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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. ssa Elisa Milazzo, all'udienza del 27.1.2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7749 /2024 R.G.L., avente ad oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. DI BELLA MASSIMO MAURIZIO;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
ROMA, con l'Avv. ODORIZZI MARTA;
CP_1
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Premessa
Con ricorso depositato il 5.8.2024 ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 593 2019 00050123 37 000, notificato in data 26.7.2024, per complessivi € CP_1
2.054,10 per contributi omessi per l'anno 2018 nella Gestione Commercianti e relative sanzioni civili, chiedendo che il Tribunale adito accerti e dichiari la nuLLtà dell'avviso di addebito opposto, in quanto carente di qualsiasi presupposto legittimante la sua emissione.
Costituitasi l' con memoria del 15.1.2025 rappresentando che “L'avviso di addebito CP_1
opposto n. 593 2019 0005012 337000, si riferisce al mancato pagamento dei contributi fissi II-
III rata 2018, notificato da sede di Catania il 26.07.2024. Il ricorrente era iscritto alla CP_1
gestione previdenziale autonomi in quanto, da verifiche effettuate, risultava titolare di ditta individuale attiva, nonché socio della F.LL US snc, ed è infine liquidatore della Idrofer snc dei frateLL e in liquidazione, come da allegate visure camerali in atti CP_2 Parte_1
Anche a seguito di precedenti contenziosi che hanno visto soccombente l'Ente CP_1 convenuto, l' ha provveduto alla cancellazione del ricorrente dalla Gestione CP_1
Commercianti a far data dal 31/12/2014, come da estratto in atti.
A seguito della cancellazione della posizione contributiva effettuata in data 7.1.2024, è stato annullato dell'avviso di addebito opposto, come da provvedimento in atti.”
Ha chiesto pertanto pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna sostituita dal deposito di note cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il ricorrente preso atto dell'annullamento dell'avviso di addebito opposto ha chiesto che la causa venisse decisa con condanna alle spese di parte resistente in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Ha depositato note anche l' riportandosi a quanto già richiesto. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza.
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2. Cessata materia del contendere.
Sulla scorta di quanto documentato dall' in allegato alla memoria di costituzione, in cui CP_1 risulta l'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito opposto , va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia di matrice pretoria presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che nel caso di specie il fatto sopravvenuto rispetto al deposito del ricorso è quello dell'annullamento in autotutela dell'avviso di addebito opposto.
3. Spese In materia di spese giudiziali, in presenza di una pronuncia di cessata materia del contendere, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda
(cfr. C. Cass 2937/99).
Tuttavia l'operatività del principio della soccombenza virtuale, non esclude la regola della compensazione delle spese ( vedi in tal senso Cass. civ. Sez. V, 06-02-2015, n. 2215) che nel caso di specie si ritiene possa operare per metà in ragione del tempestivo annullamento in autotutela dell'avviso, ponendo a carico dell' la restante parte alla luce della fondatezza del ricorso. CP_1
A tal fine, giova osservare che le iniziative assunte dalla pubblica amministrazione in autotutela rappresentano non solo un modo per evitare il ricorso giurisdizionale ma anche un metodo per porre fine allo stesso, preordinato a mantenere invariato il rapporto costi –benefici e ad assicurare la conformità dei comportamenti amministrativi alle regole giuridiche, restando legittimato il ricorso ad esso anche in pendenza di giudizio quale proiezione applicativa del principio di lealtà processuale.
Nella fattispecie concreta, l'esercizio del potere discrezionale in parola appare evidentemente influenzato dai puntuali rilievi difensivi svolti dal procuratore della parte ricorrente avendo posto in luce le criticità delle iniziali valutazioni operate dall'ente previdenziale.
In questa prospettiva, muovendo dall'insegnamento della Corte Costituzionale (v., ad esempio, sent.
23.11.2004, n.199; sent. 12.07.2005, n.274) –che seppure affermatosi con riguardo al settore tributario appare di portata generale- non può ritenersi trascurabile che la ricorrente per affermare il suo diritto ed esercitare una compiuta difesa abbia dovuto sostenere degli esborsi causati dall'adozione di un atto non idoneo a fondare la pretesa creditoria al tempo in cui essa è stata esercitata, che, proprio in quanto tale, è stato eliminato con prontezza dall'Istituto resistente attivando i propri poteri autoritativi non appena ricevuta la notifica del ricorso.
Pertanto, ad avviso di questo giudice, fermi i rilievi che precedono ed altresì tenuto conto della peculiare dinamica su cui si è strutturata la vicenda per cui è causa per come emergente a fronte dell'esame complessivo documentazione in atti, appare equo disporre la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di metà, ritenendo meritoria la condotta processuale tenuta dalla parte resistente e sussistente un latente pregiudizio in capo alla parte ricorrente per aver dovuto attingere all'assistenza tecnica di un legale per avere tutela.
In concreto, la liquidazione dei compensi professionali in favore del ricorrente, resta operata avuto riguardo alla domanda di distrazione formulata dal relativo procuratore nonché alla natura e al valore della causa, tenendo conto altresì che il procedimento si è arrestato alla fase iniziale, senza che sia stata svolta la fase istruttoria né apportati nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della presente controversia, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese processuali per metà che CP_1 si liquidano in complessivi € 443,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge da distrarsi in favore del difensore;
- compensa le spese di lite per la restante metà.
Catania, 27/01/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo