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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/10/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 543/2024 R.G. promossa da
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ), rappresentati e difesi dall'avv. VENTURA MARIA
[...] C.F._2
NA
APPELLANTE contro
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SPAGNOLO SANTO
APPELLATO
e nei confronti di
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._3
LA ROCCA FORTUNATA
RZ TO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “-preliminarmente concedere un termine per rinotificare l'atto di appello al convenuto
ex art.102 cpc. per i motivi anzidetti;
-in subordine accogliere tutti i motivi di appello e Controparte_3 dunque condannare e al pagamento Controparte_4 Controparte_2 dei danni subiti in conseguenza del sinistro de quo a e , che Parte_1 Parte_2 ammontano rispettivamente ad €1.218,62 ed €636,65 nonché alle spese di CTU pari ad €888,16(come da n.2 ricevute agli atti) mentre il danno all'autovettura ammonta ad €4.291,89, come da fatture agli atti, oltre interessi
e rivalutazione e oltre al danno morale da liquidarsi secondo equità; -in ulteriore subordine e con riferimento alla quantificazione del danno al mezzo si reitera la chiesta CTU tecnica sul mezzo;
con vittoria di spese ed onorari di entrambi i giudizi come da allegate note spese”; Contr per parte appelata “- preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello e l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio indicato dal Tribunale nel provvedimento del 18/09/2024 nei confronti di;
- visti gli artt. 329 e/o 342 e/o 346 Controparte_3
c.p.c., ritenere e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di spese di assistenza tecnica stragiudiziale, interessi e rivalutazione;
- ritenere e dichiarare l'improcedibilità delle domande avanzate da e Parte_1
per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, confermando la gravata Parte_2 sentenza, anche nel capo in cui gli odierni appellanti sono stati condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite a e , nonché a sopportare defintivamente le spese di CTUML;
- rigettare il CP_1 CP_3 CP_2 terzo motivo d'appello in quanto infondato, in fatto ed in diritto, respingendo, per l'effetto, ogni domanda in danno di chiunque avanzata, con l'adozione delle conseguenti statuizioni in punto di regolamentazione delle spese di lite;
- in ogni caso rigettare la domanda proposta da per mancanza di prova in ordine alla sua Parte_2 asserita qualità di trasportata, adottando le corrispondenti determinazioni ai fini della regolamentazione delle spese di lite;
- comunque, escludere qualsivoglia condanna in capo ad per le ragioni ut supra chiarite;
- in via CP_1 gradata, contenere in ogni caso il risarcimento eventualmente ritenuto spettante a e/o Parte_1
entro i limiti del danno allegato, provato ed eziologicamente riconducibile all'incidente del Parte_2
10/06/2018, tenuto conto del concorso di colpa del ex art. 1227 c.c. o 2054, co. 2, c.c. e del valore Parte_1 commerciale antesinistro del veicolo tg. DB502GB; - disporre la compensazione delle spese di lite e di CTU;
- dire in ogni caso non cumulabili gli interessi legali con la rivalutazione monetaria. Nell'ipotesi di CTU tecnica, si insiste nella richiesta di estensione del mandato all'ausiliare al fine di accertare il nesso di causalità tra gli eventuali danni riscontrati sull'autovettura del e le modalità dell'occorso descritte ex adverso;
il valore commerciale Parte_1 antesinistro del mezzo de quo e l'eventuale antieconomicità delle riparazioni”; per parte appellata “- preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o CP_3
l'improcedibilità dell'appello e l'estinzione del giudizio per la mancata integrazione del contradditorio nei confronti del litisconsorte necessario SI. nel termine perentorio indicato dal Tribunale nel Controparte_3 provvedimento del 18.09.2024; - sempre in via preliminare, ritenere inammissibile e/o improcedibile l'appello de quo, rigettando le domande risarcitorie avanzate dagli appellanti SI. e SI.ra Parte_1 [...]
per mancato esperimento, ante giudizio di primo grado, della procedura di negoziazione Parte_2 assistita obbligatoria in subiecta materia;
- in ogni caso, ritenere comunque infondato nel merito l'appello proposto dal SI. e dalla SI.ra avverso la sentenza n. 106/2024, del Parte_1 Parte_2
18.02.2024 e pubblicata in pari data, del Giudice di Pace di Marsala, Dott.ssa Tumbiolo, per tutto quanto argomentato nella comparsa di costituzione e risposta di parte e nelle conclusioni scritte del 25.07.2025, oltreché per quant'altro sta in fatto ed in diritto;
e, per l'effetto, disporre l'integrale rigetto dell'appello de quo, previo rigetto della richiesta istruttoria avanzata dalla parte appellante di CTU tecnica sul mezzo;
- confermare, pertanto, il contenuto integrale della Sentenza n. 106/2024 del Giudice di Pace di Marsala, Dott.ssa Tumbiolo, anche nel pag. 2/5 capo in cui gli odierni appellanti sono stato condannati in solido tra loro, a rifondere le spese di lite ad e CP_1 alla SI.ra , oltreché a sopportare definitivamente le spese di CTU medico-legale; - Controparte_2 condannare gli appellanti, SI. e SI.ra , in solido tra di loro, Parte_1 Parte_2 al pagamento di spese e compensi sostenute dalla convenuta/appellata SI.ra , anche Controparte_2 relativamente al presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti atti di citazione, e adivano il Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di Marsala al fine di svolgere distinte domande di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 10.6.2018 in Marsala, in prossimità dell'intersezione tra Via Istria e Via Regione Siciliana, nei confronti di Controparte_2
(conducente del veicolo antagonista), (proprietario del veicolo) e Controparte_3 [...]
Controparte_1
All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 106/2024 del 18.02.2024, il Giudice di Pace dichiarava improcedibili le domande per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 d.l. 132/2014.
Con atto di appello ritualmente notificato, gli odierni appellanti impugnavano la decisione, deducendo: - violazione della disciplina della negoziazione assistita e pretesa decadenza del giudice dal rilievo;
- erroneità del capo relativo alle spese;
- omessa pronuncia nel merito delle domande risarcitorie, con richiesta, avanzata in via subordinata, di CTU tecnica.
Si costituivano e chiedendo il rigetto dell'appello, eccependo la CP_1 Controparte_2 perdurante improcedibilità delle domande per mancata negoziazione assistita tempestivamente eccepita sin dalla prima difesa utile nel primo grado e contestando, nel merito, responsabilità e quantum della domanda risarcitoria;
veniva altresì eccepita la tardività di alcune produzioni documentali degli appellanti.
Con ordinanza del 18.9.2024 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
; all'udienza del 29.01.2025 gli appellanti rappresentavano l'esito negativo Controparte_3 della notificazione all'estero e chiedevano termine per rinnovarla;
con ordinanza resa in pari data, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva assegnato alle parti termine ex art. 127‑ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, assegnando i termini ex art. 352 c.p.c. per note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
***
L'impugnazione investe, in primo luogo, la declaratoria di improcedibilità pronunciata dal
Giudice di pace per mancato esperimento della negoziazione assistita di cui all'art. 3 d.l. 132/2014 pag. 3/5 (conv. l. 162/2014), applicabile sia per la natura della pretesa (risarcimento danni da circolazione di veicoli) sia per l'importo delle somme richieste.
Gli appellanti sostengono che il Giudice di pace sarebbe decaduto dal potere di dichiarare l'improcedibilità, non avendola rilevata entro la prima udienza.
L'assunto non è condivisibile.
L'art. 3, co. 1, d.l. 132/2014 stabilisce che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto,
a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza. Nel caso di specie, l'eccezione
è stata tempestivamente sollevata dalla convenuta sin dalla prima difesa Controparte_2 utile ed è stata ribadita alla prima udienza;
ciò esclude, in radice, qualsivoglia decadenza del giudice, atteso che il limite temporale opera unicamente con riguardo al rilievo officioso e non già quando l'improcedibilità sia stata ritualmente eccepita dalla parte.
A fronte dell'eccezione, incombeva in capo agli attori l'onere di attivarsi immediatamente per chiedere la concessione del termine volto all'esperimento della procedura ovvero dimostrarne l'effettivo e rituale espletamento.
Nel caso concreto, l'eccezione è stata sollevata tempestivamente dagli odierni appellati sin dal primo grado;
gli attori non hanno chiesto in prima udienza la concessione del termine per attivare la negoziazione, né hanno dimostrato un rituale e utile esperimento della procedura in tempi conformi;
gli atti richiamati dagli appellanti (inviti tardivamente depositati in corso d'istruttoria; un invito erroneamente indirizzato a soggetto estraneo;
memoria ex art. 320 c.p.c.) non valgono a sanare l'originaria mancanza della condizione di procedibilità.
La soluzione accolta è in linea con gli approdi giurisprudenziali di merito, secondo cui, una volta che l'eccezione sia stata proposta in modo tempestivo dal convenuto, l'improcedibilità può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio, non residuando alcuna decadenza in capo al giudicante (v., fra le altre, Trib. Reggio Emilia, sent. 688/2021). Né può sostenersi che l'attività processuale successiva alla prima udienza determini sanatoria della condizione, difettando la prova di un rituale esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei confronti delle controparti effettivamente interessate.
Deve, dunque, confermarsi l'improcedibilità delle domande risarcitorie dichiarata dal Giudice di Pace.
L'improcedibilità delle domande svolte in primo grado rende non necessario il coinvolgimento dell'altro convenuto ( ) ai fini della decisione sull'appello proposto contro Controparte_3
e contro la conducente sicché ogni questione relativa CP_1 Controparte_2 all'integrazione del contraddittorio resta priva di incidenza sulla definizione della controversia e pag. 4/5 non osta alla delibazione del primo motivo d'appello, dalla cui infondatezza discende l'assorbimento di ogni ulteriore questione.
L'appello va, dunque, rigettato, con conferma integrale della sentenza n. 106/2024 del Giudice di Pace di Marsala.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna degli appellanti alla rifusione in favore degli appellati, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia applicati i parametri minimi con esclusione della fase istruttoria, in ragione della bassa complessità e della natura documentale della controversia e, in generale, dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse delle parti appellate.
Per l'effetto del rigetto dell'impugnazione va accertata, nei confronti degli appellanti,
l'esistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ex art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 30/5/2002 n. 115 come introdotto dal co. 17 dell'art. 1 della l. 228/12.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 106/2024 del
Giudice di Pace di Marsala;
- condanna gli appellanti a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- condanna gli appellanti a rifondere ad le spese di lite, che si liquidano Controparte_2 in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%,
IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- dichiara che sussistono nei confronti degli appellanti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ex art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 30/5/2002 n. 115.
Così deciso in Marsala, il 16/10/2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 543/2024 R.G. promossa da
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ), rappresentati e difesi dall'avv. VENTURA MARIA
[...] C.F._2
NA
APPELLANTE contro
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SPAGNOLO SANTO
APPELLATO
e nei confronti di
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._3
LA ROCCA FORTUNATA
RZ TO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “-preliminarmente concedere un termine per rinotificare l'atto di appello al convenuto
ex art.102 cpc. per i motivi anzidetti;
-in subordine accogliere tutti i motivi di appello e Controparte_3 dunque condannare e al pagamento Controparte_4 Controparte_2 dei danni subiti in conseguenza del sinistro de quo a e , che Parte_1 Parte_2 ammontano rispettivamente ad €1.218,62 ed €636,65 nonché alle spese di CTU pari ad €888,16(come da n.2 ricevute agli atti) mentre il danno all'autovettura ammonta ad €4.291,89, come da fatture agli atti, oltre interessi
e rivalutazione e oltre al danno morale da liquidarsi secondo equità; -in ulteriore subordine e con riferimento alla quantificazione del danno al mezzo si reitera la chiesta CTU tecnica sul mezzo;
con vittoria di spese ed onorari di entrambi i giudizi come da allegate note spese”; Contr per parte appelata “- preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello e l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio indicato dal Tribunale nel provvedimento del 18/09/2024 nei confronti di;
- visti gli artt. 329 e/o 342 e/o 346 Controparte_3
c.p.c., ritenere e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di spese di assistenza tecnica stragiudiziale, interessi e rivalutazione;
- ritenere e dichiarare l'improcedibilità delle domande avanzate da e Parte_1
per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, confermando la gravata Parte_2 sentenza, anche nel capo in cui gli odierni appellanti sono stati condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite a e , nonché a sopportare defintivamente le spese di CTUML;
- rigettare il CP_1 CP_3 CP_2 terzo motivo d'appello in quanto infondato, in fatto ed in diritto, respingendo, per l'effetto, ogni domanda in danno di chiunque avanzata, con l'adozione delle conseguenti statuizioni in punto di regolamentazione delle spese di lite;
- in ogni caso rigettare la domanda proposta da per mancanza di prova in ordine alla sua Parte_2 asserita qualità di trasportata, adottando le corrispondenti determinazioni ai fini della regolamentazione delle spese di lite;
- comunque, escludere qualsivoglia condanna in capo ad per le ragioni ut supra chiarite;
- in via CP_1 gradata, contenere in ogni caso il risarcimento eventualmente ritenuto spettante a e/o Parte_1
entro i limiti del danno allegato, provato ed eziologicamente riconducibile all'incidente del Parte_2
10/06/2018, tenuto conto del concorso di colpa del ex art. 1227 c.c. o 2054, co. 2, c.c. e del valore Parte_1 commerciale antesinistro del veicolo tg. DB502GB; - disporre la compensazione delle spese di lite e di CTU;
- dire in ogni caso non cumulabili gli interessi legali con la rivalutazione monetaria. Nell'ipotesi di CTU tecnica, si insiste nella richiesta di estensione del mandato all'ausiliare al fine di accertare il nesso di causalità tra gli eventuali danni riscontrati sull'autovettura del e le modalità dell'occorso descritte ex adverso;
il valore commerciale Parte_1 antesinistro del mezzo de quo e l'eventuale antieconomicità delle riparazioni”; per parte appellata “- preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o CP_3
l'improcedibilità dell'appello e l'estinzione del giudizio per la mancata integrazione del contradditorio nei confronti del litisconsorte necessario SI. nel termine perentorio indicato dal Tribunale nel Controparte_3 provvedimento del 18.09.2024; - sempre in via preliminare, ritenere inammissibile e/o improcedibile l'appello de quo, rigettando le domande risarcitorie avanzate dagli appellanti SI. e SI.ra Parte_1 [...]
per mancato esperimento, ante giudizio di primo grado, della procedura di negoziazione Parte_2 assistita obbligatoria in subiecta materia;
- in ogni caso, ritenere comunque infondato nel merito l'appello proposto dal SI. e dalla SI.ra avverso la sentenza n. 106/2024, del Parte_1 Parte_2
18.02.2024 e pubblicata in pari data, del Giudice di Pace di Marsala, Dott.ssa Tumbiolo, per tutto quanto argomentato nella comparsa di costituzione e risposta di parte e nelle conclusioni scritte del 25.07.2025, oltreché per quant'altro sta in fatto ed in diritto;
e, per l'effetto, disporre l'integrale rigetto dell'appello de quo, previo rigetto della richiesta istruttoria avanzata dalla parte appellante di CTU tecnica sul mezzo;
- confermare, pertanto, il contenuto integrale della Sentenza n. 106/2024 del Giudice di Pace di Marsala, Dott.ssa Tumbiolo, anche nel pag. 2/5 capo in cui gli odierni appellanti sono stato condannati in solido tra loro, a rifondere le spese di lite ad e CP_1 alla SI.ra , oltreché a sopportare definitivamente le spese di CTU medico-legale; - Controparte_2 condannare gli appellanti, SI. e SI.ra , in solido tra di loro, Parte_1 Parte_2 al pagamento di spese e compensi sostenute dalla convenuta/appellata SI.ra , anche Controparte_2 relativamente al presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti atti di citazione, e adivano il Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di Marsala al fine di svolgere distinte domande di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 10.6.2018 in Marsala, in prossimità dell'intersezione tra Via Istria e Via Regione Siciliana, nei confronti di Controparte_2
(conducente del veicolo antagonista), (proprietario del veicolo) e Controparte_3 [...]
Controparte_1
All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 106/2024 del 18.02.2024, il Giudice di Pace dichiarava improcedibili le domande per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 d.l. 132/2014.
Con atto di appello ritualmente notificato, gli odierni appellanti impugnavano la decisione, deducendo: - violazione della disciplina della negoziazione assistita e pretesa decadenza del giudice dal rilievo;
- erroneità del capo relativo alle spese;
- omessa pronuncia nel merito delle domande risarcitorie, con richiesta, avanzata in via subordinata, di CTU tecnica.
Si costituivano e chiedendo il rigetto dell'appello, eccependo la CP_1 Controparte_2 perdurante improcedibilità delle domande per mancata negoziazione assistita tempestivamente eccepita sin dalla prima difesa utile nel primo grado e contestando, nel merito, responsabilità e quantum della domanda risarcitoria;
veniva altresì eccepita la tardività di alcune produzioni documentali degli appellanti.
Con ordinanza del 18.9.2024 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
; all'udienza del 29.01.2025 gli appellanti rappresentavano l'esito negativo Controparte_3 della notificazione all'estero e chiedevano termine per rinnovarla;
con ordinanza resa in pari data, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva assegnato alle parti termine ex art. 127‑ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, assegnando i termini ex art. 352 c.p.c. per note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
***
L'impugnazione investe, in primo luogo, la declaratoria di improcedibilità pronunciata dal
Giudice di pace per mancato esperimento della negoziazione assistita di cui all'art. 3 d.l. 132/2014 pag. 3/5 (conv. l. 162/2014), applicabile sia per la natura della pretesa (risarcimento danni da circolazione di veicoli) sia per l'importo delle somme richieste.
Gli appellanti sostengono che il Giudice di pace sarebbe decaduto dal potere di dichiarare l'improcedibilità, non avendola rilevata entro la prima udienza.
L'assunto non è condivisibile.
L'art. 3, co. 1, d.l. 132/2014 stabilisce che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto,
a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza. Nel caso di specie, l'eccezione
è stata tempestivamente sollevata dalla convenuta sin dalla prima difesa Controparte_2 utile ed è stata ribadita alla prima udienza;
ciò esclude, in radice, qualsivoglia decadenza del giudice, atteso che il limite temporale opera unicamente con riguardo al rilievo officioso e non già quando l'improcedibilità sia stata ritualmente eccepita dalla parte.
A fronte dell'eccezione, incombeva in capo agli attori l'onere di attivarsi immediatamente per chiedere la concessione del termine volto all'esperimento della procedura ovvero dimostrarne l'effettivo e rituale espletamento.
Nel caso concreto, l'eccezione è stata sollevata tempestivamente dagli odierni appellati sin dal primo grado;
gli attori non hanno chiesto in prima udienza la concessione del termine per attivare la negoziazione, né hanno dimostrato un rituale e utile esperimento della procedura in tempi conformi;
gli atti richiamati dagli appellanti (inviti tardivamente depositati in corso d'istruttoria; un invito erroneamente indirizzato a soggetto estraneo;
memoria ex art. 320 c.p.c.) non valgono a sanare l'originaria mancanza della condizione di procedibilità.
La soluzione accolta è in linea con gli approdi giurisprudenziali di merito, secondo cui, una volta che l'eccezione sia stata proposta in modo tempestivo dal convenuto, l'improcedibilità può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio, non residuando alcuna decadenza in capo al giudicante (v., fra le altre, Trib. Reggio Emilia, sent. 688/2021). Né può sostenersi che l'attività processuale successiva alla prima udienza determini sanatoria della condizione, difettando la prova di un rituale esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei confronti delle controparti effettivamente interessate.
Deve, dunque, confermarsi l'improcedibilità delle domande risarcitorie dichiarata dal Giudice di Pace.
L'improcedibilità delle domande svolte in primo grado rende non necessario il coinvolgimento dell'altro convenuto ( ) ai fini della decisione sull'appello proposto contro Controparte_3
e contro la conducente sicché ogni questione relativa CP_1 Controparte_2 all'integrazione del contraddittorio resta priva di incidenza sulla definizione della controversia e pag. 4/5 non osta alla delibazione del primo motivo d'appello, dalla cui infondatezza discende l'assorbimento di ogni ulteriore questione.
L'appello va, dunque, rigettato, con conferma integrale della sentenza n. 106/2024 del Giudice di Pace di Marsala.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna degli appellanti alla rifusione in favore degli appellati, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia applicati i parametri minimi con esclusione della fase istruttoria, in ragione della bassa complessità e della natura documentale della controversia e, in generale, dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse delle parti appellate.
Per l'effetto del rigetto dell'impugnazione va accertata, nei confronti degli appellanti,
l'esistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ex art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 30/5/2002 n. 115 come introdotto dal co. 17 dell'art. 1 della l. 228/12.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 106/2024 del
Giudice di Pace di Marsala;
- condanna gli appellanti a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- condanna gli appellanti a rifondere ad le spese di lite, che si liquidano Controparte_2 in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%,
IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- dichiara che sussistono nei confronti degli appellanti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ex art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 30/5/2002 n. 115.
Così deciso in Marsala, il 16/10/2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 5/5