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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8196/2023 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
18/12/1992 (C.F.: , rappresentata e C.F._1
difesa dall'avv. LEONARDI SEBASTIANO, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il Controparte_1
02/12/1988 (C.F. ) C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c.
1 Precisate le conclusioni come da note in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. Parte_1
ha esposto di avere intrattenuto una relazione sentimentale con e che da tale rapporto, poi interrotto, è Controparte_1
nata in data [...] . Persona_1
Ha dedotto la ricorrente che: -dalla cessazione della relazione parte resistente si sarebbe trasferito dapprima all'estero poi in Carpi (MO), dove svolgerebbe attività lavorativa;
-solo saltuariamente il resistente ha corrisposto una irrisoria quota contributiva per il mantenimento della minore;
- il padre vede soltanto di rado la minore e della cura e gestione quotidiana della medesima se ne occupa esclusivamente l'istante; -tale situazione rende oltremodo difficoltosa la gestione concreta delle questioni attinenti la minore, stante l'assenza del padre.
Ciò esposto, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo di alla madre e Persona_1
di porre a carico del resistente un contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non si è costituito in giudizio Controparte_1
malgrado la regolare notifica del ricorso.
Precisate le conclusioni come da note scritte in atti, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
_______________
In via preliminare va dichiarata la contumacia di
[...]
Controparte_1
2 La legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla c.d. bigenitorialità, ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
A tale regime, peraltro, può derogarsi nel caso in cui esso sia contrario all'interesse del bambino.
In assenza di tipizzazione legislativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo.
In particolare, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso “occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008; Cassazione civile sez. I
n. 26587 del 17/12/2009).
Nel caso di specie in considerazione degli elementi di giudizio offerti dalla ricorrente e del disinteresse manifestato nei riguardi della minore da parte del resistente - il quale ha sistematicamente violato gli obblighi di sostegno, è assente nella vita della figlia ed ha ritenuto di non costituirsi in giudizio per esporre il proprio punto di vista e le proprie istanze in ordine ai rapporti con la medesima - e dunque dell'obiettiva lontananza del padre - tale da non permettere di
3 soddisfare le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione - è opportuno e conforme all'interesse della minore che sia affidata in via esclusiva alla madre.
Anche all'udienza di comparizione la ricorrente ha evidenziato l'oggettiva lontananza del padre e l'assenza dalla vita della minore, che il resistente incontra nonché sente solo sporadicamente e non vede da diversi mesi.
Al riguardo ha dichiarato: “Il resistente a dicembre 2022 viveva a Modena ed io portai da lui la bambina per fargliela
incontrare. Poi non si sono visti e sentiti fino a marzo 2023, senza alcuna ragione. In seguito si è fatto vedere e sentire in modo irregolare, per un periodo viveva a Zafferana ma in seguito si è trasferito fuori dalla Sicilia ma non ho idea dell'indirizzo preciso. Ogni tanto chiama la bambina o manda dei messaggi ma non in modo regolare. L'ultima volta ha visto la bambina a settembre 2024. Ribadisco di non sapere dove sia effettivamente domiciliato.”.
Il disinteresse si è dunque manifestato, innanzitutto, nell'obiettiva lontananza del padre, il quale è per sua scelta assente dalla vita della minore - che vede e sente solo in modo sporadico ed irregolare - e si è reso sostanzialmente irreperibile in tal modo rendendo difficoltoso l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
La violazione degli obblighi di cura e sostegno, inoltre, si è manifestata attraverso il perdurante mancato contributo al mantenimento da parte del resistente (cfr. verbale di udienza del
26/11/2024: “Da dicembre 2022 il resistente non versa alcun mantenimento. In precedenza versava solo occasionalmente qualcosa. Solo questa estate ha pagato qualcosa per la scuola.”).
4 L'inadempimento dell'obbligo di mantenimento da parte del padre non incide soltanto sul piano strettamente materiale, impedendo al figlio la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma rileva ancora di più sotto il profilo morale, essendo sintomatica della mancanza di impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze della prole e quindi della carenza di responsabilizzazione nei suoi confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita.
È pertanto opportuno e conforme all'interesse della minore che sia affidata in via esclusiva alla madre in considerazione della condotta tenuta dal padre, il quale per sua scelta non è presente in modo regolare nella vita della figlia e se ne disinteressa sia sul piano morale sia sul piano materiale, lasciando alla ricorrente l'educazione ed il mantenimento.
In ordine ai tempi e alle modalità di visita - avuto riguardo al fatto che il resistente è pressoché assente dalla vita di
, ha incontrato raramente la bambina, non si è Per_1
neppure costituito in giudizio per esplicare il proprio convincimento circa il legame con la figlia - va disposto che sia la madre ad individuare le modalità più opportune di rapporto fra il resistente e la bambina, in modo da salvaguardare il benessere psicofisico della minore. deve concorrere al mantenimento Controparte_1
della figlia corrispondendo alla ricorrente un assegno Per_1
che va determinato nella misura di € 300,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Il contributo viene determinato nella predetta misura in assenza di specifiche allegazioni in ordine alle condizioni
5 patrimoniali, tenuto altresì conto delle esigenze della figlia e dei suoi bisogni essenziali.
Invero, la ricorrente ha allegato nell'atto introduttivo del giudizio che è priva di occupazione;
all'udienza ha dichiarato:
“Lavoro per una azienda cosmetica ma non è un rapporto subordinato con uno stipendio fisso. Si tratta di una sorta di attività di promoter e guadagno in base alle vendite. Non sono proprietaria di immobili.”.
Ha dedotto che il resistente è impiegato presso un supermercato di Modena.
Nessuna allegazione, neppure sommaria, tuttavia, ha formulato in ordine al reddito percepito dal resistente, alla situazione economica del medesimo, alla qualifica rivestita all'interno della società presso cui lavorerebbe.
Alla luce degli elementi offerti, pertanto, si reputa congruo quantificare il contributo per il mantenimento nella misura sopra indicata.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili in ragione dell'oggetto della causa e in assenza di una opposizione alle domanda formulate dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 8196/2023 R.G.;
Dispone che sia affidata alla madre Persona_1
in via esclusiva, con diritto per il padre Parte_1 [...]
ad incontrarla nei termini di cui in parte Controparte_1
motiva;
Dispone che contribuisca al Controparte_1
mantenimento della figlia versando alla ricorrente, Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda, un assegno di € 300,00, da rivalutarsi annualmente
6 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del
24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8196/2023 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
18/12/1992 (C.F.: , rappresentata e C.F._1
difesa dall'avv. LEONARDI SEBASTIANO, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il Controparte_1
02/12/1988 (C.F. ) C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c.
1 Precisate le conclusioni come da note in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. Parte_1
ha esposto di avere intrattenuto una relazione sentimentale con e che da tale rapporto, poi interrotto, è Controparte_1
nata in data [...] . Persona_1
Ha dedotto la ricorrente che: -dalla cessazione della relazione parte resistente si sarebbe trasferito dapprima all'estero poi in Carpi (MO), dove svolgerebbe attività lavorativa;
-solo saltuariamente il resistente ha corrisposto una irrisoria quota contributiva per il mantenimento della minore;
- il padre vede soltanto di rado la minore e della cura e gestione quotidiana della medesima se ne occupa esclusivamente l'istante; -tale situazione rende oltremodo difficoltosa la gestione concreta delle questioni attinenti la minore, stante l'assenza del padre.
Ciò esposto, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo di alla madre e Persona_1
di porre a carico del resistente un contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non si è costituito in giudizio Controparte_1
malgrado la regolare notifica del ricorso.
Precisate le conclusioni come da note scritte in atti, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
_______________
In via preliminare va dichiarata la contumacia di
[...]
Controparte_1
2 La legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla c.d. bigenitorialità, ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
A tale regime, peraltro, può derogarsi nel caso in cui esso sia contrario all'interesse del bambino.
In assenza di tipizzazione legislativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo.
In particolare, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso “occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008; Cassazione civile sez. I
n. 26587 del 17/12/2009).
Nel caso di specie in considerazione degli elementi di giudizio offerti dalla ricorrente e del disinteresse manifestato nei riguardi della minore da parte del resistente - il quale ha sistematicamente violato gli obblighi di sostegno, è assente nella vita della figlia ed ha ritenuto di non costituirsi in giudizio per esporre il proprio punto di vista e le proprie istanze in ordine ai rapporti con la medesima - e dunque dell'obiettiva lontananza del padre - tale da non permettere di
3 soddisfare le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione - è opportuno e conforme all'interesse della minore che sia affidata in via esclusiva alla madre.
Anche all'udienza di comparizione la ricorrente ha evidenziato l'oggettiva lontananza del padre e l'assenza dalla vita della minore, che il resistente incontra nonché sente solo sporadicamente e non vede da diversi mesi.
Al riguardo ha dichiarato: “Il resistente a dicembre 2022 viveva a Modena ed io portai da lui la bambina per fargliela
incontrare. Poi non si sono visti e sentiti fino a marzo 2023, senza alcuna ragione. In seguito si è fatto vedere e sentire in modo irregolare, per un periodo viveva a Zafferana ma in seguito si è trasferito fuori dalla Sicilia ma non ho idea dell'indirizzo preciso. Ogni tanto chiama la bambina o manda dei messaggi ma non in modo regolare. L'ultima volta ha visto la bambina a settembre 2024. Ribadisco di non sapere dove sia effettivamente domiciliato.”.
Il disinteresse si è dunque manifestato, innanzitutto, nell'obiettiva lontananza del padre, il quale è per sua scelta assente dalla vita della minore - che vede e sente solo in modo sporadico ed irregolare - e si è reso sostanzialmente irreperibile in tal modo rendendo difficoltoso l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
La violazione degli obblighi di cura e sostegno, inoltre, si è manifestata attraverso il perdurante mancato contributo al mantenimento da parte del resistente (cfr. verbale di udienza del
26/11/2024: “Da dicembre 2022 il resistente non versa alcun mantenimento. In precedenza versava solo occasionalmente qualcosa. Solo questa estate ha pagato qualcosa per la scuola.”).
4 L'inadempimento dell'obbligo di mantenimento da parte del padre non incide soltanto sul piano strettamente materiale, impedendo al figlio la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma rileva ancora di più sotto il profilo morale, essendo sintomatica della mancanza di impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze della prole e quindi della carenza di responsabilizzazione nei suoi confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita.
È pertanto opportuno e conforme all'interesse della minore che sia affidata in via esclusiva alla madre in considerazione della condotta tenuta dal padre, il quale per sua scelta non è presente in modo regolare nella vita della figlia e se ne disinteressa sia sul piano morale sia sul piano materiale, lasciando alla ricorrente l'educazione ed il mantenimento.
In ordine ai tempi e alle modalità di visita - avuto riguardo al fatto che il resistente è pressoché assente dalla vita di
, ha incontrato raramente la bambina, non si è Per_1
neppure costituito in giudizio per esplicare il proprio convincimento circa il legame con la figlia - va disposto che sia la madre ad individuare le modalità più opportune di rapporto fra il resistente e la bambina, in modo da salvaguardare il benessere psicofisico della minore. deve concorrere al mantenimento Controparte_1
della figlia corrispondendo alla ricorrente un assegno Per_1
che va determinato nella misura di € 300,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Il contributo viene determinato nella predetta misura in assenza di specifiche allegazioni in ordine alle condizioni
5 patrimoniali, tenuto altresì conto delle esigenze della figlia e dei suoi bisogni essenziali.
Invero, la ricorrente ha allegato nell'atto introduttivo del giudizio che è priva di occupazione;
all'udienza ha dichiarato:
“Lavoro per una azienda cosmetica ma non è un rapporto subordinato con uno stipendio fisso. Si tratta di una sorta di attività di promoter e guadagno in base alle vendite. Non sono proprietaria di immobili.”.
Ha dedotto che il resistente è impiegato presso un supermercato di Modena.
Nessuna allegazione, neppure sommaria, tuttavia, ha formulato in ordine al reddito percepito dal resistente, alla situazione economica del medesimo, alla qualifica rivestita all'interno della società presso cui lavorerebbe.
Alla luce degli elementi offerti, pertanto, si reputa congruo quantificare il contributo per il mantenimento nella misura sopra indicata.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili in ragione dell'oggetto della causa e in assenza di una opposizione alle domanda formulate dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 8196/2023 R.G.;
Dispone che sia affidata alla madre Persona_1
in via esclusiva, con diritto per il padre Parte_1 [...]
ad incontrarla nei termini di cui in parte Controparte_1
motiva;
Dispone che contribuisca al Controparte_1
mantenimento della figlia versando alla ricorrente, Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda, un assegno di € 300,00, da rivalutarsi annualmente
6 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del
24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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