Articolo 3 della Legge 9 maggio 1989, n. 168
Articolo 2Articolo 4
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26 maggio 1989
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16 luglio 1998
Art. 3. (Programmazione e coordinamento della ricerca) 1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 GIUGNO 1998, N. 204)) . 2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 GIUGNO 1998, N. 204)) . 3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le universita' e con gli enti interessati, definisce, (( . . . )) iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalita' di finanziamento. 4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonche' agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.
Entrata in vigore il 16 luglio 1998
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