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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6160 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)”
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
Miche te al quale elettivamente domiciliato in Salerno alla Via Posidonia n. 171/h; Opponente E P. IVA , e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
o in data n. 60850 di rep. e n. 11358 di racc. registrato a Milano 4 il 21 luglio 2017 al n. 40322 Serie 1T, CP_2
p. IVA , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Tecla Bianco, P.IVA_2 presso elettivamente domiciliato in Salerno al Corso Garibaldi n. 153; Opposto
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea si opponeva ad atto di precetto dell'1.07.2021, con cui gli veniva ingiunto il pagamento di € 35.573,17 in forza di decreto ingiuntivo n. 1579/1996, reso dal Pretore di Salerno in data 04.11.1996 a favore del Credito Italiano S.p.A., non opposto e munito di esecutorietà ex art 647 c.p.c. con decreto in data 06.05.2021. Conveniva in giudizio l'istituto bancario precettante articolando plurimi profili di doglianza. In via preliminare, deduceva l'irritualità della notifica del titolo esecutivo supposto al precetto, rilevando come il decreto monitorio fosse divenuto inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. Sosteneva, poi, la carenza di legittimazione attiva della società intimante, esponendo di non aver intrattenuto alcun rapporto creditorio con la stessa, né di esser stato edotto circa eventuali cessioni del credito controverso. Nel merito, lamentava la sopravvenuta prescrizione della pretesa e l'eccessività della somma ingiunta, ritenendo infondato l'assunto di controparte circa la sussistenza di un vincolo solidale con le altre parti precettate. Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di accogliere la dispiegata opposizione e, per l'effetto, di annullare l'atto di precetto, con vittoria di spese processuali. 1.1 Con propria memoria, si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, nel contestare quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, replicava ai singoli profili di contestazione formulati dalla parte opponente. Preliminarmente, si soffermava sulla censura afferente al proprio difetto di titolarità passiva, evidenziando di aver puntualmente richiamato, sin dall'atto di precetto opposto, la sequenza procedimentale in forza della quale era legittimata al recupero coattivo del credito. In ordine ai motivi afferenti alla mancata notifica del titolo monitorio e alla prescrizione della pretesa vantata, ne eccepiva l'infondatezza. In particolare, sul primo profilo, esponeva di aver allegato materiale probante la rituale notifica del D.I., non opposto dall'odierno opponente;
in punto di prescrizione, rappresentava che la stessa era stata interrotta, con effetti permanenti, dalla proposizione della domanda di ammissione al passivo fallimentare spiegata dal creditore originario, fino al provvedimento di chiusura del fallimento stesso, reso in data 30.7.2012, sicché alcuna prescrizione poteva intendersi maturata. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto sostanziale della per eventuali passività relative Controparte_1 ad atti/fatti e circostanze ante data di cession , rimaste in capo alla cedente
unica legittimata passiva per il caso di ripetizione e/o riduzione del credito e/o Parte_2 arcitorie;
B) Rigettare perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto l'atto di opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c. proposto da Parte_1 notificato in data 19.07.2021, nonché tutte le domande ivi proposte perché p comunque, non provate, accertando e dichiarando che la nella qualità, ut supra, Controparte_1 ha diritto a procedere ad espropriazione forzata in su credito di cui all'atto di precetto opposto;
C) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% per spese generali”.
1.2 Il giudizio veniva istruito in via documentale e, trattenuto in decisione all'udienza celebrata in data 05.03.2025, con concessione alle parti termini ridotti per il deposito di memorie conclusive e di note di replica.
2. L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio delle parti deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico. In via preliminare, l'opponente censura la legittimazione del cessionario, assumendo che questi non sia titolato ad agire in executivis, sia perché non avrebbe intrattenuto con la precettante alcun rapporto obbligatorio, sia perché non risulterebbe manifesta l'inclusione del credito controverso tra quelli asseritamente oggetto di cessione in blocco. Di contro, l'opposta sostiene di aver compiutamente richiamato le vicende sociali che hanno riguardato la creditrice originaria, nonché le varie cessioni di credito intervenute ex art 58 TUB. Il profilo di contestazione che, dunque, rileva concerne la posizione di
[...]
quale cessionaria dell'istituto di credito, sulla scorta di opera Controparte_1
in blocco pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte seconda n. 121 del 15.10.2019. Innanzitutto, mette conto evidenziare come la pretesa odiernamente azionata origini da un ricorso monitorio spiegato da parte dell'originario istituto creditizio, Credito Italiano S.p.A., il quale è stato interessato da plurime vicende di tipo societario - estensivamente e puntualmente richiamate nell'atto di precetto del 1.07.2021, nonché nella comparsa di costituzione dell'opposta, per le quali si è operato raffronto con la documentazione esibita dalla parte -, sin a far assumere la titolarità del credito controverso in capo alla società Quest'ultima, in data 20 novembre 2014, Controparte_3 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999, con contratto di cessione pro-soluto, ha ceduto ad Parte_2
società costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, un pa
[...] niari derivanti da finanziamenti di varia tipologia, classificati in "sofferenza" secondo le prescrizioni della Banca d'Italia, oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 novembre 2014 n. 139, cui è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente. In seguito, la società Controparte_1
è divenuta titolare di un portafoglio di crediti, tra i quali quell trasferiti dalla cedente, come da avviso di pubblicazione di cui alla Parte_2
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – parte II n. 93 del 08.08.2017.
[...] ha, poi, conferito alla mandataria ora Controparte_1 CP_4 CP_2
luglio 2017 n. 60850 di rep. e n. 1 gistr 21 luglio 2017 al n. 40322 Serie 1T, procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti ceduti. Ciò premesso in fatto, va evidenziato come, nella specifica materia che ci occupa, di rilievo risulta il disposto dell'art. 4 della L. n. 130/1999 - il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 T.u.b. – e prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto. Il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore (e ai terzi) una conoscenza legale della cessione. Muovendo da tali presupposti, ampia parte della giurisprudenza ha pertanto ritenuto che l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrà produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato (in alcuni casi, le sentenze che hanno esaminato funditus la questione ritengono che la prova possa essere raggiunta anche in assenza di contratto di cessione, ma solo se la società veicolo dimostra che il singolo credito rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Fondamentale sul punto la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 4453/2018, che estende i principi delle Sezioni Unite del 2016 alle opposizioni allo stato passivo ex art. 98 l.fall., promosse dalle società veicolo di cartolarizzazione. Si tratta di un orientamento nell'ambito del quale si colloca anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9768/2016, in materia di cessione di credito in generale, che già aveva affermato che "il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi seppur non "anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito". E', invero, noto come la giurisprudenza anche di legittimità affronti, da tempo e con andamento altalenante, il tema della prova della esistenza della cessione ovvero della necessità o meno della indicazione precisa di ogni e ciascun credito ceduto nella cessione in blocco ai fini della esperibilità da parte del creditore cessionario, sul piano della legittimazione, delle necessarie azioni di recupero credito. Operando una ricognizione degli orientamenti sviluppatisi in materia, senz'altro superato risulta l'indirizzo secondo il quale, in caso di contestazione della titolarità del credito vantato dalla cessionaria, sarebbe sufficiente la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ad integrare il presupposto dell'invocata legittimazione. Tale adempimento, di carattere pubblicitario e (comunque) sostitutivo della notificazione della cessione del debitore ceduto (tanto in risposta alla deduzione di parte di mancata comunicazione della cessione) non può però di per sé assurgere a prova del trasferimento della posizione debitoria né, fuori da certi parametri, della inclusione del credito controverso nel compenso di quelli oggetto dell'avviso, non attenendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al perfezionamento della fattispecie traslativa né alla produzione del relativo effetto. Il soggetto che pretenda di realizzare coattivamente il credito di cui si assuma titolare è, dunque, tenuto ad uno sforzo probatorio indubbiamente maggiore. Secondo gli approdi giurisprudenziali più recenti, occorre tuttavia distinguere due ipotesi: in caso di contestazioni specificamente dirette non già al contratto di cessione, bensì soltanto all'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, deve ritenersi che il fatto da provare sia costituito unicamente dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Di contro, in caso di specifica contestazione da parte del debitore ceduto della stessa esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo deve essere certamente oggetto di prova non potendosi, a tal fine, di regola ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale “notificazione” sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai senti dell'art.58 t.u.b., dalla società cessionaria ai rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (cfr. Cass. del 22/06/2023 n. 17944). Una volta precisato il principio alla luce del quale valutare la documentazione depositata, appare palese l'infondatezza della doglianza. Infatti, l'opponente non ha sollevato una specifica contestazione in merito alla esistenza della cessione: la traslazione dell'onere della prova in capo al cessionario della vicenda, nel caso in cui -si ribadisce- della cessione venga revocata in dubbio la stessa esistenza, non vale in alcun modo ad esonerare la parte che intenda disconoscere il trasferimento del credito dall'onere di una non generica allegazione degli elementi dai quale tale negazione origina;
onere che, per vero, risulta mancato nel caso in esame. Invero – senza offrire alcuna prova della non riconducibilità del credito vantato dalla opposta società nei propri confronti –l'attore si è sostanzialmente limitato a contestare l'idoneità dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 08.08.2017 a costituire prova della titolarità del credito in capo alla società precettante. Tuttavia, l'inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione può ritenersi sufficientemente certa alla luce delle considerazioni svolte e del tenore dell'avviso, nonché della documentazione complessivamente depositata dalla controparte. Infatti, dal carteggio versato in atti (segnatamente GU Parte Seconda n. 93 del 08.08.2017), emerge che la (acquistava pro-soluto, ai sensi della L.130/1999 Controparte_1
e dell'art. 58 del D.lgs. n.385 del 1° settembre 1993) in forza di contratto di cessione un portafoglio di crediti vantati dalla “derivanti da contratti di mutuo, di Parte_2 apertura di credito o da finanziamenti che che alla data del 14 luglio 2017 risultavano nella titolarità di che: (A) alla data del 3 luglio 2017: Parte_2
(i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la Parte_2 remissione, l'annullamen ietanza totale del debito e iii) non siano stati oggetto di cessioni in blocco di portafogli di cui agli avvisi in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 145 del 10/12/2016 e n. 68 del 10/06/2017 e (B) alla data del 3 luglio 2017, salvo ove diversamente previsto, presentano altresì le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): (i) siano crediti derivanti da contratti di finanziamento (in qualsiasi forma tecnica) retti dal diritto italiano;
(ii) siano crediti denominati in euro;
(iii) siano crediti derivanti da finanziamenti classificati "in sofferenza", nell'accezione di cui alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, come successivamente modificata ed integrata (Matrice dei Conti), tra il 1990 e il 2009; (iv) siano crediti con ammontare della creditoria non superiore a €63.530.630,46; (v) i relativi debitori ceduti siano (i) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o (ii) persone giuridiche, o altri soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia;
(vi) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(vii) siano crediti di cui la è divenuta titolare Parte_2 per averli precedentemente acquistati da in virtu' di un Controparte_3 contratto di cessione datato 20 novemb Parte_2 [...] sensi e per gli effetti dell'Art. 58 del Testo Unico Bancario e della legge n. Controparte_5
i quali e' stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014”. È incontestato che la Banca vantasse un credito cd. “in sofferenza” nei confronti degli odierni opponenti e dall'estratto della GU allegato si ricava che: “ l'elenco complessivo dei crediti ceduti che alla data del 3 luglio 2017 rispettavano i criteri sopra elencati ed individuati mediante i numeri identificativi clienti del relativo debitore è disponibile sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html nonché' presso la sede di
e depositato presso il registro delle imprese di Milano in occasione della pubblicazione Controparte_3 ficiale e deposito presso il registro delle imprese del presente avviso di cessione di crediti”. Tenuti in debito conto l'indicato sito web consultabile e gli estremi identificativi forniti dall'opposta, non puntualmente sconfessati ma solo genericamente rinnegati dalla parte opponente, risulta oltremodo inconferente la contestazione sollevata in ordine all'impossibilità di individuare nell'estratto il credito oggetto di causa, dal momento che tale indicazione era chiaramente rinvenibile collegandosi alla pagina indicata. Inoltre, fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, la titolarità del credito in capo alla parte opposta è confermata dalla comunicazione in atti del 06.10.2021 con cui confermava l'intervenuta cessione in favore dell'odierna Controparte_3 convenut i nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” di cui era stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale -Parte Seconda- n. 93 del 08.08.2017. Al riguardo, secondo la più recente giurisprudenza, "la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo", non avendo, peraltro, alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione non veritiera a sé sfavorevole (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 10200 del 16/04/2021; Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790, nonché, nella più recente giurisprudenza di merito, Corte di Appello di Milano, 220 del 24 gennaio 2023, Trib. Alessandria 30 gennaio 2023, Trib. Pisa 9 dicembre 2022, App. Torino, 15 marzo 2022 e App. L'Aquila 18 febbraio 2022; v. altresì da ultimo Cass. 21821/2023, secondo cui il creditore che assuma di essere cessionario di crediti in blocco in forza di un contratto concluso ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999, stipulato nel contesto di una procedura di cartolarizzazione, può dar prova della propria legittimazione attiva con ogni mezzo, compresa eventuale documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, purché il compendio documentale complessivamente offerto identifichi l'oggetto dei rapporti trasferiti). Pertanto, la dichiarazione di cessione del credito in atti, congiuntamente alla documentazione sopra richiamata, risulta senza dubbio idonea a fornire ulteriore prova del negozio traslativo e della sussistenza della legittimazione attiva in capo all'odierna opposta. 3. Tanto chiarito in via preliminare e venendo al merito della pretesa e, specificatamente, al profilo di doglianza concernente la prescrizione del credito controverso, appare fondata la prospettazione dell'attore. Questi ha lamentato il sopravvenuto venir meno della pretesa, in quanto originata da decreto ingiuntivo del 1996, mai notificato né richiamato in atti interruttivi successivi, ed anzi tardivamente reso esecutivo nel 2021, con decreto ex art. 647 c.p.c. Ed invece, la controparte assume la valida interruzione del termine decennale, invocando a proprio vantaggio l'operatività dell'effetto interruttivo permanente ex 2945 comma 2 c.c., con conseguente piena validità ed efficacia dell'intimazione oggetto di opposizione. In fatto, rappresenta che avverso il decreto ingiuntivo n. 1579/1996 veniva spiegata opposizione ex art 645 c.p.c., instaurata dalle altre parti coobbligate in solido – che, secondo le deduzioni svolte, sarebbe stata decisa con sentenza del 10.05.2005 n. 996/2005 dal Tribunale di Salerno. Insiste soprattutto nell'invocare l'effetto interruttivo ex art. 2945 comma 2 c.c. con riguardo alla circostanza che la creditrice originaria (in forza di cambio denominazione Controparte_6 del Credito Italiano S.p.a., controverso, per scissione parziale stipulata il 15.10.1998, rep. 62403, racc. 14264) abbia partecipato alla procedura di insinuazione al passivo fallimentare della debitrice principale ( RG Controparte_7
e dell'odierno opponente, iscritta con n l'Intestato Controparte_8 sa in data 30.07.2012. Al lume delle doglianze articolate dalle parti, il perimetro di indagine va limitato all'esame dei documenti che risultano prodotti agli atti, i quali, invero, riguardano esclusivamente i fatti da ultimo menzionati. Infatti, parte convenuta ha allegato la richiesta di insinuazione allo stato passivo fallimentare proposta da in qualità di creditore Controparte_6 chirografario del titolo monitorio, la comunicazione ex art 97 L. fall. resa dal Curatore della procedura e, infine, il decreto di chiusura del fallimento medesimo per insufficienza dell'attivo patrimoniale del 30.07.2012. Secondo la tesi dell'opposta, a far data di presentazione dall'istanza di insinuazione allo stato passivo del 02.12.1998 e fino al 30.07.2012, il termine prescrizionale decennale per il credito di natura giudiziale sarebbe stato interrotto e, conseguenzialmente, alla data di notifica dell'atto di precetto, perfezionatasi nelle mani dell'opponente in data 01.07.2021, non sarebbe elasso. In proposito, è noto che l'istanza di insinuazione al passivo fallimentare produca un effetto interruttivo, a norma dell'art. 94 L. fall., equiparabile alla domanda giudiziale, sicché comporti, ai sensi dell'art. 2945, comma 2 c.c., l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale (cfr. sul punto Cass. 30 agosto 2016, n. 17412; Cass. 19 aprile 2019, n. 9638: entrambe in riferimento più specifico alla determinazione di tale effetto anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, a norma dell'art. 1310, comma 1 c.c.). La domanda di insinuazione del credito allo stato passivo dell'istituto bancario creditore originario (rectius , spiegata in data 02.12.1998, potrebbe apparire Controparte_6 idonea a produr ddetto, se non fosse che, nella specie, non è possibile verificare, in via documentale, che il credito ammesso al passivo fallimentare, come da comunicazione ex art. 97 L. fall. del 03.11.1999, sia proprio quello oggetto di controversia. Ed infatti, al riguardo, l'opponente ha lamentato che “la domanda di ammissione la passivo de quo, prodotta da controparte, è costituita unicamente dalla copia di un foglio dattiloscritto senza alcun timbro di deposito in cancelleria, ovvero senza lacuna prova che tale domanda sia stata effettivamente depositata in Tribunale nel fallimento Edil Centro di RG IO e C. s.a.s.” (cfr. memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., in atti). In altri termini, non pare compiutamente dimostrato che gli effetti della domanda di ammissione al passivo, specialmente per quanto concerne il profilo che interessa (i.e. l'interruzione della prescrizione), abbiano riguardato il titolo esecutivo di cui si discute, non potendosi evincere dai documenti in atti che l'istituto bancario abbia spiegato domanda recante gli estremi della pretesa monitoria portata ad esecuzione. Anche gli altri atti prodotti non consentono di identificare il credito di cui al D.I. n. 1579/1996 con quello ammesso al passivo e vantato da La comunicazione ex art. 97 CP_6 Controparte_6
L. fall. Richiama, infatti, il solo sso in via chirografaria con decreto del 7.10.1999 dal giudice delegato, ma non indica la ragione creditoria oggetto di ammissione allo stato passivo, riferendosi sol a generico decreto ingiuntivo. Non si addiviene a diversa conclusione neppure esaminando il decreto di chiusura della procedura fallimentare iscritta con n. 62/98, reso in data 17.7.12 e depositato in data 30.7.12, dal momento che con esso il Collegio si limitava a dichiarare l'insufficienza dell'attivo patrimoniale, senza alcun riferimento alle istanze rese in seno alla procedura e rimaste insoddisfatte. Nel complesso, le allegazioni esibite dall'opposto non paiono, dunque, idonee a considerare suffragata la tesi prospettata circa la regolare interruzione del termine prescrizionale per il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 1579/1996 ed azionato per il recupero coattivo solamente in data 1.07.2021. A tanto consegue la fondatezza della doglianza di parte attorea con riguardo al decorso del termine estintivo decennale, con la conseguenza che l'atto di precetto per cui è causa risulti invalido. Dall'accoglimento di detto motivo, discende l'assorbimento delle ulteriori questioni prospettate dalle parti. 4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la peculiarità in fatto riscontrate e tenuto conto delle ondivaghe posizioni interpretative rinvenute nella materia de qua, si ritiene equo disporne la compensazione integrale ai sensi e agli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: a) Accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara inefficace l'atto di precetto del 01.07.2021; b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti di giudizio.
Così deciso in Salerno il 17.04.25
IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Pecoraro