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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5423 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Nicoletta Aloj, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15790/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. AS Quercetani
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Marco Capiluppi
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo opportuno accertamento e/o declaratoria, voglia così provvedere:
a) disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, Sig. , poteva disporre, nei limiti della quota Persona_1
1 medesima ammontante ad € 200.000 o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire;
b) condannare i convenuti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
c) e fermo il diritto dell'attore di ottenere, anche fronte terzi, la restituzione dei beni ereditari ai sensi di Legge;
d) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed accessori di Legge tutti”.
Parte convenuta:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via principale
Respingere le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto, assolvendo la convenuta da qualsivoglia pretesa attorea.
In via riconvenzionale:
- Previa dichiarazione di apertura della successione testamentaria del defunto signor;
Persona_1
- Previo accertamento che vi è stata una donazione indiretta, tramite remissione di debito, da parte del defunto signor a favore del figlio Persona_1 Pt_1
, della somma di € 95.544,53, importo che l'attore è tenuto ad imputare
[...]
alla propria quota di riserva ai sensi dell'art. 564, 2° comma c.c.;
- Previo accertamento che il valore della massa ereditaria (relictum + donatum – spese ereditarie) è di € 251.359,91;
- Previo accertamento che, ai sensi dell'art. 542 c.c., la quota di riserva spettante al signor sulla massa ereditaria è pari ad € 62.839,98; Parte_1
1) Accertare e dichiarare che il signor ha ricevuto dal proprio Parte_1 padre in vita la maggior somma di € 32.704,55 rispetto alla sua quota di riserva
(€ 62.839,98 - € 95.544,53);
2) Accertare e dichiarare inoltre che il signor è debitore nei Parte_1
confronti della convenuta dell'ulteriore importo di € 34.924,83 per l'occupazione sine titulo dell'immobile (magazzino e tettoia) sito al piano terra dello stabile di
2 Moncalieri, via della Petraia n. 1, dal 1° dicembre 2020 al 16 settembre 2024, nonchè per spese legali liquidate, e per l'effetto
3) Dichiarare tenuto e condannare il signor al pagamento in Parte_1 favore della convenuta dell'importo complessivo di € 67.629,38 o quella somma maggiore o minore meglio vista dal Tribunale;
4) Applicare alle somme liquidande la rivalutazione e gli interessi legali dalla data degli esborsi fino al deposito del presente atto e, per il periodo successivo, gli interessi moratori previsti dall'art. 1284, comma 4., c.c. dalla domanda al saldo;
In via subordinata:
- Per la denegata ipotesi in cui non venisse riconosciuta la donazione indiretta, tramite remissione di debito, da parte del defunto signor a favore Persona_1
del figlio , della somma di € 95.544,53; Parte_1
- Previo accertamento che il valore della massa ereditaria (relictum – spese ereditarie) è di € 155.815,38;
- Fermo restando la domanda in via riconvenzionale sub 2);
1) Accertare e dichiarare che la quota di riserva spettante al signor Pt_1
sulla massa ereditaria è di € 38.953,85 e per l'effetto
[...]
2) Dichiarare che al signor spetta la minor somma di € 4.029,01 Parte_1
(€ 38.953,85- € 34.924,83) o quella somma maggiore o minore meglio vista dal
Tribunale;
In ogni caso
1) Con il favore di tutte le spese legali stragiudiziali e di mediazione, nonché dei compensi e spese del presente giudizio oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge e con distrazione degli stessi a favore del sottoscritto difensore, nonché delle spese di CTU provvisoriamente anticipate per intero dalla convenuta;
2) Dichiarare l'attore responsabile ex art. 96, 1° e/o 3° comma c.p.c. e conseguentemente condannare lo stesso al relativo risarcimento del danno e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata.”.
3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato nel mese di agosto 2023 l'attore conveniva in giudizio la propria madre esponendo:
- che il proprio padre, , nato a [...] il Persona_1
12.07.1934, deceduto in data 19.06.2021, con testamento olografo del
14.07.2014, pubblicato il 16.09.2021 dal Notaio dott.ssa Persona_2
nominava erede universale la di lui moglie e madre dell'attore,
[...]
, lasciandole tutti i beni facenti parte del proprio patrimonio e CP_1
precisamente:
o appartamento, sito a Moncalieri (TO), strada Carpice n. 19, contraddistinto al NCEU dello stesso Comune al foglio 34, part. 296, sub. 2, cat A/2;
o immobile ad uso magazzino sito in Moncalieri (TO), via della
Pietraia (o Petraia), n. 1, censito al NCEU dello stesso Comune al foglio 34, part. 296 sub. 1, Cat. C/7;
- di voler agire per la reintegrazione della propria quota di legittima mediante riduzione delle disposizioni testamentarie;
- di aver introdotto la mediazione obbligatoria con esito negativo;
e concludeva come indicato in epigrafe.
2. Con comparsa di risposta depositata in data 14.11.2023 si costituiva in giudizio la convenuta, esponendo, in sintesi:
- di essere stata moglie di , deceduto in data 19.06.2021, e di Persona_1 essere madre dell'attore e di;
Parte_1 Parte_2
- che i due coniugi erano comproprietari nella misura del 50% ciascuno di uno stabile di due piani più sottotetto in Moncalieri, strada Carpice n. 19, composto da un appartamento destinato ad abitazione della famiglia (diviso in 2 appartamenti) e da un magazzino al piano terra con adiacente tettoia, locali questi ultimi due ove il de cuius svolgeva la propria attività di vendita di vini;
4 - che detti immobili, oggetto di perizia tecnica del 10.02.2022 il cui valore era stato stimato in € 372.000,00, sono identificati come segue:
o Abitazione: Foglio 34, Part. 296, Sub. 2, Cat. A/2;
o Magazzino: Foglio 34, Part. 296, Sub. 1, Cat. C/2;
o Tettoia: Foglio 34, Part. 391, Cat. C/7;
- che i coniugi erano anche cointestatari di un conto corrente postale presso il Banco Posta di Moncalieri, il cui saldo attivo al momento del decesso di ammontava ad € 16.524,14; Persona_1
- che la convenuta era stata nominata erede universale del marito con testamento olografo del 14.07.2014, pubblicato in data 16.09.2021;
- che il de cuius, con atto a rogito Notaio n. 31736 del 23.12.1996, Per_3
aveva ceduto l'azienda di commercio di vini e bevande al figlio al Pt_1 prezzo di 250 milioni di lire, e che l'attore aveva pagato solo in parte il corrispettivo pattuito, versando acconti mensili per un totale di 65 milioni di lire;
- che il padre non aveva più preteso nulla dal figlio, significando ciò una donazione indiretta al figlio, tramite remissione di debito, dell'importo di
185 milioni di lire (pari ad € 95.544,53), che dovrà essere presa in considerazione ai fini della determinazione della quota di riserva del figlio;
- che l'attore aveva continuato l'attività paterna di commercio dei vini utilizzando i due locali di proprietà dei propri genitori, il magazzino e l'adiacente tettoia, che aveva condotto in locazione ad un canone contenuto pari ad € 500,00 poi ridotti ad € 400,00 mensili;
- che il contratto di locazione si era risolto il 30.11.2020 e, nonostante le intenzioni del padre, poi deceduto qualche mese dopo, di stipulare un nuovo contratto, gli immobili erano rimasti occupati dall'attore senza un contratto e senza che questi avesse corrisposto alcunché dall'1.12.2020;
5 - di non godere di disponibilità patrimoniali sufficienti per liquidare le quote riservate per legge ai figli e tantomeno di essere in grado di provvedere da sola a tutte le spese di gestione dell'immobile;
- di essersi resa subito disponibile a regolare i rapporti con i figli, formulando diverse proposte di divisione dei beni rimaste tutte senza riscontro da parte del figlio;
Pt_1
- di avere avviato insieme alla propria figlia una procedura Parte_2
di mediazione nella quale le parti, dopo molte discussioni, erano giunte ad un accordo sottoscritto in data 10.05.2022, in base al quale:
o previa sanatoria di alcune irregolarità edilizie dello stabile, la madre si era impegnata a vendere al figlio che si era impegnato ad acquistare, per sé o per persona da nominare, previa concessione di un mutuo bancario, la piena proprietà dell'alloggio ad un prezzo di
€ 220.000,00;
o la madre si era impegnata a donare al figlio il magazzino e la tettoia;
o il figlio si era impegnato a sottoscrivere la liberatoria per sbloccare il conto corrente cointestato presso l'ufficio postale di Moncalieri;
o le parti avevano dato la propria disponibilità per completare presso i preposti uffici le pratiche per la successione da compiersi entro il
19.06.2023;
o le parti avevano riservato ad un nuovo incontro di mediazione la verifica delle condizioni di cui sopra e la stipula dei relativi atti notarili;
- di avere presentato la dichiarazione di successione, chiuso il conto corrente postale e avviato la pratica per sanare gli abusi presso il Comune di
Moncalieri;
- che i rapporti tra madre e figlio e tra fratello e sorella non erano sereni neppure prima dell'accordo di mediazione, poiché l'attore in più occasioni le aveva aggredite verbalmente e fisicamente, costringendole a segnalare
6 quanto successo ai Carabinieri e determinando nella convenuta forte disagio e turbamento;
- che dopo l'accordo di mediazione l'attore aveva proposto una modifica delle condizioni concordate, rifiutata dalla madre, e aveva lamentato difficoltà ad ottenere la concessione del mutuo;
- che solo in data 3.07.2023 il Comune di Moncalieri aveva emesso il provvedimento di sanatoria degli abusi edilizi, cosicché la convenuta aveva invitato il figlio ad adempiere agli accordi presi;
- che tale invito era rimasto senza seguito, e che pertanto l'accordo assunto in mediazione si era risolto di diritto;
- che in data 2.08.2023 la convenuta aveva chiesto la restituzione dei locali occupati dall'attore e che lo stesso, pochi giorni dopo, aveva notificato l'atto di citazione promuovendo la presente causa;
e concludeva come indicato in epigrafe.
3. Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. , tra l'altro, Parte_1
dichiarava di aver pagato il prezzo della cessione di azienda integralmente, contestava in ogni caso potersi configurare una donazione indiretta, ed esponeva come vi fosse stato l'utilizzo da parte di sua sorella a titolo gratuito Parte_2
di una delle due unità abitative cadute in successione a far data dal 1997, ciò che a suo dire integrava una donazione indiretta a favore di costei.
4. La causa veniva istruita mediante prove testimoniali, ordini di esibizione documentale e CTU, quindi, a ciò invitate, le parti precisavano le conclusioni e depositavano gli scritti conclusionali e la causa veniva rimessa in decisione.
5. La documentazione prodotta da parte convenuta in date 9.10.2024, 27.11.2024
e 17.07.2025 può ritenersi ammissibile, siccome si tratta di documenti formatisi dopo le preclusioni per la produzione di nuovi documenti, con esclusione dei doc.
71 e 75 siccome formati prima delle preclusioni medesime. Con riferimento ai documenti formatisi in data successiva alle preclusioni la circostanza che la mancata produzione tempestiva sia dovuta a causa non imputabile alla parte deve
7 infatti ritenersi accertata, potendo in tal senso accogliersi l'istanza di rimessione in termini all'uopo formulata.
Pur essendo i documenti ammissibili non può essere ammessa la richiesta di tenere conto delle spese maturate in altri procedimenti giudiziari, segnatamente il procedimento per l'esecuzione del rilascio, nei rapporti di dare e avere tra le parti nel presente procedimento. Trattasi infatti di domanda nuova relativa a somme che in parte sono già state oggetto di accertamento giudiziale in altra sede, domanda che è in questa sede inammissibile, ciò di cui pare essere consapevole la stessa parte convenuta, che nella nota di accompagnamento ai citati documenti ha infatti anche dichiarato di volersi riservare di agire a parte. In ordine a tali spese non è necessario emettere una pronuncia espressa in dispositivo, posto che la relativa istanza di rimborso non è stata formalizzata nelle conclusioni definitive.
6. Non è contestato tra le parti che gli accordi assunti in mediazione siano stati risolti. Ciò si evince anche, tra l'altro, dal doc. 38 di parte convenuta, contenente una diffida ad adempiere entro 15 giorni agli accordi assunti, recapitata a Pt_1
il 14.07.2023, pena la risoluzione del contratto. Non risulta che tale diffida
[...]
sia stata ottemperata, cosicché si può ritenere che gli accordi che erano stati assunti in mediazione il 10.05.2022 si siano definitivamente risolti di diritto ex art. 1454
c.c.
7. Al fine di porre in essere la riunione fittizia per poter determinare in concreto quale sia la quota riservata all'attore e se vi sia stata lesione della legittima occorre prendere posizione sull'esistenza della presunta donazione indiretta a favore dell'attore, che sarebbe stata realizzata, secondo quanto prospettato dalla convenuta, mediante remissione a suo favore del debito relativo al pagamento del prezzo residuo della cessione di azienda posta in essere dal padre nei confronti del figlio con atto in data 18.12.1996, registrato il 23.12.1996 (doc. 10 di parte convenuta).
Il sovra citato atto indicava quale prezzo della cessione la somma di lire
250.000.000, che secondo gli accordi intercorsi tra le parti sarebbero stati
8 corrisposte ratealmente a far data dal 31.01.1997 con importo da determinarsi di volta in volta.
Parte convenuta ha esposto che tale debito venne onorato da per il Parte_1 solo importo di lire 65.000.000, mentre i restanti 185.000.000 non furono mai corrisposti al de cuius, il quale rinunciò a pretenderli operando una remissione di debito sorretta da intento liberale.
Tale prospettazione trova conferma nell'istanza sottoscritta dall'avv.
AS Quercetani quale procuratore di in data 18.06.2024 Parte_1
e depositata in data 24.06.2024 in altro procedimento (RG 18013/2023) dinanzi al
Tribunale di Torino, Sezione Ottava Civile, procedimento che era stato già definito in primo grado con sentenza in data 8.04.2024. In tale istanza, per quanto qui interessa, il difensore di riferisce testualmente che “Con atto n. Parte_1
31736 del 23/12/1996 il signor cedeva l'azienda di commercio di Persona_1
vini e bevande al figlio al prezzo di 250 milioni di lire, comprensivo di Pt_1 avviamento, fondi morti e vivi;
egli pagava solo in parte il corrispettivo pattuito versando acconti mensili. Tuttavia, poiché il padre non pretendeva il residuo dal figlio donava a costui, tramite remissione di debito, l'importo di 185 milioni di lire
(…)”.
La dichiarazione citata non costituisce confessione, atteso che non proviene dalla parte ma dal suo difensore, posto che l'atto che la contiene non è sottoscritto dalla parte personalmente. Per tale ragione non costituisce prova legale, ma è liberamente apprezzabile dal giudice unitamente agli altri elementi probatori acquisiti al giudizio. Si richiama in tal senso Cass. Sez. 2 n. 23634/2018, che in relazione a un caso analogo ha affermato il seguente principio: “Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte
9 personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva negato valore confessorio alle dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta di una parte, sottoscritta dal solo difensore e depositata in diverso giudizio)”.
Sono state poi esperite prove testimoniali con riferimento all'avvenuto pagamento del prezzo da parte di . Parte_1
Al riguardo, a fronte della contestazione formulata dalla parte convenuta all'udienza del 28.11.2024, occorre in primo luogo ribadire la piena ammissibilità del capo 2, lettera d), della seconda memoria istruttoria di parte attrice, siccome sufficientemente specifico.
L'esito delle prove testimoniali svolte riguardo alle circostanze relative al pagamento del prezzo e alla remissione del debito può essere sintetizzato come segue:
- il testimone di parte attrice ha riferito che Testimone_1 Parte_1
in sua presenza negli anni 1997-1998 consegnò del denaro al padre ma di non conoscere l'entità della somma;
che gli fu riferito che Parte_1 abbia pagato ratealmente l'azienda dopo l'acconto dato in sua presenza;
di non sapere se l'azienda sia stata integralmente pagata;
di non aver visto rilasciare ricevute;
- il testimone di parte attrice ha confermato i capitoli 2 c e Testimone_2
2 d (che prospettavano l'intero pagamento del prezzo da parte di Pt_1
) e ha precisato che in sua presenza con e
[...] Persona_1 Pt_1
(come si evince dal riferimento alle domande operato nella risposta)
[...] si era più volte parlato del fatto che aveva interamente Parte_1
pagato l'azienda in pochi anni, che alcune volte aveva visto Parte_1 consegnare denaro contante al padre e di non sapere per quali importi, di non avere mai visto rilasciare ricevute;
10 - il testimone di parte convenuta sui capitoli 1 e 2 della seconda Tes_3
memoria istruttoria di parte convenuta ha riferito di non essere informato sugli importi ma che nei primi anni duemila presso il suo studio Per_1
gli riferì che il figlio aveva solo parzialmente pagato
[...] Pt_1
l'azienda e di aver rinunciato a farsi pagare il saldo;
tale dichiarazione coincide con quella resa per iscritto dal teste in data 31.10.2023 e prodotta al doc. 44 di parte convenuta;
- la testimone di parte attrice coniuge dell'attore in regime Parte_3
di separazione dei beni, separata di fatto dal marito da circa due anni al momento dell'assunzione della testimonianza, ha confermato i capitoli di parte attrice e ha riferito che parlò con lei direttamente circa Persona_1
il prezzo della cessione. Ha quindi riferito di non ricordare l'ammontare né il numero esatto dei versamenti ma che il versamento complessivo della somma di lire 250.000.000 era stato fatto in circa tre anni o tre anni e mezzo,
e che rispetto a tali versamenti teneva una sorta di Parte_1
contabilità familiare e lei prendeva nota dei pagamenti, che erano gli anni
1997-98, e che quando ella ebbe annotato l'ultima rata disse: “è finita”.
Ritiene il Tribunale che alla luce del quadro sopra descritto debba ritenersi raggiunta la prova della esistenza di una donazione indiretta a favore di Pt_1
della somma di Lire 185.000.000 mediante remissione del debito da parte
[...]
del de cuius . Persona_1
Costituisce invero donazione indiretta ogni atto o negozio che, “pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario” (Cass. Sez. 2 n. 9379/2020), posto che essa “è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità - e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento - e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto di un'attribuzione patrimoniale gratuita (…)” (Cass. Sez. 2 n. 23260 del
18.09.2019).
11 Nel senso della esistenza di una donazione indiretta a favore dell'attore è particolarmente significativa la dichiarazione resa dal suo difensore avv.
Quercetani del 18.06.2024 contenuta nella istanza depositata nel procedimento RG
18013/2023 dinanzi al Tribunale di Torino, Sezione Ottava Civile, in data
24.06.2024, procedimento tra le stesse parti oggi in causa. Non può infatti non rilevarsi che si tratta di dichiarazione proveniente dal medesimo difensore che assiste l'attore in questo procedimento, resa allorché esso era già pendente ed erano ivi già maturate le preclusioni assertive e istruttorie, dunque erano state già svolte tutte le tesi difensive della convenuta, oltre che tutte le istanze istruttorie delle parti.
Non può non attribuirsi significato alla circostanza che il medesimo difensore dopo aver formulato nel presente procedimento istanze istruttorie volte a negare l'esistenza della donazione, nel procedimento RG 18013/2023 per altre finalità affermava a chiare lettere esservi stata tale donazione proprio nei termini prospettati dalla convenuta.
La dichiarazione resa dal difensore in data 18-24.06.2024 nel procedimento RG
18013/2023 trova riscontro nella testimonianza di che pur assistendo Tes_3
professionalmente la convenuta è soggetto estraneo alla compagine familiare, che ha riferito di aver appreso dallo stesso che il figlio aveva pagato Persona_1
l'azienda solo parzialmente e che egli aveva rinunciato a farsi pagare il saldo.
Pur trattandosi di consulente contabile della convenuta non sono emersi elementi concreti che suggeriscono che il teste sia inattendibile.
Non è significativa a sostegno della tesi attorea la deposizione del teste , Tes_1 atteso che egli ha dichiarato di non sapere se l'intero debito fosse stato saldato, e neppure sono risultate sufficientemente assertive e circostanziate le dichiarazioni rese dal teste , che si è limitato a riferire di generiche conversazioni Tes_2
intercorse con che avrebbe riferito che il debito era stato pagato, Persona_1 di aver visto alcune volte il figlio consegnare denaro contante al padre ma di non sapere per quali importi.
12 Infine, non può ritenersi attendibile la testimonianza di moglie Parte_3
dell'attore, considerato che la circostanza da ella riferita circa il fatto che Pt_1
era solito annotare i pagamenti rateali che operava a favore del padre non
[...]
è stata neppure oggetto di allegazioni da parte dell'attore, né tantomeno è stato prodotto il documento ove venivano operate tali presunte annotazioni, del quale neppure è stato riferito lo smarrimento.
Il quadro probatorio sopra descritto è di per sé sufficiente a ritenere provata l'esistenza di una donazione, non essendo emersa altra possibile causa se non quella liberale rispetto alla remissione del debito operata dal nei Persona_1
confronti del figlio, ed essendo, come si è detto, la natura donativa dell'attribuzione stata espressamente affermata dal difensore dell'attore nell'istanza depositata il 24.06.2024 nel procedimento RG 18013/2023.
L'esistenza di tale donazione trova poi conferma nella circostanza che l'attore non possieda alcuna ricevuta di pagamento per un importo tanto ingente, del quale appare scarsamente credibile il pagamento integrale in contanti, che sarebbe stato peraltro eseguito, secondo quanto allegato dall'attore, entro pochi anni dalla cessione.
8. L'attore ha esposto che vi sarebbe stata una donazione indiretta a favore di mediante concessione in godimento di uno dei due appartamenti Parte_2 in Moncalieri, strada Carpice 19, senza pretesa di pagamento di alcun canone da parte del de cuius, e ha chiesto che di tale donazione si tenga conto nell'ambito della riunione fittizia.
Parte convenuta ha contestato tale ricostruzione, esponendo che si sia trattato di immobile concesso in comodato.
A fronte di tale contestazione l'attore non ha fornito elementi idonei a qualificare la concessione in godimento del bene a titolo gratuito quale donazione, dovendosi dunque escludere che di donazione si sia trattato, considerato che la concessione del godimento a titolo gratuito costituisce il contenuto tipico del diverso contratto di comodato.
13 Si richiama in tal senso la Suprema Corte, secondo la quale “(…) il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono incompatibili con l'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti” (Cass. Sez.
2 n. 27259/2017) e “(…) non è qualificabile come donazione soggetta a collazione il godimento, a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal
"de cuius" a uno degli eredi, atteso che l'arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti, come avviene nella donazione, bensì il contenuto tipico del comodato stesso. A tal fine non solo si deve escludere che venga integrata la causa della donazione (in luogo di quella del comodato) nell'ipotesi in cui il comodato sia pattuito per un periodo alquanto lungo o in relazione a beni di notevole valore, ma rileva la insussistenza dell'"animus donandi", desumibile dalla temporaneità del godimento concesso al comodatario”
(Cass. Sez. 2 n. 24866/2006).
Deve dunque escludersi che vi sia stata donazione a favore di , per Parte_2 cui non potrà tenersi conto di tale posta ai fini della riunione fittizia.
9. Al fine di calcolare la quota disponibile, e, specularmente, la quota di riserva spettante al legittimario, a mente dell'art. 556 c.c. deve in primo luogo procedersi alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte (c.d. relictum) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell'apertura della successione. Quindi, devono detrarsi dal relictum i debiti del defunto, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere
14 il c.d. attivo netto. Deve poi provvedersi alla c.d. riunione fittizia, ad una riunione cioè meramente contabile, tra l'attivo netto e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (c.d. donatum), dovendosi a tal fine stimare i beni immobili e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell'apertura della successione (artt.
747 e 750 c.c.) e il denaro donato secondo il suo valore nominale (art. 751 c.c.).
Devono poi calcolarsi la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum, imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario (art. 564, comma 2, c.c.), con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (così Cass.
Sez. 2 n. 24755/2015 e ulteriori precedenti ivi citati).
Infine, “quando la riduzione riguarda le disposizioni a titolo universale con le quali sono stati nominati eredi testamentari, il legittimario pretermesso, ottenendo la reintegrazione della quota di legittima, acquista la qualità di erede pro-quota, che lo rende partecipe della comunione ereditaria nella misura della frazione prevista dagli artt. 537 e segg. cod. civ. Ne deriva che il giudice, nell'accogliere la domanda di riduzione, deve dichiarare, non quale sia il valore economico della quota di eredità spettante al legittimario, ma quali siano i beni ereditari e quale sia la quota di partecipazione del legittimario alla proprietà degli stessi” (così
Cass. citata).
10. Deve ora procedersi alla ricostruzione dell'asse ereditario ai fini della riunione fittizia secondo quanto disposto dall'art. 556 c.c.
Relictum
a) Beni immobili
Rientrano nel patrimonio ereditario morendo dismesso da i Persona_1 seguenti beni immobili:
- quota di ½ dei beni siti in Moncalieri, Strada Carpice n. 19, comprendente un alloggio per la famiglia, diviso in due appartamenti, un magazzino al piano terra con tettoia adiacente, ora identificati come segue:
15 • Catasto Fabbricati Foglio 34, particella 296, sub. 3, cat. A/2;
• Catasto Fabbricati Foglio 34, particella 296, sub. 4, cat. A/2;
• Catasto Fabbricati Foglio 34, particella 296, sub. 1, cat. C/2;
• Catasto Fabbricati Foglio 34, particella 296, sub. 7, cat. C/7.
Il valore di tali immobili al momento dell'apertura della successione può essere determinato in € 334.000,00 secondo le risultanze della CTU espletata, dato che peraltro corrisponde all'incirca a quello che è risultato effettivamente dalla vendita degli immobili avvenuta in corso di causa per complessivi € 340.000,00. Tale ultimo valore non può essere assunto quale base per il calcolo del relictum atteso che si tratta di valore di mercato al 26.02.2025 e non al momento dell'apertura della successione, momento al quale occorre fare riferimento ai fini della riunione fittizia (cfr. art. 556 c.c.).
Il valore rilevante per la riunione fittizia è dunque ½ di € 334.000,00, pari a €
167.000,00.
b) Beni mobili
Secondo quanto risulta dagli atti di causa rientrano nel patrimonio ereditario morendo dismesso da i seguenti beni mobili: Persona_1
- ½ del saldo del conto corrente postale presso Banco Posta di Moncalieri con saldo attivo al momento della morte di € 16.424,13 per buoni fruttiferi, libretto di risparmio, conto corrente, come si evince dai documenti nn. 6-7-8 depositati dalla convenuta;
la quota rilevante ai fini della riunione fittizia è dunque pari a €
8.262,07, considerata la presunzione di pari appartenenza delle somme giacenti in un conto corrente ai comproprietari (cfr. la giurisprudenza secondo la quale “Nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di
16 compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (Cass. Sez.
2 n. 26991/2013; si veda anche Cass. Sez. 2 n. 77/2018)).
c) Crediti
Parte convenuta ha esposto che a far data dal 1.12.2020 l'attore ha occupato i locali magazzino e tettoia senza corrispondere alcunché e ha chiesto conteggiarsi il credito relativo all'indennità di occupazione senza titolo nella misura del 50% ai fini del calcolo del relictum.
La circostanza che in precedenza i locali di cui sopra fossero stati locati a Pt_1
è provata a mezzo di documenti e non è contestata tra le parti, così come
[...] non è contestato che abbia continuato a occupare tali beni dal Parte_1
1.12.2020 sino a data successiva alla morte del padre, avvenuta il 19.06.2021.
Ne deriva che va riconosciuto a favore della massa ereditaria un credito pari al
50% del valore locativo dell'immobile per 7 mensilità, pari al periodo intercorso tra l'inizio dell'occupazione senza titolo e la morte del de cuius.
Tale credito, in considerazione di quanto è stato accertato a mezzo della CTU espletata, va quantificato in complessivi € 4.243,75 per l'intero per il periodo considerato, dovendo di conseguenza essere riconosciuto un credito dell'eredità per € 2.121,87 per il periodo considerato (cfr. pag. 23 della CTU in atti).
Donatum
Ai fini della riunione fittizia deve tenersi conto delle donazioni disposte in vita dal de cuius, segnatamente della donazione di Lire 185.000.000 disposta a favore di mediante remissione del debito di cui si è detto in precedenza. Parte_1
Tale donazione ai fini della riunione fittizia va considerata al suo valore nominale, come previsto in materia di collazione a norma dell'art. 751 c.c. Si richiama al riguardo Cass. Sez. 2 n. 12919/2012, secondo la quale “In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore
17 della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del
"donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)”.
Ne deriva cha ai fini della riunione fittizia deve essere preso in considerazione l'equivalente in euro della somma di lire 185.000.000, pari a € 95.544,53.
Debiti
Devono considerarsi debiti ereditari, oltre ai debiti contratti dal defunto prima della morte, i debiti sorti in dipendenza della morte del de cuius.
Parte convenuta ha provato l'esistenza di debiti ereditari come segue (debiti non contestati dall'attore):
- € 4.844,00 per spese funerarie (doc. 46);
- € 2.400,00 per spese di pubblicazione del testamento (doc. 47 e doc. 48);
- € 655,97 per imposte (doc. 49);
- € 951,60 per compenso del commercialista per la presentazione della denuncia di successione (doc. 50);
Il totale dei debiti ereditari è dunque di € 8.851,57.
Non rientrano invece tra i debiti ereditari le spese per la sanatoria edilizia e catastale degli immobili siti in Moncalieri, via Carpice n. 19, trattandosi di pratica
18 intrapresa dopo la morte del de cuius su iniziativa dell'erede , non CP_1
rilevando che si tratti di bene di provenienza in parte successoria.
Determinazione della quota disponibile e della quota riservata
Da tutto quanto sopra esposto consegue che ai fini del calcolo della quota disponibile, il patrimonio complessivo del de cuius deve essere determinato ai sensi dell'art. 556 c.c. in € 264.076,90 (= relictum - debiti + donatum).
Considerato che al momento della morte il de cuius lasciava la moglie e due figli, la quota di cui poteva disporre a norma dell'art. 537 e dell'art. 542 c.c. era pari a
1/4 del patrimonio, e la quota riservata a ciascuno dei figli era di 1/4 del patrimonio.
Sulla base dell'operazione di riunione fittizia effettuata in precedenza la quota riservata a deve essere dunque determinata in € 66.019,22 Parte_1
(=264.076,90 x ¼).
Considerato che ha ricevuto una donazione per € 95.544,53, di Parte_1 valore superiore alla quota a lui riservata per legge, visto il disposto dell'art. 564, comma 2, c.c., deve concludersi nel senso che non vi sia stata lesione. La domanda di riduzione proposta dall'attore va dunque rigettata.
11. Parte convenuta ha chiesto in via riconvenzionale che l'attore sia condannato a restituire la somma eccedente l'importo della quota a lui riservata per legge ricevuta per donazione indiretta dal padre.
La domanda è infondata, atteso che la circostanza che la donazione ecceda l'importo della quota riservata a non determina alcun obbligo Parte_1 restitutorio a suo carico. In particolare, la circostanza che il de cuius abbia istituito erede solo la moglie e non il figlio non implica alcunché con riferimento alle pregresse donazioni disposte a favore del figlio, che non possono certamente intendersi revocate o poste nel nulla nella parte eccedente la legittima in conseguenza della istituzione di erede disposta a favore di altro soggetto.
Peraltro, la convenuta non ha a sua volta esercitato l'azione di riduzione, dunque neppure sotto tale profilo l'importo eccedente la legittima spettante a Pt_1
19 può esserle riconosciuto, e in ogni caso dai calcoli sopra effettuati si Pt_1
evince che la donazione non eccede l'importo risultante dalla somma della quota riservata a e della quota disponibile, per cui anche ove fosse stata Parte_1 esercitata la domanda di riduzione di non avrebbe potuto trovare CP_1
accoglimento. In conclusione, la domanda in questione deve ritenersi del tutto sprovvista di fondamento.
12. Parte convenuta ha chiesto in via riconvenzionale che l'attore venga condannato alla corresponsione in suo favore dell'indennità per l'occupazione del magazzino e della tettoia siti in Moncalieri a far data dal 1.12.2020 sino al
16.09.2024.
Dalla documentazione prodotta (in particolare il doc. 78 di parte convenuta) si evince che il rilascio dei locali avvenne in data 2.07.2024, quindi l'”indennità” può essere corrisposta solo dal 1.12.2020 sino a tale data.
Può dunque essere riconosciuto a favore della convenuta - in proprio e quale erede di per il periodo antecedente alla sua morte – la c.d. indennità per Persona_1
occupazione senza titolo, ossia una somma a titolo risarcitorio per il mancato godimento dell'immobile da parte del legittimo proprietario dovuto alla occupazione da parte di terzi senza alcun titolo.
Secondo la giurisprudenza tale danno - il cui fatto costitutivo è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (Cass. Sez. 3 n. 6909/2025) (fatto che nel caso di specie non è contestato e risulta dagli atti e dalla documentazione prodotta dalla quale si evince il protrarsi dell'occupazione) - qualora non precisamente provato nel suo ammontare, può essere liquidato dal giudice in via equitativa mediante ricorso al parametro del valore locativo (Cass. Sez. 2 n.
19849/2024, Sez. Un. n. 33645/2022).
Tale indennità, sulla base di quanto motivatamente accertato dal CTU circa il valore locativo degli immobili alla pagina 23 della relazione, può essere determinata in complessivi € 26.109,16 per il periodo considerato (considerando
20 per il mese di luglio 2024 la frazione di godimento di 2/30). Tale somma, che costituisce debito di valore, può ritenersi adeguatamente liquidata all'attualità e non necessita di ulteriore rivalutazione, salva l'applicazione degli interessi successivi dalla data di pubblicazione della presente sentenza nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., norma applicabile anche alle obbligazioni di fonte diversa da quella contrattuale (cfr. Cass. Sez. 3 n. 61/2023 e successiva conforme n. 7677/2025).
13. In ordine alle spese di lite deve tenersi conto della soccombenza largamente prevalente in capo all'attore, che va dunque condannato alla rifusione delle spese di lite a favore della convenuta nella misura di ¾, potendo le spese essere compensate in relazione al restante ¼.
Le spese si liquidano come in dispositivo, quanto alla mediazione al valore minimo, che può ritenersi sufficiente rispetto all'attività svolta, per tutte le fasi, quanto alla fase giudiziale al valore medio per le quattro fasi del giudizio, il tutto nell'ambito dello scaglione corrispondente al valore della quota di legittima dell'attore, con distrazione a favore del procuratore costituito che ne ha fatto espressa richiesta, potendosi dunque ritenere che sia antistatario a norma dell'art. 93 c.p.c.
Gli oneri di CTU liquidati con decreto del G.I. in data 12.06.2025 devono essere posti in ragione dell'esito della lite per i ¾ a carico dell'attore e per ¼ a carico della convenuta.
Di conseguenza, considerata la documentazione prodotta da parte attrice circa l'avvenuto pagamento di tali oneri in via integrale a favore del CTU, l'attore deve essere condannato a rifonderne i ¾, nella misura indicata in dispositivo già comprensiva di accessori.
14. Non sussistono i presupposti per la condanna dell'attore a norma dell'art. 96
c.p.c. non ravvisandosi gli estremi della mala fede o della colpa grave nella proposizione dell'azione.
P.Q.M.
21 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta di restituzione dell'importo oggetto di donazione indiretta nella parte eccedente la quota riservata all'attore;
3) condanna al pagamento in favore di in proprio Parte_1 CP_1
e nella qualità di erede di , della somma complessiva di € 26.109,16 Parte_1
a titolo risarcitorio per l'illegittima occupazione degli immobili (magazzino e tettoia) siti in Moncalieri, strada Carpice n. 19, piano terra, oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
4) condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1 di lite nella misura di ¾, quota che liquida in € 2.608,50 per compensi di mediazione ed € 10.577,25 per compensi giudiziali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a., con distrazione a favore del procuratore costituito avv. Marco Capiluppi;
5) compensa le spese di lite per il restante ¼;
6) pone definitivamente gli oneri di CTU liquidati con decreto del 12.06.2025 a carico di nella misura di ¾ e a carico di nella Parte_1 CP_1 misura di ¼, e per l'effetto condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
gli oneri di CTU da ella corrisposti per complessivi € 2.650,20;
[...]
7) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta.
Così deciso in Torino il 12/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Aloj
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