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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BERETTA GIOVANNI e dell'avv. PERSIANI MATTIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: si chiede che il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, trattandosi di crediti retributivi, voglia
Part condannare il a corrispondere alla la somma di €142.452,95, o quella che risulterà CP_1
di giustizia, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali europei dalla data della domanda sino al saldo effettivo (calcolati ai sensi della legge n. 231 del 2002 e successive modificazioni per superamento del termine di pagamento previsto dalla legge) con conseguente condanna alle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Part Con ricorso depositato il 12.1.2024, (di seguito ha citato in Parte_1
giudizio il nei confronti del quale ha proposto la domanda trascritta in epigrafe, CP_1
esponendo che: Part
è stato dipendente della dal 24.11.1992 al 31.1.2017 in qualità di giornalista Controparte_2
CP_ con la qualifica di caposervizio ed è stato eletto sindaco del Comune di sia nella tornata elettorale pagina 1 di 6 del 6 e 7.6.2009, sia in quella del 25.5.2014; di conseguenza, nel periodo dal 6.6.2009 al 31.1.2017 (data di cessazione del rapporto di lavoro),
ha esercitato il suo diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario allo Controparte_2
svolgimento delle funzioni di sindaco, periodicamente chiedendo di godere di permessi retribuiti, sempre concessi;
CP_ in particolare , per assolvere alle funzioni di sindaco del Comune di , è stato Controparte_2
assente dal servizio per un totale di 521 giornate complessive (52 nell'anno 2009, 94 nell'anno 2010, 75 nell'anno 2011, 60 nell'anno 2012, 58 nell'anno 2013,58 nell'anno 2014, 58 dell'anno 2015, .66 nell'anno 2016); Part come previsto dall'art.80 D.Lgs. 267/2000, ha retribuito e ha provveduto all'adempimento dei relativi obblighi di contribuzione previdenziale, tutti i giorni in cui è stato Controparte_2
assente dal lavoro;
CP_ ha chiesto al Comune di il rimborso di quanto corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni, per i giorni in cui è stato assente dal lavoro;
Controparte_2
CP_ con riguardo al periodo 2009-2012, il Comune di ha provveduto a rimborsare quanto corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le giornate di effettiva assenza di , versando Controparte_2
la somma complessiva di €99.864,85;
CP_ con le note del 2.1.2017 e del 5.11.2020, il Comune di , pur non contestando la quantificazione dei rimborsi richiesti, ha negato il rimborso degli oneri sostenuti per erogare la retribuzione spettante a nei giorni in cui è stato assente per adempiere alle sue funzioni pubbliche, pari a Controparte_2
€35.309,87 per l'anno 2013, € 35.436,27 per l'anno 2014, € 35.031,26 per l'anno 2015 e € 39.836,15 per l'anno 2016, per complessivi €142.452,95.
Tutto ciò esposto la ricorrente ha dedotto di essere creditrice verso il della somma CP_1 complessiva di €142.452,95 che, ai sensi dell'art.80 D.Lgs. n.267/2000, avrebbe dovuto essere corrisposta entro trenta giorni da ogni singola richiesta e lamenta che, nonostante abbia sollecitato il pagamento di quanto dovuto con le note del 15.7. 2015 e del 11.9.2020, il non abbia CP_1
provveduto ad adempiere alle obbligazioni previste dal citato art. 80 D.Lgs. n.267/2000.
Il , regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
La causa, di natura documentale, è stata decisa come da separato dispositivo all'udienza del 8.5.2025.
***
Dai documenti versati in atti dalla parte ricorrente risulta che:
pagina 2 di 6 Part
è stato dipendente della al 24.11.1992 al 31.1.2017 ed è stato eletto sindaco Controparte_2
CP_ del Comune di , sia nella tornata elettorale del 6 e 7.6.2009, sia in quella del 25.5.2014 (doc. n. 1);
, per assolvere alle funzioni di sindaco del , ha periodicamente Controparte_2 CP_1
chiesto di godere di permessi retribuiti ai sensi dell'art.79 D. Lgs. 267/2000, che gli sono stati concessi dal datore di lavoro (doc.2).
Part Tanto premesso, il giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto in capo a ad ottenere il rimborso di quanto corrisposto al proprio dipendente , per retribuzione ed Controparte_2
assicurazioni, nel periodo in cui ha usufruito di permessi retribuiti ex art.79 D.Lgs. 267/2000 quale
CP_ sindaco del Comune di . CP_ Segnatamente - e visto che il Comune di , con riguardo al periodo 2009-2012, ha invece
Part provveduto a rimborsare alla quanto corrisposto a per retribuzioni ed Controparte_2
assicurazioni per le giornate di assenza dal servizio - il periodo in contestazione riguarda le giornate di assenza dal servizio degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (doc.2), per l'importo complessivo di
€142.452,95, come da prospetto prodotto sub doc. 6.
Come risulta dalle note 2.1.2017 e 5.11.2020 (docc. 4 e 5), il , relativamente al suddetto CP_1
periodo, diversamente da quello 2009-2012, ha rifiutato il rimborso. A tal fine ha osservato che l'art.80
D.Lgs. 267/2000 pone a carico dell'ente presso il quale il lavoratore esercita le funzioni pubbliche di cui all'art.79 D.Lgs. 267/2000 gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da Part enti pubblici economici e ha rilevato l'estraneità della l perimetro di applicazione del citato art.80, Part non essendo atore di lavoro privato né ente pubblico economico.
Ai sensi dell'art.80 D Lgs. 267/2000: Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79.
L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.
Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988. n.
67.
La norma in esame attribuisce il diritto al rimborso di quanto corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, al lavoratore che sia dipendente da privati o da enti pubblici economici, che eserciti le pagina 3 di 6 funzioni pubbliche di cui all'art.79 D. Lgs. 267/2000, per le ore o giornate di effettiva assenza.
Per le ragioni che si espongono deve ritenersi sussistente il diritto di cui al citato art. 80 in capo alla
Part
A tal fine vengono in considerazione i rilievi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza
28329/2011 (conf. Cass. 28330/2011).
Con la citata sentenza la Corte di Cassazione, investita di una questione di giurisdizione, ha Part approfondito il tema della corretta qualificazione della A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha
Part preso le mosse dal rilievo che la è una società per azioni per volontà stessa del legislatore (art. 49
D. Lgs. 177/2005, T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, ora art.63 D. Lgs. 208/20121) e, seppure soggetta ad una disciplina particolare per determinati aspetti ed a determinati fini, riguardanti anche la giurisdizione, chiaramente dettata da interessi di natura pubblica, ha rilevato che per tutto quanto non diversamente previsto non può che essere regolata secondo il regime generale delle società per azioni.
Part La Corte di Cassazione ha cioè evidenziato le peculiarità della disciplina inerente alla ma all'esito dell'analisi svolta con riferimento alle previsioni di legge, ha osservato come si tratti di aspetti particolari che costituiscono pur sempre dei segmenti speciali di una disciplina che, comunque, per tutto quanto non diversamente disposto si rifà al regime proprio delle società per azioni. Del resto la espressa configurazione per legge in tal senso non potrebbe di certo assumere una valenza assolutamente "neutrale".
Ha quindi rilevato che la RAI-Radiotelevisione Italiana, anche se fortemente caratterizzata dagli evidenziati peculiari aspetti e tuttora in mano pubblica, resta pur sempre una società per azioni, e ciò deve vieppiù affermarsi a seguito della legge n.112 del 2004 e del T.U. n. 177 del 2005 (in precedenza Part sulla natura privatistica della v. fra le altre Cass. S.U. 26-11-1996 n. 10490, Cass. 13-8-2002 n.
12200).
Quanto precede per concludere che deve quindi escludersi che, con riferimento alla stessa, possa applicarsi la riserva della giurisdizione del giudice amministrativo, "in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", di cui all'art. 63 comma
4 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Part La infatti, non è in alcun modo annoverabile tra le pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1 comma 2 dello stesso d.lgs
Part La configurazione della come società per azioni e la non riconducibilità alle pubbliche pagina 4 di 6 amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 D. Lgs. 165/2001 - che, tra le altre, contempla, “tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali” - con il riconoscimento dell'assoggettamento dei relativi rapporti di lavoro alla disciplina privatistica, devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario,
Part deve coerentemente condurre, in assenza di una specifica disciplina di legge, ad includere la relativamente ai rapporti di lavoro, tra i datori di lavoro privati, cui è attribuito il diritto di rimborso ai sensi dell'art.80 D. Lgs. 276/2000. Part A diversa conclusione non conduce la qualificazione della quale organismo di diritto pubblico operata dalla Corte di Cassazione con sentenza 10443/2008 in quanto tale nozione non enuclea identificazioni soggettive sostanziali, ma vale al fine di delimitare l'ambito di applicazione di determinate normative, con particolare riguardo, nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, alla disciplina comunitaria e alle norme interne che regolano gli appalti (con la citata pronuncia infatti la
Part Corte di Cassazione, proprio qualificando la come organismo di diritto pubblico, ha affermato che
è tenuta ad osservare le norme comunitarie di evidenza pubblica, nonché le rispettive norme interne attuative, per la scelta dei propri contraenti in tutti gli appalti di valore eccedente le soglie indicate per i servizi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 1995).
Quanto precede risulta conforme alla ratio dell'art.80 D. Lgs. 276/2000 - come evidenziata dalla Corte di Cassazione con sentenza 11265/2020 - di tutelare l'esercizio delle funzioni pubbliche elettive da parte dei lavoratori dipendenti, senza gravare sulla patrimonialità dei datori di lavoro privati a cui la norma riconosce il diritto ad essere ristorati degli oneri sostenuti e quindi escludendo solo i datori di lavoro pubblici in quanto, nel loro caso, vi è identità di funzioni e di soggetti tra l'ente datore e quello elettivo. Una tale identità non vi può essere tra una società per azioni, sia pure a capitale pubblico e un ente pubblico territoriale come il . CP_1
CP_ Non sfugge d'altro canto come lo stesso Comune di fosse pervenuto alla conclusione esposta, visto Part Part CP_ che ha rimborsato la er le assenze del dipendente letto sindaco del Comune di degli anni
Part 2009-2012. E la ragione addotta per rifiutare il rimborso negli anni successivi – l'inclusione della nell'elenco stilato annualmente dall'Istat per individuare i soggetti da inserire nel conto economico consolidato - è priva di pregio.
Ai fini della classificazione di un soggetto di diritto non è infatti decisivo il dato della inclusione nell'elenco stilato annualmente dall'Istat per individuare i soggetti da inserire nel conto economico consolidato ai sensi della L. 196/2009, art. 1, comma 3 (legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni.
pagina 5 di 6 Tale elenco è stato istituito in attuazione di precisi obblighi comunitari ed i criteri utilizzati per la classificazione sono dettati dalla necessità di armonizzare i sistemi della finanza pubblica a livello europeo ai fini della verifica da parte della Commissione degli eventuali deficit eccessivi. Essi poggiano su fattori economico-fattuali per loro natura mutevoli nel tempo, tanto che l'istituto di statistica è tenuto ad aggiornare annualmente il proprio elenco (cfr. Corte dei Conti 7/2013).
Part Deriva da tutto quanto esposto che sussiste in capo alla il diritto ad ottenere il rimborso di quanto corrisposto al proprio dipendente , per retribuzione ed assicurazioni, nel periodo Controparte_2
CP_ in cui ha usufruito di permessi retribuiti quale sindaco del Comune di ex art.79 D.Lgs. 267/2000 degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 per l'importo complessivo di €142.452,95, come da prospetto prodotto sub doc. 6.
Il va quindi condannato al pagamento della suddetta somma, oltre rivalutazione e CP_1
interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) condanna il a pagare a la somma di €142.452,95, oltre CP_1 Controparte_3
rivalutazione e interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
2) condanna il al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_1 [...]
che liquida in €5.360,00 per compenso professionale ed €379,50 per spese, oltre Controparte_3
spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a..
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Brescia, 8 maggio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BERETTA GIOVANNI e dell'avv. PERSIANI MATTIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: si chiede che il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, trattandosi di crediti retributivi, voglia
Part condannare il a corrispondere alla la somma di €142.452,95, o quella che risulterà CP_1
di giustizia, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali europei dalla data della domanda sino al saldo effettivo (calcolati ai sensi della legge n. 231 del 2002 e successive modificazioni per superamento del termine di pagamento previsto dalla legge) con conseguente condanna alle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Part Con ricorso depositato il 12.1.2024, (di seguito ha citato in Parte_1
giudizio il nei confronti del quale ha proposto la domanda trascritta in epigrafe, CP_1
esponendo che: Part
è stato dipendente della dal 24.11.1992 al 31.1.2017 in qualità di giornalista Controparte_2
CP_ con la qualifica di caposervizio ed è stato eletto sindaco del Comune di sia nella tornata elettorale pagina 1 di 6 del 6 e 7.6.2009, sia in quella del 25.5.2014; di conseguenza, nel periodo dal 6.6.2009 al 31.1.2017 (data di cessazione del rapporto di lavoro),
ha esercitato il suo diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario allo Controparte_2
svolgimento delle funzioni di sindaco, periodicamente chiedendo di godere di permessi retribuiti, sempre concessi;
CP_ in particolare , per assolvere alle funzioni di sindaco del Comune di , è stato Controparte_2
assente dal servizio per un totale di 521 giornate complessive (52 nell'anno 2009, 94 nell'anno 2010, 75 nell'anno 2011, 60 nell'anno 2012, 58 nell'anno 2013,58 nell'anno 2014, 58 dell'anno 2015, .66 nell'anno 2016); Part come previsto dall'art.80 D.Lgs. 267/2000, ha retribuito e ha provveduto all'adempimento dei relativi obblighi di contribuzione previdenziale, tutti i giorni in cui è stato Controparte_2
assente dal lavoro;
CP_ ha chiesto al Comune di il rimborso di quanto corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni, per i giorni in cui è stato assente dal lavoro;
Controparte_2
CP_ con riguardo al periodo 2009-2012, il Comune di ha provveduto a rimborsare quanto corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le giornate di effettiva assenza di , versando Controparte_2
la somma complessiva di €99.864,85;
CP_ con le note del 2.1.2017 e del 5.11.2020, il Comune di , pur non contestando la quantificazione dei rimborsi richiesti, ha negato il rimborso degli oneri sostenuti per erogare la retribuzione spettante a nei giorni in cui è stato assente per adempiere alle sue funzioni pubbliche, pari a Controparte_2
€35.309,87 per l'anno 2013, € 35.436,27 per l'anno 2014, € 35.031,26 per l'anno 2015 e € 39.836,15 per l'anno 2016, per complessivi €142.452,95.
Tutto ciò esposto la ricorrente ha dedotto di essere creditrice verso il della somma CP_1 complessiva di €142.452,95 che, ai sensi dell'art.80 D.Lgs. n.267/2000, avrebbe dovuto essere corrisposta entro trenta giorni da ogni singola richiesta e lamenta che, nonostante abbia sollecitato il pagamento di quanto dovuto con le note del 15.7. 2015 e del 11.9.2020, il non abbia CP_1
provveduto ad adempiere alle obbligazioni previste dal citato art. 80 D.Lgs. n.267/2000.
Il , regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
La causa, di natura documentale, è stata decisa come da separato dispositivo all'udienza del 8.5.2025.
***
Dai documenti versati in atti dalla parte ricorrente risulta che:
pagina 2 di 6 Part
è stato dipendente della al 24.11.1992 al 31.1.2017 ed è stato eletto sindaco Controparte_2
CP_ del Comune di , sia nella tornata elettorale del 6 e 7.6.2009, sia in quella del 25.5.2014 (doc. n. 1);
, per assolvere alle funzioni di sindaco del , ha periodicamente Controparte_2 CP_1
chiesto di godere di permessi retribuiti ai sensi dell'art.79 D. Lgs. 267/2000, che gli sono stati concessi dal datore di lavoro (doc.2).
Part Tanto premesso, il giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto in capo a ad ottenere il rimborso di quanto corrisposto al proprio dipendente , per retribuzione ed Controparte_2
assicurazioni, nel periodo in cui ha usufruito di permessi retribuiti ex art.79 D.Lgs. 267/2000 quale
CP_ sindaco del Comune di . CP_ Segnatamente - e visto che il Comune di , con riguardo al periodo 2009-2012, ha invece
Part provveduto a rimborsare alla quanto corrisposto a per retribuzioni ed Controparte_2
assicurazioni per le giornate di assenza dal servizio - il periodo in contestazione riguarda le giornate di assenza dal servizio degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (doc.2), per l'importo complessivo di
€142.452,95, come da prospetto prodotto sub doc. 6.
Come risulta dalle note 2.1.2017 e 5.11.2020 (docc. 4 e 5), il , relativamente al suddetto CP_1
periodo, diversamente da quello 2009-2012, ha rifiutato il rimborso. A tal fine ha osservato che l'art.80
D.Lgs. 267/2000 pone a carico dell'ente presso il quale il lavoratore esercita le funzioni pubbliche di cui all'art.79 D.Lgs. 267/2000 gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da Part enti pubblici economici e ha rilevato l'estraneità della l perimetro di applicazione del citato art.80, Part non essendo atore di lavoro privato né ente pubblico economico.
Ai sensi dell'art.80 D Lgs. 267/2000: Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79.
L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.
Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988. n.
67.
La norma in esame attribuisce il diritto al rimborso di quanto corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, al lavoratore che sia dipendente da privati o da enti pubblici economici, che eserciti le pagina 3 di 6 funzioni pubbliche di cui all'art.79 D. Lgs. 267/2000, per le ore o giornate di effettiva assenza.
Per le ragioni che si espongono deve ritenersi sussistente il diritto di cui al citato art. 80 in capo alla
Part
A tal fine vengono in considerazione i rilievi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza
28329/2011 (conf. Cass. 28330/2011).
Con la citata sentenza la Corte di Cassazione, investita di una questione di giurisdizione, ha Part approfondito il tema della corretta qualificazione della A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha
Part preso le mosse dal rilievo che la è una società per azioni per volontà stessa del legislatore (art. 49
D. Lgs. 177/2005, T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, ora art.63 D. Lgs. 208/20121) e, seppure soggetta ad una disciplina particolare per determinati aspetti ed a determinati fini, riguardanti anche la giurisdizione, chiaramente dettata da interessi di natura pubblica, ha rilevato che per tutto quanto non diversamente previsto non può che essere regolata secondo il regime generale delle società per azioni.
Part La Corte di Cassazione ha cioè evidenziato le peculiarità della disciplina inerente alla ma all'esito dell'analisi svolta con riferimento alle previsioni di legge, ha osservato come si tratti di aspetti particolari che costituiscono pur sempre dei segmenti speciali di una disciplina che, comunque, per tutto quanto non diversamente disposto si rifà al regime proprio delle società per azioni. Del resto la espressa configurazione per legge in tal senso non potrebbe di certo assumere una valenza assolutamente "neutrale".
Ha quindi rilevato che la RAI-Radiotelevisione Italiana, anche se fortemente caratterizzata dagli evidenziati peculiari aspetti e tuttora in mano pubblica, resta pur sempre una società per azioni, e ciò deve vieppiù affermarsi a seguito della legge n.112 del 2004 e del T.U. n. 177 del 2005 (in precedenza Part sulla natura privatistica della v. fra le altre Cass. S.U. 26-11-1996 n. 10490, Cass. 13-8-2002 n.
12200).
Quanto precede per concludere che deve quindi escludersi che, con riferimento alla stessa, possa applicarsi la riserva della giurisdizione del giudice amministrativo, "in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", di cui all'art. 63 comma
4 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Part La infatti, non è in alcun modo annoverabile tra le pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1 comma 2 dello stesso d.lgs
Part La configurazione della come società per azioni e la non riconducibilità alle pubbliche pagina 4 di 6 amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 D. Lgs. 165/2001 - che, tra le altre, contempla, “tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali” - con il riconoscimento dell'assoggettamento dei relativi rapporti di lavoro alla disciplina privatistica, devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario,
Part deve coerentemente condurre, in assenza di una specifica disciplina di legge, ad includere la relativamente ai rapporti di lavoro, tra i datori di lavoro privati, cui è attribuito il diritto di rimborso ai sensi dell'art.80 D. Lgs. 276/2000. Part A diversa conclusione non conduce la qualificazione della quale organismo di diritto pubblico operata dalla Corte di Cassazione con sentenza 10443/2008 in quanto tale nozione non enuclea identificazioni soggettive sostanziali, ma vale al fine di delimitare l'ambito di applicazione di determinate normative, con particolare riguardo, nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, alla disciplina comunitaria e alle norme interne che regolano gli appalti (con la citata pronuncia infatti la
Part Corte di Cassazione, proprio qualificando la come organismo di diritto pubblico, ha affermato che
è tenuta ad osservare le norme comunitarie di evidenza pubblica, nonché le rispettive norme interne attuative, per la scelta dei propri contraenti in tutti gli appalti di valore eccedente le soglie indicate per i servizi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 1995).
Quanto precede risulta conforme alla ratio dell'art.80 D. Lgs. 276/2000 - come evidenziata dalla Corte di Cassazione con sentenza 11265/2020 - di tutelare l'esercizio delle funzioni pubbliche elettive da parte dei lavoratori dipendenti, senza gravare sulla patrimonialità dei datori di lavoro privati a cui la norma riconosce il diritto ad essere ristorati degli oneri sostenuti e quindi escludendo solo i datori di lavoro pubblici in quanto, nel loro caso, vi è identità di funzioni e di soggetti tra l'ente datore e quello elettivo. Una tale identità non vi può essere tra una società per azioni, sia pure a capitale pubblico e un ente pubblico territoriale come il . CP_1
CP_ Non sfugge d'altro canto come lo stesso Comune di fosse pervenuto alla conclusione esposta, visto Part Part CP_ che ha rimborsato la er le assenze del dipendente letto sindaco del Comune di degli anni
Part 2009-2012. E la ragione addotta per rifiutare il rimborso negli anni successivi – l'inclusione della nell'elenco stilato annualmente dall'Istat per individuare i soggetti da inserire nel conto economico consolidato - è priva di pregio.
Ai fini della classificazione di un soggetto di diritto non è infatti decisivo il dato della inclusione nell'elenco stilato annualmente dall'Istat per individuare i soggetti da inserire nel conto economico consolidato ai sensi della L. 196/2009, art. 1, comma 3 (legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni.
pagina 5 di 6 Tale elenco è stato istituito in attuazione di precisi obblighi comunitari ed i criteri utilizzati per la classificazione sono dettati dalla necessità di armonizzare i sistemi della finanza pubblica a livello europeo ai fini della verifica da parte della Commissione degli eventuali deficit eccessivi. Essi poggiano su fattori economico-fattuali per loro natura mutevoli nel tempo, tanto che l'istituto di statistica è tenuto ad aggiornare annualmente il proprio elenco (cfr. Corte dei Conti 7/2013).
Part Deriva da tutto quanto esposto che sussiste in capo alla il diritto ad ottenere il rimborso di quanto corrisposto al proprio dipendente , per retribuzione ed assicurazioni, nel periodo Controparte_2
CP_ in cui ha usufruito di permessi retribuiti quale sindaco del Comune di ex art.79 D.Lgs. 267/2000 degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 per l'importo complessivo di €142.452,95, come da prospetto prodotto sub doc. 6.
Il va quindi condannato al pagamento della suddetta somma, oltre rivalutazione e CP_1
interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) condanna il a pagare a la somma di €142.452,95, oltre CP_1 Controparte_3
rivalutazione e interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
2) condanna il al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_1 [...]
che liquida in €5.360,00 per compenso professionale ed €379,50 per spese, oltre Controparte_3
spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a..
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Brescia, 8 maggio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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