TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/06/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta n. 399/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 18/6/2025, promossa da (c.f. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Scotti, contro
[...]
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Donizzetti, con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino letto il ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato il 18/2/2025 dalla signora Parte_1 con il quale l'istante ha chiesto l'aumento del contributo di mantenimento (pari a € 500,00 al mese) previsto in favore del figlio ad esito del giudizio di separazione consensuale Per_1 promosso nei confronti del signor e la condanna di quest'ultimo all'adempimento degli CP_1 altri oneri di mantenimento e accudimento della prole posti a suo carico in quel giudizio;
esaminate le eccezioni presenti nelle difese del resistente, fondate, da un lato, sulla pendenza tra le parti, sempre dinanzi al Tribunale di Cassino, di un procedimento di divorzio destinato a riguardare le stesse circostanze dedotte nell'atto introduttivo e, dall'altro, sull'inesistenza di sopravvenienze idonee a giustificare l'accoglimento della domanda di modifica;
ritenuto, sulle questioni dibattute, che la proposizione della causa a cui si allude negli scritti del signor in linea di principio non comporti alcun effetto preclusivo rispetto al procedimento CP_1 trattato in questa sede, avente ad oggetto la verifica della compatibilità tra le condizioni di separazione e la situazione patrimoniale e personale nei coniugi nell'arco temporale compreso tra l'omologa dei relativi patti e l'assunzione dei provvedimenti provvisori della causa di divorzio
(sull'efficacia sostitutiva delle decisioni provvisorie assunte da giudice del divorzio cfr. Cass.
20/3/2019, n. 27205, riguardante proprio una controversia ex art. 710 c.p.c. e, con riferimento alle statuizioni patrimoniali, Cass. 14/10/2010, n. 21245); che l'estensione del giudicato a quanto le parti hanno dedotto o avrebbero potuto dedurre nella precedente controversia implichi la rilevanza ai fini del decidere delle sole circostanze successive all'omologa della separazione, sancita dal Tribunale di Cassino con sentenza 30/1/2024, n. 138; che in forza di quanto precede occorra vagliare se l'assegno posto a carico del signor per i bisogni ordinari del figlio CP_1
, nato nel 2018, possa essere aumentato, come auspicato dall'istante, in conseguenza Per_1 di situazioni e circostanze, verificatesi dopo la predetta data, dalle quali sia possibile desumere la verificazione di eventi tali da rendere insufficienti le somme a suo tempo stabilite per le esigenze del minore, un sensibile peggioramento nella condizione economica della madre o un altrettanto apprezzabile incremento delle risorse a disposizione dell'obbligato; che si riveli inammissibile, per converso, la pretesa della signora di ottenere attraverso il rimedio Parte_1 configurato dall'art. 473 bis.29 c.p.c. la condanna del coniuge ad adempiere obblighi già muniti di efficacia esecutiva come quelli di cui si discute;
considerato, in questa prospettiva, che la signora non ha dimostrato a mezzo di Parte_1 documenti né attraverso il ricorso a prove costituende l'integrazione dei fatti posti a fondamento della richiesta di modifica, non potendosi reputare sufficienti, a tali scopi, generici riferimenti, presenti nell'atto introduttivo, alla perdita del lavoro o all'incremento dei carichi familiari legati alla nascita di un altro figlio né tantomeno una mera autodichiarazione, pure prodotta tra gli allegati, in merito all'assenza di redditi;
ritenuto, per i motivi anzidetti, che la richiesta di revisione delle condizioni di separazione non possa essere accolta;
che resti assorbita ogni valutazione sulle ulteriori eccezioni del signor che in base all'esito del giudizio il resistente abbia titolo per pretendere il rimborso delle CP_1 spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 399/2025 del
R.G.A.C., respinta ogni diversa istanza o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la domanda di modifica delle condizioni di separazione proposta da Parte_1 nei confronti di per le ragioni illustrate in motivazione;
CP_1
➢ secondo soccombenza, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 degli oneri di giudizio, stimabili in virtù dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminato di non elevata complessità in € 2.500,00 (€ 700,00 per la fase di studio,
€ 600,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per le fasi di trattazione e decisione, unificate in assenza di attività istruttoria), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge, da distrarre al difensore antistatario.
Cassino, 18/6/2025
il Presidente est. Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta n. 399/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 18/6/2025, promossa da (c.f. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Scotti, contro
[...]
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Donizzetti, con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino letto il ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato il 18/2/2025 dalla signora Parte_1 con il quale l'istante ha chiesto l'aumento del contributo di mantenimento (pari a € 500,00 al mese) previsto in favore del figlio ad esito del giudizio di separazione consensuale Per_1 promosso nei confronti del signor e la condanna di quest'ultimo all'adempimento degli CP_1 altri oneri di mantenimento e accudimento della prole posti a suo carico in quel giudizio;
esaminate le eccezioni presenti nelle difese del resistente, fondate, da un lato, sulla pendenza tra le parti, sempre dinanzi al Tribunale di Cassino, di un procedimento di divorzio destinato a riguardare le stesse circostanze dedotte nell'atto introduttivo e, dall'altro, sull'inesistenza di sopravvenienze idonee a giustificare l'accoglimento della domanda di modifica;
ritenuto, sulle questioni dibattute, che la proposizione della causa a cui si allude negli scritti del signor in linea di principio non comporti alcun effetto preclusivo rispetto al procedimento CP_1 trattato in questa sede, avente ad oggetto la verifica della compatibilità tra le condizioni di separazione e la situazione patrimoniale e personale nei coniugi nell'arco temporale compreso tra l'omologa dei relativi patti e l'assunzione dei provvedimenti provvisori della causa di divorzio
(sull'efficacia sostitutiva delle decisioni provvisorie assunte da giudice del divorzio cfr. Cass.
20/3/2019, n. 27205, riguardante proprio una controversia ex art. 710 c.p.c. e, con riferimento alle statuizioni patrimoniali, Cass. 14/10/2010, n. 21245); che l'estensione del giudicato a quanto le parti hanno dedotto o avrebbero potuto dedurre nella precedente controversia implichi la rilevanza ai fini del decidere delle sole circostanze successive all'omologa della separazione, sancita dal Tribunale di Cassino con sentenza 30/1/2024, n. 138; che in forza di quanto precede occorra vagliare se l'assegno posto a carico del signor per i bisogni ordinari del figlio CP_1
, nato nel 2018, possa essere aumentato, come auspicato dall'istante, in conseguenza Per_1 di situazioni e circostanze, verificatesi dopo la predetta data, dalle quali sia possibile desumere la verificazione di eventi tali da rendere insufficienti le somme a suo tempo stabilite per le esigenze del minore, un sensibile peggioramento nella condizione economica della madre o un altrettanto apprezzabile incremento delle risorse a disposizione dell'obbligato; che si riveli inammissibile, per converso, la pretesa della signora di ottenere attraverso il rimedio Parte_1 configurato dall'art. 473 bis.29 c.p.c. la condanna del coniuge ad adempiere obblighi già muniti di efficacia esecutiva come quelli di cui si discute;
considerato, in questa prospettiva, che la signora non ha dimostrato a mezzo di Parte_1 documenti né attraverso il ricorso a prove costituende l'integrazione dei fatti posti a fondamento della richiesta di modifica, non potendosi reputare sufficienti, a tali scopi, generici riferimenti, presenti nell'atto introduttivo, alla perdita del lavoro o all'incremento dei carichi familiari legati alla nascita di un altro figlio né tantomeno una mera autodichiarazione, pure prodotta tra gli allegati, in merito all'assenza di redditi;
ritenuto, per i motivi anzidetti, che la richiesta di revisione delle condizioni di separazione non possa essere accolta;
che resti assorbita ogni valutazione sulle ulteriori eccezioni del signor che in base all'esito del giudizio il resistente abbia titolo per pretendere il rimborso delle CP_1 spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 399/2025 del
R.G.A.C., respinta ogni diversa istanza o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la domanda di modifica delle condizioni di separazione proposta da Parte_1 nei confronti di per le ragioni illustrate in motivazione;
CP_1
➢ secondo soccombenza, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 degli oneri di giudizio, stimabili in virtù dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminato di non elevata complessità in € 2.500,00 (€ 700,00 per la fase di studio,
€ 600,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per le fasi di trattazione e decisione, unificate in assenza di attività istruttoria), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge, da distrarre al difensore antistatario.
Cassino, 18/6/2025
il Presidente est. Virgilio Notari