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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 24.9.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1357/2020 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avv. Antonella
[...] C.F._2
Russo;
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmela
Puglisi, Caterina Tomasello .
Oggetto: buoni pasto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.03.2020 i ricorrenti esponevano:
- di essere dipendenti turnisti, quali Dirigenti Medici, dell' Controparte_1
in servizio presso l'Ospedale San Vincenzo di Taormina;
[...]
- la detta aveva istituito la mensa (con orario di apertura dalle 11.00 alle 15.00) ma CP_1 che essi, nonostante l'esistenza del detto servizio, non ne avevano potuto godere gratuitamente, giacché dovevano pagare autonomamente il pasto.
Invocando l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 7 aprile 1999 nonché l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, di attuazione della direttiva n. 93/104/CE, chiedevano di ritenere e dichiarare il loro diritto ad usufruire gratuitamente del servizio mensa e, nei casi di incompatibilità dell'orario di lavoro con gli orari di apertura della mensa, ad ottenere l'erogazione dei buoni pasto o del relativo controvalore in denaro, pari ad € 5,16,
1 condannando parte convenuta, a titolo di risarcimento danni, al pagamento del controvalore in denaro dei buoni pasto non ricevuti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitasi in giudizio, contestava la Controparte_1 fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3. L'udienza del 24.09.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stese la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. precedenti di questo Tribunale che si condividono (sent. 1015 del 2024 e 328 del 2025).
4. Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, giova premettere un breve riferimento alla normativa applicabile al caso di specie.
È ormai ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n.
9206 /2023, n. 32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Ciò premesso, si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti dell'area della dirigenza medico veterinaria trova la sua fonte nell'art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CCNL 6/5/2010, il quale dispone che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000. Il costo del pasto, determinato in sostituzione del servizio mensa, a carico dell'azienda non può superare complessivamente l'importo di £. 10.000 (pari a €5,16). Il dirigente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2.000 (pari a € 1,03) per ogni pasto. I l pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del D.P.R. 270/1987 e 134, comma 2 del D.P.R. 384/1990”. Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CCNL 6/ 5/2010, la prima notazione attiene all'utilizzo, nel primo
2 comma, del verbo "possono" che crea non pochi problemi interpretativi. Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole
Aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive. L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole
Aziende. Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle , non si spiegherebbe il secondo comma della norma che Controparte_2 individua un diritto alla mensa per tutti i dirigenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008 (in ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei dirigenti, individuando una competenza esclusiva del CCNL. Orbene, alla luce della previsione del richiamato art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del
CCNL 6/5/2010 appare, quindi, necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa. La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico. In altri comparti (come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri) i CC.CC.NN.LL. contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa. Nel caso di specie, gli unici riferimenti contenuti nel CCNL sono le espressioni “Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti [...] in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro". Non sembra potersi richiamare a supporto una contrattazione collettiva integrativa aziendale (che, peraltro, nel caso di specie si presuppone assente in mancanza di produzione documentale).
Pertanto, l'art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CCNL
6/5/2010, va interpretato in combinato disposto con il Decreto Legislativo n. 66 del 2003, art. 8, il quale attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui
3 durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto
10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923,
n. 1956, e successive integrazioni”.
Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 24 del CCNL applicabile nella fattispecie, attribuisce il diritto alla mensa ai dirigenti presenti in servizio.
Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
Il diritto alla pausa è, dunque, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto. Dalla disposizione dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa. Quindi tale
4 disposizione appare l'unica utilizzabile per l'interpretazione dell'art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL 6/5/2010. Non risulta possibile, quindi, limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative, il diritto alla mensa richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari) poiché, non essendo tali limiti specificatamente richiamati nel CCNL di categoria, non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa né tantomeno è possibile escludere, in considerazione della normativa applicabile, il godimento del diritto de quo in relazione alla categoria dei dirigenti medici, cui appartengono i ricorrenti.
Questo diritto sembra, pertanto, da riconoscersi a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro particolarmente gravoso (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore), e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Sul punto appare tra l'altro condivisibile anche l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “In materia di pubblico impiego, il lavoratore ha diritto al buono pasto per ogni turno eccedente le 6 ore” (Cass., ordinanza 31/10/2022, n. 32113).
Ed ancora: “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (ex multis, Cass. 1/3/2021 n.
5547 e 4/6/2021 n. 15629). “Il solo superamento delle sei ore lavorative farebbe automaticamente sorgere il diritto alla pausa pranzo e, quindi, al buono pasto indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento del turno di lavoro e anche in mancanza di una specifica domanda del lavoratore a fruire della pausa pranzo/cena” (ex multis, Cass., n. 23255/2023).
Rimane fermo, secondo i principi esaminati, il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore.
Non vi sono ragioni per escludere il diritto alla mensa in relazione ai dirigenti medici in quanto le norme contenute nell'art. 24 CCNL 10/2/2004 sono state modificate soltanto ai
5 commi 1 e 4 dall'art.18 del CCNL 6/5/2010 per la sequela contrattuale dell'art. 28 del CCNL del personale della dirigenza medico veterinaria del SSN sottoscritto il 17/10/2008. Il comma
2 del citato art. 24, che rimane invariato, prevede che “Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articola zione dell'orario di lavoro”. Invariato resta anche il comma
3 del citato articolo che recita: “Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art.
6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000”.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.
Il CCNL applicabile nella fattispecie specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive è subordinato all'effettiva presenza al lavoro.
Con riferimento alla posizione degli odierni istanti, è riscontrabile il presupposto di un'attività lavorativa eccedente le 6 ore, come comprovato dai fogli presenza in atti e non specificatamente contestato.
In ordine al quantum debeatur, i turni di servizio prestati dai ricorrenti nel periodo oggetto di causa sono comprovati dai fogli di presenza e non specificamente contestati. Il costo del pasto è pari ad € 4,13 a carico del datore di lavoro. Ne consegue che, tenuto conto della semplicità del conteggio e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito. Competono dunque ai ricorrenti le seguenti somme: Lo Giudice Francesco € 1.610,70
(pari a € 4,13 per 390 turni); € 1.610,70 (pari a € 4,13 per 390 turni), il Parte_2 tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art.22, comma 36, l. n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v.
Cass. n. 13624/2020).
5. L'accoglimento non integrale della pretesa giustifica la compensazione per un terzo delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché della limitata attività svolta, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
6 - condanna l' resistente al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1 di € 1.610,70, di della somma di € 1.610,70, il tutto a titolo di Parte_2 risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto relativamente al periodo compreso fra ottobre 2014 e febbraio 2020, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art.22, comma 36,
l. n. 724/1994;
- compensa le spese di lite in ragione di un terzo e condanna l' resistente al CP_1 pagamento della restante quota che si liquida in € 32,67 per rimborso contributo unificato ed in € 875,33 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Messina, 25 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
7
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 24.9.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1357/2020 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avv. Antonella
[...] C.F._2
Russo;
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmela
Puglisi, Caterina Tomasello .
Oggetto: buoni pasto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.03.2020 i ricorrenti esponevano:
- di essere dipendenti turnisti, quali Dirigenti Medici, dell' Controparte_1
in servizio presso l'Ospedale San Vincenzo di Taormina;
[...]
- la detta aveva istituito la mensa (con orario di apertura dalle 11.00 alle 15.00) ma CP_1 che essi, nonostante l'esistenza del detto servizio, non ne avevano potuto godere gratuitamente, giacché dovevano pagare autonomamente il pasto.
Invocando l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 7 aprile 1999 nonché l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, di attuazione della direttiva n. 93/104/CE, chiedevano di ritenere e dichiarare il loro diritto ad usufruire gratuitamente del servizio mensa e, nei casi di incompatibilità dell'orario di lavoro con gli orari di apertura della mensa, ad ottenere l'erogazione dei buoni pasto o del relativo controvalore in denaro, pari ad € 5,16,
1 condannando parte convenuta, a titolo di risarcimento danni, al pagamento del controvalore in denaro dei buoni pasto non ricevuti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitasi in giudizio, contestava la Controparte_1 fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3. L'udienza del 24.09.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stese la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. precedenti di questo Tribunale che si condividono (sent. 1015 del 2024 e 328 del 2025).
4. Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, giova premettere un breve riferimento alla normativa applicabile al caso di specie.
È ormai ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n.
9206 /2023, n. 32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Ciò premesso, si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti dell'area della dirigenza medico veterinaria trova la sua fonte nell'art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CCNL 6/5/2010, il quale dispone che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000. Il costo del pasto, determinato in sostituzione del servizio mensa, a carico dell'azienda non può superare complessivamente l'importo di £. 10.000 (pari a €5,16). Il dirigente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2.000 (pari a € 1,03) per ogni pasto. I l pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del D.P.R. 270/1987 e 134, comma 2 del D.P.R. 384/1990”. Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CCNL 6/ 5/2010, la prima notazione attiene all'utilizzo, nel primo
2 comma, del verbo "possono" che crea non pochi problemi interpretativi. Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole
Aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive. L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole
Aziende. Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle , non si spiegherebbe il secondo comma della norma che Controparte_2 individua un diritto alla mensa per tutti i dirigenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008 (in ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei dirigenti, individuando una competenza esclusiva del CCNL. Orbene, alla luce della previsione del richiamato art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del
CCNL 6/5/2010 appare, quindi, necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa. La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico. In altri comparti (come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri) i CC.CC.NN.LL. contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa. Nel caso di specie, gli unici riferimenti contenuti nel CCNL sono le espressioni “Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti [...] in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro". Non sembra potersi richiamare a supporto una contrattazione collettiva integrativa aziendale (che, peraltro, nel caso di specie si presuppone assente in mancanza di produzione documentale).
Pertanto, l'art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CCNL
6/5/2010, va interpretato in combinato disposto con il Decreto Legislativo n. 66 del 2003, art. 8, il quale attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui
3 durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto
10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923,
n. 1956, e successive integrazioni”.
Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 24 del CCNL applicabile nella fattispecie, attribuisce il diritto alla mensa ai dirigenti presenti in servizio.
Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
Il diritto alla pausa è, dunque, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto. Dalla disposizione dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa. Quindi tale
4 disposizione appare l'unica utilizzabile per l'interpretazione dell'art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL 6/5/2010. Non risulta possibile, quindi, limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative, il diritto alla mensa richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari) poiché, non essendo tali limiti specificatamente richiamati nel CCNL di categoria, non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa né tantomeno è possibile escludere, in considerazione della normativa applicabile, il godimento del diritto de quo in relazione alla categoria dei dirigenti medici, cui appartengono i ricorrenti.
Questo diritto sembra, pertanto, da riconoscersi a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro particolarmente gravoso (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore), e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Sul punto appare tra l'altro condivisibile anche l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “In materia di pubblico impiego, il lavoratore ha diritto al buono pasto per ogni turno eccedente le 6 ore” (Cass., ordinanza 31/10/2022, n. 32113).
Ed ancora: “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (ex multis, Cass. 1/3/2021 n.
5547 e 4/6/2021 n. 15629). “Il solo superamento delle sei ore lavorative farebbe automaticamente sorgere il diritto alla pausa pranzo e, quindi, al buono pasto indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento del turno di lavoro e anche in mancanza di una specifica domanda del lavoratore a fruire della pausa pranzo/cena” (ex multis, Cass., n. 23255/2023).
Rimane fermo, secondo i principi esaminati, il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore.
Non vi sono ragioni per escludere il diritto alla mensa in relazione ai dirigenti medici in quanto le norme contenute nell'art. 24 CCNL 10/2/2004 sono state modificate soltanto ai
5 commi 1 e 4 dall'art.18 del CCNL 6/5/2010 per la sequela contrattuale dell'art. 28 del CCNL del personale della dirigenza medico veterinaria del SSN sottoscritto il 17/10/2008. Il comma
2 del citato art. 24, che rimane invariato, prevede che “Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articola zione dell'orario di lavoro”. Invariato resta anche il comma
3 del citato articolo che recita: “Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art.
6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000”.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.
Il CCNL applicabile nella fattispecie specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive è subordinato all'effettiva presenza al lavoro.
Con riferimento alla posizione degli odierni istanti, è riscontrabile il presupposto di un'attività lavorativa eccedente le 6 ore, come comprovato dai fogli presenza in atti e non specificatamente contestato.
In ordine al quantum debeatur, i turni di servizio prestati dai ricorrenti nel periodo oggetto di causa sono comprovati dai fogli di presenza e non specificamente contestati. Il costo del pasto è pari ad € 4,13 a carico del datore di lavoro. Ne consegue che, tenuto conto della semplicità del conteggio e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito. Competono dunque ai ricorrenti le seguenti somme: Lo Giudice Francesco € 1.610,70
(pari a € 4,13 per 390 turni); € 1.610,70 (pari a € 4,13 per 390 turni), il Parte_2 tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art.22, comma 36, l. n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v.
Cass. n. 13624/2020).
5. L'accoglimento non integrale della pretesa giustifica la compensazione per un terzo delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché della limitata attività svolta, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
6 - condanna l' resistente al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1 di € 1.610,70, di della somma di € 1.610,70, il tutto a titolo di Parte_2 risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto relativamente al periodo compreso fra ottobre 2014 e febbraio 2020, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art.22, comma 36,
l. n. 724/1994;
- compensa le spese di lite in ragione di un terzo e condanna l' resistente al CP_1 pagamento della restante quota che si liquida in € 32,67 per rimborso contributo unificato ed in € 875,33 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Messina, 25 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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