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1 dicembre 1966
1 dicembre 1966
Art. 1.
I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonche' ad abitazione privata dei membri di dette rappresentanze di nazionalita' non italiana e del personale degli organismi internazionali di nazionalita' non italiana, che esercitano le loro funzioni in Italia, sono esenti dall'imposta di registro purche' esista reciprocita' di trattamento.
I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonche' ad abitazione privata dei membri di dette rappresentanze di nazionalita' non italiana e del personale degli organismi internazionali di nazionalita' non italiana, che esercitano le loro funzioni in Italia, sono esenti dall'imposta di registro purche' esista reciprocita' di trattamento.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 07/12/1974 n. 301921 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 7 dicembre 1974 · 3.8327198
[…] dell\'lNPS, si deduce che l\'atto in questione sarebbe stato sottoposto ad aliquota normale dell\'imposta di registro anziche\' a quella agevolata prevista dall\'art. 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 946. Al riguardo questa Direzione generale osserva quanto segue. Il regime tributario a cui vanno sottoposte le locazioni degli immobili
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 28/03/2025, n. 4239Provvedimento: […] Si prende atto di quanto dichiarato dall'Ufficio nelle controdeduzioni depositate il 19/07/2024, laddove ha fatto presente di aver provveduto all'annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione impugnato, avendo riconosciuto che, al caso di specie, debba applicarsi l'esenzione prevista dall'art. 1 della Legge 946 del 31 ottobre 1966, a norma del quale “I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonché ad abitazione privata dei membri di dette rappresentanze di nazionalità non italiana e del personale degli organismi internazionali di nazionalità non italiana, che esercitano le loro funzioni in Luogo_2, sono esenti dall'imposta di registro purché esista reciprocità di trattamento”.Leggi di più...
- contratti di locazione rappresentanze diplomatiche·
- art. 1 Legge 946/1966·
- annullamento in autotutela·
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