Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI
nella persona del Presidente di Sezione - Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67612 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza del 10.10.2024, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente
TRA elett.te dom.ta in Roma, viale G. Mazzini 113, presso lo studio dell'avv. Parte 1
Massimo Oddo, che la rappresenta e difende come da procura in atti attrice
E
Controparte 1
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via G. Rubini 48/d, presso lo studio dell'avv. Raffaele Gullo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti convenuta
OGGETTO: inadempimento e risarcimento danni. CONCLUSIONI
All'udienza del 10.10.2024 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.11.2022 Parte 1 chiamava in giudizio, davanti a questo Tribunale,
Controparte_2
Controparte 3 ) per sentir accertare la grave inadempienza
[...] (in prosieguo soltanto contrattuale del convenuto in relazione al corso di Alta Formazione frequentato dall'attrice e per sentir condannare l'CP 1 al pagamento della somma di € 25.000,00 (o del diverso importo ritenuto dovuto) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e morale;
vinte le spese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in data 2.5.2023 la società convenuta che deduceva l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella risoluzione del contratto e contestava di essere stata inadempiente. La
convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata, con vittoria di spese. La
convenuta chiedeva altresì la cancellazione di frase contenuta nell'avversa citazione, con condanna della al pagamento di somma da liquidarsi equitativamente a titolo risarcitorio.Pt 1
Con ordinanza del 4.5.2023 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc;
quindi con ordinanza del 6.10.2023 venivano disattese le richieste istruttorie e la causa era rinviata per conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente merita osservare che le parti in sede di precisazione delle conclusioni (v. verbale del
10.10.2024) non hanno reiterato le rispettive richieste istruttorie che pertanto devono ritenersi abbandonate,
sebbene l'attrice le abbia poi richiamate nei successivi scritti conclusionali.
In ogni caso si ribadisce quanto già evidenziato con l'ordinanza del 6.10.2023 ovvero che la causa ha natura documentale;
che di ciò ne ha dato atto la stessa attrice in citazione (pag. 4); che peraltro le prove orali articolate risultano inammissibili e irrilevanti.
Ciò posto la domanda attorea è infondata. La Pt 1 nelle sue difese lamenta sostanzialmente la vendita, da parte dell Controparte_1, di un corso della
"Scuola di Alta Formazione per Supervisori ABA-VB" che si sarebbe rivelato di "genus totalmente differente",
sì da configurare la vendita affetta da "aliud pro alio" (pag. 5 della citazione) che giustificherebbe l'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno.
Merita osservare, in primo luogo, che l'attrice non ha assolto il proprio onere probatorio circa il fatto che il bene offerto dall'Istituto (ovvero come detto il corso della Scuola di Alta Formazione per Supervisori) fosse completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito per natura, individualità, consistenza e destinazione,
essendosi rivelato del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi,
a fornire l'utilità presagita.
Peraltro l'attrice neppure aveva prodotto il Bando di Ammissione alla Scuola in questione (onde consentire al giudicante di valutare le caratteristiche del bene offerto), tuttavia tale Bando è stato depositato dalla convenuta con la sua costituzione.
- -Orbene contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice - non può ritenersi dimostrata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una consegna di "aliud pro alio" in base alla mera missiva dell'Istituto del
17.5.2021, nella quale - a distanza di tempo - si dava atto che la Scuola era confluita in un più approfondito
Master Universitario.
Piuttosto dalle risultanze processuali è emerso che la Pt 1 non ha completato la Scuola "de qua" e non ha sostenuto l'esame finale in quanto non aveva provveduto al pagamento dell'ultima rata sin dal 2018.
Invero - alla luce della documentazione in atti e delle deduzioni delle parti – è emerso che la Scuola aveva un costo (v. relativo bando); che la CP 1 con mail del 30.5.2018 (doc. 6) aveva sollecitato la Pt 1 a
regolarizzare il pagamento dell'ultima rata (di importo corrispondente alla prima rata già versata); che la Pt 1 non ha contestato di aver ricevuto la citata mail, ma non ha dato prova di aver effettuato il pagamento
(come sarebbe stato suo onere); che anzi nelle mail del 19.5.21 e del 13.10.21 l'attrice mostra di riconoscere di non aver eseguito il versamento, senza tuttavia offrire una qualche giustificazione al riguardo.
Dunque la pretesa avanzata dalla Pt 1 soltanto nel 2021 (doc. 3) di poter sostenere l'ultimo esame, in
assenza del pagamento dell'ultima rata, non appare giustificata.
Per di più è appena il caso di sottolineare, in ordine al "quantum "della pretesa risarcitoria, che la Pacifico
assume che il mancato conseguimento del titolo di partecipazione alla scuola di Alta Formazione non le avrebbe consentito di accettare un ruolo di Supervisore, offertole da un istituto specializzato, al compenso annuale di € 25.000,00.
Tuttavia il conseguimento del titolo era pur sempre subordinato al completamento del corso mediante il superamento dell'esame finale da parte dell'attrice, circostanza che non è certo che si sarebbe verificata.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la domanda non sarebbe meritevole di accoglimento.
Atteso quanto innanzi va rigettata la domanda di Parte 1
Per la soccombenza le spese processuali devono gravare sull'attrice e sono liquidate d'ufficio (in mancanza di notula) come in dispositivo, secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della controversia e applicati i parametri prossimi ai valori minimi, stante la non particolare complessità
delle questioni trattate.
Non si ravvisano, infine, gli estremi di cui all'art. 89 c.p.c. per accogliere la richiesta, avanzata dall'Istituto, di cancellazione della presunta frase offensiva "...master universitario propinato dall Controparte 1 ", utilizzata dalla controparte in citazione, e della conseguente pretesa risarcitoria. Infatti l'espressione adoperata dalla
Pt 1 non appare esulare dall'esercizio del diritto di difesa e di critica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) respinge la richiesta di cancellazione e risarcimento danni avanzata da parte convenuta;
3) condanna Parte 1 al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore della parte convenuta, in € 2.600,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, lì 15 gennaio 2025
Presidente della Sezione - Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)