TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/09/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, con funzione di Giudice di Appello, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Maria Teresa Moscatelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4459/2021 R.G.
tra in persona del l. r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Cutolo Parte_1
-appellante-
e rappresentato e difeso dall'avv. dall'Avv. Gabriella Bongi Controparte_1
(comunicazioni a Email_1
- appellato–
OGGETTO: Appello avverso sentenza Giudice di Pace
CONCLUSIONI
Come da verbale di precisazione delle conclusioni dell'udienza del 13.2.2025, in trattazione scritta.
Svolgimento del processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto emesso dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia, notificato a il 10.10.2019, ingiungeva alla Parte_1 Controparte_1
compagnia telefonica di consegnare copia del contratto relativo alla propria utenza mobile
(motivando la richiesta con la necessità di adire il competente Co.re.com a causa di
1 malfunzionamenti e disservizi del servizio di telefonia mobile), oltre al pagamento delle spese della fase monitoria. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo davanti al predetto Giudice di Parte_1
Pace, sollevando preliminarmente eccezioni di incompetenza per materia, per valore e territorio e deducendo, nel merito, la carenza di interesse ad agire ed il mancato rispetto della normativa in materia di privacy di cui al d.lgs. 196/2003 nell'invio della richiesta di copia del contratto telefonico. si costituiva nel giudizio di opposizione con comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta, contestando in toto la domanda e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 22/2021, pubblicata in data 18.2.2021, il Giudice di Pace di Canosa di Puglia rigettava l'opposizione proposta ritenendola infondata, anche in ordine alle eccezioni sollevate,
e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della al pagamento Parte_1
delle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello la ribadendo l'eccezione di Parte_1
incompetenza per valore, per materia e per territorio del Giudice di Pace adito, deducendo il vizio di motivazione della sentenza per non avere esaminato la questione della carenza di interesse ad agire in capo al l'errata motivazione nella parte in cui aveva CP_1
ritenuto legittima la richiesta di copia del contratto e l'omessa pronuncia sull'inosservanza della procedura prevista dall'art. 7 d.lgs. n. 196/2003.
L'appellante concludeva chiedendo, preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza di primo grado, riformare integralmente la sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Canosa di Puglia e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore, per materia e per territorio del giudice di pace adito, quindi dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione e condannare la parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da nonché al pagamento delle spese ed onorari del Parte_1
doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.1.2022 si costituiva Controparte_1
chiedendo preliminarmente dichiararsi inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da nel merito rigettare, perché Parte_1
2 inammissibili e infondati in fatto ed in diritto, tutti i motivi di appello della sentenza oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da liquidarsi in favore del procuratore antistatario;
in via gradata domandava nulla a decidersi sulla richiesta di restituzione formulata da parte appellante, in quanto allegava che nulla fosse stato ricevuto dal difensore dichiaratosi antistatario per il decreto ingiuntivo poi opposto;
in ogni caso, chiedeva, stante la molteplicità degli istituti giuridici coinvolti, la novità della questione trattata di difficile, incerta e/o dubbia risoluzione, l'assenza di precedenti giurisprudenziali, così da disporsi la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 14 aprile 2022 di prima comparizione delle parti, essendo il ruolo temporaneamente gestito da Giudice onorario, il procedimento era rinviato fino all'udienza del
13.2.2025 tenuta dalla Scrivente in cui la causa, ritenuta matura per la decisione, era riservata in decisione con assegnazione del termine per gli scritti conclusivi che la sola parte appellante depositava rinnovando le difese e richieste in precedenza articolate.
In via preliminare, si rileva la tempestività dell'appello in esame in quanto notificato alla controparte in data 14.9.2021 e successivamente depositato il 16.9.2021, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, del 18.2.2021.
L'appello è poi ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
È oramai pacifico (come da decisione della Suprema Corte) che l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, 'una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice' (Cass. Sez. Un. n. 27199/17).
Nella specie, l'atto di appello depositato dalla presente i requisiti sopra evidenziati idonei Pt_1
a consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame.
Le sollevate eccezioni di incompetenza per valore e per materia del giudice del decreto ingiuntivo, reiterate in questo giudizio, non risultano fondate e correttamente sono state
3 disattese dal primo giudice, in quanto la domanda azionata in via monitoria ha ad oggetto non una prestazione di facere infungibile, ma l'obbligazione di consegna di cosa mobile determinata
(la consegna di copia del contratto di telefonia mobile), il cui valore va determinato alla stregua della dichiarazione effettuata dalla parte appellata, ex art. 14 c.p.c. a mente del quale 'nelle cause relative a somme di danaro o beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore'.
Nel caso di specie, era stato dichiarato che il valore della causa era nei limiti del valore di €
1.000,00, con conseguente competenza per valore e per materia del Giudice adito con il ricorso monitorio.
L'eccezione di incompetenza per territorio, disattesa dal primo giudice, non è stata reiterata nell'atto di appello, nelle cui conclusioni, l'appellante ha chiesto affermarsi la competenza per materia e valore di questo Tribunale.
Nel merito, l'appello è fondato.
già in primo grado, sosteneva che la mancata positiva risposta alla richiesta CP_2
stragiudiziale di consegna del contratto fosse giustificabile in base alla normativa stabilita dal
D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che all'art. 9 n. 2 prevede che “nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti)
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi”.
Al successivo n. 4 prevede che “l'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di
valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
unitariamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato”.
Nella specie, premesso che il non ha depositato il fascicolo di primo grado e che CP_1
l'appello va deciso sulla scorta dei soli documenti presenti, non di meno non è affatto contestato fra le parti che come dedotto da la richiesta stragiudiziale di consegna del contratto CP_2
a sola firma dell'avvocato difensore (cui fa riferimento il Giudice di Pace nella sentenza quivi appellata) non risulta sottoscritta personalmente dalla parte intestataria dell'utenza telefonica, né risultano allagate una procura o una delega sottoscritta della medesima.
4 Dunque, come già osservato in altri precedenti di merito su identica questione, che questo
Giudice condivide e ai quali può farsi riferimento ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (che rispetto alle ragioni giuridiche della decisione, consente il riferimento a precedenti conformi) correttamente la compagnia telefonica, sia in base alla normativa di settore richiamata, ma anche ai principi generali fondamentali che regolano il doveroso controllo della legittimazione della persona richiedente a ricevere informazioni e atti riservati, non riscontava la richiesta, e non consegnava copia del contratto, tutelando i dati personali riservati attinenti all'utenza indicata, in conformità della normativa in materia di accesso e protezione dei dati personali di cui al
D.Lgs. 196/2003 (ex multis: Trib. Benevento, nr. 1656 dell'11.7.2022; Trib. Trani, 29.3.2023).
Va poi evidenziato che né il Codice della Privacy, nè il Codice del consumo (D.Lgs. 6/9/2005 n.
206), prevedono un diritto sostanziale dell'utente di un contratto telefonico a richiedere ed ottenere dal gestore telefonico una copia del contratto, come per esempio prevede l'art. 119 comma 4 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 (Testo Unico Bancario).
A tal fine la parte deve dimostrare di essere intestataria dell'utenza telefonica indicata, atteso che sul punto, come a più riprese dedotto da sia in primo che in secondo grado, la Pt_1
menzione del numero di utenza o del numero della Sim, o il possesso stesso della relativa card, non provano che il sia titolare di una utenza associata a quel numero di telefonia Parte_2
mobile indicato in atti.
Deve, inoltre, indicare l'esistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire, come richiesto dall'art. 100 c.p.c.
Nella specie, le allegazioni sui disservizi sopportati sono estremamente generiche né risulta dedotta l'esistenza di segnalazioni, reclami e ricorsi stragiudiziali, né alcuna circostanza o modalità concreta di tali disservizi, sicché non è dato verificare che la consegna di copia del contratto (che la parte ben avrebbe potuto ottenere avanzando specifica istanza sottoscritta personalmente) fosse realmente funzionale alla tutela delle proprie ragioni dinanzi al
CP_3
ha anche dimostrato di avere richiesto al difensore del sin dal CP_4 CP_1
9.8.2017 l'invio dei documenti dei vari clienti istanti al fine di consentire la consegna delle copie
5 contrattuali. Tali inviti rimanevano senza risposta (cfr. pag. 87 della produzione telematica dell'appellante).
A fronte di tanto può ritenersi giustificata la mancata consegna all'appellato di copia del contratto di somministrazione di servizio telefonico da parte di non avendo il sedicente Pt_1
rappresentante dimostrato al terzo di effettivamente disporre del potere di rappresentanza alla luce del generale principio di cui all'art. 1393 c.c., secondo cui “il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata”.
Dinanzi alla specifica richiesta di documentazione della fonte del potere rappresentativo, colui che aveva speso il nome di terze persone, qualificandosi come loro procuratore, non poteva esimersi dall'ottemperare a tale richiesta.
Dunque, non avendo la parte ricorrente correttamente esercitato le modalità per l'accesso ai dati personali, la sua pretesa azionata in via monitoria non poteva trovare accoglimento.
Ne consegue la fondatezza appello proposto.
Quanto alla condanna alla restituzione delle somme pagate dalla in forza del Parte_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, va rilevato che, pur non essendo l'avv. Bongi parte del giudizio di appello, la domanda di condanna alla restituzione è ammissibile nel presente processo. Secondo la S.C. 'in tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore
del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo é il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto
e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita
e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento' (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8215 del04/04/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016)”.
Ed invero, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.
6 Deve pertanto assumersi, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27166 del
28/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010).
Le somme eventualmente corrisposte vanno dunque automaticamente restituite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione ad un valore della causa non superiore ad euro 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n. 4459/2021 del Ruolo
Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, disponendo la restituzione delle somme eventualmente corrisposte e delle cose consegnate in esecuzione della sentenza caducata;
2) condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in euro 330,00 per compensi di avvocato;
per il giudizio di appello in euro 64,50 per esborsi ed euro 662,00 per compensi di avvocato (fase di studio, introduttiva, di trattazione, decisionale), oltre, per entrambe le fasi,
rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Trani, 23.9.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
7