica delle cause di servizio che dichiaratamente costituisce parte integrante del decreto stesso.
6.1. Per quanto riguarda quest’ultimo atto, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica dell'organo preposto, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica, per cui il sindacato di merito su detti giudizi è precluso al giudice amministrativo, mentre quello di legittimità è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti e vizi logici, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione conclusiva medico legale.
7. Nel caso in esame le censure di parte appellante si appuntano sulle motivazioni con le quali il Comitato di verifica per le cause di servizio, ha ritenuto nel proprio parere:
7.1. che “per l'infermità “carcinoma tiroideo con secondarismi polmonari ad esito infausto” si conferma il precedente parere negativo, in quanto, nella documentazione fornita dall’amministrazione non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso”.
Rileva il Collegio che il parere passa in sintetica rassegna le possibili cause di origine dell’infermità conosciute in letteratura medica, con tanto di dati statistici suddivisi per popolazione maschile e femminile, ma non si sofferma minimamente sulla tipologia del servizio prestato e, soprattutto, sulla possibile incidenza delle sedi di servizio nelle quali il V.F. -OMISSIS-ha svolto la propria attività, quali RA (ove è notorio l’elevato l’inquinamento ambientale causato dalla presenza delle acciaierie) e, da ultimo, la c.d. “Terra dei fuochi”, nota per l’inquinamento ambientale causato dal traffico e dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici e pericolosi, la cui denominazione deriva appunto dai roghi di rifiuti che da decenni vengono appiccati per smaltire illegalmente materiali di scarto, spesso di origine industriale.
Al riguardo gli appellanti deducono che rispetto all’area della Terra dei fuochi, un recentissimo studio sui risultati dello screening nel carcinoma tiroideo ambientale ha evidenziato un’incidenza di neoplasie superiori dell’11% a quella della popolazione di riferimento ed un’incidenza di mortalità anch’essa superiore dell’11%.
Si tratta, perciò, di zone caratterizzate da un elevato inquinamento ambientale che certamente possono rappresentare un fattore di causalità dal punto di vista delle infermità oncologiche a fortiori rispetto a chi è deputato istituzionalmente a spegnere quei roghi.
Orbene la necessità che nella valutazione complessiva dovessero essere specificamente considerate anche le specifiche sedi territoriali in cui il V.F. ha svolto il proprio servizio si manifesta in tutta evidenza sol considerando che con la recentissima sentenza del 30 gennaio 2025, la Corte europea dei diritti dell’uomo (ricorso 51767/14 e altri) ha condannato l’Italia per la situazione di grave inquinamento ambientale che ha colpito il territorio noto come Terra dei Fuochi, riconoscendo la violazione dell’articolo 2 CEDU. Secondo la sentenza, lo Stato ha fallito nell’identificare e monitorare adeguatamente le aree inquinate, nel garantire la bonifica dei siti contaminati e nel contrastare in modo efficace i reati ambientali, spesso legati alla criminalità organizzata. Nonostante l’introduzione di nuove norme nel 2015, molte indagini si sono concluse senza condanne a causa della prescrizione. Inoltre, la CEDU ha rilevato che le autorità non hanno informato adeguatamente la popolazione sui rischi per la salute, violando l’obbligo positivo di proteggere la vita e il benessere dei cittadini.
Ne consegue, pertanto. che l’omessa considerazione tra i fatti di servizio delle zone in cui il V.F. ha svolto servizio si risolve in un grave difetto istruttorio e motivazionale che inficia l’attendibilità del parere reso dal Comitato.
7.2. Sotto altro profilo parte appellante censura il parere nella parte in cui il Comitato di Verifica ha ritenuto che “per l’infermità ipertensione arteriosa con impegno d'organo si conferma il precedente parere negativo, in quanto nella documentazione fornita dall'Amministrazione non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso”.
Rileva il Collegio che anche in questo caso il parere si diffonde nel descrivere astrattamente le cause che originano la malattia spiegando che nei casi di ipertensione arteriosa primaria (o essenziale), che rappresenta circa il 95% dei casi di ipertensione, non esiste una causa precisa, mentre nel restante 5% l’ipertensione è la conseguenza di malattie, congenite o acquisite, che interessano i reni, i surreni, i vasi, il cuore, e per questo viene definita ipertensione secondaria; per poi concludere che dal certificato di visita medica effettuato presso la ASL di Bari nel 1999 si rivela la presenza di familiarità per ipertensione (madre ipertesa).
Non è stata minimamente considerata (anche al fine di eventualmente escluderla) la possibilità indicata dalla parte appellante che tra i fattori causali dell’ipertensione arteriosa riscontrata in vita sul V.F. -OMISSIS-possa avere avuto un ruolo determinante anche lo stress psico-fisico e tutti gli eventi psico-traumatizzanti cui è stato sottoposto nella sua operosa attività.
8. Il Collegio pertanto, pur nei ristretti limiti del sindacato riconosciutigli in materia, rileva che il provvedimento impugnato è viziato per difetto di motivazione e per la mancata considerazione della sussistenza di specifiche circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva.
Lo specifico quadro clinico e la tipologia del servizio prestato dall’istante non risultano adeguatamente considerati dal Comitato di verifica delle cause di servizio, il quale si è limitato a richiami generici e inidonei a supportare l’approdo di segno negativo. Non risultano in particolare sufficientemente e puntualmente illustrate, anche con richiami alle acquisizioni della scienza medica, le ragioni per le quali il servizio prestato dal richiedente, documentato dal rapporto informativo elaborato dall’Amministrazione di appartenenza e dalla successiva richiesta di riesame, sia stato considerato ininfluente ai fini della genesi e dello sviluppo dei richiamati eventi patologici.
In assenza di tali indicazioni, caratterizzate da adeguata specificità, la motivazione del provvedimento negativo risulta solo apparente e non verificabile nei suoi passaggi logici. In proposito, giova richiamare la giurisprudenza che ha chiarito che una motivazione generica, apodittica e apparente è inidonea a sorreggere la legittimità del provvedimento che respinge la richiesta di riconoscimento dell'infermità per causa di servizio (Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2016, n. 3296).
9. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore censura e, per l’effetto, l’annullamento del parere del Comitato di verifica delle cause di servizio e, in via derivata del decreto ministeriale di diniego dell’equo indennizzo, salvi gli ulteriori provvedimenti delle Amministrazioni intimate.
10. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.