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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6617/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6617/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Ronchi, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, , rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Controparte_1 P.IVA_1
Stringhini, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte convenuta e contro rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Donvito, elettivamente domiciliata CP_2 come da procura in atti
Terza intervenuta su chiamata
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico
Motivi in fatto e in diritto
Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass.
n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della decisione – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum e le prospettazioni difensive delle parti in causa.
1. IL FATTO DA CUI TRAE ORIGINE IL PRESENTE GIUDIZIO. La signora ha Parte_1
dedotto di aver ricevuto il 30 dicembre del 2019 una telefonata da un numero sconosciuto con la quale una voce maschile, qualificatasi quale addetto al call center, le comunicava che , di CP_2
cui era utente, avrebbe sospeso il servizio per 24/48 ore.
Il 30 dicembre 2019 e il 1 gennaio 2020, tramite Internet banking e tramite i corretti codici di accesso alla banca on line, sul conto corrente acceso dalla signora presso Intesa Sanpaolo Pt_1
sono stati disposti a sua insaputa quattro bonifici istantanei, il primo dei quali segnalato dalla banca quale operazione sospetta e pertanto bloccata.
Dalle indagini condotte dai Carabinieri è emerso che , per il tramite di un negozio CP_2
convenzionato, il 30 dicembre 2019 ha ricevuto una richiesta di sostituzione della SIM da parte di una donna presentatasi personalmente e rispondente al nome di corrispondente Parte_1 all'immagine e ai dati indicati nel documento di identità esibito, poi rivelatosi falso.
2. LA FATTISPECIE ILLECITA CD. SIM SWAP FRAUD. La vicenda occorsa alla signora è Pt_1
sussumibile nella fattispecie illecita della truffa cd. sim swap fraud, una frode informatica che si consuma con la sottrazione dell'identità telefonica che viene trasferita su una nuova sim dove si ricevono i codici OTP (necessari per autenticare le operazioni bancarie) e grazie alla quale diviene quindi possibile disporre operazioni di pagamento.
Il cliente della compagnia telefonica (di cui il frodatore ha reperito nel web i dati personali) subisce dunque un furto di identità, a sua insaputa viene poi duplicata la SIM del telefono (possibile grazie all'esibizione di documenti falsi in un negozio di telefonia); in una fase successiva, tramite homebanking, il truffatore opera sul conto della vittima ricevendo sulla SIM duplicata le notifiche da parte della banca e i codici necessari per autorizzare le operazioni.
3. CENNI SULLA COSTITUZIONE DELLE PARTI. Citata in giudizio dall'attrice si Parte_1
è costituita che ha chiamato in causa la società Fastweb s.p.a. Controparte_3
3.1. Parte attrice ha chiesto di condannare la banca convenuta a restituirle l'importo di € 53.388,93 oltre interessi, pari alla somma dei bonifici effettuati a suo danno, e a risarcirle il danno non patrimoniale subito.
La signora in particolare, ha dedotto di non essersi mai avvalsa del servizio dispositivo Pt_1
online offerto dalla banca e di aver sempre effettuato in filiale tutte le operazioni di suo interesse;
il servizio online era stato dalla stessa inteso quale servizio consultivo e in tal modo è stato da lei sempre utilizzato.
Ha dedotto inoltre che, ai sensi degli artt. 2050 cod.civ. e art. 15 D.lgs. n. 196/2003, la banca ha l'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti adeguati ad evitare l'acquisizione di dati da parte di terzi non autorizzati e deve fornire la prova della riconducibilità al cliente della transazione oggetto di contestazione.
3.2. La convenuta Intesa Sanpaolo in via principale ha chiesto il rigetto delle domande attoree e in via subordinata, ai sensi dell'art. 1227 cod.civ., ha chiesto di dichiarare la colpa concorrente dell'attrice.
Parte convenuta ha eccepito che il 22 novembre 2018 la signora già titolare del conto Pt_1
corrente n. 2315, ha stipulato con Intesa Sanpaolo il contratto My Key, chiedendo ed ottenendo l'attribuzione di credenziali informatiche idonee a operare su ciascuna banca del gruppo.
Ha eccepito inoltre di aver provato a contattare la correntista il 31 dicembre 2019, dopo aver rilevato una operazione sospetta, senza aver però ricevuto riscontro.
Ha osservato quindi che in occasione dei bonifici oggetto di contestazione il sistema informatico della banca non è stato violato, essendo le operazioni state eseguite con i corretti codici di accesso alla banca on line (servizio dotato peraltro della cd. tecnologia multifattoriale forte) che pertanto l'istituto risultava totalmente estraneo all'accaduto. La responsabilità di quanto accaduto deve pertanto essere ricondotta alla negligenza della correntista che non ha custodito le credenziali con la massima diligenza.
Da ultimo, parte convenuta ha dedotto che il nesso di causalità tra l'esecuzione delle operazioni contestate e la duplicazione della scheda SIM presso il centro ad opera della sedicente CP_2 consente di accertare la condotta colposa e negligente dell'operatore telefonico Parte_1 che ha avuto efficienza causale autonoma.; pertanto, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, la convenuta ha chiesto di essere manlevata da da tutto CP_2 quanto Intesa Sanpaolo dovesse eventualmente corrispondere all'attrice. 3.3. La terza chiamata in causa , citata in giudizio da Intesa Sanpaolo, in via principale ha CP_2
chiesto di respingere le domande svolte dalla banca;
in via subordinata, ha chiesto di accertare il concorso prevalente della banca e/o dell'attrice nella causazione dell'evento, in misura non inferiore all'80%.
La società , dopo aver eccepito la negligenza di Intesa Sanpaolo per non aver bloccato i CP_2 bonifici successivi al primo, ha eccepito l'ulteriore negligenza dell'istituto per aver consentito operazioni bancarie che, in conformità al contratto stipulato con la signora avrebbero Pt_1
dovuto essere autorizzate solo mediante chiave fisica e non già mediante cellulare.
ha eccepito inoltre di esser parte lesa in quanto gli autori della truffa si sono presentati CP_2
presso il negozio autorizzato esibendo un documento di identità difficilmente riconoscibile quale falso, ragion per cui il controllo effettuato dal titolare del punto vendita convenzionato ha avuto esito positivo.
4. La responsabilità concorrente della banca e della compagnia telefonica. In accoglimento della domanda attorea formulata nei confronti della banca convenuta e in accoglimento della domanda formulata in via subordinata dalla banca chiamante nei confronti della terza chiamata, deve essere dichiarata la concorrente responsabilità, in pari misura, di e di Controparte_3
Parte_2
[...
. Nel contratto My Key stipulato tra l'attrice e la convenuta, volto ad attribuire alla signora le credenziali informatiche idonee ad operare con ciascuna banca del gruppo Intesa Pt_1
Sanpaolo a pag. 4 si legge:
Dal testo contrattuale emerge dunque che, come correttamente eccepito dalla signora la Pt_1
modalità di autenticazione sui canali homebanking doveva avvenire non già con un generatore smart (quale il cellulare), ma con un generatore fisico (vale a dire una chiavetta fisica, cd. token), sganciato nel suo funzionamento dallo smartphone.
Il tenore di tale chiara pattuizione contrattuale rende irrilevante, nel contesto della presente decisione, vagliare il tasso di sicurezza del sistema di doppia autenticazione (codice di accesso +
OTP) offerto da Intesa. Tale vaglio è irrilevante perché l'inadempimento della banca emerge già dal fatto stesso di aver consentito il perfezionamento di operazioni bancarie per il tramite di una modalità diversa da quella contrattualmente prevista. E' rimasto peraltro incontestato quanto dedotto dalla signora in ordine al fatto di non aver Pt_1
mai utilizzato il cellulare, nel corso del rapporto intrattenuto con la banca, per disporre operazioni finanziarie.
Deve peraltro osservarsi che i software in uso della banca hanno bloccato il primo bonifico,
l'operazione essendo evidentemente risultata sospetta;
come correttamente eccepito da parte attrice,
è rimasto privo di spiegazione il fatto che il sistema abbia poi consentito gli altri tre bonifici, due dei quali indirizzati allo stesso soggetto a cui favore era stata disposta l'operazione bloccata perché sospetta.
Da ultimo, deve osservarsi che non costituisce colpa grave la condotta della signora per non Pt_1
aver prima risposto ad una telefonata della banca e poi alla mail da questa inviata il 31 dicembre
2019 allo scopo di informarla di aver rilevato un'operazione sospetta;
per le ragioni già chiarite, la signora vittima della truffa ideata nei termine sopra illustrati, non disponeva dello Pt_1
smartphone da cui era solita accedere alla posta elettronica.
In sintesi e in conclusione, deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 10 Dlgs. n. 11/2011, la banca non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico non essendo emersa la riconducibilità della frode né a dolo né a colpa grave della signora Pt_1
4.2. Nella causazione del danno subito dalla signora deve ritenersi accertata anche la pari Pt_1
responsabilità di . Il soggetto autorizzato dalla compagnia telefonica (titolare del negozio CP_2
presso cui si è recata uno dei soggetti responsabili della truffa) a fronte della richiesta di duplicazione della SIM presentata dalla sedicente signora con negligenza, ha Parte_1 ritenuto sufficiente allo scopo l'esibizione di un documento di identità, là dove l'ordinaria diligenza di un imprenditore commerciale avrebbe richiesto quanto meno l'esibizione di una denuncia di smarrimento. Tale mancato adempimento, da ritenersi esigibile da parte di un operatore del settore, ha contribuito alla causazione dell'illecito atteso che se non avesse acconsentito alla CP_2 duplicazione della SIM (evento evitabile con l'ordinaria diligenza) gli autori della truffa non sarebbero stati in grado di perfezionare l'intendimento criminoso.
4.3. Per le ragioni esposte nei paragrafi che precedono e Controparte_3 CP_2
devono essere condannate a pagare in solido e in pari misura in favore di Parte_1
l'importo di € 53.388,93, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
5. Sulla domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale. Deve essere rigettata la domanda di parte attrice volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nella sua componente di danno morale. Per formulare un giudizio di responsabilità risarcitoria per danno morale da inadempimento contrattuale non è sufficiente accertare l'inadempimento, pena ritenere che a fronte di ogni inadempimento, per ciò stesso, dovrebbe automaticamente derivarne il diritto al risarcimento di un danno non patrimoniale meramente affermato e genericamente prospettato. Parte attrice, come correttamente eccepito dalla convenuta, si è limitata ad affermare la sussistenza di tale danno CP_1
senza però fornire allegazioni specifiche;
pertanto non è dato procedere ad alcuna liquidazione su base equitativa posto che l'equità non consiste in un criterio per accertare l'esistenza di un danno in carenza di allegazione e di prova, ma in un criterio per quantificare un danno la cui sussistenza risulti provata in atti o quanto meno allegata con dati fattuali tali da poter costituire la base cognitiva di un giudizio di equità che, vale precisarlo con le parole della Corte di cassazione, attiene alla qualificazione e non già all'individuazione del danno, non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 cod.civ. (in questi termini Cass. n.
2831/2021 che, a sua volta, cita Cass. n. 11368/2010, Cass. n. 10957/2010, Cass. n.
5. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.,
e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa, individuato con riferimento al decisum.
5.1. Nel rapporto processuale tra parte attrice e parte convenuta sussiste una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti, parte convenuta risultando soccombente in relazione alla domanda attorea principale e vittoriosa rispetto alla domanda attorea di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale. Per tale motivo, le spese di lite devono essere compensate per un terzo.
5.1.a. Visto che il quantum del decisum è pari ad € 53.388,93 e che lo scaglione di riferimento è quello da € 52.0001,00 ad € 260.000,00, ritenuto di dover applicare i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è quantificato l'importo di € 9.142,00.
Pertanto, applicata la compensazione per un terzo, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 6.094,67, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
5.1.b. Deve essere rigettata la domanda attorea volta ad ottenere il rimborso delle spese riconducibili al procedimento di mediazione perché parte attrice non ha provato di aver sostenuto il relativo esborso (in ordine alla necessità della prova dell'esborso si rinvia Cass. n. 5389/2024).
5.2. Nel rapporto processuale tra parte convenuta e la terza chiamata le spese di lite sono poste a carico di quest'ultima.
Visto che nel rapporto tra tali parti il quantum del decisum è pari ad € 26.694,465 (pari all'importo che è tenuta a pagare, in accoglimento della domanda formulata da Intesa Sanpaolo) e che CP_2 lo scaglione di riferimento è quello da € 26.000,01 ad € 52.000, ritenuto di dover applicare i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 5.261,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la pari responsabilità di e nella Controparte_3 CP_2
causazione del danno patrimoniale subito da a causa e in conseguenza Parte_1
del fatto illecito oggetto di causa.
2. Condanna e a pagare in solido e in pari misura in Controparte_3 CP_2 favore di l'importo di € 53.388,93, oltre interessi al tasso legale ex art. Parte_1
1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
3. Rigetta la domanda attorea di condanna di parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale.
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_3 Parte_1
che liquida in € 6.094,67 per compenso professionale, oltre 15% per spese
[...]
forfetarie, IVA e CPA.
5. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_2 Controparte_3
che liquida in € 5.261,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA.
Bergamo, 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6617/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Ronchi, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, , rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Controparte_1 P.IVA_1
Stringhini, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte convenuta e contro rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Donvito, elettivamente domiciliata CP_2 come da procura in atti
Terza intervenuta su chiamata
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico
Motivi in fatto e in diritto
Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass.
n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della decisione – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum e le prospettazioni difensive delle parti in causa.
1. IL FATTO DA CUI TRAE ORIGINE IL PRESENTE GIUDIZIO. La signora ha Parte_1
dedotto di aver ricevuto il 30 dicembre del 2019 una telefonata da un numero sconosciuto con la quale una voce maschile, qualificatasi quale addetto al call center, le comunicava che , di CP_2
cui era utente, avrebbe sospeso il servizio per 24/48 ore.
Il 30 dicembre 2019 e il 1 gennaio 2020, tramite Internet banking e tramite i corretti codici di accesso alla banca on line, sul conto corrente acceso dalla signora presso Intesa Sanpaolo Pt_1
sono stati disposti a sua insaputa quattro bonifici istantanei, il primo dei quali segnalato dalla banca quale operazione sospetta e pertanto bloccata.
Dalle indagini condotte dai Carabinieri è emerso che , per il tramite di un negozio CP_2
convenzionato, il 30 dicembre 2019 ha ricevuto una richiesta di sostituzione della SIM da parte di una donna presentatasi personalmente e rispondente al nome di corrispondente Parte_1 all'immagine e ai dati indicati nel documento di identità esibito, poi rivelatosi falso.
2. LA FATTISPECIE ILLECITA CD. SIM SWAP FRAUD. La vicenda occorsa alla signora è Pt_1
sussumibile nella fattispecie illecita della truffa cd. sim swap fraud, una frode informatica che si consuma con la sottrazione dell'identità telefonica che viene trasferita su una nuova sim dove si ricevono i codici OTP (necessari per autenticare le operazioni bancarie) e grazie alla quale diviene quindi possibile disporre operazioni di pagamento.
Il cliente della compagnia telefonica (di cui il frodatore ha reperito nel web i dati personali) subisce dunque un furto di identità, a sua insaputa viene poi duplicata la SIM del telefono (possibile grazie all'esibizione di documenti falsi in un negozio di telefonia); in una fase successiva, tramite homebanking, il truffatore opera sul conto della vittima ricevendo sulla SIM duplicata le notifiche da parte della banca e i codici necessari per autorizzare le operazioni.
3. CENNI SULLA COSTITUZIONE DELLE PARTI. Citata in giudizio dall'attrice si Parte_1
è costituita che ha chiamato in causa la società Fastweb s.p.a. Controparte_3
3.1. Parte attrice ha chiesto di condannare la banca convenuta a restituirle l'importo di € 53.388,93 oltre interessi, pari alla somma dei bonifici effettuati a suo danno, e a risarcirle il danno non patrimoniale subito.
La signora in particolare, ha dedotto di non essersi mai avvalsa del servizio dispositivo Pt_1
online offerto dalla banca e di aver sempre effettuato in filiale tutte le operazioni di suo interesse;
il servizio online era stato dalla stessa inteso quale servizio consultivo e in tal modo è stato da lei sempre utilizzato.
Ha dedotto inoltre che, ai sensi degli artt. 2050 cod.civ. e art. 15 D.lgs. n. 196/2003, la banca ha l'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti adeguati ad evitare l'acquisizione di dati da parte di terzi non autorizzati e deve fornire la prova della riconducibilità al cliente della transazione oggetto di contestazione.
3.2. La convenuta Intesa Sanpaolo in via principale ha chiesto il rigetto delle domande attoree e in via subordinata, ai sensi dell'art. 1227 cod.civ., ha chiesto di dichiarare la colpa concorrente dell'attrice.
Parte convenuta ha eccepito che il 22 novembre 2018 la signora già titolare del conto Pt_1
corrente n. 2315, ha stipulato con Intesa Sanpaolo il contratto My Key, chiedendo ed ottenendo l'attribuzione di credenziali informatiche idonee a operare su ciascuna banca del gruppo.
Ha eccepito inoltre di aver provato a contattare la correntista il 31 dicembre 2019, dopo aver rilevato una operazione sospetta, senza aver però ricevuto riscontro.
Ha osservato quindi che in occasione dei bonifici oggetto di contestazione il sistema informatico della banca non è stato violato, essendo le operazioni state eseguite con i corretti codici di accesso alla banca on line (servizio dotato peraltro della cd. tecnologia multifattoriale forte) che pertanto l'istituto risultava totalmente estraneo all'accaduto. La responsabilità di quanto accaduto deve pertanto essere ricondotta alla negligenza della correntista che non ha custodito le credenziali con la massima diligenza.
Da ultimo, parte convenuta ha dedotto che il nesso di causalità tra l'esecuzione delle operazioni contestate e la duplicazione della scheda SIM presso il centro ad opera della sedicente CP_2 consente di accertare la condotta colposa e negligente dell'operatore telefonico Parte_1 che ha avuto efficienza causale autonoma.; pertanto, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, la convenuta ha chiesto di essere manlevata da da tutto CP_2 quanto Intesa Sanpaolo dovesse eventualmente corrispondere all'attrice. 3.3. La terza chiamata in causa , citata in giudizio da Intesa Sanpaolo, in via principale ha CP_2
chiesto di respingere le domande svolte dalla banca;
in via subordinata, ha chiesto di accertare il concorso prevalente della banca e/o dell'attrice nella causazione dell'evento, in misura non inferiore all'80%.
La società , dopo aver eccepito la negligenza di Intesa Sanpaolo per non aver bloccato i CP_2 bonifici successivi al primo, ha eccepito l'ulteriore negligenza dell'istituto per aver consentito operazioni bancarie che, in conformità al contratto stipulato con la signora avrebbero Pt_1
dovuto essere autorizzate solo mediante chiave fisica e non già mediante cellulare.
ha eccepito inoltre di esser parte lesa in quanto gli autori della truffa si sono presentati CP_2
presso il negozio autorizzato esibendo un documento di identità difficilmente riconoscibile quale falso, ragion per cui il controllo effettuato dal titolare del punto vendita convenzionato ha avuto esito positivo.
4. La responsabilità concorrente della banca e della compagnia telefonica. In accoglimento della domanda attorea formulata nei confronti della banca convenuta e in accoglimento della domanda formulata in via subordinata dalla banca chiamante nei confronti della terza chiamata, deve essere dichiarata la concorrente responsabilità, in pari misura, di e di Controparte_3
Parte_2
[...
. Nel contratto My Key stipulato tra l'attrice e la convenuta, volto ad attribuire alla signora le credenziali informatiche idonee ad operare con ciascuna banca del gruppo Intesa Pt_1
Sanpaolo a pag. 4 si legge:
Dal testo contrattuale emerge dunque che, come correttamente eccepito dalla signora la Pt_1
modalità di autenticazione sui canali homebanking doveva avvenire non già con un generatore smart (quale il cellulare), ma con un generatore fisico (vale a dire una chiavetta fisica, cd. token), sganciato nel suo funzionamento dallo smartphone.
Il tenore di tale chiara pattuizione contrattuale rende irrilevante, nel contesto della presente decisione, vagliare il tasso di sicurezza del sistema di doppia autenticazione (codice di accesso +
OTP) offerto da Intesa. Tale vaglio è irrilevante perché l'inadempimento della banca emerge già dal fatto stesso di aver consentito il perfezionamento di operazioni bancarie per il tramite di una modalità diversa da quella contrattualmente prevista. E' rimasto peraltro incontestato quanto dedotto dalla signora in ordine al fatto di non aver Pt_1
mai utilizzato il cellulare, nel corso del rapporto intrattenuto con la banca, per disporre operazioni finanziarie.
Deve peraltro osservarsi che i software in uso della banca hanno bloccato il primo bonifico,
l'operazione essendo evidentemente risultata sospetta;
come correttamente eccepito da parte attrice,
è rimasto privo di spiegazione il fatto che il sistema abbia poi consentito gli altri tre bonifici, due dei quali indirizzati allo stesso soggetto a cui favore era stata disposta l'operazione bloccata perché sospetta.
Da ultimo, deve osservarsi che non costituisce colpa grave la condotta della signora per non Pt_1
aver prima risposto ad una telefonata della banca e poi alla mail da questa inviata il 31 dicembre
2019 allo scopo di informarla di aver rilevato un'operazione sospetta;
per le ragioni già chiarite, la signora vittima della truffa ideata nei termine sopra illustrati, non disponeva dello Pt_1
smartphone da cui era solita accedere alla posta elettronica.
In sintesi e in conclusione, deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 10 Dlgs. n. 11/2011, la banca non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico non essendo emersa la riconducibilità della frode né a dolo né a colpa grave della signora Pt_1
4.2. Nella causazione del danno subito dalla signora deve ritenersi accertata anche la pari Pt_1
responsabilità di . Il soggetto autorizzato dalla compagnia telefonica (titolare del negozio CP_2
presso cui si è recata uno dei soggetti responsabili della truffa) a fronte della richiesta di duplicazione della SIM presentata dalla sedicente signora con negligenza, ha Parte_1 ritenuto sufficiente allo scopo l'esibizione di un documento di identità, là dove l'ordinaria diligenza di un imprenditore commerciale avrebbe richiesto quanto meno l'esibizione di una denuncia di smarrimento. Tale mancato adempimento, da ritenersi esigibile da parte di un operatore del settore, ha contribuito alla causazione dell'illecito atteso che se non avesse acconsentito alla CP_2 duplicazione della SIM (evento evitabile con l'ordinaria diligenza) gli autori della truffa non sarebbero stati in grado di perfezionare l'intendimento criminoso.
4.3. Per le ragioni esposte nei paragrafi che precedono e Controparte_3 CP_2
devono essere condannate a pagare in solido e in pari misura in favore di Parte_1
l'importo di € 53.388,93, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
5. Sulla domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale. Deve essere rigettata la domanda di parte attrice volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nella sua componente di danno morale. Per formulare un giudizio di responsabilità risarcitoria per danno morale da inadempimento contrattuale non è sufficiente accertare l'inadempimento, pena ritenere che a fronte di ogni inadempimento, per ciò stesso, dovrebbe automaticamente derivarne il diritto al risarcimento di un danno non patrimoniale meramente affermato e genericamente prospettato. Parte attrice, come correttamente eccepito dalla convenuta, si è limitata ad affermare la sussistenza di tale danno CP_1
senza però fornire allegazioni specifiche;
pertanto non è dato procedere ad alcuna liquidazione su base equitativa posto che l'equità non consiste in un criterio per accertare l'esistenza di un danno in carenza di allegazione e di prova, ma in un criterio per quantificare un danno la cui sussistenza risulti provata in atti o quanto meno allegata con dati fattuali tali da poter costituire la base cognitiva di un giudizio di equità che, vale precisarlo con le parole della Corte di cassazione, attiene alla qualificazione e non già all'individuazione del danno, non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 cod.civ. (in questi termini Cass. n.
2831/2021 che, a sua volta, cita Cass. n. 11368/2010, Cass. n. 10957/2010, Cass. n.
5. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.,
e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa, individuato con riferimento al decisum.
5.1. Nel rapporto processuale tra parte attrice e parte convenuta sussiste una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti, parte convenuta risultando soccombente in relazione alla domanda attorea principale e vittoriosa rispetto alla domanda attorea di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale. Per tale motivo, le spese di lite devono essere compensate per un terzo.
5.1.a. Visto che il quantum del decisum è pari ad € 53.388,93 e che lo scaglione di riferimento è quello da € 52.0001,00 ad € 260.000,00, ritenuto di dover applicare i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è quantificato l'importo di € 9.142,00.
Pertanto, applicata la compensazione per un terzo, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 6.094,67, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
5.1.b. Deve essere rigettata la domanda attorea volta ad ottenere il rimborso delle spese riconducibili al procedimento di mediazione perché parte attrice non ha provato di aver sostenuto il relativo esborso (in ordine alla necessità della prova dell'esborso si rinvia Cass. n. 5389/2024).
5.2. Nel rapporto processuale tra parte convenuta e la terza chiamata le spese di lite sono poste a carico di quest'ultima.
Visto che nel rapporto tra tali parti il quantum del decisum è pari ad € 26.694,465 (pari all'importo che è tenuta a pagare, in accoglimento della domanda formulata da Intesa Sanpaolo) e che CP_2 lo scaglione di riferimento è quello da € 26.000,01 ad € 52.000, ritenuto di dover applicare i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 5.261,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la pari responsabilità di e nella Controparte_3 CP_2
causazione del danno patrimoniale subito da a causa e in conseguenza Parte_1
del fatto illecito oggetto di causa.
2. Condanna e a pagare in solido e in pari misura in Controparte_3 CP_2 favore di l'importo di € 53.388,93, oltre interessi al tasso legale ex art. Parte_1
1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
3. Rigetta la domanda attorea di condanna di parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale.
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_3 Parte_1
che liquida in € 6.094,67 per compenso professionale, oltre 15% per spese
[...]
forfetarie, IVA e CPA.
5. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_2 Controparte_3
che liquida in € 5.261,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA.
Bergamo, 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo