Sentenza 30 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 30/01/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00310/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Rizzo, Dario Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- del 04.12.2023 con la quale il Comune di Lipari ha rigettato l'istanza di condono edilizio avviata con istanza assunta al prot. n. -OMISSIS- del 09.12.2004; di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 la dott.ssa Agnese Anna Barone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza dell’8 marzo 2024, il ricorrente, proprietario di un fabbricato nel Comune di Lipari – isola di Vulcano, ha chiesto il condono, ai sensi dell’art. 32 della l. 326/2023, di un fabbricato in muratura ad una elevazione f.t. per un volume complessivo di mc. 261,93
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 4 dicembre 2023 il Comune di Lipari ha respinto l’istanza in considerazione:
a) che due richieste di integrazione documentale del 14 giugno 2005 prot. n. -OMISSIS- e del 22 settembre 2016 prot. n. -OMISSIS- erano rimaste prive di riscontro;
b) che la tipologia di abuso denunciata “ è la n.1 e pertanto la stessa non è suscettibile di condonabilità all’interno delle zone vincolate dal punto di vista paesaggistico ”.
2. Con ricorso notificato in data 8 marzo 2024, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e segg. e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; omessa comunicazione del preavviso di rigetto; difetto di motivazione; eccesso di potere; violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento;
2) Violazione di legge; violazione della disciplina sul procedimento amministrativo; eccesso di potere; violazione del principio di parità di trattamento; illogicità e contraddittorietà manifesta; violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento;
3) Violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge 24.11.2003 n. 326, in combinato disposto con l’art. 24 della legge regionale 5.11.2004 n. 15 e con l’art. 23, comma 11, della legge regionale 10.8.1985 n. 37; eccesso di potere; violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento;
4) Violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge 24.11.2003 n. 326, in combinato disposto con l’art. 24 della legge regionale 5.11.2004 n. 15 e con l’art. 23, comma 11, della legge regionale 10.8.1985 n. 37; eccesso di potere; violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento;
5) Violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge 24.11.2003 n. 326, in combinato disposto con l’art. 24 della legge regionale 5.11.2004 n. 15 e con l’art. 23, comma 11, della legge regionale 10.8.1985 n. 37; violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del D.lgs. 22.1.2004 n. 42; errore nei presupposti di fatto; eccesso di potere; violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
3. Il Comune di Lipari non si è costituito in giudizio.
4. Parte ricorrente non ha depositato ulteriori scritti difensivi limitandosi a formulare, in data 23 gennaio 2025, un’istanza di rinvio della trattazione della causa, richiamando la deliberazione di Giunta Regionale n. 326 dell’11 ottobre 2024 rubricata “ Approvazione disegno di legge: “Recepimento del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105, recante 'Disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia”.
5. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2025, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
6. In via preliminare, il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta di rinvio presentata dal ricorrente, giacché la generica motivazione su cui essa poggia - senza che peraltro sia stata concretamente esternata l’eventuale rilevanza delle disposizioni richiamate sulla fattispecie in esame - non configura alcuna situazione di “eccezionalità” che, possa giustificare il differimento della trattazione della causa sola, ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, cod. proc. amm.
7. Il ricorso è infondato.
7.1 Quanto alle censure concernenti il difetto di motivazione va innanzitutto osservato che il provvedimento poggia su due distinti profili concernenti rispettivamente:
- il mancato riscontro alle richieste di integrazione documentale (circostanza questa nemmeno contestata dal ricorrente);
- la tipologia di abuso (1) insuscettibile di condonabilità.
Risultano, pertanto, adeguatamente esternate sia le ragioni di fatto, sia quelle di diritto poste a fondamento dell’atto di diniego.
7.2 Inoltre, anche per le ragioni che saranno esposte nel proseguo, si tratta di un provvedimento vincolato che rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di diniego, dal momento che, a fronte di un abuso di tipologia 1 in zona vincolata, circostanza anch’essa non contestata, non è ipotizzabile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato. (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania - Napoli, sez. II, 2 luglio 2020, n. 2842; sez. III, 7 gennaio 2020, n. 78; T.A.R. Sicilia, AT, sez. V, 22 novembre 2024).
7.3 Sono, pertanto, infondati i primi due motivi di ricorso.
8. I restanti motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono anch’essi infondati.
Osserva il Collegio che il c.d. terzo condono, in Sicilia, è regolato dall’art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, il cui comma 1 stabilisce che dalla «data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni».
8.1 L’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Come ricordato in diverse pronunce di questo Tribunale (cfr. T.A.R. AT, I, 28.3.2023, n.1029; T.A.R. AT, I, 30.3.2023 n. 1089; T.A.R. AT, II, 11.4.2023, 1196), per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781), ai sensi del cit. art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano “congiuntamente” determinate condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Va evidenziato che la più recente giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., 19 dicembre 2022, n. 252), nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19 (“1. L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente”), nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- il cit. art. 24 della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce «carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta»;
- in tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la legge reg. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione Siciliana, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare «tra le possibili varianti di senso del testo originario» dell’art. 24 della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
8.2 Da quanto sopra deriva che non sussistono i presupposti di condonabilità dell’opera in questione, in quanto, come si ricava dagli atti del procedimento prodotti in giudizio, l’opera abusiva in questione consiste nella “realizzazione di un fabbricato in muratura ad una elevazione fuori terra” per un volume complessivo di mc 261,93 “interamente abusivo” , rientra in tipologia “1” e insiste su area sottoposta a vincolo paesaggistico risultando, pertanto, neutrale la natura assoluta o relativa dello stesso.
Da ciò deve farsi discendere anche la natura vincolata dell’atto impugnato (venendo in questione una nuova costruzione), risultando non accoglibile la generica censura con cui parte ricorrente deduce il vizio di disparità di trattamento rispetto a non meglio precisate istanze di sanatoria esitate anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, in quanto tale figura sintomatica dell’eccesso di potere può, in ipotesi, ritenersi sussistente solo quando l’Amministrazione eserciti poteri discrezionali (T.A.R. Sicilia, AT, II, 30 marzo 2023, n. 1074; T.A.R. Sicilia - AT, sez. III, 28 ottobre 2024, n. 3491). Deve inoltre rammentarsi che il vizio di disparità di trattamento è configurabile solo nell'ipotesi di situazioni perfettamente identiche, evenienza, questa, che non è stata nemmeno allegata e documentata in ricorso.
8.3 Non è, inoltre, configurabile, in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza di condono, alcun legittimo affidamento sulla regolarizzabilità delle opere abusive; invero, è escluso che il trascorrere del tempo possa legittimare una situazione contra ius o consolidare un affidamento tutelabile alla conservazione dell'opera abusiva oggetto di condono, essendo di contro rinvenibile un ingiustificato mantenimento nel tempo ed utilizzo del bene insuscettibile di sanatoria, a vantaggio del privato e in danno dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 3 maggio 2022, n. 3024; T.A.R. AT, sez. II, 28 dicembre 2022, n. 3450; T.A.R. AT n. 3695/2023 e 2825/2023).
9. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso, quindi, infondato e deve essere rigettato.
10. In ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Lipari, nessuna statuizione è dovuta sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.