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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11280/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13.3.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 11280/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
05K48AX; con il patrocinio dell'avv. Andrea PIENAZZA;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 25.5.2023, , cittadino nigeriano originario dell'Edo State, ha presentato in Parte_1 via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 12.8.2024 (notificato all'istante in data 19.9.2024). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si fonda sul CP_1 fatto che non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potrebbe comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe dimostrato di aver intrapreso un percorso di integrazione socio- lavorativa significativo e non avrebbe documentato né l'esistenza di legami familiari o affettivi significativi in Italia né la percezione di redditi congrui e costanti nel tempo.
Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
Pag. 1 di 6 2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 20.9.2024 tempestivo ricorso. La difesa dello straniero ha dato atto della situazione abitativa e del percorso di integrazione socio-lavorativa intrapreso dal suo assistito, depositando i seguenti documenti: copia della carta di identità rilasciata dal Comune di Lumezzane (BS), sulla quale è riportato l'indirizzo di residenza;
modello UNILAV relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con per il periodo 23.8.2021-3.9.2021; modello Persona_1
UNILAV relativo al contratto di lavoro a tempo parziale e determinato stipulato con la e CP_2 alla sua successiva trasformazione a tempo indeterminato a decorrere dal 17.12.2021; copia del contratto di assunzione a tempo determinato per il periodo 21.7.2022-28.7.2022 alle dipendenze della con le successive proroghe fino al 24.1.2025; CU 2023 e 2024; buste paga Controparte_3 della retribuzione percepita tra ottobre 2021 e luglio 2024; estratto conto previdenziale emesso il 20.9.2024 e aggiornato al luglio 2024.
Il procuratore del ricorrente, nell'evidenziare l'intensità del radicamento del suo assistito sul territorio italiano – dovuta anche al buon livello di comprensione della lingua italiana da parte del medesimo, come attestato dalla copia della certificazione di lingua di cui al doc. 7 – ha, quindi, chiesto il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato, in data 2.12.2024, ribadendo la legittimità e la correttezza del proprio operato e invocando, pertanto, il rigetto del ricorso. Contestualmente alla propria comparsa di risposta, ha depositato in atti relazione stilata da personale dell'Ufficio Immigrazione di sulla posizione del CP_4 CP_1 ricorrente.
4. L'udienza di comparizione fissata in data 12.12.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 4.12.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta (corredata di documentazione aggiornata sulla situazione lavorativa, tra cui le buste paga dei mesi di agosto, settembre, ottobre 2024), con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
5. Il Giudice designato ha fissato udienza per la discussione – ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. – il 16.1.2025, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali. In data 7.1.2025 parte ricorrente precisava le sue conclusioni, chiedendo l'accoglimento della domanda.
Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio di 13.3.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto
Pag. 2 di 6 dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda è stata presentata dall'odierno ricorrente in sede amministrativa in data 25.5.2023, deve qui trovare applicazione la nuova disciplina normativa.
Sul punto, è bene fin da sùbito precisare che non hanno subìto alcuna modifica né il comma 1 né i periodi I-II del comma 1.1 del citato art. 19, con la conseguenza – tra l'altro – che resta fermo il divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione «di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di
Pag. 3 di 6 cui all'art. 5 comma 6. […]». Se, dunque, da un lato è stata eliminata dal testo di legge l'elencazione (peraltro non esaustiva) degli indici da cui inferire l'esigenza di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare (elencazione prima contenuta nei periodi III-IV del comma 1.1), dall'altro lato non è stata apportata alcuna modifica alla protezione delle situazioni lato sensu di “vulnerabilità” ricomprese nell'ampio alveo del I periodo dell'art. 19 d.lgs. cit., là dove richiama gli «obblighi di cui all'art. 5 comma 6» del testo unico, norma (anch'essa rimasta immutata) che, a sua volta, impone – nel valutare il rifiuto o la revoca di qualsiasi permesso di soggiorno – il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
Il novero di tali obblighi è – come noto – ampio e variegato, oltre che in continua evoluzione. Tra i più rilevanti si ricordano quelli tesi ad assicurare il diritto a una vita dignitosa e senza discriminazioni (artt. 2 e 3 Cost.), il diritto all'asilo come declinato nell'art. 10, comma 3 Cost. (che richiama a sua volta tutte le libertà fondamentali indicate nella Carta costituzionale), il diritto alla pace (art. 11 Cost.), il diritto alla famiglia e alla parità di genere (artt. 3, 29 e 30 Cost.), il diritto del minorenne alla protezione e all'istruzione (artt. 30 e 34 Cost.), il diritto di azione e di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto alla tutela dell'ambiente (artt. 9 e 41 Cost.), la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.), i diritti declinati nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, i diritti definiti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, i diritti previsti dalla Convenzione di Istanbul a tutela della violenza basata sul genere, i diritti della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni, i diritti della Convenzione di Varsavia contro la tratta degli esseri umani, nonché i diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra cui appunto quello al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art 8.
In questo senso si è, del resto, recentemente espressa la Corte di cassazione in relazione a diverse fattispecie nelle quali si controverteva circa l'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 286/1998. In particolare, dopo aver ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice comporta la necessità di valutare anche il profilo dell'«effettivo inserimento sociale in Italia» dello straniero (v. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28149), la S.C. ha affermato, con riferimento alla nuova disciplina, che «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (cfr. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28162).
In tema di protezione complementare rimane, dunque, una “pietra miliare” – anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 20/2023 – il dictum di Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che non soltanto ha accolto la citata nozione “allargata” di “vulnerabilità” dello straniero, ma ha altresì ritenuto necessaria «una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)» (v., in séguito, anche Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461).
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
2.1. Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile e alla sua corretta interpretazione, si evidenzia innanzitutto che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998, ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa.
Pag. 4 di 6 2.2. Stima, inoltre, il Collegio che non ricorrano nemmeno i presupposti dell'ipotesi di non-refoulement prevista dall'art. 19, comma 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. 286/1998.
Alla luce delle COI disponibili, non emerge, infatti, nell'Edo State un quadro di sistematiche o comunque gravi violazioni dei diritti umani, pur in presenza di alcune innegabili e persistenti criticità, che riguardano però principalmente alcune categorie vulnerabili di persone (omosessuali, albini, stranieri, disabili, ecc.), alle quali il ricorrente non ha allegato di appartenere (l'omosessualità dello straniero, dedotta in sede di domanda reiterata di protezione internazionale, è stata ritenuta non credibile e non è stata riproposta né in sede di istanza di protezione speciale né nel ricorso qui in decisione).
Per quanto riguarda poi gli eventi climatici, va registrato il fatto che nel 2022 l è stato Parte_2 pesantemente colpito da forti inondazioni che hanno avuto un impatto sulla pesca, sui trasporti costieri e sull'accesso al cibo, e che hanno sfollato oltre 9.639 persone, causato la distruzione totale di 562 abitazioni e parziale di 5.364, oltre alla distruzione di 5.161 acri di terreno (cfr. The UN Migration Agency IOM Displacement Tracking Matrix, Nigeria – Overiew Map Flood Affected States, novembre 2022, https://dtm.iom.int/maps/nigeria-flood-affected-states-map-overview-october-2022); ma occorre, in ogni caso, rilevare che il Governo si è efficacemente adoperato per fornire adeguato supporto alla popolazione, invitando i residenti delle zone pianeggianti e fluviali dello Stato ad essere vigili e a trasferirsi in terreni più alti a causa delle probabili inondazioni dovute al rilascio di quantità modulate di acqua nel fiume Niger dalla diga di Lagdo da parte delle autorità camerunensi e impegnandosi, ad ogni modo, a fornire sostegno agli sfollati a causa di tale situazione climatica (cfr. Enogholase, Gabriel, Flooding: Edo govt alertsresidents to relocate to higher planes, Vanguard, 29.8.2023, https://www.vanguardngr.com/2023/08/flooding-edogovt-alertsresidents-to-relocate-to- higher-planes/).
La difficile situazione ambientale-climatica – monitorata e fronteggiata dalle autorità di governo – non appare, dunque, allo stato suscettibile, di per sé sola, di arrecare pregiudizio a quel «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» che «costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa» (così Cass., sez. II, 24 febbraio 2021, n. 5022).
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. 286/1998.
2.3. Ciò posto, ha dimostrato di aver raggiunto un livello di integrazione socio-lavorativa Parte_1 meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, così come richiamato dagli artt. 19, comma 1.1, I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
Dalla documentazione disponibile, difatti, emerge che il ricorrente, a decorrere dal 2021, ha pressoché sempre svolto attività lavorativa. Nella fattispecie, dal 23.8.2021 al 3.9.2021 egli ha lavorato come vendemmiatore in forza di contratto a tempo determinato instaurato con la ditta individuale IN TA;
in data 30.9.2021 è stato assunto dalla per svolgere l'attività di lavapiatti con contratto CP_2 tempo parziale e determinato, trasformato in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 17.12.2021. Infine, in data 21.7.2022 è stato assunto dalla con iniziale contratto a tempo Controparte_3 determinato, da ultimo prorogato fino al 24.1.2025 (cfr. copie contratto, modelli UNILAV, CU 2023 e 2024, buste paga fino a ottobre 2024).
La frequentazione del corso di alfabetizzazione in lingua italiana, debitamente certificato, si pone – tra l'altro – in linea con la volontà manifestata dal richiedente di raggiungere un buon livello di integrazione (doc. 7 del ricorso).
L'eventuale rimpatrio dell'istante comporterebbe, dunque, una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Sussistono all'evidenza i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
3. In applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c. e non sussistendo ragioni di compensazione totale o
Pag. 5 di 6 parziale, la parte resistente, totalmente soccombente, deve essere condannata al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente, che si liquidano – in conformità ai parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile (applicati in relazione alle sole prime due fasi, di studio e introduttiva, non essendosi svolta attività istruttoria ed essendosi la difesa del ricorrente limitata, in sede di discussione, a riportarsi all'atto introduttivo del giudizio) – in 1.453,00 euro, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, riconosce a , nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, ), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, C.F._1 C.F._2
I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale;
visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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