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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2263/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2263/2023 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], e residente in [...](c.f. Parte_1 [...]
) elettivamente domiciliata in Iglesias presso lo studio dell'avvocato Federico Melis, C.F._1
che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso introduttivo
ricorrente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell' , rappresentato e difeso dagli Controparte_2
avvocati Roberto Di Tucci e Paolo Spiga in virtù di procura generale alle liti
resistente
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.7.2023 la signora ha agito in giudizio Parte_1
nei confronti dell' , in qualità di coniuge superstite del signor (nato a CP_1 Persona_1
pagina 1 di 7 Vallermosa il 12.4.1931 e deceduto a Carbonia il 24.9.2021), domandando l'accertamento del proprio diritto alla rendita dovuta ai superstiti ed all'assegno funerario, in relazione ai quali aveva presentato, in data 14.3.2022, domanda amministrativa, rigettata anche in sede di opposizione.
A fondamento del ricorso ha esposto che il decesso del proprio coniuge era dipeso da una patologia di origine professionale (“carcinoma epidermoide del polmone sinistro”), contratta a causa dell'attività lavorativa svolta, sin dal 1.1.1974, in ambiente morbigeno presso la
Euroallumina S.p.A. di Portovesme.
Con riferimento all'attività lavorativa svolta dal de cuius, è stato dedotto quanto segue:
• il signor era addetto, dal 1974 al 1995, ha prestato attività lavorativa Persona_1
subordinata alle dipendenze di svariate società, tra le quali: fu CP_3 Per_2
Cont F.lli Amm.ne Controllata, . , in qualità di Controparte_4
operaio;
• le suddette società avevano in appalto dei lavori presso gli stabilimenti in CP_6
Portovesme;
• nello svolgimento delle sue mansioni era addetto allo smontaggio delle Persona_1
grosse tubazioni coibentate in fibretta di amianto;
• l'assicurato utilizzava l'amianto per formare le guarnizioni occorrenti per le flange delle tubazioni;
• le tubazioni usurate venivano dallo stesso segate e sostituiva il pezzo con altro manicotto;
• tra i due manicotti venivano inseriti dei dischetti in metallo chiamati flange, e tra una flangia e l'altra veniva inserita la guarnizione in amianto;
• le guarnizioni venivano tagliate su misura e forate;
• le grosse tubazioni da 26” venivano coibentate dal con una lastra in eternit Per_1
(amianto), che veniva tagliata a misura con la taglierina, forata col trapano e poi posizionata attorno alle stesse;
pagina 2 di 7 • durante questa operazione si disperdevano nell'aria le polveri di amianto che venivano inalata dall'assicurato;
• lo stesso lavoro veniva svolto nei digestori (detti anche Sitler) grossi serbatoi in cui veniva convogliata la soda caustica e la bauxite i cui tubi di portata sempre coibentati in materiale di amianto si incrostavano a contatto con la soda caustica e la bauxite;
• queste operazioni venivano effettuate giornalmente sulle numerose tubazioni dell'impianto dello stabilimento;
• lo stabilimento internamente era completamente foderato in pannelli di amianto che sbriciolandosi con l'usura e le alte temperature disperdevano nell'ambiente particelle di amianto poi inalate dagli operai tra i quali;
Persona_1
• nello svolgimento delle varie lavorazioni non gli venivano forniti i D.P.I. per le vie respiratorie.
La ricorrente ha quindi sostenuto che il coniuge era stato esposto, in rapporto all'attività
lavorativa svolta, al rischio di inalazione, contatto ed ingestione di sostanze cancerogene (in particolare polvere di amianto).
Detto rischio, tenuto conto della durata e delle mansioni svolte, doveva essere considerato necessario.
Ed infatti, la letteratura scientifica più accreditata prevede che esista un'associazione concausale tra il carcinoma epidermoide del polmone sinistro e l'esposizione prolungata alle sostanze cui il de cuius è stato professionalmente esposto per tanto tempo (asbesto).
2. L' si è costituito in giudizio, resistendo all'avversa domanda, e contestando sia CP_1
l'esposizione del al rischio - non avendo egli mai avuto contatto con sostanze o fattori fisici Per_1
in grado di causare la patologia indicata – sia il nesso di causalità, osservando a tal proposito come il fosse stato un forte fumatore. Per_1
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u..
pagina 3 di 7 ********
4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
4.1. Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo dedotto nel ricorso sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale, nel corso della quale sono stati sentiti i testimoni e colleghi del de cuius, i quali hanno confermato lo Testimone_1 Testimone_2
svolgimento da parte sua delle mansioni dedotte in giudizio.
In particolare, è emersa l'esposizione al rischio di inalazione e contatto con le fibre di amianto,
utilizzate nella pratica quotidiana.
I testimoni, infatti, hanno confermato lo svolgimento dell'attività lavorativa per come descritta nel ricorso e sopra riportata.
4.2. Al fine di verificare la sussistenza della malattia denunciata in ricorso e la derivanza causale di questa dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, nonché di accertare la derivazione,
quantomeno come fattore aggravante o accelerante, del decesso del signor dalla stessa Per_1
patologia denunciata, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, che qui si richiama integralmente.
L'ausiliario ha accertato che il signor “è deceduto per una neoplasia maligna Per_1
polmonare e sue complicanze dirette”.
Il consulente officiato dal Tribunale ha riconosciuto l'origine professionale della malattia che ha determinato l'exitus del signor affermando che “… in rapporto all'attività lavorativa Per_1
svolta nel corso degli anni lavorativi è stato potenzialmente esposto al rischio di inalazione e
contatto con le fibre di asbesto utilizzate nella manutenzione delle tubazioni dello Stabilimento e
nonostante in anamnesi sia riportato che è stato un fumatore per circa 20 anni, di circa 20
sigarette al dì, un elemento importante nella sottostima dei tumori professionali è il ruolo
confondente del fumo di tabacco, che può avere un effetto sinergico con le esposizioni
professionali, potenziandone l'azione cancerogena”.
pagina 4 di 7 Lo stesso consulente ha infine concluso ritenendo che “si è propensi a ritenere, più probabile
che non, la natura professionale del carcinoma che ha colpito il Sig. e ritenere Persona_1
l'esposizione all'amianto una concausa della cancerogenesi verificatasi”.
Da tali conclusioni non vi è motivo di discostarsi, essendo fondate su un'indagine esauriente ed essendo motivate in maniera logica e consequenziale, previa corretta applicazione dei principi giuridici che governano la materia.
Ritiene pertanto il giudicante che la neoplasia maligna polmonare, che ha svolto un ruolo attivo nei processi patologici che hanno determinato il decesso avvenuto il 24.9.2021, sia di origine professionale.
Ne consegue che all'odierna ricorrente , in qualità di coniuge superstite, Parte_1
deve essere riconosciuto il diritto alla rendita ai superstiti ed all'assegno funerario con decorrenza di legge dal decesso dell'assicurato (24.9.2021).
L' deve essere, pertanto, condannato alla costituzione in favore della ricorrente della CP_1
rendita di cui all'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché alla corresponsione dell'assegno funerario richiesto, nella misura e con la decorrenza di legge dal 24.9.2021, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, secondo le decorrenze di legge.
5. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
L' resistente deve essere, pertanto, condannato alla rifusione delle spese processuali, CP_1
calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato, osservata la tabella di riferimento per la materia previdenziale, e tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore effettivo della controversia (compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00).
Gli importi dovuti a titolo di compenso di avvocato si liquidano osservati i valori compresi tra i minimi e i medi.
Essendo stata la parte ricorrente, risultata vittoriosa, ammessa al Patrocinio a Spese dello pagina 5 di 7 Stato, la condanna alle spese si dispone in favore di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 133 del Testo
Unico in materia di Spese di Giustizia.
Si precisa che nel liquidare le spese in favore dello Stato non si opera la riduzione della metà
ex art. 130 del predetto T.U., sulla scorta delle più recenti pronunce della Suprema Corte (v.
Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 22017 dell'11.9.2018; Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 11590 del
3.5.2019, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 T.U. e quelle dovute dallo Stato al difensore della parte non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo T.U., in tal modo evitandosi che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e consentendo allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità).
6. Restano a carico definitivo dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate con CP_1
separato decreto.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor era affetto, in vita, da neoplasia maligna Persona_1
polmonare di origine professionale;
2) per l'effetto, condanna l' alla costituzione in favore della ricorrente, signora CP_1 [...]
, della rendita di cui all'art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché alla Parte_1
corresponsione dell'assegno funerario richiesto, nella misura e con la decorrenza di legge dal
24.9.2021, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria se maggiore, con decorrenza di legge;
3) condanna l' alla rifusione in favore dello Stato delle spese processuali, che liquida in CP_1
euro 6.593,50 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto.
Cagliari, 29.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2263/2023 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], e residente in [...](c.f. Parte_1 [...]
) elettivamente domiciliata in Iglesias presso lo studio dell'avvocato Federico Melis, C.F._1
che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso introduttivo
ricorrente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell' , rappresentato e difeso dagli Controparte_2
avvocati Roberto Di Tucci e Paolo Spiga in virtù di procura generale alle liti
resistente
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.7.2023 la signora ha agito in giudizio Parte_1
nei confronti dell' , in qualità di coniuge superstite del signor (nato a CP_1 Persona_1
pagina 1 di 7 Vallermosa il 12.4.1931 e deceduto a Carbonia il 24.9.2021), domandando l'accertamento del proprio diritto alla rendita dovuta ai superstiti ed all'assegno funerario, in relazione ai quali aveva presentato, in data 14.3.2022, domanda amministrativa, rigettata anche in sede di opposizione.
A fondamento del ricorso ha esposto che il decesso del proprio coniuge era dipeso da una patologia di origine professionale (“carcinoma epidermoide del polmone sinistro”), contratta a causa dell'attività lavorativa svolta, sin dal 1.1.1974, in ambiente morbigeno presso la
Euroallumina S.p.A. di Portovesme.
Con riferimento all'attività lavorativa svolta dal de cuius, è stato dedotto quanto segue:
• il signor era addetto, dal 1974 al 1995, ha prestato attività lavorativa Persona_1
subordinata alle dipendenze di svariate società, tra le quali: fu CP_3 Per_2
Cont F.lli Amm.ne Controllata, . , in qualità di Controparte_4
operaio;
• le suddette società avevano in appalto dei lavori presso gli stabilimenti in CP_6
Portovesme;
• nello svolgimento delle sue mansioni era addetto allo smontaggio delle Persona_1
grosse tubazioni coibentate in fibretta di amianto;
• l'assicurato utilizzava l'amianto per formare le guarnizioni occorrenti per le flange delle tubazioni;
• le tubazioni usurate venivano dallo stesso segate e sostituiva il pezzo con altro manicotto;
• tra i due manicotti venivano inseriti dei dischetti in metallo chiamati flange, e tra una flangia e l'altra veniva inserita la guarnizione in amianto;
• le guarnizioni venivano tagliate su misura e forate;
• le grosse tubazioni da 26” venivano coibentate dal con una lastra in eternit Per_1
(amianto), che veniva tagliata a misura con la taglierina, forata col trapano e poi posizionata attorno alle stesse;
pagina 2 di 7 • durante questa operazione si disperdevano nell'aria le polveri di amianto che venivano inalata dall'assicurato;
• lo stesso lavoro veniva svolto nei digestori (detti anche Sitler) grossi serbatoi in cui veniva convogliata la soda caustica e la bauxite i cui tubi di portata sempre coibentati in materiale di amianto si incrostavano a contatto con la soda caustica e la bauxite;
• queste operazioni venivano effettuate giornalmente sulle numerose tubazioni dell'impianto dello stabilimento;
• lo stabilimento internamente era completamente foderato in pannelli di amianto che sbriciolandosi con l'usura e le alte temperature disperdevano nell'ambiente particelle di amianto poi inalate dagli operai tra i quali;
Persona_1
• nello svolgimento delle varie lavorazioni non gli venivano forniti i D.P.I. per le vie respiratorie.
La ricorrente ha quindi sostenuto che il coniuge era stato esposto, in rapporto all'attività
lavorativa svolta, al rischio di inalazione, contatto ed ingestione di sostanze cancerogene (in particolare polvere di amianto).
Detto rischio, tenuto conto della durata e delle mansioni svolte, doveva essere considerato necessario.
Ed infatti, la letteratura scientifica più accreditata prevede che esista un'associazione concausale tra il carcinoma epidermoide del polmone sinistro e l'esposizione prolungata alle sostanze cui il de cuius è stato professionalmente esposto per tanto tempo (asbesto).
2. L' si è costituito in giudizio, resistendo all'avversa domanda, e contestando sia CP_1
l'esposizione del al rischio - non avendo egli mai avuto contatto con sostanze o fattori fisici Per_1
in grado di causare la patologia indicata – sia il nesso di causalità, osservando a tal proposito come il fosse stato un forte fumatore. Per_1
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u..
pagina 3 di 7 ********
4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
4.1. Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo dedotto nel ricorso sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale, nel corso della quale sono stati sentiti i testimoni e colleghi del de cuius, i quali hanno confermato lo Testimone_1 Testimone_2
svolgimento da parte sua delle mansioni dedotte in giudizio.
In particolare, è emersa l'esposizione al rischio di inalazione e contatto con le fibre di amianto,
utilizzate nella pratica quotidiana.
I testimoni, infatti, hanno confermato lo svolgimento dell'attività lavorativa per come descritta nel ricorso e sopra riportata.
4.2. Al fine di verificare la sussistenza della malattia denunciata in ricorso e la derivanza causale di questa dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, nonché di accertare la derivazione,
quantomeno come fattore aggravante o accelerante, del decesso del signor dalla stessa Per_1
patologia denunciata, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, che qui si richiama integralmente.
L'ausiliario ha accertato che il signor “è deceduto per una neoplasia maligna Per_1
polmonare e sue complicanze dirette”.
Il consulente officiato dal Tribunale ha riconosciuto l'origine professionale della malattia che ha determinato l'exitus del signor affermando che “… in rapporto all'attività lavorativa Per_1
svolta nel corso degli anni lavorativi è stato potenzialmente esposto al rischio di inalazione e
contatto con le fibre di asbesto utilizzate nella manutenzione delle tubazioni dello Stabilimento e
nonostante in anamnesi sia riportato che è stato un fumatore per circa 20 anni, di circa 20
sigarette al dì, un elemento importante nella sottostima dei tumori professionali è il ruolo
confondente del fumo di tabacco, che può avere un effetto sinergico con le esposizioni
professionali, potenziandone l'azione cancerogena”.
pagina 4 di 7 Lo stesso consulente ha infine concluso ritenendo che “si è propensi a ritenere, più probabile
che non, la natura professionale del carcinoma che ha colpito il Sig. e ritenere Persona_1
l'esposizione all'amianto una concausa della cancerogenesi verificatasi”.
Da tali conclusioni non vi è motivo di discostarsi, essendo fondate su un'indagine esauriente ed essendo motivate in maniera logica e consequenziale, previa corretta applicazione dei principi giuridici che governano la materia.
Ritiene pertanto il giudicante che la neoplasia maligna polmonare, che ha svolto un ruolo attivo nei processi patologici che hanno determinato il decesso avvenuto il 24.9.2021, sia di origine professionale.
Ne consegue che all'odierna ricorrente , in qualità di coniuge superstite, Parte_1
deve essere riconosciuto il diritto alla rendita ai superstiti ed all'assegno funerario con decorrenza di legge dal decesso dell'assicurato (24.9.2021).
L' deve essere, pertanto, condannato alla costituzione in favore della ricorrente della CP_1
rendita di cui all'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché alla corresponsione dell'assegno funerario richiesto, nella misura e con la decorrenza di legge dal 24.9.2021, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, secondo le decorrenze di legge.
5. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
L' resistente deve essere, pertanto, condannato alla rifusione delle spese processuali, CP_1
calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato, osservata la tabella di riferimento per la materia previdenziale, e tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore effettivo della controversia (compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00).
Gli importi dovuti a titolo di compenso di avvocato si liquidano osservati i valori compresi tra i minimi e i medi.
Essendo stata la parte ricorrente, risultata vittoriosa, ammessa al Patrocinio a Spese dello pagina 5 di 7 Stato, la condanna alle spese si dispone in favore di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 133 del Testo
Unico in materia di Spese di Giustizia.
Si precisa che nel liquidare le spese in favore dello Stato non si opera la riduzione della metà
ex art. 130 del predetto T.U., sulla scorta delle più recenti pronunce della Suprema Corte (v.
Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 22017 dell'11.9.2018; Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 11590 del
3.5.2019, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 T.U. e quelle dovute dallo Stato al difensore della parte non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo T.U., in tal modo evitandosi che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e consentendo allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità).
6. Restano a carico definitivo dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate con CP_1
separato decreto.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor era affetto, in vita, da neoplasia maligna Persona_1
polmonare di origine professionale;
2) per l'effetto, condanna l' alla costituzione in favore della ricorrente, signora CP_1 [...]
, della rendita di cui all'art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché alla Parte_1
corresponsione dell'assegno funerario richiesto, nella misura e con la decorrenza di legge dal
24.9.2021, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria se maggiore, con decorrenza di legge;
3) condanna l' alla rifusione in favore dello Stato delle spese processuali, che liquida in CP_1
euro 6.593,50 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto.
Cagliari, 29.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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