Articolo 58 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 57Articolo 59
Versione
15 gennaio 1870
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Versione
17 aprile 1870
Art. 58.

Gli Agenti dell'amministrazione, che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre, delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, ovvero debito di materia, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negl'incarichi attribuiti ai detti Agenti, dipendono rispettivamente dai vari Ministeri, e sono sotto la vigilanza del Ministero delle Finanze e la giurisdizione della Corte dei conti.

Sono anche sottoposti alla vigilanza del Ministro delle Finanze e alla giurisdizione della Corte dei conti gl'Impiegati dipendenti dai vari Ministeri, ai quali sia dato l'incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura o provenienza.
((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 17 marzo 1870, n. 5590 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 1° aprile 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , che riguardano gli Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato, e coloro che s'ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti Agenti, la responsabilita' degli Ufficiali pubblici in genere stipendiati dallo Stato, non che la giurisdizione della Corte dei conti rispetto agli uni ed agli altri (articoli 58, 59, 62 e 63)".
Entrata in vigore il 17 aprile 1870