Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
n° 342/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine dell'11 febbraio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 342/24 R.G.L. e vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), in persona del , rappresentato e difeso per legge dall'Av- P.IVA_1 Pt_2 vocatura distrettuale dello Stato di Messina, c.f. presso i cui uffici, C.F._1 in via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliata, pec ads. Email_1 [...]
- fax 090674168 -Appellante Email_2
CONTRO
, (c.f. ) nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
a Barcellona P.G. (ME) via Regina Margherita 182, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec dell'avv. Filippo Spina, del Foro di Email_3
Barcellona P.G., c.f. con studio a Barcellona P.G. (ME) Via C.F._3
Roma 7, dal quale è rappresentato e difeso–Appellato
OGGETTO: ricostruzione carriera- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1158 pubblicata in data 17 giugno 2024
e nei confronti di
(c.f. ), con sede Controparte_2 P.IVA_2 in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti ( – avv.michela. C.F._4 Email_4
domiciliato anche presso la sede dell'Avvocatura distrettuale Inps di Email_5
Messina, Via Armeria 1
CONCLUSIONI
Ministero: riformare parzialmente la sentenza di primo grado come esposto in narrativa (esclusione dal calcolo dell'anno 2013), con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
Spina: rigettare l'appello con conferma della sentenza impugnata e condanna
dell'appellante a spese e compensi del presente grado oltre generali ed accessori come da nota che deposita.
decisione secondo diritto e giustizia, con ogni conseguente pronuncia in CP_2 ordine alle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, depositato il 20 febbraio 2022, CP_1
, insegnante di ruolo in servizio presso l'istituto superiore "Manzoni" di
[...]
Mistretta, lamentava che il , nel ricostruirgli la carriera, non Parte_1 aveva tenuto conto del servizio preruolo. Chiedeva la condanna del a Parte_1 effettuare una nuova ricostruzione, a collocarlo nella corretta posizione stipendiale,
a pagargli le conseguenti differenze retributive e a regolarizzargli la posizione contributiva.
Dichiarata la contumacia del , il tribunale, con sentenza n° 2052 depo- Parte_1 sitata in data 28 novembre 2022 ha accolto tutte le domande tranne quella di rego- larizzazione contributiva.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 27 dicembre 2022. CP_1
Nella contumacia del , con sentenza 72/2024 questa Corte ha dichiarato Parte_1 la contumacia del e la nullità della sentenza impugnata per omessa esten- Parte_1 CP_ sione del contraddittorio nei confronti dell rimettendo le parti innanzi al primo giudice e nulla decidendo sulle spese.
Con ricorso depositato il 14 febbraio 2024 lo ha riassunto il giudizio. In CP_1 esito all'autorizzazione concessa dal tribunale di Patti con ordinanza del 15 aprile CP_ 2024, l'attore ha esteso il contraddittorio nei confronti dell Si sono costituiti CP_ sia il sia l Parte_1
Con sentenza n° 1158 depositata in data 17 giugno 2024 il giudice di primo grado ha confermato le statuizioni di merito contenute nella sentenza annullata aggiun- CP_ gendo la condanna dell'amministrazione scolastica a versare in favore dell le differenze contributive nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata dalla no- tifica del ricorso, condannando il a rimborsare le spese allo e Parte_1 CP_1 CP_ all
Il ha proposto appello con ricorso depositato in data 18 luglio 2024. Parte_1 CP_ Nella resistenza di , costituitosi l depositate note di trattazione CP_1 scritta entro l'11 febbraio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto compu- Parte_1 tabile ai fini della valutazione della carriera l'anno 2013. Evidenzia che allo Spina tale anno non è stato riconosciuto come non lo è stato a tutti i docenti, anche di ruolo, in applicazione del d.P.R. 122/2013. n° 342/24 R.G.L.
Il tribunale ha incluso l'anno ritenendo che ciò discendesse dalla sentenza C. Cost.
178/2015, che ha dichiarato l'illegittimità del blocco degli stipendi stabilito per il triennio 2011-2013 dal D.L. 78/2010, osservando inoltre che detto blocco emergen- ziale, secondo giurisprudenza di merito ritenuta condivisibile, non si estendesse al profilo della ricostruzione di carriera.
Il Ministero sostiene che il Giudice delle leggi, constatando l'irragionevole sbi- lanciamento a sfavore della libertà sindacale prevista dall'art. 39 Cost., non abbia integralmente censurato la disciplina emergenziale, ma ne abbia escluso la legitti- mità nella misura in cui divenisse una misura strutturale.
Aggiunge che l'art. 9 comma 23 del D.L., proprio in materia di scuola, dichiarava gli anni 2010, 2011 e 2012 non utili ai fini della maturazione delle posizioni stipen- diali e dei relativi incrementi economici, salva (art. 8 comma 14) la destinazione di risorse, con apposito decreto ministeriale sentite le organizzazioni sindacali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Per tali anni l'utilità è stata recu- perata con appositi decreti. Quanto all'art. 1 lett. b) d.P.R. 122/2013, che ha proro- gato il blocco di cui al comma 23 al 2013, non vi è invece alcun atto che ha con- sentito il recupero.
Lo ribatte che la giurisprudenza della Corte costituzionale adotta in materia CP_1 una lettura restrittiva della normativa sul blocco stipendiale, ritenendola conforme al dettato costituzionale solo se "circoscritta al mero divieto di incrementi retributivi negli anni del blocco e non certo alla negazione assoluta della validità giuridica del servizio prestato negli anni oggetto di blocco stipendiale, incluso l'anno 2013".
La fondatezza della difesa dell'appellato si coglie, oltre che dai numerosi prece- denti di merito citati dallo anche nel raffronto con Cass. sez. lav. ord. CP_1
16133/2024, anch'essa richiamata. La Suprema corte si è invero occupata di un pro- blema in parte diverso, perché il docente che aveva agito in quel giudizio lamentava la mancata supervalutazione ai fini di carriera di alcuni anni di servizio all'estero, fra cui il 2013. La ratio sottesa alla decisione della Corte, favorevole al docente, è tuttavia pienamente applicabile al caso in esame: "le disposizioni che hanno stabi- lito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previ- sti… nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013… sono… eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010)" e "la progres- sione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti eco- nomici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici". La norma invocata n° 342/24 R.G.L.
dall'appellante riguarda insomma solo gli "incrementi economici previsti dalle di- sposizioni contrattuali vigenti".
Questa Corte non individua alcuna ragione per discostarsi da tale orientamento, fra l'altro congruo con quello generalmente adottato dalla Corte Costituzionale in relazione all'interpretazione che consente di considerare legittima la disciplina emergenziale del blocco stipendiale, evidentemente eccezionale.
Nemmeno C. Cost. 310/2013, richiamata dall'amministrazione con le note di trat- tazione scritta, impone una diversa ricostruzione. L'appellante incorre innanzitutto in un errore materiale individuando la sentenza come 310/2023, e perciò fallace- mente arguendo trattarsi di "più recente sentenza" rispetto a quelle sopra richiamate.
In ogni caso, il Giudice delle leggi è stato in quel caso chiamato a valutare la posi- zione dei docenti universitari, soggetti che rientrano fra le categorie non contrattua- lizzate di cui all'art. 3 T.U. 165/2001, il cui sistema di progressione è dunque sog- getto a regole proprie, per le quali non viene in gioco il problema della compres- sione dei diritti sindacali, ritenuta decisiva in relazione ai dipendenti contrattualiz- zati.
Vero è che, incidenter tantum, vi si leggono affermazioni valide anche per il per- sonale contrattualizzato, ma con la specificazione che il blocco non deve compor- tare la possibilità che "il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura con- trattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa", mentre nel caso di specie si è di fronte ad un meccanismo che incide sulla retribuzione di anni successivi rispetto a quelli in cui il blocco aveva temporanea efficacia.
Con motivo subordinato, l'amministrazione contesta l'ammontare delle spese li- quidate, sostenendole (apoditticamente) eccessive. La causa è stata correttamente inquadrata dal tribunale nella motivazione della sentenza ai fini dell'applicazione della tariffa ("valore indeterminabile, complessità minima, assenza di istruzione").
L'importo di 3.689,00 euro liquidato dal tribunale corrisponde esattamente a quello previsto dalla tariffa con tali parametri (fase di studio 1.623,00, introduttiva 601,00, decisionale 1.465,00).
Anche questo motivo di appello è dunque infondato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza, liquidate sempre secondo il minimo tariffario e in assenza di compenso per fase istruttoria visto che la causa viene decisa in unica udienza.
Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma 1quater T.U. 115 del 2002, ma l'amministrazione è ammessa alla prenota- zione a debito. n° 342/24 R.G.L.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 18 luglio 2024 dal
[...]
, contro e nei confronti dell' Parte_1 CP_1 Controparte_2
, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1158 pub-
[...] blicata in data 17 giugno 2024, rigetta l'appello e condanna il a rimborsare Parte_1 alle controparti le spese di lite, liquidate in 3.473,00 euro ciascuna, oltre i.v.a., c.p.a.
e generali. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. n° 115 del 2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto.
Messina 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)