Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1966, n. 946
Articolo 2
Versione
1 dicembre 1966
Art. 1.
I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonche' ad abitazione privata dei membri di dette rappresentanze di nazionalita' non italiana e del personale degli organismi internazionali di nazionalita' non italiana, che esercitano le loro funzioni in Italia, sono esenti dall'imposta di registro purche' esista reciprocita' di trattamento.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1966
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