Articolo 4 della Legge 27 novembre 1956, n. 1407
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 gennaio 1957
Art. 4.
Ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, sono esclusi i periodi trascorsi nelle posizioni che comportano la perdita totale degli assegni di attivita'.
I periodi trascorsi in posizioni che comportano la riduzione degli assegni di attivita', esclusi quelli di aspettativa per infermita', vengono, agli effetti della liquidazione dell'indennita', computati per meta'.
Gli articoli 50 e 51 del citato testo unico sono abrogati.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957
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