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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 14/03/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, Sezione Concorsuale, composto dai magistrati
Dott. Riccardo GRECO -Presidente
Dott. Tiziana CARADONIO -Giudice rel.
Dott. Antonia QUARTARELLA - Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 2-1/2025 r.g. promosso da
(P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. con sede in Castellaneta (TA) alla contrada Catalano S.S. 7 Parte_2
Km 610, con l'avv. Camillo Larato;
nei confronti di
(P.IVA n. REA MT80174) in persona del suo legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante p.t. , con sede in Tursi (MT) alla S.S. 598 Km Controparte_2
94.150 snc.
**********
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il 9/1/2025 nei confronti della;
CP_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art. 1,2 e 121 CCII per quanto si dirà in seguito;
premesso che il creditore istante vanta un credito per mancato pagamento di forniture di materiale rinveniente da titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 445/2023 del
14/03/2023 reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio n. 1727/2023
r.g.), per l'importo di euro 92.183,03, oltre interessi, spese, compensi, accessori ed oneri di legge, dichiarato esecutivo con decreto del 24/07/2023; osservato che la notifica dell'atto di precetto per l'importo di euro 96.481,00, oltre interessi, è rimasta priva di esito;
rilevato che l'atto di pignoramento mobiliare posto in essere non ha avuto esito positivo, stante il verbale di pignoramento mobiliare negativo versato in atti;
rilevato preliminarmente, quanto al presupposto soggettivo, che dal combinato disposto degli artt. 2 e 121 C.C.I.I. si evince che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) e che siano in stato di insolvenza, sicché non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale le c.d. “imprese minori” ovvero quelle che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”; rilevato che parte resistente non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del C.C.I.I. trattandosi, di onere della prova che, ai sensi dell'art. 121, incombe sull'imprenditore; ritenuto, peraltro, che la mancata produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi commerciali o di altra documentazione contabile alternativa impedisce di qualificare la alla stregua di impresa minore;
CP_1
considerato, inoltre, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, desumibile dall'importo del credito recato dall'istanza di apertura della liquidazione giudiziale supera la soglia minima di indebitamento prevista dall'art. all'art. 49, co.5, CCII (€
30.000,00); rilevato, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, che ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, osservandosi sul punto che, trattandosi di società in esercizio, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza, è necessario che questa disponga di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e che, dunque, sia in grado di adempiervi regolarmente;
considerato che
, come affermato nella vigenza della legge fallimentare ma con principi da ritenersi tuttora applicabili, l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità
e di credito necessarie alla relativa attività (Sez. 1 -, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018).
In particolare, secondo l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371).
L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., 11-03-2019, n. 6978); ritenuto, nel caso di specie, che parte resistente versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal mancato pagamento del credito vantato dalla ricorrente, dall'omesso deposito dei bilanci, dall'esito negativo del pignoramento mobiliare e dal della sede legale;
CP_3
considerato che, avuto riguardo agli indici di insolvenza innanzi evidenziati, non essendo stato dato alcun riscontro da parte della resistente in ordine alle possibilità di far fronte regolarmente e con mezzi “normali” alla debitoria di specie, deve desumersi la manifesta situazione di illiquidità non transeunte, sicché deve farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (P.IVA CP_1
n. REA MT80174) in persona del suo legale rappresentante p.t. P.IVA_2
con sede in Tursi (MT) alla S.S. 598 Km 94.150 snc. Controparte_2
nomina la dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti Persona_1
contabili di Salerno, Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 20/6/2025, ore 12,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR
115/2002; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.
Così deciso in Matera nella camera di consiglio del 12/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, Sezione Concorsuale, composto dai magistrati
Dott. Riccardo GRECO -Presidente
Dott. Tiziana CARADONIO -Giudice rel.
Dott. Antonia QUARTARELLA - Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 2-1/2025 r.g. promosso da
(P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. con sede in Castellaneta (TA) alla contrada Catalano S.S. 7 Parte_2
Km 610, con l'avv. Camillo Larato;
nei confronti di
(P.IVA n. REA MT80174) in persona del suo legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante p.t. , con sede in Tursi (MT) alla S.S. 598 Km Controparte_2
94.150 snc.
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Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il 9/1/2025 nei confronti della;
CP_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art. 1,2 e 121 CCII per quanto si dirà in seguito;
premesso che il creditore istante vanta un credito per mancato pagamento di forniture di materiale rinveniente da titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 445/2023 del
14/03/2023 reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio n. 1727/2023
r.g.), per l'importo di euro 92.183,03, oltre interessi, spese, compensi, accessori ed oneri di legge, dichiarato esecutivo con decreto del 24/07/2023; osservato che la notifica dell'atto di precetto per l'importo di euro 96.481,00, oltre interessi, è rimasta priva di esito;
rilevato che l'atto di pignoramento mobiliare posto in essere non ha avuto esito positivo, stante il verbale di pignoramento mobiliare negativo versato in atti;
rilevato preliminarmente, quanto al presupposto soggettivo, che dal combinato disposto degli artt. 2 e 121 C.C.I.I. si evince che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) e che siano in stato di insolvenza, sicché non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale le c.d. “imprese minori” ovvero quelle che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”; rilevato che parte resistente non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del C.C.I.I. trattandosi, di onere della prova che, ai sensi dell'art. 121, incombe sull'imprenditore; ritenuto, peraltro, che la mancata produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi commerciali o di altra documentazione contabile alternativa impedisce di qualificare la alla stregua di impresa minore;
CP_1
considerato, inoltre, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, desumibile dall'importo del credito recato dall'istanza di apertura della liquidazione giudiziale supera la soglia minima di indebitamento prevista dall'art. all'art. 49, co.5, CCII (€
30.000,00); rilevato, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, che ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, osservandosi sul punto che, trattandosi di società in esercizio, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza, è necessario che questa disponga di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e che, dunque, sia in grado di adempiervi regolarmente;
considerato che
, come affermato nella vigenza della legge fallimentare ma con principi da ritenersi tuttora applicabili, l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità
e di credito necessarie alla relativa attività (Sez. 1 -, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018).
In particolare, secondo l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371).
L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., 11-03-2019, n. 6978); ritenuto, nel caso di specie, che parte resistente versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal mancato pagamento del credito vantato dalla ricorrente, dall'omesso deposito dei bilanci, dall'esito negativo del pignoramento mobiliare e dal della sede legale;
CP_3
considerato che, avuto riguardo agli indici di insolvenza innanzi evidenziati, non essendo stato dato alcun riscontro da parte della resistente in ordine alle possibilità di far fronte regolarmente e con mezzi “normali” alla debitoria di specie, deve desumersi la manifesta situazione di illiquidità non transeunte, sicché deve farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (P.IVA CP_1
n. REA MT80174) in persona del suo legale rappresentante p.t. P.IVA_2
con sede in Tursi (MT) alla S.S. 598 Km 94.150 snc. Controparte_2
nomina la dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti Persona_1
contabili di Salerno, Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 20/6/2025, ore 12,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR
115/2002; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.
Così deciso in Matera nella camera di consiglio del 12/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco