Art. 1.
I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonche' ad abitazione privata dei membri di dette rappresentanze di nazionalita' non italiana e del personale degli organismi internazionali di nazionalita' non italiana, che esercitano le loro funzioni in Italia, sono esenti dall'imposta di registro purche' esista reciprocita' di trattamento.
I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonche' ad abitazione privata dei membri di dette rappresentanze di nazionalita' non italiana e del personale degli organismi internazionali di nazionalita' non italiana, che esercitano le loro funzioni in Italia, sono esenti dall'imposta di registro purche' esista reciprocita' di trattamento.