Articolo 51 della Legge 24 maggio 1967, n. 396
Articolo 50
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1 luglio 1967
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8 maggio 2010
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15 febbraio 2018
Art. 51. Prima elezione del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale
Con decreto del Ministro della giustizia, e' nominato, entro un mese dal deposito dell'albo e dello elenco speciale, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, le elezioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi. ((4))
Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 20, ultimo comma.
Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.
Il commissario straordinario svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario.
Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

-------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che nella presente legge "ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".
Entrata in vigore il 15 febbraio 2018