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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione, nella persona del giudice dr. Vincenzo De Franceschi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1374 del ruolo generale affari contenziosi del Tribunale di Potenza dell'anno 2020
TRA
partita IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo amministratore rappresentante legale pro-tempore, ed Pt_2
(codice fiscale ), entrambi elettivamente
[...] C.F._1 domiciliati in Potenza alla Via Isca del Pioppo n. 178, presso lo studio dell'avvocato
Mariani Giuseppe, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
, (codice fiscale ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Bologna alla Via Caduti di Cefalonia n. 2, presso lo studio dell'avvocato
Raimondo Antonella, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso ex art. 688 cpc;
PARTE CONVENUTA – OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo emesso in data 03/04 febbraio 2020 ex art. 614 cpc nella causa RGE n. 1002/2017;
CONCLUSIONI: rese all'udienza del 04/07/2024, in cui le parti si riportavano ai rispettivi atti.
Svolgimento del processo
Occorre premettere che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 cpc, come novellato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del
Pag. 1 a 10 2009. Con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai fatti di causa ed allo svolgimento del processo, per quanto qui di seguito non esposto, si fa espresso rinvio agli atti di causa ed ai verbali di udienza.
con atto di citazione in opposizione a decreto Controparte_2 ingiuntivo, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, notificato in data 01/06/2020 chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle richieste e considerazioni di diritto contenute negli atti di causa, così provvedere: 1) accertare e dichiarare che i lavori di livellamento del terreno, relativamente ai quali è stata redatta la nota spese alla base del decreto ingiuntivo opposto, come vistata dall'Ufficiale Giudiziario nella procedura di esecuzione dell'obbligo di fare, erano già stati eseguiti spontaneamente dagli opponenti ad opera dell'impresa ; 2) accertare e Controparte_3 dichiarare che i lavori di livellamento del terreno, relativamente ai quali è stata redatta la nota spese alla base del decreto ingiuntivo opposto, come vistata dall'Ufficiale Giudiziario nella procedura di esecuzione dell'obbligo di fare, nuovamente eseguiti dalla impresa di Picerno, sono Controparte_4 difformi dalle indicazioni tecniche contenute nell'accordo bonario alla base della procedura esecutiva;
3) accertare e dichiarare che l'Impresa CP_5 ha eseguito, difformemente da quanto previsto nell'elaborato tecnico sul quale
[...]
è fondata la procedura di esecuzione dell'obbligo di fare, lavori di scavo in trincea alla base delle fondamenta del fabbricato di proprietà degli opponenti, mettendone a rischio la staticità; 4) accertare e dichiarare che il danno subito dagli opponenti in relazione alle lavorazioni di cui al precedente punto 3) è prudenzialmente quantificato nella somma di € 20.000,00 somma che dovrà comunque essere riconosciuta a titolo di danno subito ed in via riconvenzionale in favore degli opponenti anche a seguito di espletamento di apposita consulenza tecnica che sin da ora si richiede;
5) dichiarare conseguentemente la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
per
l'effetto: 6) dichiarare nullo e privo di efficacia il Decreto di Ingiunzione ex art. 612
c.p.c. reso nella procedura di esecuzione n. 1002/2017 R.G.E. in data 03.02.2020, munito di formula esecutiva in data 03.03.2020 e del pedissequo atto di precetto notificati in data 23.04.2020; 7) condannare conseguentemente l'opposto,
al pagamento in favore degli opponenti, della somma di € Controparte_1
20.000,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e che verrà provata in corso di causa, entro il limite di € 26.000,00 rinunciando espressamente in questa sede all'eventuale esubero;
8) condannare infine il signor al Controparte_1
Pag. 2 a 10 pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatali, per dichiarato anticipo”.
A fondamento il medesimo deduceva: che il Tribunale di Potenza con decreto del
03/02/2020, depositato in data 04/02/2020, ingiungeva il pagamento della somma di €
7.964,25, oltre interessi come richiesti e successive occorrende dalla domanda, oltre al pagamento delle spese e competenze legali, quantificate in € 540,00 oltre spese generali, CPA ed IVA, munendolo di provvisoria esecuzione ex art. 642 cpc;
che detto ricorso, con allegato decreto di ingiunzione, veniva notificato, unitamente all'atto di precetto, per la somma complessivamente calcolata in € 8.906,31, oltre interessi legali come disposti dal Giudice, a mezzo raccomandata A.R. ricevuta in data 23/04/2020; che la Società Verdi Colli s.a.s., in qualità di proprietaria dell'immobile esistente in
Agro di Bella alla Località Sant'Antonio Casalini, per effetto di permesso a costruire rilasciato in data 03/04/2015 dal Comune di , aveva proceduto nell'aprile 2015 CP_3 alla realizzazione dei lavori di ampliamento della struttura preesistente adibita a ristorante, parcheggi e spazi per servizi turistici complementari, ricadente sulle particelle 270, 71 e 510 del foglio 23; che in data 20/07/2016 l'opposto, in qualità di proprietario del terreno confinante censito al foglio 23 particelle 894, 896, 898, 900 e
902, depositava al Comune di una relazione geologica, lamentando una CP_3 situazione di pericolo per le cose, ed in pari data promuoveva presso il Tribunale Civile di Potenza il giudizio iscritto al n. 2544/2016 R.G., con richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art. 669 cpc, asserendo che una parte del terreno di risulta fosse stato spostato in modo tale da costituire un rilevato artificiale comportante un dislivello di circa 10 metri;
che, instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Potenza disponeva procedersi all'accertamento tecnico preventivo richiesto, ed a seguito del sopralluogo del CTU nominato, le parti stipulavano in data 26/11/2016 un accordo di conciliazione con il quale gli odierni attori si impegnavano a livellare il terreno di proprietà di e ad effettuare opere di canalizzazione della acque di scolo, Controparte_1 provenienti sia dalla loro proprietà che dalla sovrastante strada provinciale n. 92, effettivo collettore di tutte le acque meteoriche provenienti dai terreni posizionati a monte dei luoghi per cui è causa;
che, al fine di eseguire quanto stabilito nel menzionato accordo, gli odierni attori affidavano l'incarico alla ditta specializzata
; che, effettuati i lavori di livellamento, in osservanza delle indicazioni CP_6 contenute nell'accordo transattivo, l'esecutore sin da subito manifestava perplessità di natura tecnica circa l'effettiva possibilità di realizzare il canale di convogliamento e dispersione delle acque meteoriche, secondo le indicazioni contenute nell'accordo; che, a fronte di tali sollevate perplessità, le parti, per il tramite del proprio difensore
Pag. 3 a 10 dell'epoca, inviavano, in data 06/12/2017, un'esplicita e formale richiesta all'Ufficio
Tecnico del affinché provvedesse a calendarizzare un sopralluogo al Parte_3 fine di fugare ogni ipotesi di irrealizzabilità delle opere, soprattutto al fine di salvaguardare le proprietà private collocate a valle delle opere da realizzare;
che in data 17/01/2018 il preso atto che i lavori di livellamento erano stati Parte_3 eseguiti, invitava i richiedenti a munirsi di apposito titolo autorizzativo necessario per eseguire i restanti lavori, consistenti nella realizzazione del menzionato canale di scolo;
che, a seguito di tale invito, depositava, presso il Comune di Parte_1
Bella, una C.I.L.A. in data 08/03/2018; che nelle more dava corso Controparte_1 al procedimento per l'esecuzione dell'obbligo di fare, iscritto al n. 1002/2017 R.G.E. innanzi il Tribunale Civile di Potenza, nel quale gli odierni attori si costituivano;
che il con nota del 05/04/2018, con riferimento alla C.I.L.A. presentata, Parte_3 richiedeva un'integrazione di natura tecnica, necessaria per valutare la fattibilità delle opere da realizzare, così come stabilito in sede conciliativa;
che detta integrazione richiesta veniva depositata il 16/04/2018; che detto con successiva Pt_3 comunicazione del 10/05/2018, prendendo atto della C.I.L.A. e della documentazione di natura tecnica, presentata dagli odierni attori, testualmente osservava che “verificato che il nuovo sistema che si intende realizzare rilascia le acque convogliate nell'esistente zanella della strada comunale….e quindi, a parere dello scrivente, risulta chiaramente inidoneo ad assolvere il compito di allontanare le acque in modo sicuro, invita il tecnico progettista ad un approfondimento della soluzione prospettata al fine di evitare modifiche sostanziali del normale deflusso delle acque, tali da compromettere il bene pubblico (strada) e le sottostanti proprietà”; che, in riscontro, il Geom. , su incarico degli odierni attori, con nota del 26/10/2018, Controparte_7 depositata nella procedura esecutiva n. 1002/2017 R.G.E., evidenziava che i rilievi mossi con la nota del 10/05/2018 non potevano trovare alcun accoglimento, a meno che non si procedesse ad una modifica degli accordi presi in sede di transazione a definizione del procedimento di accertamento tecnico preventivo RG n. 2544/2016; che, non potendo intervenire sulla soluzione tecnica ivi individuata dal C.T.U. del
Tribunale, chiedeva al medesimo Ufficio di indicare quali modifiche concretamente apportare al fine di rendere attuabile l'intervento progettato;
che veniva quindi iniziata la procedura di esecuzione, a seguito della quale l'Ufficiale Giudiziario, Dott. Per_1
, incaricato di mettere in esecuzione il provvedimento reso in data 02/01/2019
[...] dal G.E. nell'ambito del procedimento n. 1002/2017 R.G.E., nominava il proprio consulente tecnico, nella persona del Geom. ; che nel corso Parte_4 dell'accesso effettuato dall'Ufficiale Giudiziario incaricato l'opponente evidenziava, con il supporto del proprio consulente di parte Geom. , oltre alle Controparte_7
Pag. 4 a 10 problematiche di natura tecnica che rendevano impossibile realizzare il canale di scolo, dato il pericolo incombente per le proprietà poste a valle dei luoghi oggetto dell'intervento, la ulteriore situazione di assoluta incertezza della linea di confine tra i fondi finitimi, il che rendeva assolutamente impossibile ubicare il canale di scolo, in aderenza alle pattuizioni intercorse nell'accordo transattivo;
che in sede di ulteriore accesso del 06/06/2019, il C.T.U. nominato dall'Ufficiale Giudiziario, Geom.
[...]
con propria relazione allegata al verbale di accesso, evidenziava che, in Parte_5 relazione alle opere oggetto dell'esecuzione dell'obbligo di fare, “il tipo di soluzione prevista nel verbale di conciliazione, a proprio parere e secondo le proprie considerazioni, non risolve definitivamente il problema come previsto dagli elaborati, in prossimità della strada comunale a valle dove è prevista una paratia di calma in pietrame a metri 1,15 dalla proprietà comunale, lo scrivente evidenzia che durante le avversità atmosferiche ed in virtù della tubazione drenante prevista, le acque si sverseranno e senza alcun dubbio sulla strada comunale, creando a parere disagi.
Non solo, come si evince dalla documentazione fotografica allegata in prossimità della strada comunale a valle insistono dei fabbricati ad uso abitativo ed annessi, il flusso delle acque sicuramente e senza alcun dubbio invaderà la proprietà sottostante con infiltrazioni alle strutture….”; che, in conclusione, il medesimo ribadiva che “da un'analisi di valutazione, esprime le proprie osservazioni in merito al tipo di soluzione di cui al verbale di conciliazione del 26.11.2016, nel senso che non sarà del tutto risolutivo, pertanto consiglia di coinvolgere sia l'Ente Provincia che
l'Amministrazione comunale di , al fine di effettuare uno studio più approfondito CP_3 per un progetto esecutivo conforme al caso affinché effettivamente si elimini il presente problema”; che il Sindaco del il quale per altro aveva Parte_3 partecipato al sopralluogo ed al verbale conseguentemente redatto in data 09/07/2019, ordinava ai proprietari, siano essi agricoltori o meno, “ …di provvedere a regimentare le acque di scolo mediante idonei solchi atti a convogliare le acque nei canali o nei pozzi laterali ed in vicinanza delle strade pubbliche, nel più vicino recettore”; che, nonostante ciò l'Ufficiale Giudiziario incaricato dava comunque corso all'esecuzione delle opere, fissando per il giorno 09/07/2019 l'inizio dei lavori a mezzo dell'impresa individuata, Eurobuilding Srls., nel cui preventivo, comparivano indicazioni relative al livellamento del terreno, con un conseguente esborso economico di notevole entità, operazioni già completamente eseguite dagli odierni attori prima della presentazione della C.I.L.A. relativa alla sola esecuzione del canale di scolo delle acque, pretendendo evidentemente di addossare agli attori un costo di ben € 14.540,00 oltre I.V.A. per lavori dagli stessi già eseguiti;
che essi opponenti in data 16/07/2019 depositavano atto di opposizione all'esecuzione nella causa RGE 1002/2017, con cui chiedevano al
Pag. 5 a 10 Giudice dell'esecuzione tutte le disposizioni necessarie per eliminare le difficoltà che erano state manifestate nel corso dell'esecuzione; che il Tribunale di Potenza, con provvedimento del 09/08/2019 rigettava l'istanza di sospensione richiesta inaudita altera parte, fissando un'udienza di comparizione;
che in data 18/07/2019
[...]
e promuovevano dinanzi al Tribunale di Potenza ricorso ex art. 688 Parte_6 CP_8
c.p.c e art. 1171 c.c., iscritto al n. 2043/2019 R.G., nel quale eccepivano, in qualità di proprietarie del terreno su cui insiste l'immobile adibito a loro abitazione, sito in CP_3 alla Località Sant'Antonio Casalini n. 86 e posto a valle rispetto alla proprietà di e di che il tipo di soluzione previsto nel verbale di Parte_2 Parte_1 conciliazione avrebbe comportato che le acque si sarebbero sversate senza alcun dubbio sulla strada comunale, creando disagi anche ai fabbricati ad uso abitativo e di proprietà delle medesime, determinando l'invasione della proprietà sottostante con infiltrazioni alle strutture;
che il Tribunale di Potenza, con provvedimento del
29/07/2019, reso inaudita altera parte, ordinava ad ed a Parte_2 Parte_1 di sospendere le opere intraprese sui loro fondi e fissava per la comparizione delle
[...] parti l'udienza del 22/08/2019; che in tale giudizio si costituivano sia essi opponenti che parte opposta;
che alla luce di quanto rappresentato è evidente che non si configura in capo agli odierni attori nessuna violazione degli obblighi di fare o alcun inadempimento, avendo gli stessi provveduto, sostenendo le relative spese, a realizzare l'opera di livellamento del terreno di proprietà del sig. seguendo le CP_1 prescrizioni tecniche contenute nell'accordo di conciliazione;
che i lavori di livellamento eseguiti avevano comportato uno scavo in trincea a ridosso delle fondazioni del fabbricato di proprietà degli opponenti, tali da arrecare allo stesso un grave pregiudizio per la staticità, quantificati in € 20.000,00, somma per la quale avanzavano domanda in via riconvenzionale.
Si costituiva in giudizio il quale concludeva per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Lo stesso chiedeva anche il rigetto dell'istanza di sospensione.
Il giudice con provvedimento del 12/01/2021 rigettava l'istanza di sospensione dell'ingiunzione di pagamento e concedeva alle parti i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 cpc.
Successivamente all'udienza del 15/06/2022 il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 04/07/2024 la causa era assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di note conclusionali e di replica.
Pag. 6 a 10 Motivi della decisione
Le domande proposte da e nel libello introduttivo Parte_2 Parte_1 vanno dichiarate in parte inammissibili ed in parte infornate.
Nell'“atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e pedissequo decreto con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo”, gli istanti hanno inteso proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso ex art. 614 cpc dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Potenza nella causa RGE 1002/2017 e con il quale sono state liquidate, in favore di le spese da quest'ultimo Controparte_1 sostenute, sino a quella data, nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata di obbligo di fare.
L'art. 614 cpc statuisce che: “Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione. Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642”.
Dalla formulazione di detta norma emerge con chiarezza che la parte esecutante introduce uno speciale procedimento monitorio dinanzi al giudice dell'esecuzione, funzionalmente competente a provvedere in merito alla liquidazione. Tale procedimento monitorio si fonda su una prova scritta, dotata di efficacia privilegiata che è costituita dalla nota delle spese, redatta dalla parte istante e munita del visto dell'ufficiale giudiziario, cui spetta di attestare l'effettiva riconducibilità delle spese evidenziate alle operazioni esecutive. La circostanza che si tratti di prova scritta privilegiata si desume dal fatto che, in presenza della nota recante il visto dell'organo esecutivo, il giudice dell'esecuzione, compiute le opportune verifiche, pronuncia decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 cpc.
Il giudice dell'esecuzione, cioè, pronuncia il decreto ingiuntivo nei limiti in cui riconosce che la somma richiesta dal creditore a titolo di spese sia giustificata, ovvero quando ritiene che “le spese denunciate” dalla parte istante, non solo siano congrue e riferibili all'esecuzione, ma non debbano restare a carico della parte esecutante in ragione della natura del rapporto cui si riferisce il titolo esecutivo. Detto decreto è opponibile, ai sensi dell'art. 645 cpc, nel termine di quaranta giorni dalla sua notificazione.
Inoltre, secondo la più autorevole giurisprudenza, con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal G.E. ai sensi dell'art. 614, II co., cpc., l'opponente può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, ma non può
Pag. 7 a 10 contestare “… il quomodo dell'esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 c.p.c. Qualora
l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché --se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall'ufficiale giudiziario- non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo” (vd., Cass. n.
12466/2023).
Orbene, tonando al caso d specie, risulta con estrema evidenza, che parte opponente nulla ha dedotto nel ricorso introduttivo relativamente alla incongruità delle spese liquidate dal giudice dell'esecuzione nell'opposto decreto ingiuntivo. Né altrimenti poteva essere, avendo il giudice dell'esecuzione provveduto a liquidare esclusivamente le spese sino a quel momento sostenute dall'esecutante e consistite: nel contributo unificato e nell'imposta di bollo per l'iscrizione a ruolo del ricorso, le spese dell riportate nel loro ammontare nei singoli verbali di accesso, l'acconto CP_9 corrisposto al CTU nominato ed alla ditta scelta per i lavori da eseguire, il tutto secondo la nota vistata dall'Ufficiale Giudiziario. Inoltre le attività compiute dal CTU
e dalla ditta sono espressamente evincibili dai verbali di accessi redatti dall'Ufficiale
Giudiziario e depositati agli atti di causa. In particolare: in tutti i verbali si dà atto della presenza del CTU nominato e delle molteplici attività da questi espletate;
nel verbale del 25/06/2019 le parti discutevano ed accettavano il preventivo redatto dalla ditta
Eurobuilding Srl per i lavori a farsi;
nel verbale del 09/07/2019 tale ditta iniziava i lavori;
nel verbale del 01/08/2019 il CTU dava atto che era stato realizzato un tratto di circa 34 metri lineari di trincea drenante, già con tubo drenante e tessuto non tessuto non ancora coperto.
Come sopra precisato, inoltre, il decreto opposto veniva emesso ad esecuzione non ancora conclusa, ma sospesa dal Tribunale Potenza con provvedimento inaudita altera parte, emesso il 29/07/2019 nella causa RG n. 2043/2019 (ovvero la causa di danno temuto promossa dai proprietari dei fondi a valle rispetto a quello di proprietà degli esecutati). A tale ultimo proposito è, però, il caso di evidenziare che parte opposta ha depositato, unitamente alle note conclusionali, anche il provvedimento emesso dal
Pag. 8 a 10 Tribunale a definizione del suddetto giudizio e nel quale è dato leggersi: “[…] -
Revoca il precedente decreto di sospensione del 29.07.2019; - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, autorizza la continuazione della nuova opera intrapresa con le cautele analiticamente individuate nelle conclusioni della CTU agli atti […]”.
In conclusioni, tutte le domande proposte in citazione sub 5 e 6 vanno rigettate, non avendo parte istante alcunché dedotto relativamente alla incongruità delle spese liquidate dal giudice dell'esecuzione nel decreto opposto;
tutte le restanti domande, fondate sulla circostanza che le opere di livellamento di cui al titolo esecutivo erano state già eseguite dagli opponenti, quelle relative alle ulteriori opere da eseguire per un corretto convogliamento delle acque non previste nel titolo, e quelle relative all'esatto confine dei fondi, sono tutte questioni attinenti al quomodo dell'esecuzione e, pertanto, inammissibili in tale sede in quanto da far valere esclusivamente con gli opportuni rimedi approntati dal codice di procedura civile negli art. 615 e 617 cpc.
In ogni caso tutte le questione sopra proposte sembrano allo stato venute meno a seguito del sopra richiamato provvedimento emesso nella causa RG n. 2043/2019.
In fine, relativamente alla domanda promossa da parte opposta di condanna degli opponenti al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma
3, cpc, l'odierno giudicante ritiene, all'esito del giudizio, che non siano emersi elementi tali da potersi dire che l'attore abbia promosso il presente giudizio in presenza dell'elemento psicologico della malafede o della colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito;
non è infatti emersa quella consapevolezza del proprio torto e di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate (ex D.M. 55/2014), per la fascia di valore da € 5.201,00 ad € 26.00000, sulla base dei parametri minimi (stante la non complessità delle questioni trattate) e per le sole fasi effettivamente svolte, in complessivi € 1.700,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice designato, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Potenza nella causa RGE n. 1002/2017;
rigetta la domanda proposta ex art. 96 cpc da parte opposta;
Pag. 9 a 10 condanna gli opponenti Parte_7 in persona del suo rappresentate legale pro tempore, a rimborsare a CP_1 le spese processuali, come sopra liquidate in € 1.700,00, oltre rimborso
[...] forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 29/01/2025.
Il giudice delegato
GOP dott. Vincenzo De Franceschi
Pag. 10 a 10