Rigetto
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06/05/2025, n. 3841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3841 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03841/2025REG.PROV.COLL.
N. 03724/2023 REG.RIC.
N. 03773/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3724 del 2023, proposto dal signor AS RI in proprio e quale titolare dell’Azienda Agricola Bellosguardo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Chierroni, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
la società Le Sughere S.s. società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Oneto e Marco Carollo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, non costituita in giudizio;
nei confronti
del Comune di Magliano in Toscana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Loriano Maccari, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 3773 del 2023, proposto dal Comune di Magliano in Toscana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loriano Maccari, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
la società Le Sughere S.s. società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Oneto e Marco Carollo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
in entrambi i ricorsi in appello:
della sentenza n. 145 del 2023, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Sughere S.s. società agricola, del Comune di Magliano in Toscana e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con gli appelli in epigrafe, il signor AS RI (appello R.G. n. 3724-2023) e il Comune di Magliano in Toscana (appello R.G. n. 3773-2023) hanno impugnato la sentenza del T.a.r. Toscana n. 145 del 2023, con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla società agricola Le Sughere S.s. per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica prot. n. 556 del 14 aprile 2022 e del permesso di costruire prot. n. 555 del 22 aprile 2022 rilasciati in favore del signor RI per la realizzazione di un fabbricato agricolo in località Carlina, nel Comune di Magliano in Toscana, da adibire alla vendita di prodotti agricoli e a magazzino, nonché per l’annullamento degli ulteriori provvedimenti meglio individuati in atti.
2. Con l’impugnata sentenza n. 145 del 2023, il T.a.r. Toscana, dopo aver respinto le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti, ha accolto il ricorso in ragione del difetto di motivazione e di istruttoria, ritenendo che i provvedimenti impugnati recassero mere motivazioni stereotipate, inidonee a consentire di cogliere le ragioni poste a fondamento della rilevata compatibilità paesaggistica dell’intervento.
A tale proposito, il T.a.r. ha ricordato come, nel sistema delineato dall’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica richieda una circostanziata motivazione, che consenta di “ ricostruire le premesse e lo svolgimento del percorso valutativo che si conclude con il giudizio di compatibilità dell’intervento ”, con la precisazione che ciò vale sia per il provvedimento finale sia per le valutazioni concorrenti rimesse dal legislatore alle autorità preposte alla cogestione del vincolo paesaggistico, posto che esse devono consentire di comprendere con chiarezza le ragioni della scelta compiuta, essendo necessario che emerga la valutazione favorevole autonomamente espressa dalle autorità coinvolte nel procedimento “ le quali sono tenute a contestualizzare il proprio giudizio e non possono limitarsi a rinviare per relationem agli atti presentati dalla parte privata a corredo della propria istanza ”. In questo senso, il giudice di primo grado ha richiamato la giurisprudenza di questo Consiglio e, in particolare, Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6511; id., 4 febbraio 2019, n. 853; id., 28 ottobre 2015, n. 4925; id., 11 settembre 2013, n. 4481.
A fronte dei principi sopra richiamati, tuttavia, ad avviso del T.a.r., nel caso di specie, la Commissione comunale per il paesaggio si era limitata a esprimere parere favorevole osservando letteralmente che “ l’intervento proposto non incide in modo negativo sui valori tutelati dal vincolo ” e ha ritenuto che la genericità di tali espressioni non consentisse di comprendere il percorso argomentativo seguito dalla Commissione e che, del pari, non fornisse alcun concreto elemento utile ai fini della valutazione dell’effettiva compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione.
In senso analogo, ad avviso del T.a.r., neppure la relazione illustrativa predisposta dal responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 146, comma 7, del d.lgs. n. 42 del 2004 ha dato conto delle ragioni che in concreto, secondo l’amministrazione, avrebbero reso le opere assentibili in ragione del raffronto tra le caratteristiche dell’intervento e il contenuto del vincolo, essendosi limitata anch’essa “ alla ripetizione di espressioni astratte e stereotipate ”; tale relazione, infatti, si limita alle considerazioni che seguono: “ pur introducendo trasformazioni al contesto paesaggistico e all’area interessata, trattandosi di opera di modesta entità, si ritiene che si adatta alle caratteristiche dei luoghi, non produce danni al funzionamento territoriale, non riduce la qualità del paesaggio e risulta compatibile con il sistema storico del territorio ”.
Anche il parere favorevole della Soprintendenza, infine, secondo il giudice di primo grado, recherebbe una serie di rinvii alla documentazione tecnica allegata all’istanza e, segnatamente, alla relazione paesaggistica, nonché alla relazione tecnica illustrativa, alla proposta di provvedimento e al parere della Commissione comunale per il paesaggio. Tuttavia, poiché, come si è visto, né la relazione del responsabile del procedimento né il parere della Commissione comunale consentono di cogliere le ragioni poste a fondamento del giudizio di compatibilità paesaggistica, tale parere si ridurrebbe al mero rinvio alla documentazione allegata all’istanza della controinteressata, senza la formulazione di valutazioni autonome della Soprintendenza, non potendosi attribuire rilievo decisivo alle formule che seguono: “ VISTA l’ubicazione, l’entità e la tipologia delle opere da realizzare; VERIFICATI i contenuti del provvedimento di tutela ”.
Da ultimo, neppure le relazioni di parte allegate all’istanza della controinteressata sarebbero esaustive.
Quanto alla prescrizione 3.c.2. di cui alla scheda di vincolo, la quale, in via generale, ammette gli interventi di trasformazione edilizia a condizione che “ siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale ”, la relazione paesaggistica, secondo il T.a.r., ne avrebbe erroneamente affermato l’applicabilità alla sola area del centro storico di Magliano, pur in assenza di indici “ testuali e sistematici ” che deponessero in tal senso; mentre il rispetto “ dei caratteri tipologici e architettonici dell'edilizia rurale di valore storico e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, coerenti e compatibili con la tipologia di riferimento e con il contesto ”, imposto dalla prescrizione 3.c.6., sarebbe stato affermato in assenza di documentazione a riscontro, in quanto prodotta soltanto nel corso del giudizio.
Infine, ad avviso del T.a.r., la relazione paesaggistica non sarebbe chiara neppure a proposito del rispetto del divieto di interferenza degli interventi edilizi con le visuali panoramiche, di cui alle prescrizioni 4.c.1. e 4.c.2. della scheda di vincolo, non essendo dato comprendere se le conclusioni della relazione si riferiscano allo stato di fatto rappresentato nel fotoinserimento aerofotogrammetrico, che raffigura la presenza di un filare di alberi lungo la viabilità poderale privata che conduce all’edificio in progetto e ne scherma la visuale dalla viabilità pubblica posta a valle, oppure alla situazione rappresentata nelle fotografie aeree, ove il filare di alberi manca, così come non sarebbe chiaro se l’assenso paesaggistico risulti subordinato, appunto, alla realizzazione di una schermatura vegetale in aggiunta alle alberature già presenti in loco .
Ad avviso del giudice di primo grado, dunque, per l’uno e per l’altro aspetto, il rilascio dell’autorizzazione non si fonderebbe né su un’adeguata istruttoria né su una sufficiente motivazione, a maggior ragione ove si tenga conto della circostanza che non è stata compiuta alcuna indagine in ordine alle possibili conseguenze paesaggistiche del transito e della sosta dei veicoli diretti al realizzando punto vendita.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti appelli il signor AS RI e il Comune di Magliano in Toscana.
4. Con l’appello R.G. n. 3724-2023, il signor AS RI ha formulato tre motivi di gravame.
4.1. Con il primo motivo, l’appellante ha censurato la sentenza impugnata sostenendo che il T.a.r. abbia annullato, oltre all’Autorizzazione Paesaggistica, ai relativi pareri presupposti e al Permesso di Costruire, anche la Determina n. 414 del 24 agosto 2021 del Comune di Magliano in Toscana, recante l’approvazione del MA (Piano Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricola Ambientale) proposto dallo stesso signor RI.
L’appellante è pervenuto alla conclusione che l’anzidetto atto sia stato annullato osservando che esso rientrava tra quelli impugnati dalla ricorrente e che il T.a.r., disponendo l’annullamento degli atti impugnati, non avrebbe “ fatto alcuna eccezione ”. Tuttavia, sul punto, l’appellante ha osservato che, con specifico riferimento al provvedimento recante l’approvazione del MA, la ricorrente in primo grado non aveva formulato alcun motivo di ricorso né alcuna censura e, sotto un diverso profilo, il MA non potrebbe essere considerato un atto che dipende dagli altri provvedimenti annullati, essendo precedente e autonomo rispetto a essi. Per tale ragione, secondo l’appellante, “ l’annullamento indiscriminato e oltre i limiti della domanda di tutti gli atti indicati dalla ricorrente, esteso anche alla Determinazione n. 414/2021 ” sarebbe viziato ed erroneo.
4.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse, sostenendo che la ricorrente non abbia mai indicato alcuna “ concreta ed effettiva prova ” del pregiudizio che le deriverebbe dal manufatto oggetto dei provvedimenti impugnati, che risulta posto a distanza di circa 250 metri dai fabbricati della società Le Sughere S.s..
Ad avviso dell’appellante, inoltre, il T.a.r. avrebbe travisato il quadro probatorio in atti per quanto concerne la prospettata diminuzione dell’amenità e godibilità della proprietà della ricorrente che, secondo il giudice di primo grado, consentirebbe di per sé di presumere la diminuzione del valore della stessa. Per contro, secondo il signor RI non sarebbe possibile cogliere la portata lesiva del modesto fabbricato di un solo piano di circa 75 mq, schermato dalla vegetazione e posto a 250 metri di distanza dalla proprietà della ricorrente.
4.3. Con il terzo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il T.a.r. ha accolto le censure concernenti il difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati e, sul punto, ha osservato che le ragioni indicate dall’amministrazione sarebbero da ritenersi sufficienti tenuto conto del carattere particolarmente modesto dell’intervento in questione.
Infatti, secondo l’appellante, a differenza di quanto affermato dal T.a.r., sia il Comune sia la Soprintendenza avrebbero motivato in modo sufficiente le proprie scelte e la ricostruzione dell’ iter istruttorio, che, pertanto, sarebbe stato esaustivo e completo, con la conseguenza che i provvedimenti in discussione sarebbero da reputarsi legittimi in quanto supportati da idonea motivazione anche alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato (e, sul punto, ha richiamato Cons. Stato, Sez. VI, 20 marzo 2018 n. 1799).
Sempre nel contesto del terzo motivo di gravame, a proposito della prescrizione sub 3.c.2 della scheda di vincolo, della quale, secondo il T.a.r., la relazione paesaggistica avrebbe erroneamente affermato l’applicabilità alla sola area del centro storico di Magliano, l’appellante ha censurato la pronuncia sostenendo che il T.a.r. avrebbe inammissibilmente rilevato “ d’ufficio ” un presunto vizio che la ricorrente non aveva in alcun modo dedotto.
In senso analogo, il T.a.r. avrebbe rilevato d’ufficio ulteriori profili che non erano stati prospettati dalle parti, dal momento che il giudice di primo grado ha ritenuto che la relazione paesaggistica del signor RI non sia chiara con riferimento alle prescrizioni 4.c.1 e 4.c.2 della scheda di vincolo, avuto riguardo alla circostanza che il manufatto sia effettivamente schermato e invisibile dalle zone di pubblico accesso, tenuto conto delle differenze esistenti tra il fotoinserimento aerofotogrammetrico e le fotografie aeree.
Da ultimo, non troverebbe riscontro nei motivi di ricorso neppure il rilievo del T.a.r. secondo cui non sarebbe stata svolta alcuna indagine in ordine alle ricadute paesaggistiche del transito e della sosta dei veicoli diretti al realizzando punto vendita.
Sotto un diverso profilo, infine, la prescrizione 3.c.6., a differenza di quanto affermato dal T.a.r., sarebbe stata rispettata poiché la “ tipologia edilizia ” dell’intervento in questione risulta quella più diffusa nella zona.
5. Si è costituita in giudizio la società Le Sughere S.s., ricorrente in primo grado e odierna appellata, eccependo l’improcedibilità dell’appello e osservando, sul punto, come l’odierno appellante dopo aver chiesto il Permesso di Costruire prot. n. 555 del 22 aprile 2022 (PE 11253/PDC) e tutti gli atti presupposti, compreso il MA approvato con la Determina n. 411 del 2021 dal Comune di Magliano in Toscana, avrebbe rinunciato alla loro “ efficacia ed attuazione ”, avendo presentato in data 7 luglio 2023 una richiesta di nuovo MA, successivamente approvato con la Determinazione del Comune di Magliano in Toscana n. 718 del 5 dicembre 2023.
In questa prospettiva, il nuovo MA avrebbe sostituito il precedente Programma impugnato in primo grado in quanto avrebbe ad oggetto la realizzazione, sulla particella n. 386 del Foglio 73, di due nuovi annessi agricoli, in sostituzione del precedente progetto, con la conseguente necessità di chiedere un nuovo permesso di costruire in luogo di quello impugnato che quindi non avrebbe più alcun rilievo.
In altri termini, la presentazione da parte del RI del nuovo Programma aziendale e la sua successiva approvazione da parte del Comune di Magliano in Toscana dimostrerebbero non soltanto la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere in appello tanto del controinteressato quanto dell’Amministrazione, ma anche l’implicito riconoscimento dei vizi e delle contestazioni concernenti il primo progetto e la conseguente volontà di porvi rimedio, come sarebbe asseritamente dimostrato dalle modifiche apportate al progetto stesso.
Nel merito, la ricorrente in primo grado e odierna appellata ha replicato alle censure proposte, chiedendo il rigetto dell’appello e insistendo, in particolare, nel sostenere la correttezza della pronuncia del T.a.r. a proposito del difetto di motivazione e di istruttoria.
6. Si è costituito nel presente giudizio anche il Comune di Magliano in Toscana – che, come sopra rilevato, ha altresì proposto l’autonomo e distinto appello sub R.G. n. 3773-2023 – sostenendo la fondatezza del gravame del signor AS RI e si è del pari costituito il Ministero della Cultura, che ha tuttavia depositato un atto di costituzione soltanto formale, senza poi svolgere ulteriori difese.
7. Avverso la medesima sentenza del T.a.r. Toscana n. 145 del 2023 ha proposto distinto appello anche il Comune di Magliano in Toscana (appello R.G. n. 3773-2023), formulando quattro motivi di gravame, dei quali – tuttavia – soltanto i primi due risultano contraddistinti da un’apposita indicazione numerica progressiva, mentre le ulteriori censure non sono contraddistinte da un autonomo numero e sono rubricate rispettivamente “ Impugnazione della sentenza sub. capo 2.2 ” e “ Impugnazione del capo 2.3 della sentenza ”.
7.1. Con il primo motivo, il Comune ha censurato la sentenza, deducendo la violazione degli artt. 33, 34, 63, 64 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a. e 99 e 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di primo grado abbia accolto il ricorso estendendo la portata dell’annullamento anche a provvedimenti nei confronti dei quali non risultava proposta alcuna censura, essendo stata utilizzata la seguente espressione omnicomprensiva “ annulla gli atti ed i provvedimenti impugnati ”.
Il Comune, poi, nell’ambito del primo motivo di gravame, ha contestato la tecnica redazionale della pronuncia impugnata sostenendo che il giudice di primo grado abbia dapprima “ descritto i motivi del ricorso con espressioni che lasciano trasparire l’attribuzione ai medesimi di un certo grado di attendibilità, per poi respingere il ricorso sulla asserita infondatezza delle eccezioni dell’amministrazione e della controinteressata, giudicandole infondate ”. E, sul punto, ha sostenuto che sia difficile “ capire se si è trattato di una tecnica redazionale, oppure di un errore, che ha invertito il ruolo delle parti nel processo ed i rispettivi oneri di allegazione e probatori ”.
Sotto un ulteriore profilo, sempre nell’ambito dello stesso motivo di gravame, il Comune ha censurato la sentenza con riferimento alla valutazione del giudice di primo grado avuto riguardo alla sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dal modesto manufatto in questione, deducendo che esso, come si desumerebbe dalla documentazione prodotta, non avrebbe necessità di ulteriori opere di urbanizzazione e potrebbe essere utilizzato beneficiando dell’assetto viario già esistente, né potrebbe ritenersi che il pregiudizio concreto derivi dalla “ presenza di estranei ai confini di proprietà ”.
7.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rilevato il difetto di motivazione dell’autorizzazione paesaggistica e, sul punto, ha censurato le conclusioni del T.a.r., ritenute “ apodittiche ”, a fronte di motivazioni dei provvedimenti da reputarsi adeguate.
7.3. Con un’ulteriore censura, rubricata “ Impugnazione della sentenza sub. capo 2.2. Violazione art. 40 comma 1 lett. c) ”, l’appellante ha contestato la pronuncia del T.a.r. riproponendo la censura di inammissibilità del ricorso per violazione della disposizione appena menzionata, sostenendo, letteralmente, quanto segue: “ Il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica, come ognuno sa, costituiscono provvedimenti autonomi, adottati dalle amministrazioni all’esito di scansioni procedimentali preordinate, e la loro formazione non si colloca nel contesto di un provvedimento complesso. Si può solo affermare che l’edificazione in zona paesaggisticamente vincolata, può essere assentita previa autorizzazione della competente Soprintendenza, senza interferenze o segmenti procedimentali comuni . L’attività edilizia è disciplinata dal D.P.R. n. 380/2001, la disciplina paesaggistica è contenuta nel D.Lgvo n. 42/2004, il PMAA trova la sua disciplina nella L.R.T. n. 65/2014 e del relativo regolamento. Dalla netta diversificazione delle discipline emerge con chiarezza la fondatezza della eccezione proposta dal Comune di Magliano in Toscana, che viene espressamente riproposta ”.
7.4. Infine, con la censura rubricata “ Impugnazione del capo 2.3 della sentenza ”, il Comune ha contestato la pronuncia del T.a.r. per errata e illogica valutazione degli elementi acquisiti al procedimento nonché per violazione degli artt. 136, 142, 145 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Ad avviso del Comune, infatti, a differenza di quanto sostenuto dal T.a.r., il modesto intervento sarebbe stato oggetto di analitiche valutazioni “ sia in sede comunale che ambientale, come chiaramente emerge dalla motivazione offerta dalla Soprintendenza ”. In questo contesto, dunque, la motivazione del giudice di primo grado si sarebbe sovrapposta a quella resa dall’amministrazione e avrebbe stravolto il principio dispositivo, snaturando la funzione amministrativa attribuita all’Autorità statale preposta al rilascio del parere.
8. La società Le Sughere S.s. si è costituita anche nel giudizio R.G. n. 3773-2023, eccependo del pari l’improcedibilità dell’appello del Comune di Magliano in Toscana e replicando nel merito alle censure prospettate dall’amministrazione appellante.
9. Si è costituito in giudizio anche il Ministero della Cultura, depositando un atto di costituzione soltanto formale e senza poi svolgere ulteriori difese.
10. Con la memoria del 20 gennaio 2025, il Comune di Magliano in Toscana ha eccepito la violazione dell’art. 104, comma 2, c.p.a., sostenendo che la società Le Sughere S.s. abbia depositato nel grado di appello dei documenti prima non prodotti.
11. Con la memoria di replica del 30 gennaio 2025, la società Le Sughere S.s. ha a sua volta eccepito l’infondatezza dell’eccezione del Comune per asserita violazione dell’art. 104, comma 2, c.p.a., sostenendo che la documentazione prodotta dalla società sia successiva alla definizione del primo grado del giudizio e sarebbe rilevante in quanto idonea a fondare l’eccezione – avente carattere pregiudiziale – di improcedibilità di entrambi gli appelli proposti per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il gravame.
12. Da ultimo, la società Le Sughere S.s. in data 7 febbraio 2025 ha depositato la documentazione relativa al deposito da parte del controinteressato di una nuova istanza di permesso di costruire.
13. Tanto premesso, deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due appelli in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
14. Il Collegio reputa che entrambi gli appelli siano infondati per le ragioni che di seguono si espongono, con la precisazione che l’infondatezza nel merito degli appelli stessi consente di prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità dei gravami sollevata nell’ambito di entrambi i giudizi dalla società appellata Le Sughere S.s. e, conseguentemente, consente di prescindere altresì dall’ulteriore eccezione di tardività della documentazione depositata dalla società al fine di dimostrare la fondatezza dell’eccezione di improcedibilità dalla medesima proposta, dal momento che la rilevanza della predetta documentazione viene evidentemente meno in quanto si prescinde dall’esame dell’eccezione alla quale detta documentazione risulta riferita.
15. Per esigenze di ordine espositivo il Collegio ritiene di dover esaminare anzitutto le censure proposte mediante l’appello del controinteressato signor AS RI (nell’ambito dell’appello R.G. n. 3724-2023).
15.1. Il primo motivo di gravame proposto dal signor RI – che corrisponde alla censura prospettata mediante il primo motivo di appello del Comune di Magliano in Toscana – è infondato.
Occorre, infatti, rammentare che la portata della pronuncia di annullamento va valutata alla luce del perimetro della domanda e tenendo conto dei vizi prospettati e di quelli accolti, sicché non si può condividere la tesi secondo cui il T.a.r. abbia annullato il MA. Infatti, a prescindere dall’espressione utilizzata dal T.a.r. nell’ambito del dispositivo della pronuncia – avente il seguente letterale tenore “ annulla gli atti ed i provvedimenti impugnati ” – i vizi rilevati dal giudice di primo grado si riferiscono ad atti che sono evidentemente successivi al MA e non afferiscono, dunque, a quest’ultimo. Inoltre, non può neppure ipotizzarsi che il MA sia stato travolto in via derivata, dal momento che l’invalidità derivata postula logicamente che l’atto al quale viene tramesso il vizio in via, per l’appunto, derivata sia successivo e non antecedente rispetto a quello al quale si riferiscono i vizi ritenuti sussistenti.
15.2. Il secondo motivo di gravame è del pari infondato poiché l’interesse a ricorrere in capo alla società Le Sughere S.s. è da reputarsi sussistente, in considerazione di quanto dalla medesima dedotto a proposito della lesione del panorama e della modifica dello stato dei luoghi e tenuto conto della circostanza che si dovrebbe “ subire a ridosso della proprietà, esattamente dove prima vi erano vigneti e colture, la realizzazione di una viabilità aperta al traffico veicolare a servizio del punto vendita aziendale, altrimenti privo di strada ”. Tali prospettazioni sono sufficienti a fondare l’interesse a ricorrere, dal momento che quest’ultimo integra una condizione dell’azione.
15.3. Il terzo motivo è anch’esso infondato, poiché, come correttamente rilevato dal T.a.r., le motivazioni indicate dal provvedimento non consentono di ricostruire il percorso logico seguito dalla Commissione comunale per il paesaggio né quello della Soprintendenza, dal momento che non vi sono riferimenti a elementi concreti, ma soltanto valutazioni astratte.
Infatti, la Commissione comunale per il paesaggio si è limitata a esprimere il proprio parere favorevole sul presupposto che “ l’intervento proposto non incide in modo negativo sui valori tutelati dal vincolo ”.
La relazione illustrativa predisposta dal responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 146, comma 7, del d.lgs. n. 42 del 2004 (cfr. pagina 88 della produzione documentale del Ministero della Cultura depositata nel giudizio di primo grado in data 19 luglio 2022), del pari, non ha indicato alcun elemento concreto e pregnante di valutazione circa la compatibilità dell’intervento di cui si tratta. Tale relazione, infatti, come rilevato in precedenza, si limita alle considerazioni che seguono: “ pur introducendo trasformazioni al contesto paesaggistico e all’area interessata, trattandosi di opera di modesta entità, si ritiene che si adatta alle caratteristiche dei luoghi, non produce danni al funzionamento territoriale, non riduce la qualità del paesaggio e risulta compatibile con il sistema storico del territorio ”.
Da ultimo, anche il parere favorevole della Soprintendenza non risulta adeguatamente motivato poiché si riduce a rinviare ad altra documentazione senza esprimere in modo puntuale un’autonoma valutazione.
Ne consegue che la decisione del T.a.r. Toscana è da reputarsi corretta anche sotto tale profilo, non potendosi ritenere – a differenza di quanto sostenuto dall’appellante – che la motivazione degli atti impugnati possa essere considerata esaustiva, non essendo, a tal fine, dirimente il carattere asseritamente modesto dell’intervento, tenuto conto del contesto in cui esso si colloca.
Le considerazioni espresse dal T.a.r. a proposito del difetto di motivazione sono di per sé assorbenti e consentono pertanto di prescindere dall’esame delle contestazioni relative all’asserito rilievo d’ufficio dei profili attinenti all’applicabilità nel caso di specie delle prescrizioni sub 3.c.2 della scheda di vincolo nonché di quelli relativi al rispetto delle prescrizioni sub 4.c.1 e 4.c.2 della scheda stessa e, infine, di quelli che concernono l’omessa valutazione dell’impatto del traffico veicolare, trattandosi, in ogni caso, di profili riconducibili all’anzidetto difetto di motivazione e fermo restando che le prescrizioni in questione erano state espressamente richiamate nell’ambito del quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio.
16. Anche le censure prospettate con il gravame del Comune di Magliano in Toscana (appello R.G. n. 3773-2023) sono infondate.
16.1. Il primo motivo di gravame formulato dal Comune risulta sostanzialmente corrispondente alla prima censura dell’appello del signor RI, poiché è del pari diretto a contestare la pronuncia nella parte in cui il T.a.r. ha annullato “ gli atti ed i provvedimenti impugnati ” e, a tale proposito, anche il Comune di Magliano in Toscana ha sostenuto che siano stati annullati atti avverso i quali non era stata formulata alcuna censura.
Ritiene il Collegio – come già rilevato, del resto, a proposito dell’analogo motivo di gravame proposto dal signor RI – che la censura sia infondata in quanto la statuizione concernente l’annullamento degli atti impugnati deve necessariamente essere intesa alla luce dei motivi prospettatati dalle parti e ritenuti fondati dal T.a.r., con la conseguenza che, per le ragioni già illustrate, non si può ritenere che, a prescindere dalla generica formula utilizzata dal giudice di primo grado nell’ambito del dispositivo, l’annullamento sia stato esteso anche ad atti rispetto ai quali non sono state formulate censure e che risultano, peraltro, anteriori a quelli cui si riferiscono, in concreto, le censure formulate.
Anche le altre censure prospettate nel contesto del primo motivo di gravame non sono fondate.
In primo luogo, sono del tutto inconferenti le critiche alla tecnica redazionale della sentenza, essendo una valutazione soggettiva della parte quella secondo cui il giudice di primo grado avrebbe “ descritto i motivi del ricorso con espressioni che lasciano trasparire l’attribuzione ai medesimi di un certo grado di attendibilità ”. È, infatti, chiaro il percorso logico argomentativo della sentenza e non vi sono errori del giudice di primo grado, il quale non ha invertito il “ ruolo delle parti nel processo ed i rispettivi oneri di allegazione e probatori ”.
Né può essere accolta, per le ragioni già indicate, la censura relativa alla mancata dimostrazione del pregiudizio che deriverebbe dalla realizzazione del manufatto, atteso che la società ricorrente ha sufficientemente prospettato il pregiudizio che essa subirebbe.
16.2. Neppure il secondo motivo di gravame proposto dal Comune di Magliano in Toscana può essere accolto. Detto motivo concerne la decisione del T.a.r. a proposito del rilevato difetto di motivazione e di istruttoria dei provvedimenti impugnati e, dunque, corrisponde al terzo motivo di appello proposto nell’ambito del gravame di AS RI. Come già rilevato con riferimento a tale motivo, la censura è infondata poiché la valutazione del T.a.r. è da ritenersi corretta in quanto i provvedimenti impugnati non hanno adeguatamente indicato gli elementi concretamente posti a fondamento della ritenuta compatibilità paesaggistica dell’intervento.
16.3. Non è condivisibile neppure la censura proposta avverso il capo 2.2. della sentenza, in quanto, da un lato, si tratta di una censura soltanto generica e, dall’altro lato, essa è comunque infondata poiché i motivi del ricorso introduttivo, pur concernendo atti tra loro diversi, non violano il principio di specificità dei motivi, in quanto, come correttamente puntualizzato dal T.a.r. con una motivazione non adeguatamente censurata dal Comune appellante, afferiscono a profili inerenti alla tutela del vincolo ma si riflettono, in via derivata, sul permesso di costruire.
16.4. Da ultimo, risulta infondata la censura concernente il capo 2.3. della sentenza poiché il T.a.r. non ha sovrapposto le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione essendosi, per contro, limitato a evidenziare l’inadeguatezza delle motivazioni poste a fondamento degli atti impugnati e restando, pertanto, nei limiti propri del sindacato giurisdizionale di legittimità.
17. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto degli appelli riuniti.
18. In ragione della peculiarità della questione in punto di fatto, le spese processuali del presente grado possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO