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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Alessandra Angiuli, in funzione di giudice d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 254/2024 R.G. affari contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via S. Giorgio, n. 9, P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Gianfranco Squillace (cod. fisc. – C.F._1
pec: , che la rappresenta e Email_1
difende per mandato in calce alla comparsa costitutiva e di risposta nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace R.G. n. 1700/2020;
-appellante-
e
cod. fisc. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in
Crotone, alla via Frontera, n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Albanese
1 (cod. fisc. pec: C.F._2 [...]
, che lo rappresenta e difende per Email_2
mandato in calce all'atto di citazione in primo grado;
-appellato-
Oggetto: appello contro sentenza del Giudice di Pace di Crotone n.272/2023,
dep. in cancelleria il 22.8.2023 (R.G. n. 1700/2020), non notificata, avente ad og-
getto risarcimento danni da disservizi sulla linea elettrica.
La causa è decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del
2.12.2024 come da rispettivi atti e scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Crotone n.272/2023, dep. in cancelleria il 22.8.2023 (R.G. n. 1700/2020), non notificata, con la quale era stata accolta la domanda, formulata in primo grado dal appellato, di ri- CP_1
sarcimento del danno subito a causa di un'interruzione della linea elettrica.
In particolare, l'appellante esponeva: che il con at- Controparte_1
to di citazione del 12.6.2020, aveva agito dinanzi al Giudice di Pace di Crotone
per ottenere il risarcimento dei danni subiti per una interruzione della linea elettrica, che aveva provocato danni al variatore di frequenza dell'ascensore, per una spesa sostenuta di € 3.025,00; che si era costituita, chie- Parte_1
2 dendo il rigetto della domanda, in quanto l'interruzione era durata solo 8 minu-
ti e si qualificava come evento accidentale e non prevedibile;
che con la sentenza
[... appellata, il Giudice di Pace aveva accolto la domanda attorea e condannato al pagamento della somma di € 2.601,80 oltre interessi e spese di CP_2
lite, ritenendo l'esclusiva responsabilità della convenuta nella determinazione del fatto;
che la sentenza era erronea in quanto il giudice di prime cure aveva ritenuto che non aveva dimostrato che l'evento si fosse verifica- Parte_1
to per cause a lei non imputabili, ignorando la documentazione esibita e le pro-
ve espletate, dalle quali si evinceva chiaramente che l'interruzione dell'energia elettrica aveva natura del tutto accidentale. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello e la dichiarazione che il danno lamentato non era ascrivibile a re-
sponsabilità di E-NE ma al caso fortuito, con l'effetto di rigettare la domanda formulata in primo grado dal attore e vittoria di spese. CP_1
L'appellato si costituiva, eccependo prelimi- Controparte_1
narmente l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342
[... c.p.c.; nel merito, deducendo: che la sentenza era corretta in quanto era stata condannata per un danno cagionato da disservizi che CP_2
avrebbero dovuto essere evitati dal distributore dell'energia elettrica, disservizi peraltro ammessi dalla società elettrica;
che la controparte non aveva fornito la prova del caso fortuito. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità
dell'appello ex art. 342 c.p.c. ; nel merito il rigetto dell'appello e la conferma del-
la sentenza appellata, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
In assenza di attività istruttoria, ed acquisito il fascicolo di primo grado, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 2.12.2024.
3 * * * *
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di parte appellata di inammissi-
bilità per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello appare com-
pleto di tutte le prescrizioni ivi previste.
Dev'essere, altrettanto preliminarmente, preliminarmente precisato che la sentenza di primo grado, nella parte in cui qualifica la responsabilità di
[...]
per i disservizi sulla linea elettrica come contrattuale, è errata. CP_2
Occorre pertanto preliminarmente procedere alla qualificazione della do-
manda proposta, escludendosi – innanzitutto – che la stessa possa essere ricon-
dotta al paradigma della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c. per violazione degli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto di sommini-
strazione (art. 1559 c.c.), atteso che detto rapporto negoziale - alla luce dell'attuale regolamentazione del mercato di approvvigionamento dell'energia elettrica risultante dal D.Lgs. 16.03.1999 n. 79 (emesso in attuazione della diret-
tiva comunitaria n. 96/92/CE), che ha, per un verso, liberalizzato il mercato della vendita e, per altro verso, riservato allo Stato ed attribuito in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale l'attività di distribuzione - viene ad instaurarsi esclusivamente con la società preposta alla commercializzazione dell'energia presso l'utente finale.
Nell'ambito della predetta normativa, in virtù del D.M. del 21.01.2000, è
stata istituita Enel NE s.p.a., concessionaria in esclusiva del servizio di distribuzione ed erogazione dell'energia elettrica.
Non avendo essa un rapporto contrattuale diretto con il consumatore, alla
4 sua eventuale responsabilità per black-out elettrici, disservizi e/o interruzioni di rete, cali di tensione o – all'opposto - sovratensioni, va riconosciuta natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 2050 c.c. Difatti, la giurisprudenza ha ritenuto la pericolosità dell'attività di gestione e somministrazione dell'energia elettrica desumendola dall'enorme numero di cautele imposte per il suo svolgimento.
La pericolosità della predetta attività è stata affermata sia con riguardo all'energia elettrica ad alta tensione (cfr. Cass, 27.1.1982 n. 537), sia con riferi-
mento alla gestione di reti elettriche a bassa tensione (cfr. Cass., 29.5.1989 n.
2584; Cass., 11.11.1977 n. 4893), sia in relazione a reti elettriche a media tensione
(cfr. Corte Appello Napoli 14.3.1997).
Corollario di siffatta qualificazione giuridica è l'applicazione dei criteri di distribuzione dell'onus probandi che, in deroga a quelli che connotano il para-
digma generale di cui all'art. 2043 c.c., governano tale ipotesi speciale di re-
sponsabilità extracontrattuale.
L'art. 2050 c.c. prevede, infatti, un'inversione dell'onere della prova a cari-
co dell'autore del danno, incombendo su costui la dimostrazione di aver adotta- to tutte le misure idonee ad evitarlo.
La presunzione iuris tantum riguarda però il solo elemento psicologico del-
la colpa, non anche il fatto illecito né il nesso eziologico tra il fatto e l'evento, che devono dunque essere provati dal danneggiato (cfr. Cass., 5.2.2016 n. 2306).
Passando, allora, all'esame dei presupposti della fattispecie di responsabi-
lità civile ex art. 2050 c.c. azionata dall'attore in primo grado nei confronti della convenuta, è opportuno ribadire che:
- A norma dell'art. 2050 c.c. “chiunque cagiona danno ad altri nello svol-
5 gimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi ado-
perati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
- L''art. 2050 cod. civ., partendo dal presupposto logico che tutte le attività
umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, prende in considerazione solo quelle di per sé potenzialmente dannose per l'alta percentuale di danni che possono provocare, in ragione della natura o per la natura dei mezzi adoperati, assoggettandole al giudizio di re-
sponsabilità indicato dalla norma stessa (Cass. n. 20359 del 21.10.2005).
- Costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabili-
tà del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sa-
rebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata al- la stregua delle norme di comune diligenza e prudenza (cfr. Cass. n. 10300 del
7.5.2007).
- Nell'ambito di applicabilità della fattispecie di cui all'art. 2050 c.c. si pos- sono inquadrare, infatti, anche gli eventi collegati ad un comportamento omis-
sivo, a condizione che si tratti di omissione qualificata, come accade quando il soggetto non adotti misure preventive rispetto al verificarsi dei danni alle quali sia tenuto per legge o per contratto (cfr. Cass. n. 20359 del 21.10.2005).
- Nell'ipotesi in cui l'attività è esercitata in forma di impresa, è chiamato a
6 rispondere chi ha il controllo dell'attività al momento del danno, sul solo pre-
supposto dell'oggettiva mancanza delle misure idonee ad evitarlo senza possi-
bilità di provare di essere personalmente incolpevole;
ciò perché la valutazione richiesta dalla norma concerne l'attività nel suo complesso e non il personale comportamento dell'imprenditore (Cass. n. 17851 del 24.11.2003).
- Presupposto per l'applicazione della presunzione di responsabilità è che sussista un nesso causale tra l'esercizio dell'attività pericolosa ed il danno, la cui prova spetta al danneggiato, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso in al-
cun modo riconducibile (Cass. n. 19449 del 15.7.2008; Cass. n. 5080 del 9.3.2006).
- Stante la suddetta presunzione di colpa a carico del danneggiante, il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'attività
pericolosa ed il danno subito;
incombe invece sull'esercente l'attività pericolosa l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno
(Cass. n. 7298 del 13.5.2003; Cass. 4.12.1998, n. 12307).
- Una volta provato il nesso causale, per superare la presunzione di re- sponsabilità l'esercente l'attività pericolosa deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr. Cass. n. 19449 del 15.7.2008).
- Il giudice di merito deve quindi valutare, a norma dell'art. 2050 c.c., se siano state poste in opera le misure previste dalla normativa vigente e le altre eventuali previste dalla tecnica, idonee astrattamente e preventivamente ad evi-
tare l'evento dannoso, e poi deve valutare se il convenuto abbia fornito la prova positiva della predisposizione di tutte dette misure protettive (Cass. n. 7298 del
13.5.2003).
7 La fattispecie oggetto del presente giudizio è, pertanto, da ricondursi all'ambito applicativo dell'art. 2050 c.c., ai sensi del quale sono da considerarsi attività pericolose non solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi di un danno (cfr., tra le altre, Cass. 16052/2015). Invero, la distribuzione di energia elettrica può essere annoverata tra le attività pericolose ai sensi e per gli effetti della citata disposizione codicistica, data la peculiare natura del bene che ne forma oggetto e considerate, per quel che interessa in questa sede, le potenziali-
tà dannose (per impianti e dispositivi alimentati elettricamente) degli sbalzi di tensione che sono sostanzialmente connaturati all'attività medesima. È stato al-
tresì precisato che la società erogatrice di energia elettrica è tenuta a risarcire i danni subiti dagli utenti a causa degli sbalzi di corrente, essendo responsabile per attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c. non potendosi applicare l'esimente del caso fortuito (Cass. n. 11193/2007).
Ciò posto, risulta provato che in data 30.12.2019 si sia verificato un disser-
vizio a carico della rete elettrica per cui è causa.
Tanto è dichiarato proprio nella relazione tecnica di E-NE alle- gata al fascicolo di primo grado, ove è attestato che vi furono, nella data indica-
ta dal interruzioni della linea elettrica. CP_1
La circostanza che nella medesima relazione sia precisato altresì che il guasto fu di natura accidentale e che le cause non possano essere addebitate alla responsabilità di non vale, tuttavia, ad escludere la responsabili- Parte_1
8 tà del gestore della linea, in quanto trattasi di mere asserzioni.
I testi sentiti nel corso dell'istruttoria processuale in primo grado hanno confermato le circostanze come narrate dal attore. CP_1
Deve pertanto ritenersi che l'istruttoria orale espletata in primo grado ha permesso di riscontare che i danni lamentati da parte attrice sono stati provocati dal predetto disservizio.
Alla luce di tali emergenze, secondo l'orientamento giurisprudenziale so-
pra richiamato, deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra l'attività peri-
colosa in oggetto e il danno lamentato da parte attrice in primo grado, avendo i testi confermato il disservizio lamentato, caratterizzato da interruzioni di ero-
gazione di energia elettrica.
Ne deriva la responsabilità di , la quale non ha fornito la Parte_1
prova liberatoria richiesta dall'art. 2050 c.c.; norma che pone a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrare l'adozione di “tutte le misure idonee ad evitare il danno”, con la conseguenza che non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di co- mune prudenza, né la deduzione che l'evento sia stato accidentale, occorrendo la prova positiva, nella specie omessa, di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso (cfr., tra le altre, Cass. 6888/05).
Pertanto, parte attrice ha offerto elementi probatori sufficientemente tran-
quillizzanti in ordine alla veridicità dei propri assunti, mentre – Parte_1
onerata ex art. 2697 c.c. – è rimasta assolutamente silente, non avendo provve-
duto a dimostrare di aver adottato le misure idonee.
La responsabilità dell'appellante E-Distruzione deve ritenersi provata e la
9 sentenza di primo grado dev'essere confermata quanto all'accertamento di re-
sponsabilità, sia pure con la diversa motivazione in punto di disciplina applica-
bile come su riferita.
Quanto al danno subito dall'appellato deve rilevarsi che CP_1
l'attrice in primo grado, in merito alla quantificazione, ha esibito un “ordine di lavoro” del 4.11.2019 - immediatamente successivo alla data dell'interruzione - ,
una fattura per complessivi €.3.025,00 ed, infine, un ordine di bonifico per il saldo e stralcio della fattura allegata n.454842975 di €.2.601,80.
Ne consegue che considerato che correttamente il Giudice di Pace di Cro-
tone ha individuato nella minor somma di € 2.601,80 quella fatta oggetto della pronuncia risarcitoria, per la quale è stato dimostrato l'esborso, la sentenza di primo grado può essere confermata.
Tenuto conto del rigetto dell'appello, le spese devono essere poste a carico dell'appellante, sulla base delle tariffe del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022, in applicazione dei valori medi, secondo il valore della causa,
con riferimento al decisum, opportunamente ridotti per la semplicità delle que- stioni giuridiche controverse ed esclusa la fase istruttoria, non svolta.
Dev'essere comunque rigettata la domanda di condanna per c.d. lite teme-
raria formulata dal convenuto appellato atteso che non sono dimostrati i pre- supposti del dolo o della colpa grave per agire in giudizio a carico dell'appellante.
Sussistono, peraltro, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. Infatti, l'art. 1 comma 17, L. 24.12.2012, n. 228 (c.d. legge di
10 stabilità) ha introdotto, in seno all'art. 13 del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, il nuovo comma 1quater, in cui è previsto che “quando l'impugnazione, anche incidenta-
le, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la par-
te che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o inciden-
tale, a norma del comma 1-bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel prov-
vedimento della sussistenza dei presupposto di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” e che le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1 comma 18) (proce-
dimenti iniziati dalla data del 31.1.2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello (R.G. n. 254/2024) proposto da in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., cod. fisc. contro P.IVA_1 Controparte_1
cod. fisc. in persona dell'amministratore, legale rap-
[...] P.IVA_2
presentante p.t., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Crotone n.272/2023, dep. in cancelleria il 22.8.2023 (R.G. n. 1700/2020), non notificata, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2. rigetta la domanda dell'appellato di condanna per lite temeraria;
11
3. condanna parte appellante al pagamento delle spese Parte_1
di lite sostenute dal che liquida in € Controparte_1
852,00 per compensi professionali, oltre compenso forfettario del 15%,
IVA e CPA come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di cui all'art. 13 co. 1quater d.P.R. 115/2002 e manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Crotone, il 4 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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