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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4455 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 12036 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. FAZIO ALESSANDRA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. DOA ALESSANDRO) CP_1
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 16.09.2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione: D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che compensa per la metà, e liquida nella restante parte in € 1.348,50 per compenso del difensore oltre
Tribunale di Palermo sez. Lavoro spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.11.2022, parte ricorrente, conveniva in giudizio
CP_ l' affinché venisse dichiarata non dovuta la somma richiesta dall' di CP_1
euro 24.289,87 nei confronti del ricorrente, sospendendo e dichiarando nulle le eventuali trattenute o compensazioni già avvenute, invocando a propria tutela la sanatoria ex art. 13 legge 30/12/1991 n.412. e nel merito la correttezza dell'importo erogato rispetto ai parametri di legge.
Deduceva il ricorrente di avere ricevuto in data 10.02.2021, una comunicazione relativa ad un accertamento di somme indebitamente percepite sulla CP_1
pensione dello stesso cat. INVCIV n. 07178384, per un importo complessivo pari a euro 8.836,94, impugnato in data 22.2.2021 tramite ricorso amministrativo al
CP_ Comitato Provinciale di Palermo. Il ricorrente precisava che dopo alcuni solleciti l' gli comunicava tramite mail che “il debito n. 16299374, che CP_1
riguarda la pensione categoria ET, è stato estinto”. Deduceva ancora il ricorrente
CP_ che, malgrado quanto comunicato il 20.10.2021, l' “citando la pensione del ricorrente categoria ET”, gli comunicava una richiesta di restituzione di somme relative ad un indebito pagamento della somma di euro 24.289,87 riguardante la pensione categoria ET dal 2019 al 2021 Rappresentava di avere proposto ricorso
CP_ anche avverso quest'ultima comunicazione di indebito ma, malgrado ciò, l'
aveva incominciato a trattenersi delle somme destinate al ricorrente.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente chiedendo dichiararsi il rigetto del ricorso poiché nel merito infondato.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Precisava innanzitutto che il ricorrente è titolare sia di pensione numero
00532534 categoria ET, sulla quale incide l'indebito per cui è causa, sia di pensione cat. INVCIV n.07178384. Con riferimento all'indebito sulla pensione categoria ET, oggetto di impugnazione, rappresentava che a seguito del ricalcolo operato dal medesimo istituto sulla scorta dei redditi effettivamente percepiti del beneficiario, l'importo dovuto veniva riquantificato, con provvedimento in autotutela notificato all'interessato in data 11.3.2022, e quindi prima della introduzione del presente giudizio (perfezionata in data 23.11.2022), in euro
8.601,56 (cfr doc. 5 e 6). Evidenziava la legittimità dell'azione di recupero posta in essere dall' nel termine di un anno, richiamato dall'art. 13 comma 2 della CP_1
legge 412/91.
Con riferimento all''indebito relativo alla prestazione INVCIV n. 07178384
l'istituto, eccepiva innanzitutto che esso non è oggetto della presente impugnazione, poiché controparte non ha proposto alcun rilievo o specifica censura o richiesta di annullamento nei confronti del medesimo. Purtuttavia per completezza espositiva rappresentava che il ricorrente, in forza del verbale sanitario del 25 settembre 2018, era titolare di indennità di accompagnamento,
concessa con scadenza al 1° ottobre 2019, in vista di una visita di revisione.
Successivamente alla visita di revisione del 9 agosto 2019, la commissione medica ha negato il requisito sanitario necessario per mantenere il diritto all'indennità di accompagnamento.
Il verbale è stato comunicato all'interessato il 3 settembre 2019(cfr. racc. in atti).
Tuttavia, nonostante l'esito negativo della revisione, l'indennità è stata a erogata fino al 28 febbraio 20211. Sosteneva la legittimità del recupero operato dall' CP_1
con comunicazione del 28 gennaio 2021, notificata il 9 febbraio 2021,
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro richiamando la giurisprudenza che in caso di indebito assistenziale per mancata permanenza del requisito sanitario, accertata in sede di revisione. la revoca del beneficio produce effetti dalla data della visita di verifica, non dalla comunicazione della revoca.
Con successive note autorizzate dell'8.01.2024 l' rappresentava di avere CP_2
rivalutato in via amministrativa l'indebito previdenziale oggetto del giudizio. In
esito alla verifica delle trattenute da lavoro effettivamente effettuate sull'assegno ordinario di invalidità ET n. 00532534, nel periodo compreso tra gennaio 2018 al dicembre 2022, sono emersi debiti e crediti relativi anche a tali trattenute.
“All'esito di siffatto accertamento è risultato che nessun debito residua a carico
dell'assicurato con riferimento all'assegno di invalidità ET n. 00532534, poiché
le partite debitorie e creditorie relative alle trattenute sopra indicate si sono
reciprocamente compensate. L'Istituto ha quindi annullato la disposizione n°
550000-22-0048 del 25/02/2022, con cui era stato convalidato, rettificandone
l'importo ripetibile, il provvedimento di accertamento dell'indebito RI n.
1668888” (cfr. note autorizzate allegato provvedimento di annullamento in autotutela) Sul punto, pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere precisando che residuava, comunque, l'indebito relativo alla prestazione di invalidità civile INVCIV 044-550007178384 RI N. 15991413
rispetto al quale ribadiva non essere oggetto del presente giudizio e nel merito riportava quanto esposto nella memoria difensiva.
All'udienza cartolare del 16.09.2025 anche parte ricorrente, nelle note autorizzate,
insisteva affinché fosse dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell' alle spese quale soccombente virtuale, tuttavia, chiedeva altresì CP_1
l'annullamento dell'indebito riguardante la pensione cat. INVCIV affermando che
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro “anch'esso è oggetto di causa, tanto da essere stata sin da subito menzionata nl
corpo dell'atto ed anche nelle richieste conclusive, laddove si richiede al
CP_ Giudicante di per sentir dichiarare sanato il debito vantato dall' e di
conseguenza ritenere illegittimo qualsiasi provvedimento di recupero somme” (
cfr. note autorizzate del 23.02.2024).
Ciò posto, va innanzitutto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che, l'annullamento dell'indebito oggetto del ricorso è avvenuto in via ammnistrativa con provvedimento del 25/02/2022 (Disposizione n. 550000-22-
0048), relativo all'indebito pensionistico RI n. 16688886, riferito all'assegno ordinario di invalidità ET n. 00532534 intestato a , da cui si evince Parte_1
che nessun debito residua a carico dell'utente in relazione Parte_1
all'assegno di invalidità ET n. 00532534 ( cfr. disposizione annullamento in atti)
Con riferimento all'indebito maturato sulla prestazione INVCIV n. 07178384 il provvedimento di recupero relativo all'indebito RI n. 15991413 di euro 8.836, 94,
comunicato con nota del 28.01.2021, non è stato specificamente impugnato nel presente giudizio, il quale non ha articolato difese sul punto. Dal tenore letterale del ricorso emerge chiaramente che le difese del ricorrente e le conclusioni formulate si sono concentrate esclusivamente sull'indebito previdenziale, senza estendersi all'indebito sulla prestazione assistenziale che, pertanto deve riemersi estraneo al thema decidendum. Ad ogni modo si osserva che, dalle difese dell' e dalla documentazione allegata, è merso che l'indebito RI n. 15991413 è CP_1
derivato dal venir meno del requisito sanitario per la prestazione in godimento successivamente a seguito di visita di revisione del 09/08/2019, che ha accertato la mancanza del requisito sanitario.
L'esito della visita risulta comunicato al ricorrente in data 3.09.2019
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro (cfr.doc.11,12,13)
Al riguardo si osserva che la giurisprudenza consolidata (Cass. civ. n. 17377/2019;
n. 24087/2020) stabilisce che la revoca produce effetti dalla data della visita medica, a prescindere dalla comunicazione all'interessato del provvedimento di revoca. infatti, “secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, con
riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi
civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire
dall'art. 11, comma 4, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter , d.l. n. 323 del
1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, legge n. 448 del
1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente
"regolamentare" dettata dall'art. 5, comma 5, d.P.R. n. 698 del 1994 avente ad
oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la
ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla
data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza
che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il
mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i
pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini
prefissati; nè il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non
rispettoso dell'art. 38 cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento
amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine
dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale
ricevuta ( v. tra le tante Cass. 29/10/2003 n° 16260). La Corte ha altresì
precisato che l'indebito che si è determinato per il venir meno del requisito
sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non
sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Cassazione civile, Sez. VI-L,
ordinanza 4 agosto 2022, n. 24180)”.
Pertanto, le somme erogate dal 01/09/2019 al 28/02/2021 a tale titolo risultano indebitamente percepite ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Le spese di lite, che in relazione all'esito complessivo della lite si compensano per la metà, vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto l'annullamento della comunicazione di indebito dell'8.11.2021, con cui l' ha richiesto la restituzione del pagamento della somma di euro 24.289,87, CP_1
oggetto del presente giudizio, è avvenuto dopo il deposito del ricorso.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 20/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 12036 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. FAZIO ALESSANDRA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. DOA ALESSANDRO) CP_1
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 16.09.2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione: D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che compensa per la metà, e liquida nella restante parte in € 1.348,50 per compenso del difensore oltre
Tribunale di Palermo sez. Lavoro spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.11.2022, parte ricorrente, conveniva in giudizio
CP_ l' affinché venisse dichiarata non dovuta la somma richiesta dall' di CP_1
euro 24.289,87 nei confronti del ricorrente, sospendendo e dichiarando nulle le eventuali trattenute o compensazioni già avvenute, invocando a propria tutela la sanatoria ex art. 13 legge 30/12/1991 n.412. e nel merito la correttezza dell'importo erogato rispetto ai parametri di legge.
Deduceva il ricorrente di avere ricevuto in data 10.02.2021, una comunicazione relativa ad un accertamento di somme indebitamente percepite sulla CP_1
pensione dello stesso cat. INVCIV n. 07178384, per un importo complessivo pari a euro 8.836,94, impugnato in data 22.2.2021 tramite ricorso amministrativo al
CP_ Comitato Provinciale di Palermo. Il ricorrente precisava che dopo alcuni solleciti l' gli comunicava tramite mail che “il debito n. 16299374, che CP_1
riguarda la pensione categoria ET, è stato estinto”. Deduceva ancora il ricorrente
CP_ che, malgrado quanto comunicato il 20.10.2021, l' “citando la pensione del ricorrente categoria ET”, gli comunicava una richiesta di restituzione di somme relative ad un indebito pagamento della somma di euro 24.289,87 riguardante la pensione categoria ET dal 2019 al 2021 Rappresentava di avere proposto ricorso
CP_ anche avverso quest'ultima comunicazione di indebito ma, malgrado ciò, l'
aveva incominciato a trattenersi delle somme destinate al ricorrente.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente chiedendo dichiararsi il rigetto del ricorso poiché nel merito infondato.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Precisava innanzitutto che il ricorrente è titolare sia di pensione numero
00532534 categoria ET, sulla quale incide l'indebito per cui è causa, sia di pensione cat. INVCIV n.07178384. Con riferimento all'indebito sulla pensione categoria ET, oggetto di impugnazione, rappresentava che a seguito del ricalcolo operato dal medesimo istituto sulla scorta dei redditi effettivamente percepiti del beneficiario, l'importo dovuto veniva riquantificato, con provvedimento in autotutela notificato all'interessato in data 11.3.2022, e quindi prima della introduzione del presente giudizio (perfezionata in data 23.11.2022), in euro
8.601,56 (cfr doc. 5 e 6). Evidenziava la legittimità dell'azione di recupero posta in essere dall' nel termine di un anno, richiamato dall'art. 13 comma 2 della CP_1
legge 412/91.
Con riferimento all''indebito relativo alla prestazione INVCIV n. 07178384
l'istituto, eccepiva innanzitutto che esso non è oggetto della presente impugnazione, poiché controparte non ha proposto alcun rilievo o specifica censura o richiesta di annullamento nei confronti del medesimo. Purtuttavia per completezza espositiva rappresentava che il ricorrente, in forza del verbale sanitario del 25 settembre 2018, era titolare di indennità di accompagnamento,
concessa con scadenza al 1° ottobre 2019, in vista di una visita di revisione.
Successivamente alla visita di revisione del 9 agosto 2019, la commissione medica ha negato il requisito sanitario necessario per mantenere il diritto all'indennità di accompagnamento.
Il verbale è stato comunicato all'interessato il 3 settembre 2019(cfr. racc. in atti).
Tuttavia, nonostante l'esito negativo della revisione, l'indennità è stata a erogata fino al 28 febbraio 20211. Sosteneva la legittimità del recupero operato dall' CP_1
con comunicazione del 28 gennaio 2021, notificata il 9 febbraio 2021,
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro richiamando la giurisprudenza che in caso di indebito assistenziale per mancata permanenza del requisito sanitario, accertata in sede di revisione. la revoca del beneficio produce effetti dalla data della visita di verifica, non dalla comunicazione della revoca.
Con successive note autorizzate dell'8.01.2024 l' rappresentava di avere CP_2
rivalutato in via amministrativa l'indebito previdenziale oggetto del giudizio. In
esito alla verifica delle trattenute da lavoro effettivamente effettuate sull'assegno ordinario di invalidità ET n. 00532534, nel periodo compreso tra gennaio 2018 al dicembre 2022, sono emersi debiti e crediti relativi anche a tali trattenute.
“All'esito di siffatto accertamento è risultato che nessun debito residua a carico
dell'assicurato con riferimento all'assegno di invalidità ET n. 00532534, poiché
le partite debitorie e creditorie relative alle trattenute sopra indicate si sono
reciprocamente compensate. L'Istituto ha quindi annullato la disposizione n°
550000-22-0048 del 25/02/2022, con cui era stato convalidato, rettificandone
l'importo ripetibile, il provvedimento di accertamento dell'indebito RI n.
1668888” (cfr. note autorizzate allegato provvedimento di annullamento in autotutela) Sul punto, pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere precisando che residuava, comunque, l'indebito relativo alla prestazione di invalidità civile INVCIV 044-550007178384 RI N. 15991413
rispetto al quale ribadiva non essere oggetto del presente giudizio e nel merito riportava quanto esposto nella memoria difensiva.
All'udienza cartolare del 16.09.2025 anche parte ricorrente, nelle note autorizzate,
insisteva affinché fosse dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell' alle spese quale soccombente virtuale, tuttavia, chiedeva altresì CP_1
l'annullamento dell'indebito riguardante la pensione cat. INVCIV affermando che
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro “anch'esso è oggetto di causa, tanto da essere stata sin da subito menzionata nl
corpo dell'atto ed anche nelle richieste conclusive, laddove si richiede al
CP_ Giudicante di per sentir dichiarare sanato il debito vantato dall' e di
conseguenza ritenere illegittimo qualsiasi provvedimento di recupero somme” (
cfr. note autorizzate del 23.02.2024).
Ciò posto, va innanzitutto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che, l'annullamento dell'indebito oggetto del ricorso è avvenuto in via ammnistrativa con provvedimento del 25/02/2022 (Disposizione n. 550000-22-
0048), relativo all'indebito pensionistico RI n. 16688886, riferito all'assegno ordinario di invalidità ET n. 00532534 intestato a , da cui si evince Parte_1
che nessun debito residua a carico dell'utente in relazione Parte_1
all'assegno di invalidità ET n. 00532534 ( cfr. disposizione annullamento in atti)
Con riferimento all'indebito maturato sulla prestazione INVCIV n. 07178384 il provvedimento di recupero relativo all'indebito RI n. 15991413 di euro 8.836, 94,
comunicato con nota del 28.01.2021, non è stato specificamente impugnato nel presente giudizio, il quale non ha articolato difese sul punto. Dal tenore letterale del ricorso emerge chiaramente che le difese del ricorrente e le conclusioni formulate si sono concentrate esclusivamente sull'indebito previdenziale, senza estendersi all'indebito sulla prestazione assistenziale che, pertanto deve riemersi estraneo al thema decidendum. Ad ogni modo si osserva che, dalle difese dell' e dalla documentazione allegata, è merso che l'indebito RI n. 15991413 è CP_1
derivato dal venir meno del requisito sanitario per la prestazione in godimento successivamente a seguito di visita di revisione del 09/08/2019, che ha accertato la mancanza del requisito sanitario.
L'esito della visita risulta comunicato al ricorrente in data 3.09.2019
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro (cfr.doc.11,12,13)
Al riguardo si osserva che la giurisprudenza consolidata (Cass. civ. n. 17377/2019;
n. 24087/2020) stabilisce che la revoca produce effetti dalla data della visita medica, a prescindere dalla comunicazione all'interessato del provvedimento di revoca. infatti, “secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, con
riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi
civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire
dall'art. 11, comma 4, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter , d.l. n. 323 del
1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, legge n. 448 del
1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente
"regolamentare" dettata dall'art. 5, comma 5, d.P.R. n. 698 del 1994 avente ad
oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la
ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla
data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza
che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il
mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i
pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini
prefissati; nè il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non
rispettoso dell'art. 38 cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento
amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine
dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale
ricevuta ( v. tra le tante Cass. 29/10/2003 n° 16260). La Corte ha altresì
precisato che l'indebito che si è determinato per il venir meno del requisito
sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non
sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Cassazione civile, Sez. VI-L,
ordinanza 4 agosto 2022, n. 24180)”.
Pertanto, le somme erogate dal 01/09/2019 al 28/02/2021 a tale titolo risultano indebitamente percepite ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Le spese di lite, che in relazione all'esito complessivo della lite si compensano per la metà, vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto l'annullamento della comunicazione di indebito dell'8.11.2021, con cui l' ha richiesto la restituzione del pagamento della somma di euro 24.289,87, CP_1
oggetto del presente giudizio, è avvenuto dopo il deposito del ricorso.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 20/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro