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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
31/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 2278/2023 e 2357/2023 del Ruolo Generale
vertenti
TRA
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. ti SOTGIA STEFANIA e DOA ALESSANDRO) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
rigetta i ricorsi.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorsi ex art. 442 c.p.c. del 24/02/2023 e del 28/02/2023 il ricorrente premetteva di essere titolare della pensione n. 04045362 AS e deduceva che a
Tribunale di Palermo sez. Lavoro seguito del ricalcolo dell'importo spettantegli per le annualità 2020 e 2019 gli era stata addebitata - con provvedimenti rispettivamente del 17/01/2023 e del
15/01/2020 - la percezione di un importo non dovuto per il 2020 di € 380,12 e per il 2019 di € 1.070,85, dei quali l' gli chiedeva la restituzione. Contestava CP_1
la fondatezza di ambedue gli addebiti e chiedeva, per l'effetto, la declaratoria di irripetibilità delle somme richieste e la restituzione degli importi eventualmente già trattenuti.
L' si costituiva nei due giudizi contestando la fondatezza dei ricorsi e CP_1
chiedendone il rigetto.
Disposta la riunione dei giudizi ed ordinata la relativa trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate entro il termine del
31/03/2025 le cause vengono decise con il deposito della presente sentenza.
◊
I ricorsi vanno respinti.
1. Infondatamente, invero, parte ricorrente deduce “l'assoluta genericità delle ragioni poste a fondamento dell'indebito” escludendo possa farsi gravare su di sé
l'onere di provare il diritto a trattenere le somme rivendicate dall' CP_1
Si osserva in contrario che le lettere di contestazione dei due indebiti descrivono con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno imposto il conguaglio degli importi originariamente accreditati e che, comunque, “nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass. n. 2739 del 2016). Ma a tale onere parte ricorrente non ha
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro evidentemente assolto, e piuttosto i ricorsi non muovono alcuna contestazione in punto di fatto alla situazione reddituale facente capo al ricorrente verificata dall' e posta a fondamento degli addebiti contestati. CP_1
E', pertanto, del tutto indimostrata la sussistenza dei requisiti perché parte ricorrente possa beneficiare sia nel 2019 che nel 2020 anche degli importi che l' ha indicato essergli stati indebitamente corrisposti. CP_1
2. Certamente, poi, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie opera un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. E si è perciò ritenuto, in linea con l'insegnamento della Corte di
Cassazione (Cass. n. 10579 del 2019, ma già Cass. n. 28771 del 2018), che
“l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongono diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità
tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens,
in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Ma come si è già evidenziato in altre pronunce e come rilevato anche dalla locale
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro corte territoriale in fattispecie analoghe alla presente, in caso di ripetizione dell'assegno sociale i principi sopra ricordati devono coordinarsi con la particolare disciplina di tale prestazione (così, ad esempio, Trib. Palermo, n. 3076/2020,
Corte App. Palermo, n. 4/2025).
L'azione di recupero esperita dall' nei riguardi del ricorrente con le CP_1
contestate note del 17/01/2023 e 15/01/2020 concerne, invero, il debito scaturito
- rispettivamente per le annualità 2020 e 2019 - dal normale conguaglio tra il trattamento provvisorio e il trattamento definitivo accordato al ricorrente a titolo di assegno sociale sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, secondo cui “l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. E' evidente che l'intrinseca provvisorietà del trattamento conferito sulla base del reddito presuntivamente dichiarato al momento della domanda implica necessariamente il successivo conguaglio o la rettifica dello stesso e la conseguente azione di recupero per gli indebiti eventualmente prodottisi. In tale caso, infatti, l'erogazione della prestazione può risultare indebita a prescindere da un eventuale errore dell' e discende piuttosto dalla “fisiologica sfasatura temporale” (C. cost. CP_2
24 maggio 1996 n. 166) sussistente fra il momento in cui la prestazione deve essere pagata ed il momento in cui può essere accertato il reddito del percipiente,
conoscibile e dichiarato solo l'anno successivo rispetto a quello in cui la prestazione stessa è stata erogata.
3. Se, infine, occorre pur sempre tutelare l'eventuale affidamento del pensionato in ordine alla sopraggiunta definitività della liquidazione originaria, anche tenuto
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro conto del fatto che il ricorrente, così come il relativo coniuge, risultano avere regolarmente provveduto ad indicare nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta interessati tutti i redditi prodotti consentendo all' la verifica CP_2
reddituale necessaria per la definizione della reale entità della prestazione spettante, un tale affidamento incolpevole nel caso di specie è certamente da escludersi considerata la tempestività dell'azione dell' in correlazione agli CP_2
ordinari termini entro cui questo è generalmente chiamato ad operare la verifica dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e, di seguito, ad esperire l'eventuale azione di recupero dell'indebito (art. 13 della legge n. 412 del
1991: “l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e
provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato
in eccedenza”, generalizzabile, per effetto del richiamo operatovi dall'art. 13 della legge n. 122 del 2010, anche alle prestazioni assistenziali). La normativa emergenziale connessa all'epidemia da Covid-19 ha, infatti, derogato i termini per il recupero degli indebiti, previsti dall'art. 13, c. 2, della legge n. 412 del 1991, con riferimento alle prestazioni erogate negli anni 2019, 2020 e 2021. In particolare,
l'art. 21 del d.l. 3 settembre 2022 n. 144, conv. con modif. in l. 17 novembre 2022
n. 175, ha stabilito che il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'art. 13, c. 2, della legge n. 412 del 1991,
relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'art. 35, c. 10-
bis, del d.l. n. 207 del 2008, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il
31 dicembre 2023. Il termine finale è invece quello del 31 dicembre 2024, giusta quanto previsto dall'art. 2 del d.l. 18 ottobre 2023 n. 145, per il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'art. 13
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro della legge n. 412 del 1991, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'art. 35, c. 10-bis, del d.l. n. 207 del 2008 relative al periodo di imposta 2020.
Ne consegue, in definitiva, la legittimità della richiesta restitutoria avanzata dall'Istituto con le lettere del 17/01/2023 e del 15/01/2020.
4. Vista la prodotta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. parte ricorrente è
esonerata dal pagamento delle spese di lite.
◊
Così deciso in Palermo, il 12/04/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
31/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 2278/2023 e 2357/2023 del Ruolo Generale
vertenti
TRA
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. ti SOTGIA STEFANIA e DOA ALESSANDRO) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
rigetta i ricorsi.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorsi ex art. 442 c.p.c. del 24/02/2023 e del 28/02/2023 il ricorrente premetteva di essere titolare della pensione n. 04045362 AS e deduceva che a
Tribunale di Palermo sez. Lavoro seguito del ricalcolo dell'importo spettantegli per le annualità 2020 e 2019 gli era stata addebitata - con provvedimenti rispettivamente del 17/01/2023 e del
15/01/2020 - la percezione di un importo non dovuto per il 2020 di € 380,12 e per il 2019 di € 1.070,85, dei quali l' gli chiedeva la restituzione. Contestava CP_1
la fondatezza di ambedue gli addebiti e chiedeva, per l'effetto, la declaratoria di irripetibilità delle somme richieste e la restituzione degli importi eventualmente già trattenuti.
L' si costituiva nei due giudizi contestando la fondatezza dei ricorsi e CP_1
chiedendone il rigetto.
Disposta la riunione dei giudizi ed ordinata la relativa trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate entro il termine del
31/03/2025 le cause vengono decise con il deposito della presente sentenza.
◊
I ricorsi vanno respinti.
1. Infondatamente, invero, parte ricorrente deduce “l'assoluta genericità delle ragioni poste a fondamento dell'indebito” escludendo possa farsi gravare su di sé
l'onere di provare il diritto a trattenere le somme rivendicate dall' CP_1
Si osserva in contrario che le lettere di contestazione dei due indebiti descrivono con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno imposto il conguaglio degli importi originariamente accreditati e che, comunque, “nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass. n. 2739 del 2016). Ma a tale onere parte ricorrente non ha
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro evidentemente assolto, e piuttosto i ricorsi non muovono alcuna contestazione in punto di fatto alla situazione reddituale facente capo al ricorrente verificata dall' e posta a fondamento degli addebiti contestati. CP_1
E', pertanto, del tutto indimostrata la sussistenza dei requisiti perché parte ricorrente possa beneficiare sia nel 2019 che nel 2020 anche degli importi che l' ha indicato essergli stati indebitamente corrisposti. CP_1
2. Certamente, poi, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie opera un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. E si è perciò ritenuto, in linea con l'insegnamento della Corte di
Cassazione (Cass. n. 10579 del 2019, ma già Cass. n. 28771 del 2018), che
“l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongono diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità
tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens,
in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Ma come si è già evidenziato in altre pronunce e come rilevato anche dalla locale
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro corte territoriale in fattispecie analoghe alla presente, in caso di ripetizione dell'assegno sociale i principi sopra ricordati devono coordinarsi con la particolare disciplina di tale prestazione (così, ad esempio, Trib. Palermo, n. 3076/2020,
Corte App. Palermo, n. 4/2025).
L'azione di recupero esperita dall' nei riguardi del ricorrente con le CP_1
contestate note del 17/01/2023 e 15/01/2020 concerne, invero, il debito scaturito
- rispettivamente per le annualità 2020 e 2019 - dal normale conguaglio tra il trattamento provvisorio e il trattamento definitivo accordato al ricorrente a titolo di assegno sociale sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, secondo cui “l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. E' evidente che l'intrinseca provvisorietà del trattamento conferito sulla base del reddito presuntivamente dichiarato al momento della domanda implica necessariamente il successivo conguaglio o la rettifica dello stesso e la conseguente azione di recupero per gli indebiti eventualmente prodottisi. In tale caso, infatti, l'erogazione della prestazione può risultare indebita a prescindere da un eventuale errore dell' e discende piuttosto dalla “fisiologica sfasatura temporale” (C. cost. CP_2
24 maggio 1996 n. 166) sussistente fra il momento in cui la prestazione deve essere pagata ed il momento in cui può essere accertato il reddito del percipiente,
conoscibile e dichiarato solo l'anno successivo rispetto a quello in cui la prestazione stessa è stata erogata.
3. Se, infine, occorre pur sempre tutelare l'eventuale affidamento del pensionato in ordine alla sopraggiunta definitività della liquidazione originaria, anche tenuto
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro conto del fatto che il ricorrente, così come il relativo coniuge, risultano avere regolarmente provveduto ad indicare nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta interessati tutti i redditi prodotti consentendo all' la verifica CP_2
reddituale necessaria per la definizione della reale entità della prestazione spettante, un tale affidamento incolpevole nel caso di specie è certamente da escludersi considerata la tempestività dell'azione dell' in correlazione agli CP_2
ordinari termini entro cui questo è generalmente chiamato ad operare la verifica dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e, di seguito, ad esperire l'eventuale azione di recupero dell'indebito (art. 13 della legge n. 412 del
1991: “l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e
provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato
in eccedenza”, generalizzabile, per effetto del richiamo operatovi dall'art. 13 della legge n. 122 del 2010, anche alle prestazioni assistenziali). La normativa emergenziale connessa all'epidemia da Covid-19 ha, infatti, derogato i termini per il recupero degli indebiti, previsti dall'art. 13, c. 2, della legge n. 412 del 1991, con riferimento alle prestazioni erogate negli anni 2019, 2020 e 2021. In particolare,
l'art. 21 del d.l. 3 settembre 2022 n. 144, conv. con modif. in l. 17 novembre 2022
n. 175, ha stabilito che il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'art. 13, c. 2, della legge n. 412 del 1991,
relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'art. 35, c. 10-
bis, del d.l. n. 207 del 2008, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il
31 dicembre 2023. Il termine finale è invece quello del 31 dicembre 2024, giusta quanto previsto dall'art. 2 del d.l. 18 ottobre 2023 n. 145, per il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'art. 13
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro della legge n. 412 del 1991, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'art. 35, c. 10-bis, del d.l. n. 207 del 2008 relative al periodo di imposta 2020.
Ne consegue, in definitiva, la legittimità della richiesta restitutoria avanzata dall'Istituto con le lettere del 17/01/2023 e del 15/01/2020.
4. Vista la prodotta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. parte ricorrente è
esonerata dal pagamento delle spese di lite.
◊
Così deciso in Palermo, il 12/04/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro