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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/06/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere rel
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A,
nella causa civile n. 1106/2025 posta in decisione all'udienza collegiale del 19/06/2025, promossa da
, società per azioni di tipo aperto bielorussa, con Parte_1
l'avvocato Giacomo Tommaso Beltrutti di San Biagio come da procura in atti
Parte istante
nei confronti di con l'avvocato Rosario Sapuppo del foro di Milano, Controparte_1
per procura alle liti in atti Parte resistente
Ed avente ad oggetto: richiesta riconoscimento ed esecuzione di sentenza emessa da autorità giudiziaria della regione di ME (SI)
CONCLUSIONI
Per parte istante:
che l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia:
➢ riconosca nella Repubblica Italiana la sentenza emessa dal Tribunale
economico della Regione di ME (cioè da autorità giudiziaria della
Repubblica di Bielorussa) il 14 aprile 2022 a definizione della causa civile n. 153EIP21685 (doc. 1);
e, per l'effetto,
➢ dichiari che la società di diritto bielorusso “ ” ha diritto ad Parte_1
introdurre l'esecuzione forzata avverso la società di diritto italiano
[...]
; _1
con vittoria delle spese processuali;
nonché con aumento del 30% del compenso ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 4 del Decreto del Ministro della Giustizia del 10 marzo 2014
n. 55.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nel caso di dubbi sulla ricorrenza (o meno) dei requisiti per il riconoscimento della sentenza oggetto di causa da parte dell'Ill.re Collegio giudicante, io sottoscritto avvocato Giacomo Tommaso Beltrutti di San
Biagio, quale difensore della società , chiedo che l'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello adita provveda nei modi di cui al paragrafo 2 dell'articolo
25 della Convenzione stipulata tra l'Italia e l' a Roma il 25 Pt_2
gennaio 1979, in quanto tuttora vigente (doc. 2).
La richiesta di cui sopra è formulata al fine di poter acquisire, agli atti del presente giudizio, i seguenti ulteriori elementi (come previsto dalla suddetta convenzione):
➢ eventuali richieste di chiarimenti dal ricorrente;
nonché
➢ l'interrogatorio del convenuto;
nonché, infine,
➢ richieste di chiarimenti al Tribunale economico della Regione di
ME.
Il tutto nell'esercizio della facoltà riconosciuta dalla suddetta Convenzione
Italia-URSS.
Per parte resistente:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1. Nel Merito: rigettare la domanda avanzata da parte ricorrente, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento in Italia della sentenza straniera emessa dal Tribunale
Straniero, alla luce delle argomentazioni svolte nel presente giudizio e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle di difesa e rappresentanza, con attribuzione ai procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c. con aumento del 30% del compenso ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 4 del Decreto del Ministro della
Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55 data l'avvenuta stesura del presente ricorso mediante tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione anche in relazione ai suoi allegati. In via istruttoria: si chiede ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., alle autorità competenti consolari preposte alla notificazione degli atti stranieri relativi al Giudizio
Straniero, l'esibizione del documento comprovante la data di trasmissione alle autorità Bielorusse della ricevuta di notifica cartacea dell'atto introduttivo del giudizio Straniero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.12.2024 la società di diritto bielorusso
“ ”, società per azioni aperta iscritta nel Registro Unico statale Parte_1
delle persone giuridiche di SI n. , con sede legale a P.IVA_1
ME (SI) ha chiesto il riconoscimento nella Repubblica Italiana
della sentenza emessa dal Tribunale Economico della Regione di ME
il 14.04.2022 a definizione della causa civile n. 153EIP21685 e dichiararsi che la società di diritto BI “ ” ha diritto ad introdurre Parte_1
l'esecuzione forzata avverso la società di diritto italiano _1
:
[...]
A tal proposito ha esposto che con la predetta sentenza il Tribunale economico della Regione di ME (autorità giudiziaria della SI)
condannava la società italiana a restituire alla società Controparte_1
bielorussa l'importo di euro 500.000,00 oggetto di Parte_1
arricchimento senza causa ai danni di quest'ultima nell'esecuzione di un rapporto contrattuale, all'esito della causa civile introdotta dal Pubblico
Ministero della città di ME nell'interesse della società e Parte_1
nei confronti della società italiana;
che la causa veniva ritualmente discussa in udienza pubblica e che in tale sede il PM insisteva nella propria domanda;
che all'udienza, celebrata il 14 aprile 2022, non partecipavano né la società attrice né quella convenuta, nonostante la regolare notifica della domanda giudiziale e della convocazione;
che la mancata partecipazione costituiva una libera scelta consapevole di Controparte_1
che, prima dell'udienza, aveva proceduto al deposito di comparsa difensiva volta al rigetto della domanda;
che data la regolarità della notifica, comprovata anche dal deposito della comparsa, il PM non sollevava obiezioni alla discussione della causa in mancanza delle parti e la causa veniva discussa in assenza delle stesse ai sensi dell'art. 177 del codice di procedura economico della Repubblica di Bielorussa;
che con la sentenza de qua il Tribunale economico della Regione di ME,
dichiarata la contumacia delle parti, a fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevato da dichiarava la propria CP_2
competenza a conoscere della vicenda in forza della Convenzione fra la
Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,
firmata a Roma il 25.01.1979 e ratificata in Italia con legge 11.12.1985 n. 766, ed accoglieva nel merito la domanda;
che avverso la sentenza proponeva appello ma il gravame veniva dichiarato _1
inammissibile con conseguente formazione del giudicato il 12.05.2022;
che la società italiana non ottemperava a tale sentenza malgrado la formazione del giudicato.
Si è costituita in giudizio la società opponendosi al Controparte_2
riconoscimento per mancanza di reciprocità tra Italia e SI, avendo il Presidente della SI con decreto n. 137/2022 e con la
Risoluzione del CdM n. 209/2022 sospeso l'esecuzione delle sentenze e degli atti esecutivi emessi dalle autorità del “Paesi ostili”, tra cui rientra l'Italia; per violazione del principio di ordine pubblico internazionale, in quanto pur trattandosi di un giudizio civile, era stato introdotto dal
Pubblico Ministero con conseguente violazione del principio di terzietà
ed indipendenza del giudice;
per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa in quanto l'udienza di merito era stata fissata due ore dopo l'udienza preliminare del 14 aprile 2022, quindi immediatamente dopo quella preliminare, senza alcuna notifica a CT
(avvenuta solo 5 giorni dopo unitamente alla sentenza), impedendone la partecipazione all'udienza, e la sentenza era stata pronunciata all'esito di quella stessa udienza, e stante il rigetto sistematico ed immotivato delle impugnazioni di CT avverso la sentenza ed i provvedimenti successivi.
*****
Il 14 aprile 2022 il Tribunale Economico della Regione di ME ha emesso la sentenza sulla causa 152 EIP21685 che ha accolto la domanda promossa dal pubblico ministero della città di ME nell'interesse della società per azioni aperta bielorussa “ ” riconoscendo il diritto Persona_1
di quest'ultima a riscuotere da società italiana, la somma CP_2
di euro 500.000,00 a titolo di ingiusto arricchimento. La sentenza dà atto che la società attrice bielorussa non ha inviato una rappresentanza in udienza e ha chiesto l'esame della controversia senza la partecipazione del suo rappresentante, sostenendo l'accoglimento della domanda giudiziale proposta dal PM, e che la società italiana convenuta non ha inviato il suo rappresentante in udienza e ha presentato un'istanza in cui ha chiesto di non esaminare la domanda giudiziale e che il procedimento, ai sensi dell'art.177 del codice di procedura economica della Repubblica di
SI, si è svolto in assenza dei rappresentanti delle parti.
In calce alla sentenza vi è l'attestazione del suo passaggio in giudicato il
12.05.2022.
*****
In discussione è la domanda della società per azioni modello aperto
“ ”, della Repubblica di ME (SI), del Parte_1
riconoscimento in Italia, anche a fini esecutivi, della sopra riportata sentenza del 14 aprile 2022 pronunciata nella causa n. 153 EIP21685 dal
Tribunale economico della regione di ME.
Il procedimento in questa sede si è sviluppato sulla base della disciplina in tema di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e autorizzazione assunzioni rogatorie di cui agli artt. 67-69 L.218/95, agli artt. 3 e 30 d.lgs n.150/2011, ed agli articoli 281 undecies e segg. cpc.
All'udienza del 18/06/2025, previa discussione orale delle parti, la causa
è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'applicazione della disciplina di cui ai sopra citati artt.67-69 L.218/95
non esclude ed anzi è da ritenersi compatibile con quella della
Convenzione tra l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la
Repubblica Italiana sull'assistenza giudiziaria nelle cause civili (conclusa a Roma il 25 gennaio 1979), essendo la Repubblica Bielorussa derivata dall' e non constando accordi successivi che ne abbiano fatto cessare Pt_2
l'efficacia.
Il procedimento è stato avviato secondo la disciplina di cui all'art.20 della
Convenzione. L'avvio del procedimento è dunque da ritenersi regolare.
La decisione in Italia deve essere assunta a seguito dello sviluppo di un procedimento regolato dalle norme del diritto processuale italiano, e,
perciò, all'esito di giudizio semplificato, nell'ambito del quale è richiesta la costituzione in giudizio a mezzo di difensore munito di regolare procura ad litem.
Il che si è appunto verificato nella fattispecie, posto che la decisione viene presa a seguito di contraddittorio tra parti contrapposte entrambe provviste di regolare difesa tecnica. ***
La corte ritiene di dover prendere le mosse dal principio secondo il quale,
ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione, deve risultare che l'avviso di avvio del procedimento e la citazione in giudizio del convenuto, che non ha preso parte al processo, gli siano stati consegnati tempestivamente
(<>) e in forma regolare. Il successivo art. 25, co. 1
prevede poi che il riconoscimento della decisione giudiziaria è rifiutato se
<
che a lui o al suo rappresentante non è stato notificato a tempo debito e nella forma dovuta l'atto di citazione e di convocazione in Tribunale>>.
In forza dei suddetti principi la parte convenuta pur CP_2
avendo ricevuto regolare e tempestiva notifica in data 18 febbraio 2022
dell'atto introduttivo e della convocazione per l'udienza preliminare del
14 aprile 2022 ore 10:00, tanto da presentare in data 12.04.2022
un'istanza con cui ha chiesto che non venisse esaminata la domanda giudiziale (cfr. doc.ti 2 e 4 di parte ricorrente), avrebbe dovuto essere notiziata per tempo anche della data in cui sarebbe stata fissata la successiva udienza di merito in cui la causa sarebbe stata trattata, così da consentirle di partecipare all'udienza e di preparare le proprie difese,
recuperando il materiale documentale di rilievo, effettuando le opportune verifiche, contattando le persone informate dei fatti etc etc.
Ai sensi, infatti, dell'art. 173, comma terzo, del codice di procedura economico bielorusso (cfr. doc. 17 della ricorrente allegato alla memoria del 20.5.2025), “l'udienza preliminare si conclude con l'adozione, da parte del tribunale che esamina la causa economica, di un'ordinanza con cui dispone la fissazione dell'udienza di trattazione”; il quarto comma prevede che “se nel corso dell'udienza preliminare vengano acquisite prove sufficienti a consentire al tribunale di primo grado che esamina la causa economica di adottare una decisione sulla controversia, il tribunale ha il diritto di concludere l'udienza preliminare e passare alla trattazione del merito, purchè le parti presenti in udienza dichiarino il loro consenso all'inizio immediato della trattazione. La mancata comparizione del convenuto, regolarmente informato circa la data e luogo dell'udienza preliminare, non impedisce il passaggio alla fase di trattazione nel merito.
(…)”.
Il successivo art. 174 prevede poi, al secondo comma che “le dichiarazioni e le istanze delle parti, respinte dal tribunale nella fase preparatoria,
inclusa l'udienza preliminare, possono essere nuovamente presentate dalle stesse durante l'udienza del tribunale di primo grado che esamina la causa economica e devono essere esaminate dal tribunale secondo le modalità
dal presente Codice” e al comma terzo, che “L'ordinanza del tribunale sulla fissazione dell'udienza di trattazione deve essere inviata alle parti coinvolte nel procedimento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro cinque giorni dalla sua adozione”. A sua volta l'art. 177, comma terzo, stabilisce che “In caso di mancata comparizione del convenuto all'udienza del tribunale che esamina la causa economica,
qualora il convenuto sia stato debitamente informato della data e dell'ora dell'udienza, il tribunale procede alla trattazione della causa in sua assenza, salvo quanto diversamente previsto dal presente Codice.”
Risulta, invece, dalla documentazione in atti, che:
- il 7 luglio 2021 il Pubblico Ministero della Regione di ME, su istanza della società bielorussa (cfr. doc. 23 prodotto dalla ricorrente Parte_1
in allegato alla memoria del 20.5.2025) ricorreva presso il Tribunale
straniero per ottenere la condanna della società italiana al CP_2
pagamento della somma di euro 500.000, 00 a titolo di arricchimento senza causa in favore della società bielorussa (cfr. doc. 2 Parte_1
della produzione integrativa del ricorrente depositata il 7.1.2025);
-a seguito della presentazione del ricorso il Tribunale economico della
Regione di ME fissava la prima udienza preliminare per il 14 aprile
2022 alle ore 10:00 con decreto (cfr. doc. 5 della convenuta);
-in data 12 aprile 2022 depositava le proprie osservazioni CP_2
preliminari in rito in vista dell'udienza preliminare del 14 aprile 2022,
nelle quali contestava la giurisdizione del Tribunale Straniero e chiedeva il trasferimento della causa ad un tribunale arbitrale internazionale, in forza della clausola compromissoria contenuta all'art. 9 del contratto stipulato tra le due società (doc.ti 6 e 7 della convenuta);
-il 14 aprile 2022, alle ore 10:00, si teneva l'udienza preliminare del tribunale straniero alla sola presenza del Pubblico Ministero che si concludeva con la fissazione della successiva udienza di merito alle ore
11:30 dello stesso giorno, senza che ne venisse data comunicazione alle parti (cfr. doc. 17 prodotto dalla ricorrente in allegato all'atto depositato il
30.05.2022);
-alle ore 11:30 del 14 aprile 2022 si teneva l'udienza di merito in assenza di CP_2
-lo stesso 14 aprile 2022 veniva resa la Sentenza di condanna nei confronti di CP_2
-solo in data 19 aprile 2022 veniva notificata a l'avviso CP_2
dell'udienza di merito già tenutasi il precedente 14 aprile 2022 alle ore
11:30 unitamente alla sentenza pronunciata alla medesima udienza.
Il Tribunale Economico della Regione di ME, con la sentenza di cui si chiede il riconoscimento, rilevato che la società convenuta non aveva inviato un rappresentante all'udienza preliminare ma aveva presentato al tribunale un'istanza in cui chiedeva di non esaminare la domanda giudiziale stante la presenza nel contratto di una clausola compromissoria di deferimento di ogni controversia all'arbitrato commerciale internazionale e nazionale di Vilnius, respingeva l'istanza affermando la propria competenza e rilevato che la società convenuta non aveva presentato alcuna risposta dettagliata, scritta e legalmente giustificata sulla revoca della causa e non aveva contestato il merito delle richieste della domanda giudiziale, fissava e trattava l'udienza di merito alle ore 11:30
dello stesso giorno, pronunciando sentenza, senza notificare con congruo termine la data e l'ora dell'udienza di merito alla società convenuta
(comunicata solo 5 giorni dopo l'udienza unitamente alla sentenza) per permetterle di costituirsi in giudizio e partecipare all'udienza e di apprestare una idonea difesa, produrre documenti, avanzare istanze istruttorie, ecc. Ciò in violazione del combinato disposto degli artt. 173-
177 del codice di procedura economico bielorusso, sopra trascritti, che,
come si è visto, prevedono che sia possibile passare direttamente alla trattazione del merito al termine dell'udienza preliminare solo se le parti siano presenti e prestino il loro consenso, e che l'ordinanza emessa al termine dell'udienza preliminare di fissazione dell'udienza di trattazione del merito sia notificata alle parti assenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro cinque giorni dalla sua adozione, ovviamente prima dell'udienza come si desume dalla previsione per cui il tribunale può procedere alla trattazione della causa in sua assenza solo se il convenuto sia stato debitamente informato della data ed ora dell'udienza,
affinchè le parti possano nuovamente presentare le proprie istanze, anche quelle respinte nella fase preliminare.
Rileva, poi, la Corte che non è stata prodotta in atti la traduzione dell'atto di appello proposto da e della sentenza che ha dichiarato CP_2
inammissibile l'appello (cfr. doc.ti 6 e 7 della ricorrente) e non è dato dunque di sapere se nel successivo procedimento la società convenuta abbia lamentato tale lesione e si sia posto rimedio alla manifesta rilevantissima lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e della parità
delle parti nel successivo giudizio.
Né indicazione in tal senso proviene da parte attrice. Di tal che deve concludersi nel senso della dimostrazione della non ricorrenza nella specie del requisito di cui al primo comma, lett. b)
dell'art.64 legge 31/05/1995 n.218 (<La sentenza straniera è
riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun
procedimento: b) quando l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a
conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del
luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali
della difesa>>), avendo il giudice bielorusso valutato e accolto la domanda della società bielorussa attrice senza che alla controparte fosse stata data in concreto la possibilità di partecipare all'udienza di trattazione del merito e di apprestare adeguata difesa.
A non diversa conclusione si perviene sulla base della convenzione del
1979, in relazione al disposto di cui all'art.21 lett. b), che esige la notifica in tempo debito e nelle forme dovute dell'atto di citazione e di convocazione in tribunale, e di cui all'art.25 lett. a), che legittima il rifiuto del riconoscimento nel caso in cui la mancata partecipazione al processo da parte del convenuto sia stata conseguenza del fatto che a lui o al suo rappresentante non era stato notificato a tempo debito e nella forma dovuta l'atto di convocazione al giudizio.
Per le considerazioni che precedono la richiesta di riconoscimento non può
trovare accoglimento, restando con ciò assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei procuratori antistatari, sulla base delle tabelle di cui al DM n.147 del
13/08/2022, tenuto conto dei valori medi (ad eccezione della fase istruttoria in relazione all'attività effettivamente svolta) e dello scaglione valore indeterminabile/complessità bassa, in euro 2058,00 per la fase di studio, euro 1418,00 per la fase introduttiva, euro 1523,00 per la fase istruttoria ed euro 3470,00 per la fase decisoria, oltre per rimborso forfettario spese generali e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La corte d'appello di Brescia, definitivamente pronunciando:
- respinge la richiesta di riconoscimento, con attribuzione dell'efficacia esecutiva, della sentenza emessa dal Tribunale economico di ME
(SI) in data 14 aprile 2022, a definizione del procedimento n. 153
EIP21685;
-condanna la società attrice a rifondere ai difensori di che CP_2
si sono dichiarati antistatari, le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il consigliere est. Il presidente
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere rel
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A,
nella causa civile n. 1106/2025 posta in decisione all'udienza collegiale del 19/06/2025, promossa da
, società per azioni di tipo aperto bielorussa, con Parte_1
l'avvocato Giacomo Tommaso Beltrutti di San Biagio come da procura in atti
Parte istante
nei confronti di con l'avvocato Rosario Sapuppo del foro di Milano, Controparte_1
per procura alle liti in atti Parte resistente
Ed avente ad oggetto: richiesta riconoscimento ed esecuzione di sentenza emessa da autorità giudiziaria della regione di ME (SI)
CONCLUSIONI
Per parte istante:
che l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia:
➢ riconosca nella Repubblica Italiana la sentenza emessa dal Tribunale
economico della Regione di ME (cioè da autorità giudiziaria della
Repubblica di Bielorussa) il 14 aprile 2022 a definizione della causa civile n. 153EIP21685 (doc. 1);
e, per l'effetto,
➢ dichiari che la società di diritto bielorusso “ ” ha diritto ad Parte_1
introdurre l'esecuzione forzata avverso la società di diritto italiano
[...]
; _1
con vittoria delle spese processuali;
nonché con aumento del 30% del compenso ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 4 del Decreto del Ministro della Giustizia del 10 marzo 2014
n. 55.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nel caso di dubbi sulla ricorrenza (o meno) dei requisiti per il riconoscimento della sentenza oggetto di causa da parte dell'Ill.re Collegio giudicante, io sottoscritto avvocato Giacomo Tommaso Beltrutti di San
Biagio, quale difensore della società , chiedo che l'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello adita provveda nei modi di cui al paragrafo 2 dell'articolo
25 della Convenzione stipulata tra l'Italia e l' a Roma il 25 Pt_2
gennaio 1979, in quanto tuttora vigente (doc. 2).
La richiesta di cui sopra è formulata al fine di poter acquisire, agli atti del presente giudizio, i seguenti ulteriori elementi (come previsto dalla suddetta convenzione):
➢ eventuali richieste di chiarimenti dal ricorrente;
nonché
➢ l'interrogatorio del convenuto;
nonché, infine,
➢ richieste di chiarimenti al Tribunale economico della Regione di
ME.
Il tutto nell'esercizio della facoltà riconosciuta dalla suddetta Convenzione
Italia-URSS.
Per parte resistente:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1. Nel Merito: rigettare la domanda avanzata da parte ricorrente, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento in Italia della sentenza straniera emessa dal Tribunale
Straniero, alla luce delle argomentazioni svolte nel presente giudizio e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle di difesa e rappresentanza, con attribuzione ai procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c. con aumento del 30% del compenso ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 4 del Decreto del Ministro della
Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55 data l'avvenuta stesura del presente ricorso mediante tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione anche in relazione ai suoi allegati. In via istruttoria: si chiede ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., alle autorità competenti consolari preposte alla notificazione degli atti stranieri relativi al Giudizio
Straniero, l'esibizione del documento comprovante la data di trasmissione alle autorità Bielorusse della ricevuta di notifica cartacea dell'atto introduttivo del giudizio Straniero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.12.2024 la società di diritto bielorusso
“ ”, società per azioni aperta iscritta nel Registro Unico statale Parte_1
delle persone giuridiche di SI n. , con sede legale a P.IVA_1
ME (SI) ha chiesto il riconoscimento nella Repubblica Italiana
della sentenza emessa dal Tribunale Economico della Regione di ME
il 14.04.2022 a definizione della causa civile n. 153EIP21685 e dichiararsi che la società di diritto BI “ ” ha diritto ad introdurre Parte_1
l'esecuzione forzata avverso la società di diritto italiano _1
:
[...]
A tal proposito ha esposto che con la predetta sentenza il Tribunale economico della Regione di ME (autorità giudiziaria della SI)
condannava la società italiana a restituire alla società Controparte_1
bielorussa l'importo di euro 500.000,00 oggetto di Parte_1
arricchimento senza causa ai danni di quest'ultima nell'esecuzione di un rapporto contrattuale, all'esito della causa civile introdotta dal Pubblico
Ministero della città di ME nell'interesse della società e Parte_1
nei confronti della società italiana;
che la causa veniva ritualmente discussa in udienza pubblica e che in tale sede il PM insisteva nella propria domanda;
che all'udienza, celebrata il 14 aprile 2022, non partecipavano né la società attrice né quella convenuta, nonostante la regolare notifica della domanda giudiziale e della convocazione;
che la mancata partecipazione costituiva una libera scelta consapevole di Controparte_1
che, prima dell'udienza, aveva proceduto al deposito di comparsa difensiva volta al rigetto della domanda;
che data la regolarità della notifica, comprovata anche dal deposito della comparsa, il PM non sollevava obiezioni alla discussione della causa in mancanza delle parti e la causa veniva discussa in assenza delle stesse ai sensi dell'art. 177 del codice di procedura economico della Repubblica di Bielorussa;
che con la sentenza de qua il Tribunale economico della Regione di ME,
dichiarata la contumacia delle parti, a fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevato da dichiarava la propria CP_2
competenza a conoscere della vicenda in forza della Convenzione fra la
Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,
firmata a Roma il 25.01.1979 e ratificata in Italia con legge 11.12.1985 n. 766, ed accoglieva nel merito la domanda;
che avverso la sentenza proponeva appello ma il gravame veniva dichiarato _1
inammissibile con conseguente formazione del giudicato il 12.05.2022;
che la società italiana non ottemperava a tale sentenza malgrado la formazione del giudicato.
Si è costituita in giudizio la società opponendosi al Controparte_2
riconoscimento per mancanza di reciprocità tra Italia e SI, avendo il Presidente della SI con decreto n. 137/2022 e con la
Risoluzione del CdM n. 209/2022 sospeso l'esecuzione delle sentenze e degli atti esecutivi emessi dalle autorità del “Paesi ostili”, tra cui rientra l'Italia; per violazione del principio di ordine pubblico internazionale, in quanto pur trattandosi di un giudizio civile, era stato introdotto dal
Pubblico Ministero con conseguente violazione del principio di terzietà
ed indipendenza del giudice;
per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa in quanto l'udienza di merito era stata fissata due ore dopo l'udienza preliminare del 14 aprile 2022, quindi immediatamente dopo quella preliminare, senza alcuna notifica a CT
(avvenuta solo 5 giorni dopo unitamente alla sentenza), impedendone la partecipazione all'udienza, e la sentenza era stata pronunciata all'esito di quella stessa udienza, e stante il rigetto sistematico ed immotivato delle impugnazioni di CT avverso la sentenza ed i provvedimenti successivi.
*****
Il 14 aprile 2022 il Tribunale Economico della Regione di ME ha emesso la sentenza sulla causa 152 EIP21685 che ha accolto la domanda promossa dal pubblico ministero della città di ME nell'interesse della società per azioni aperta bielorussa “ ” riconoscendo il diritto Persona_1
di quest'ultima a riscuotere da società italiana, la somma CP_2
di euro 500.000,00 a titolo di ingiusto arricchimento. La sentenza dà atto che la società attrice bielorussa non ha inviato una rappresentanza in udienza e ha chiesto l'esame della controversia senza la partecipazione del suo rappresentante, sostenendo l'accoglimento della domanda giudiziale proposta dal PM, e che la società italiana convenuta non ha inviato il suo rappresentante in udienza e ha presentato un'istanza in cui ha chiesto di non esaminare la domanda giudiziale e che il procedimento, ai sensi dell'art.177 del codice di procedura economica della Repubblica di
SI, si è svolto in assenza dei rappresentanti delle parti.
In calce alla sentenza vi è l'attestazione del suo passaggio in giudicato il
12.05.2022.
*****
In discussione è la domanda della società per azioni modello aperto
“ ”, della Repubblica di ME (SI), del Parte_1
riconoscimento in Italia, anche a fini esecutivi, della sopra riportata sentenza del 14 aprile 2022 pronunciata nella causa n. 153 EIP21685 dal
Tribunale economico della regione di ME.
Il procedimento in questa sede si è sviluppato sulla base della disciplina in tema di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e autorizzazione assunzioni rogatorie di cui agli artt. 67-69 L.218/95, agli artt. 3 e 30 d.lgs n.150/2011, ed agli articoli 281 undecies e segg. cpc.
All'udienza del 18/06/2025, previa discussione orale delle parti, la causa
è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'applicazione della disciplina di cui ai sopra citati artt.67-69 L.218/95
non esclude ed anzi è da ritenersi compatibile con quella della
Convenzione tra l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la
Repubblica Italiana sull'assistenza giudiziaria nelle cause civili (conclusa a Roma il 25 gennaio 1979), essendo la Repubblica Bielorussa derivata dall' e non constando accordi successivi che ne abbiano fatto cessare Pt_2
l'efficacia.
Il procedimento è stato avviato secondo la disciplina di cui all'art.20 della
Convenzione. L'avvio del procedimento è dunque da ritenersi regolare.
La decisione in Italia deve essere assunta a seguito dello sviluppo di un procedimento regolato dalle norme del diritto processuale italiano, e,
perciò, all'esito di giudizio semplificato, nell'ambito del quale è richiesta la costituzione in giudizio a mezzo di difensore munito di regolare procura ad litem.
Il che si è appunto verificato nella fattispecie, posto che la decisione viene presa a seguito di contraddittorio tra parti contrapposte entrambe provviste di regolare difesa tecnica. ***
La corte ritiene di dover prendere le mosse dal principio secondo il quale,
ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione, deve risultare che l'avviso di avvio del procedimento e la citazione in giudizio del convenuto, che non ha preso parte al processo, gli siano stati consegnati tempestivamente
(<>) e in forma regolare. Il successivo art. 25, co. 1
prevede poi che il riconoscimento della decisione giudiziaria è rifiutato se
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che a lui o al suo rappresentante non è stato notificato a tempo debito e nella forma dovuta l'atto di citazione e di convocazione in Tribunale>>.
In forza dei suddetti principi la parte convenuta pur CP_2
avendo ricevuto regolare e tempestiva notifica in data 18 febbraio 2022
dell'atto introduttivo e della convocazione per l'udienza preliminare del
14 aprile 2022 ore 10:00, tanto da presentare in data 12.04.2022
un'istanza con cui ha chiesto che non venisse esaminata la domanda giudiziale (cfr. doc.ti 2 e 4 di parte ricorrente), avrebbe dovuto essere notiziata per tempo anche della data in cui sarebbe stata fissata la successiva udienza di merito in cui la causa sarebbe stata trattata, così da consentirle di partecipare all'udienza e di preparare le proprie difese,
recuperando il materiale documentale di rilievo, effettuando le opportune verifiche, contattando le persone informate dei fatti etc etc.
Ai sensi, infatti, dell'art. 173, comma terzo, del codice di procedura economico bielorusso (cfr. doc. 17 della ricorrente allegato alla memoria del 20.5.2025), “l'udienza preliminare si conclude con l'adozione, da parte del tribunale che esamina la causa economica, di un'ordinanza con cui dispone la fissazione dell'udienza di trattazione”; il quarto comma prevede che “se nel corso dell'udienza preliminare vengano acquisite prove sufficienti a consentire al tribunale di primo grado che esamina la causa economica di adottare una decisione sulla controversia, il tribunale ha il diritto di concludere l'udienza preliminare e passare alla trattazione del merito, purchè le parti presenti in udienza dichiarino il loro consenso all'inizio immediato della trattazione. La mancata comparizione del convenuto, regolarmente informato circa la data e luogo dell'udienza preliminare, non impedisce il passaggio alla fase di trattazione nel merito.
(…)”.
Il successivo art. 174 prevede poi, al secondo comma che “le dichiarazioni e le istanze delle parti, respinte dal tribunale nella fase preparatoria,
inclusa l'udienza preliminare, possono essere nuovamente presentate dalle stesse durante l'udienza del tribunale di primo grado che esamina la causa economica e devono essere esaminate dal tribunale secondo le modalità
dal presente Codice” e al comma terzo, che “L'ordinanza del tribunale sulla fissazione dell'udienza di trattazione deve essere inviata alle parti coinvolte nel procedimento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro cinque giorni dalla sua adozione”. A sua volta l'art. 177, comma terzo, stabilisce che “In caso di mancata comparizione del convenuto all'udienza del tribunale che esamina la causa economica,
qualora il convenuto sia stato debitamente informato della data e dell'ora dell'udienza, il tribunale procede alla trattazione della causa in sua assenza, salvo quanto diversamente previsto dal presente Codice.”
Risulta, invece, dalla documentazione in atti, che:
- il 7 luglio 2021 il Pubblico Ministero della Regione di ME, su istanza della società bielorussa (cfr. doc. 23 prodotto dalla ricorrente Parte_1
in allegato alla memoria del 20.5.2025) ricorreva presso il Tribunale
straniero per ottenere la condanna della società italiana al CP_2
pagamento della somma di euro 500.000, 00 a titolo di arricchimento senza causa in favore della società bielorussa (cfr. doc. 2 Parte_1
della produzione integrativa del ricorrente depositata il 7.1.2025);
-a seguito della presentazione del ricorso il Tribunale economico della
Regione di ME fissava la prima udienza preliminare per il 14 aprile
2022 alle ore 10:00 con decreto (cfr. doc. 5 della convenuta);
-in data 12 aprile 2022 depositava le proprie osservazioni CP_2
preliminari in rito in vista dell'udienza preliminare del 14 aprile 2022,
nelle quali contestava la giurisdizione del Tribunale Straniero e chiedeva il trasferimento della causa ad un tribunale arbitrale internazionale, in forza della clausola compromissoria contenuta all'art. 9 del contratto stipulato tra le due società (doc.ti 6 e 7 della convenuta);
-il 14 aprile 2022, alle ore 10:00, si teneva l'udienza preliminare del tribunale straniero alla sola presenza del Pubblico Ministero che si concludeva con la fissazione della successiva udienza di merito alle ore
11:30 dello stesso giorno, senza che ne venisse data comunicazione alle parti (cfr. doc. 17 prodotto dalla ricorrente in allegato all'atto depositato il
30.05.2022);
-alle ore 11:30 del 14 aprile 2022 si teneva l'udienza di merito in assenza di CP_2
-lo stesso 14 aprile 2022 veniva resa la Sentenza di condanna nei confronti di CP_2
-solo in data 19 aprile 2022 veniva notificata a l'avviso CP_2
dell'udienza di merito già tenutasi il precedente 14 aprile 2022 alle ore
11:30 unitamente alla sentenza pronunciata alla medesima udienza.
Il Tribunale Economico della Regione di ME, con la sentenza di cui si chiede il riconoscimento, rilevato che la società convenuta non aveva inviato un rappresentante all'udienza preliminare ma aveva presentato al tribunale un'istanza in cui chiedeva di non esaminare la domanda giudiziale stante la presenza nel contratto di una clausola compromissoria di deferimento di ogni controversia all'arbitrato commerciale internazionale e nazionale di Vilnius, respingeva l'istanza affermando la propria competenza e rilevato che la società convenuta non aveva presentato alcuna risposta dettagliata, scritta e legalmente giustificata sulla revoca della causa e non aveva contestato il merito delle richieste della domanda giudiziale, fissava e trattava l'udienza di merito alle ore 11:30
dello stesso giorno, pronunciando sentenza, senza notificare con congruo termine la data e l'ora dell'udienza di merito alla società convenuta
(comunicata solo 5 giorni dopo l'udienza unitamente alla sentenza) per permetterle di costituirsi in giudizio e partecipare all'udienza e di apprestare una idonea difesa, produrre documenti, avanzare istanze istruttorie, ecc. Ciò in violazione del combinato disposto degli artt. 173-
177 del codice di procedura economico bielorusso, sopra trascritti, che,
come si è visto, prevedono che sia possibile passare direttamente alla trattazione del merito al termine dell'udienza preliminare solo se le parti siano presenti e prestino il loro consenso, e che l'ordinanza emessa al termine dell'udienza preliminare di fissazione dell'udienza di trattazione del merito sia notificata alle parti assenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro cinque giorni dalla sua adozione, ovviamente prima dell'udienza come si desume dalla previsione per cui il tribunale può procedere alla trattazione della causa in sua assenza solo se il convenuto sia stato debitamente informato della data ed ora dell'udienza,
affinchè le parti possano nuovamente presentare le proprie istanze, anche quelle respinte nella fase preliminare.
Rileva, poi, la Corte che non è stata prodotta in atti la traduzione dell'atto di appello proposto da e della sentenza che ha dichiarato CP_2
inammissibile l'appello (cfr. doc.ti 6 e 7 della ricorrente) e non è dato dunque di sapere se nel successivo procedimento la società convenuta abbia lamentato tale lesione e si sia posto rimedio alla manifesta rilevantissima lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e della parità
delle parti nel successivo giudizio.
Né indicazione in tal senso proviene da parte attrice. Di tal che deve concludersi nel senso della dimostrazione della non ricorrenza nella specie del requisito di cui al primo comma, lett. b)
dell'art.64 legge 31/05/1995 n.218 (<La sentenza straniera è
riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun
procedimento: b) quando l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a
conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del
luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali
della difesa>>), avendo il giudice bielorusso valutato e accolto la domanda della società bielorussa attrice senza che alla controparte fosse stata data in concreto la possibilità di partecipare all'udienza di trattazione del merito e di apprestare adeguata difesa.
A non diversa conclusione si perviene sulla base della convenzione del
1979, in relazione al disposto di cui all'art.21 lett. b), che esige la notifica in tempo debito e nelle forme dovute dell'atto di citazione e di convocazione in tribunale, e di cui all'art.25 lett. a), che legittima il rifiuto del riconoscimento nel caso in cui la mancata partecipazione al processo da parte del convenuto sia stata conseguenza del fatto che a lui o al suo rappresentante non era stato notificato a tempo debito e nella forma dovuta l'atto di convocazione al giudizio.
Per le considerazioni che precedono la richiesta di riconoscimento non può
trovare accoglimento, restando con ciò assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei procuratori antistatari, sulla base delle tabelle di cui al DM n.147 del
13/08/2022, tenuto conto dei valori medi (ad eccezione della fase istruttoria in relazione all'attività effettivamente svolta) e dello scaglione valore indeterminabile/complessità bassa, in euro 2058,00 per la fase di studio, euro 1418,00 per la fase introduttiva, euro 1523,00 per la fase istruttoria ed euro 3470,00 per la fase decisoria, oltre per rimborso forfettario spese generali e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La corte d'appello di Brescia, definitivamente pronunciando:
- respinge la richiesta di riconoscimento, con attribuzione dell'efficacia esecutiva, della sentenza emessa dal Tribunale economico di ME
(SI) in data 14 aprile 2022, a definizione del procedimento n. 153
EIP21685;
-condanna la società attrice a rifondere ai difensori di che CP_2
si sono dichiarati antistatari, le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il consigliere est. Il presidente
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli