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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/09/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1001/2023 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Scioglimento di matrimonio iscritta al n. 1001/ 2023 RG promossa da
(CF ), con l'avv. INTERNULLO MARCO Parte_1 C.F._1
del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
(CF ), con l'avv. BERNINI ANTONELLA del CP_1 C.F._2
foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : scioglimento del matrimonio sulle conclusioni concordi delle parti assunte all'udienza cartolare del 9.9.2025
Il Pm per l'accoglimento pagina 1 di 10 FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente depositato il ricorrente conveniva in giudizio la resistente al fine di ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio, adducendo a fondamento di ciò l'intervenuto decorso dei termini dalla separazione ottenuta con negoziazione assistita il 30.6.2021 e autorizzata dal PM in data 9.7.2021. Dopo aver ricordato di essersi unito in matrimonio a KAVAJE (Albania) e che dall'unione era nato il figlio
(2.9.2008), minore affetto da deficit neurologico centrale e periferico ed esiti di Per_1
emiparesi destra ed ancora le condizioni della separazione – affido condiviso, un assegno di € 400,00 mensile a suo carico oltre al 50% e l'AU lasciato alla moglie ed un trasferimento di quote immobiliari a Osio Sotto e a Durazzo – si soffermava in modo particolare sulla rabbia di lei sul minore, con le correlate querele proposte. Ricordava di essere operaio presso A2A e di percepire uno stipendio annuo di € 29.000, mentre la moglie era barista con un guadagno di € 700,00. Ricordava altresì il dato che la casa coniugale fosse onerata da mutuo (€ 700,00). Instava così per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, chiedeva l'affido esclusivo del figlio con il collocamento presso di lui, chiedeva una assegno di mantenimento di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente che contestava la richiesta del cambio di affido e riteneva infondate le accuse pure rivoltele in seno al ricorso. Dopo aver evidenziato il poco tempo che il padre trascorreva col figlio, peraltro senza comunicare, come avrebbe dovuto, i turni lavorativi, si soffermava sulle gravi patologie del minore che, di contro, necessitavano di precisa consapevolezza da parte dei genitori. Si riportava alle indicazioni della psicologa che segue il figlio ed anche allo stesso intervento del TM e dei SS di Dalmine. Concludeva chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione, seppur con l'aumento dell'assegno di mantenimento ad € 700,00 mensili.
pagina 2 di 10 All'esito dell'udienza presidenziale del 25.5.2023 veniva nominato CTU, nella persona della dott.ssa , cui si chiedeva di chiarire in particolare le Persona_2
caratteristiche della personalità del minore e la relazione empatica che egli aveva con entrambi i genitori (:“Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti, ascoltato il minore (previa informazione allo Per_1
stesso circa le finalità dell'audizione e sempre che ciò non sia di pregiudizio in relazione alla situazione personale del medesimo), esperito ogni accertamento ritenuto necessario o anche solo opportuno: 1) quali siano le caratteristiche di personalità delle parti e le loro qualità genitoriali anche in relazione alla capacità del singolo genitore di garantire la figura dell'altro; 2) quale sia la situazione psicofisica attuale del minore e quale Per_1
sia la relazione empatica ed affettiva intercorrente tra il figlio e ciascuna figura genitoriale, avendo cura di indagare, nel corso del colloquio con il minore, qual è la sua opinione e quali i suoi desideri e bisogni anche rispetto al luogo in cui preferisce trascorrere il suo tempo e pernottare, ai tempi e alle modalità di frequentazione con il genitore con il quale non convive etc.; 3) se entrambi, o solo uno dei genitori, sia maggiormente idoneo a garantire un proficuo e stabile percorso di crescita del minore, in rapporto alle specifiche esigenze di cura e in un'ottica di un complessivo accompagnamento nel percorso evolutivo che tenga peraltro conto delle patologie di cui il minore è affetto, con ciò suggerendo qual è il miglior regime di affidamento e/o collocazione prevalente del figlio ed il miglior regime di frequentazione da riservarsi al genitore non convivente con il medesimo (o, se del caso, non affidatario); 4) se siano necessari interventi di supporto alla genitorialità per il maturare di un ruolo genitoriale più sereno e soprattutto più maturo nell'ottica di una maggiore collaborazione e condivisione della responsabilità genitoriale e/o di un intervento in favore del minore per superare eventuali situazioni di disagio e di malessere;
5) autorizza la Consulente a regolamentare nel corso delle operazioni peritali le modalità e i tempi di frequentazione genitori-figlio anche in modo diverso rispetto a quanto attualmente vigente in attuazione pagina 3 di 10 delle condizioni della separazione consensuale, tenuto conto delle emergenze degli accertamenti in corso e, comunque, informando immediatamente questo Giudice in caso di situazioni di grave pregiudizio”.) All'esito del deposito della relazione peritale, più volte prorogata su richiesta del CTU, il Giudice confermava l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, pur riconoscendo alla madre l'esclusiva responsabilità in materia sanitaria, con il collocamento prevalente presso la madre, prendeva atto del diritto di visita come le parti avevano concordato, poneva a carico del padre l'onere di versare per il mantenimento del figlio un assegno mensile di € 500,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie, dando altresì ai SS competenti per Bolgare e per Osio
Sopra ogni indicazione in termini di accertamento e monitoraggio oltre che per la predisposizione di tutti i servizi educativi, psicologici e non utili al minore stesso Veniva altresì riunito il fascicolo pendente presso il TM.
A seguito della pronuncia di proscioglimento della causa penale intentata nei confronti del ricorrente il PM rinunciava a coltivare in modo esplicito la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre (vedi ordinanza allegata del PM).
Richiesta dai procuratori il rinvio della causa essi hanno concluso in modo congiunto.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio civile in data 18.6.2006 a KAVAJE (Albania), matrimonio debitamente trascritto in Italia nel Comune di OSIO SOPRA che dall'unione era nato il figlio
(2.9.2008), minore affetto da deficit neurologico centrale e periferico ed esiti di Per_1
emiparesi destra.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente all'accordo di negoziazione consensuale che, datata 30.6.2021 veniva autorizzata dal PM in data
9.7.2021, mentre il ricorso è stato depositato il 10.2.2023. Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in pagina 4 di 10 considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Possono venire sostanzialmente recepite le condizioni indicate dalle parti perché tese al raggiungimento dell'interesse dell'unico figlio le cui condizioni peraltro sono state adeguatamente considerate . Vale altresì la considerazione che l'affido condiviso del minore rende superfluo ogni sua audizione, non senza considerare che le dette condizioni hanno superato il vaglio del PM.
Anche le considerazione economiche appaiono corrette nella verifica dei rispettivi guadagni dei genitori.
Visto il raggiunto accordo le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 18.6.2006 a
KAVAJE (Albania), matrimonio debitamente trascritto in Italia nel Comune di OSIO
SOPRA tra , nato a [...] , Duress (Albania) il 31/05/1974, e Parte_1
, nata a [...] il [...] CP_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di OSIO SOPRA di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2021 , parte II, n. 4, serie C;
pagina 5 di 10 dispone in conformità degli accordi delle parti:
- 1) Il figlio minore (c.f. ) viene affidato ad Per_1 C.F._3
entrambi i genitori con collocazione presso la madre e residenza presso l'abitazione della stessa a Osio Sopra (BG) in Via Olivetti n. 8.
2) Il padre potrà vedere e stare con il figlio un pomeriggio a settimana compatibilmente con i propri impegni professionali e con quelli di studio del figlio nonché, a week-end alternati, il sabato o la domenica, sempre e comunque previo accordo con il figlio.
I giorni di vacanza e le festività da trascorrere assieme verranno concordati direttamente tra padre e figlio in considerazione dell'età di quest'ultimo.
3) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla madre entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di € 450,00, oltre adeguamento ISTAT annuale. In tale contributo sono da intendersi ricomprese le spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo. CP_
4) la SI percepirà l'assegno unico nella misura del 100%. Alla stessa spetterà, altresì, l'indennità di frequenza erogata dall'INPS a beneficio di , come Per_1
pure i permessi ex l. 104/92 e l'esenzione per il bollo auto, ove non possano beneficiarne entrambi i genitori;
5) ciascun genitore si impegna a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di pagina 6 di 10 assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa/contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali,
pagina 7 di 10 parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Come specificato dal Protocollo orobico: circa la modalità di concertazione ex ante delle spese: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
circa la modalità di documentazione e rimborso spese: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento;
circa la deducibilità fiscale e varie: la detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà
pagina 8 di 10 idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. E' comunque fatto salvo quanto previsto al punto 4);
6) a integrazione e specifica di quanto previsto in punto spese non ricomprese dall'assegno periodico, i genitori esprimono già il proprio consenso a che il figlio Per_1
continui ad essere seguito dalle strutture sanitarie e dai medici a Milano, Pavia e Brescia che lo hanno sempre assistito per le patologie di cui soffre.
I genitori esprimono, altresì, il consenso a che effettui le sedute di Per_1
fisioterapia con cadenza bisettimanale, attualmente tenute dal Dott. Persona_3
nonché le sessioni individuali di nuoto, ora tenute dall'Istruttore Alberto Daminelli, presso la piscina di Osio Sotto.
Quanto alle spese per la fisioterapia, i genitori provvederanno a pagare 10 sedute a testa direttamente al fisioterapista alternandosi nei pagamenti, impegnandosi ogni genitore a mostrare all'altro la fattura di volta in volta emessa dal professionista. CP_ Quanto alle spese per la piscina, il NO rimborserà alla SI il Pt_1
50% dell'importo per ogni carnet di 10 lezioni dalla stessa acquistato, oppure provvederà direttamente all'acquisto alternandosi con l'altro genitore. CP_ La sig.ra sosterrà interamente le spese per corsi di recupero, lezioni private e di sostegno allo studio necessarie per . Per_1
pagina 9 di 10 Al termine del percorso di studi di , ovvero quando il ragazzo non avrà più Per_1
necessità di corsi di recupero, lezioni private e di sostegno allo studio, il 50 % dell'assegno unico che sarebbe di spettanza del sig. verrà trattenuto in acconto ed Pt_1
CP_ utilizzato dalla sig.ra per far fronte al 50 % delle spese straordinarie necessarie per di competenza del padre, comprese quelle relative all'attività sportiva frequentata Per_1
da (ad oggi il corso di nuoto). Per_1
Le comunicazioni tra i genitori in ordine alle spese straordinarie avverranno esclusivamente via email ordinaria ai seguenti indirizzi: Email_1
CP_ quanto alla SI , e quanto al NO Email_2 Pt_1
CP_ 7) La SI si impegna - in continuità e parziale modifica di quanto previsto in sede di accordo di separazione - ad investire la somma di € 3.900,00= nella polizza vita n. 20, 019-921 Garzer AG mediante tre versamenti annuali di € 1.000,00 ed un ultimo di € 900,00 entro il giorno 30 giugno di ogni anno con decorrenza dal 30 giugno 2025.
L'importo e i frutti di tale investimento saranno destinati a alla conclusione Per_1
dell'investimento. CP_ La SI si impegna a consegnare annualmente al padre NO la Pt_1
documentazione attestante i versamenti effettuati;
8) i coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi/e passaporti e carte d'identità e per quello/a del figlio minore, autorizzandone l'espatrio;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'uno nei confronti dell'altro;
10) le spese del presente giudizio si intendono compensate
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio dell'11.9.2025
IL PRESIDENTE est.
pagina 10 di 10
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Scioglimento di matrimonio iscritta al n. 1001/ 2023 RG promossa da
(CF ), con l'avv. INTERNULLO MARCO Parte_1 C.F._1
del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
(CF ), con l'avv. BERNINI ANTONELLA del CP_1 C.F._2
foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : scioglimento del matrimonio sulle conclusioni concordi delle parti assunte all'udienza cartolare del 9.9.2025
Il Pm per l'accoglimento pagina 1 di 10 FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente depositato il ricorrente conveniva in giudizio la resistente al fine di ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio, adducendo a fondamento di ciò l'intervenuto decorso dei termini dalla separazione ottenuta con negoziazione assistita il 30.6.2021 e autorizzata dal PM in data 9.7.2021. Dopo aver ricordato di essersi unito in matrimonio a KAVAJE (Albania) e che dall'unione era nato il figlio
(2.9.2008), minore affetto da deficit neurologico centrale e periferico ed esiti di Per_1
emiparesi destra ed ancora le condizioni della separazione – affido condiviso, un assegno di € 400,00 mensile a suo carico oltre al 50% e l'AU lasciato alla moglie ed un trasferimento di quote immobiliari a Osio Sotto e a Durazzo – si soffermava in modo particolare sulla rabbia di lei sul minore, con le correlate querele proposte. Ricordava di essere operaio presso A2A e di percepire uno stipendio annuo di € 29.000, mentre la moglie era barista con un guadagno di € 700,00. Ricordava altresì il dato che la casa coniugale fosse onerata da mutuo (€ 700,00). Instava così per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, chiedeva l'affido esclusivo del figlio con il collocamento presso di lui, chiedeva una assegno di mantenimento di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente che contestava la richiesta del cambio di affido e riteneva infondate le accuse pure rivoltele in seno al ricorso. Dopo aver evidenziato il poco tempo che il padre trascorreva col figlio, peraltro senza comunicare, come avrebbe dovuto, i turni lavorativi, si soffermava sulle gravi patologie del minore che, di contro, necessitavano di precisa consapevolezza da parte dei genitori. Si riportava alle indicazioni della psicologa che segue il figlio ed anche allo stesso intervento del TM e dei SS di Dalmine. Concludeva chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione, seppur con l'aumento dell'assegno di mantenimento ad € 700,00 mensili.
pagina 2 di 10 All'esito dell'udienza presidenziale del 25.5.2023 veniva nominato CTU, nella persona della dott.ssa , cui si chiedeva di chiarire in particolare le Persona_2
caratteristiche della personalità del minore e la relazione empatica che egli aveva con entrambi i genitori (:“Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti, ascoltato il minore (previa informazione allo Per_1
stesso circa le finalità dell'audizione e sempre che ciò non sia di pregiudizio in relazione alla situazione personale del medesimo), esperito ogni accertamento ritenuto necessario o anche solo opportuno: 1) quali siano le caratteristiche di personalità delle parti e le loro qualità genitoriali anche in relazione alla capacità del singolo genitore di garantire la figura dell'altro; 2) quale sia la situazione psicofisica attuale del minore e quale Per_1
sia la relazione empatica ed affettiva intercorrente tra il figlio e ciascuna figura genitoriale, avendo cura di indagare, nel corso del colloquio con il minore, qual è la sua opinione e quali i suoi desideri e bisogni anche rispetto al luogo in cui preferisce trascorrere il suo tempo e pernottare, ai tempi e alle modalità di frequentazione con il genitore con il quale non convive etc.; 3) se entrambi, o solo uno dei genitori, sia maggiormente idoneo a garantire un proficuo e stabile percorso di crescita del minore, in rapporto alle specifiche esigenze di cura e in un'ottica di un complessivo accompagnamento nel percorso evolutivo che tenga peraltro conto delle patologie di cui il minore è affetto, con ciò suggerendo qual è il miglior regime di affidamento e/o collocazione prevalente del figlio ed il miglior regime di frequentazione da riservarsi al genitore non convivente con il medesimo (o, se del caso, non affidatario); 4) se siano necessari interventi di supporto alla genitorialità per il maturare di un ruolo genitoriale più sereno e soprattutto più maturo nell'ottica di una maggiore collaborazione e condivisione della responsabilità genitoriale e/o di un intervento in favore del minore per superare eventuali situazioni di disagio e di malessere;
5) autorizza la Consulente a regolamentare nel corso delle operazioni peritali le modalità e i tempi di frequentazione genitori-figlio anche in modo diverso rispetto a quanto attualmente vigente in attuazione pagina 3 di 10 delle condizioni della separazione consensuale, tenuto conto delle emergenze degli accertamenti in corso e, comunque, informando immediatamente questo Giudice in caso di situazioni di grave pregiudizio”.) All'esito del deposito della relazione peritale, più volte prorogata su richiesta del CTU, il Giudice confermava l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, pur riconoscendo alla madre l'esclusiva responsabilità in materia sanitaria, con il collocamento prevalente presso la madre, prendeva atto del diritto di visita come le parti avevano concordato, poneva a carico del padre l'onere di versare per il mantenimento del figlio un assegno mensile di € 500,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie, dando altresì ai SS competenti per Bolgare e per Osio
Sopra ogni indicazione in termini di accertamento e monitoraggio oltre che per la predisposizione di tutti i servizi educativi, psicologici e non utili al minore stesso Veniva altresì riunito il fascicolo pendente presso il TM.
A seguito della pronuncia di proscioglimento della causa penale intentata nei confronti del ricorrente il PM rinunciava a coltivare in modo esplicito la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre (vedi ordinanza allegata del PM).
Richiesta dai procuratori il rinvio della causa essi hanno concluso in modo congiunto.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio civile in data 18.6.2006 a KAVAJE (Albania), matrimonio debitamente trascritto in Italia nel Comune di OSIO SOPRA che dall'unione era nato il figlio
(2.9.2008), minore affetto da deficit neurologico centrale e periferico ed esiti di Per_1
emiparesi destra.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente all'accordo di negoziazione consensuale che, datata 30.6.2021 veniva autorizzata dal PM in data
9.7.2021, mentre il ricorso è stato depositato il 10.2.2023. Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in pagina 4 di 10 considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Possono venire sostanzialmente recepite le condizioni indicate dalle parti perché tese al raggiungimento dell'interesse dell'unico figlio le cui condizioni peraltro sono state adeguatamente considerate . Vale altresì la considerazione che l'affido condiviso del minore rende superfluo ogni sua audizione, non senza considerare che le dette condizioni hanno superato il vaglio del PM.
Anche le considerazione economiche appaiono corrette nella verifica dei rispettivi guadagni dei genitori.
Visto il raggiunto accordo le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 18.6.2006 a
KAVAJE (Albania), matrimonio debitamente trascritto in Italia nel Comune di OSIO
SOPRA tra , nato a [...] , Duress (Albania) il 31/05/1974, e Parte_1
, nata a [...] il [...] CP_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di OSIO SOPRA di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2021 , parte II, n. 4, serie C;
pagina 5 di 10 dispone in conformità degli accordi delle parti:
- 1) Il figlio minore (c.f. ) viene affidato ad Per_1 C.F._3
entrambi i genitori con collocazione presso la madre e residenza presso l'abitazione della stessa a Osio Sopra (BG) in Via Olivetti n. 8.
2) Il padre potrà vedere e stare con il figlio un pomeriggio a settimana compatibilmente con i propri impegni professionali e con quelli di studio del figlio nonché, a week-end alternati, il sabato o la domenica, sempre e comunque previo accordo con il figlio.
I giorni di vacanza e le festività da trascorrere assieme verranno concordati direttamente tra padre e figlio in considerazione dell'età di quest'ultimo.
3) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla madre entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di € 450,00, oltre adeguamento ISTAT annuale. In tale contributo sono da intendersi ricomprese le spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo. CP_
4) la SI percepirà l'assegno unico nella misura del 100%. Alla stessa spetterà, altresì, l'indennità di frequenza erogata dall'INPS a beneficio di , come Per_1
pure i permessi ex l. 104/92 e l'esenzione per il bollo auto, ove non possano beneficiarne entrambi i genitori;
5) ciascun genitore si impegna a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di pagina 6 di 10 assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa/contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali,
pagina 7 di 10 parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Come specificato dal Protocollo orobico: circa la modalità di concertazione ex ante delle spese: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
circa la modalità di documentazione e rimborso spese: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento;
circa la deducibilità fiscale e varie: la detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà
pagina 8 di 10 idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. E' comunque fatto salvo quanto previsto al punto 4);
6) a integrazione e specifica di quanto previsto in punto spese non ricomprese dall'assegno periodico, i genitori esprimono già il proprio consenso a che il figlio Per_1
continui ad essere seguito dalle strutture sanitarie e dai medici a Milano, Pavia e Brescia che lo hanno sempre assistito per le patologie di cui soffre.
I genitori esprimono, altresì, il consenso a che effettui le sedute di Per_1
fisioterapia con cadenza bisettimanale, attualmente tenute dal Dott. Persona_3
nonché le sessioni individuali di nuoto, ora tenute dall'Istruttore Alberto Daminelli, presso la piscina di Osio Sotto.
Quanto alle spese per la fisioterapia, i genitori provvederanno a pagare 10 sedute a testa direttamente al fisioterapista alternandosi nei pagamenti, impegnandosi ogni genitore a mostrare all'altro la fattura di volta in volta emessa dal professionista. CP_ Quanto alle spese per la piscina, il NO rimborserà alla SI il Pt_1
50% dell'importo per ogni carnet di 10 lezioni dalla stessa acquistato, oppure provvederà direttamente all'acquisto alternandosi con l'altro genitore. CP_ La sig.ra sosterrà interamente le spese per corsi di recupero, lezioni private e di sostegno allo studio necessarie per . Per_1
pagina 9 di 10 Al termine del percorso di studi di , ovvero quando il ragazzo non avrà più Per_1
necessità di corsi di recupero, lezioni private e di sostegno allo studio, il 50 % dell'assegno unico che sarebbe di spettanza del sig. verrà trattenuto in acconto ed Pt_1
CP_ utilizzato dalla sig.ra per far fronte al 50 % delle spese straordinarie necessarie per di competenza del padre, comprese quelle relative all'attività sportiva frequentata Per_1
da (ad oggi il corso di nuoto). Per_1
Le comunicazioni tra i genitori in ordine alle spese straordinarie avverranno esclusivamente via email ordinaria ai seguenti indirizzi: Email_1
CP_ quanto alla SI , e quanto al NO Email_2 Pt_1
CP_ 7) La SI si impegna - in continuità e parziale modifica di quanto previsto in sede di accordo di separazione - ad investire la somma di € 3.900,00= nella polizza vita n. 20, 019-921 Garzer AG mediante tre versamenti annuali di € 1.000,00 ed un ultimo di € 900,00 entro il giorno 30 giugno di ogni anno con decorrenza dal 30 giugno 2025.
L'importo e i frutti di tale investimento saranno destinati a alla conclusione Per_1
dell'investimento. CP_ La SI si impegna a consegnare annualmente al padre NO la Pt_1
documentazione attestante i versamenti effettuati;
8) i coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi/e passaporti e carte d'identità e per quello/a del figlio minore, autorizzandone l'espatrio;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'uno nei confronti dell'altro;
10) le spese del presente giudizio si intendono compensate
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio dell'11.9.2025
IL PRESIDENTE est.
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