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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 286 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), in per- Parte_1 P.IVA_1
sona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è pure ex lege domiciliato
appellante
nei confronti di
(c.f. ) CP_1 C.F._1
appellata-contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI
Nell'interesse del : voglia la Corte d'Appello di Cagliari, ogni Parte_1
pagina 1 di 7 avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, revocare l'ordinanza opposta con cui il
GE, in data 9 agosto 2022 ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva iscritta a ruolo con il n° R. es. 74/2017 (cui è riunito R. es. 38/20), affinché la procedura esecutiva possa proseguire, previo accoglimento dell'istanza, depo- sitata in data 3 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 567 terzo comma c.p.c. di mas-
sima proroga del termine di sessanta giorni previso dal secondo comma dell'art. 567 secondo comma c.p.c., con la fissazione della richiesta vendita.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 104/2017/R, la Corte dei Conti condannò Parte_2
al risarcimento del danno erariale a favore del
[...] Parte_1
.
[...]
A seguito del deposito della sentenza di condanna, si realizzò la conversione in pignoramento del sequestro conservativo precedentemente autorizzato con ordinanza n. 52/16/R nei confronti della con conseguente instaurazio- CP_1
ne della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 74/2017 R.es. presso il
Tribunale di Oristano.
Avverso la sentenza di condanna venne proposto gravame dalla con CP_1
conseguente sospensione di diritto dell'esecuzione della sentenza appellata ai sensi dell'art. 190, quarto comma, Codice di giustizia contabile.
Con sentenza n. 119/18, la Corte dei conti d'appello rinviò la causa al giudi-
ce di primo grado, il quale, con sentenza n. 20/2020, condannò la al CP_1
pagamento a favore del della somma Parte_1
di euro 280.000,00 oltre rivalutazione, interessi e spese.
pagina 2 di 7 Anche contro quest'ultima sentenza venne proposto appello dall'interessata e, in forza del citato art. 190 c.g.c., il G.E. dichiarò la sospensione della proce-
dura esecutiva n. 38/2020, che nel frattempo era stata instaurata in forza della sentenza del giudice del rinvio.
A seguito del rigetto dell'impugnazione da parte del giudice contabile d'appello (sentenza n. 121/2021), con ricorsi depositati in data 5 ottobre 2021,
il procedette alla riassunzione di entrambe le procedure esecutive Parte_1
nonché al contestuale deposito delle istanze di vendita, a fronte delle quale il
G.E. fissò l'udienza del 26 novembre 2021 per la comparizione delle parti e la decisione in ordine alla riunione dei due procedimenti.
Non essendo andate a buon fine le notifiche tentate alla parte personalmente,
il G.E. assegnò un ulteriore termine per la rinnovazione della notifica del ricor-
so in riassunzione e rinviò all'udienza 28 gennaio 2022, nel corso della quale rilevò che la causa di sospensione ex art. 190, quarto comma, c.g.c. risultava cessata in data 7 aprile 2021, con la conseguenza che l'istanza di vendita sa- rebbe risultata tardiva perché depositata oltre il termine di cui all'art. 497 c.p.c.
Assegnato un ulteriore termine per la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione e affinché il Ministero prendesse posizione in merito alla que-
stione sollevata, con ordinanza dell'8-9 agosto 2022, previa riunione delle due procedure, il G.E. dichiarò estinto il procedimento e ordinò le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli.
A fondamento del provvedimento, il giudice pose:
- la mancata prova degli adempimenti prescritti dall'art. 156 disp. att.
c.p.c. nel termine perentorio previsto da tale articolo;
pagina 3 di 7 - il deposito dell'istanza di vendita oltre il termine previsto dall'art. 497 c.p.c., decorrente dalla data in cui era cessata la causa di sospensio-
ne di cui all'art. 190, comma quarto, c.g.c.
*
Con reclamo ex art. 630 c.p.c., il impugnò l'ordinanza, eccepen- Parte_1
do:
- la violazione dell'art. 630, comma secondo, c.p.c., per aver il giudice dell'esecuzione esercitato il potere di rilievo dell'estinzione oltre il ter-
mine previsto dal citato articolo;
- l'erroneità dell'ordinanza, tanto nella parte in cui aveva ritenuto che non fosse stata data prova degli adempimenti previsti dall'art. 156 disp.
att. c.p.c., quanto in quella in cui aveva rilevato il tardivo deposito dell'istanza di vendita.
Con sentenza n. 64 del 6 febbraio 2023, il Tribunale di Oristano respinse il reclamo.
In via preliminare, disattese l'eccezione di giudicato e la conseguente rile-
vanza preclusiva della sentenza n. 684/2018 resa dallo stesso Tribunale di Ori-
stano nel reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. contro l'ordinanza del 30 gennaio
2018 con cui il G.E. aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura es. n. 74/2017 ai sensi degli artt. 497 e 630 c.p.c. a seguito della sospensione ex lege dell'efficacia esecutiva della prima sentenza del giudice contabile.
Nel merito, il Tribunale condivise il rilievo del G.E. di tardivo deposito dell'istanza di vendita, in quanto avvenuto oltre il termine perentorio di quaran-
pagina 4 di 7 tacinque giorni previsto dall'art. 497 c.p.c., calcolati dalla pronuncia della sen-
tenza di condanna, e ritenne assorbite le altre doglianze espresse dal reclaman-
te.
*
Contro tale sentenza, il ha proposto impugnazione, dolendosi del Parte_1
mancato accoglimento delle questioni sollevate in sede di reclamo e censuran-
do, in particolare, per violazione dell'art. 112 c.p.c., il ritenuto carattere assor- bente della questione di tardività dell'istanza di vendita.
L'appellata è rimasta contumace, malgrado la regolare notificazione dell'impugnazione.
***
2. Ragioni di priorità logica suggeriscono di muovere dall'esame congiunto del secondo e del terzo motivo di appello, tra loro strettamente connessi.
Il ha ragione di dolersi che il Tribunale abbia ritenuto assorbita la Parte_1
questione relativa alla tempestività del rilievo d'ufficio della tardività del depo-
sito delle istanze di vendita.
In disparte la questione della correttezza della decisione in ordine alla rite-
nuta tardività del deposito dell'istanza di vendita, il primo giudice avrebbe do-
vuto esaminare, comunque, la questione (sollevata col reclamo) del tempestivo esercizio del potere di estinzione da parte del G.E.
L'art. 630, secondo comma, c.p.c. consente il rilievo dell'estinzione anche di ufficio, purché nella prima udienza successiva al verificarsi della fattispecie estintiva (in tale senso anche Cass., 17 ottobre 2023, n. 8846).
Il potere di rilevare –dalla riforma dell'anno 2009 anche ex officio–
pagina 5 di 7 l'estinzione del processo esecutivo non è, dunque, svincolato da qualsivoglia termine decadenziale.
Seppure a proposito della doglianza sollevata dalla parte esecutata, la Su-
prema Corte ha spiegato come nessuna valida ragione consenta di sostenere che la coesistenza del potere di rilievo ufficioso da parte del giudice elida l'ope-
ratività dell'altrettanto generale previsione di un termine di decadenza per la proposizione della relativa eccezione, consistente appunto nella prima difesa successiva alla verificazione del fatto estintivo (tra le tante: Cass. 26 febbraio
1966, n. 599; Cass. 16 giugno 2003, n. 9624; Cass. 6 agosto 2010, n. 18366 e
Cass., 6 dicembre 2011, n. 26202).
Nella fattispecie, a fronte del deposito delle istanze di vendita in data 5 otto-
bre 2021 (cfr. al riguardo ordinanza che ha dichiarato l'estinzione dei procedi- menti riuniti, doc. 1), il G.E. fissò l'udienza del 26 novembre 2021 per l'audizione delle parti e in questa si limitò ad assegnare un termine per il rin-
novo della notificazione alla esecutata, senza rilevare alcunché in ordine alla tempestività (o meno) del deposito delle istanze di vendita (docc. 19 e 20).
Conseguentemente, all'udienza successiva del 28 gennaio 2022, nel corso della quale rilevò per la prima volta la questione della tempestività del deposito delle istanze di vendita, il G.E. era già decaduto da potere di dichiarare l'estinzione.
Conseguentemente, l'appello del deve essere accolto e, in totale Parte_1
riforma della pronuncia di primo grado, deve essere revocata l'estinzione del procedimento iscritto al n. 74/2017 R. Es. (n. 38/2020 R. Es. riunito) presso il
Tribunale di Oristano.
pagina 6 di 7 * * *
3. Le spese seguono la soccombenza, per cui deve essere CP_1
condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Sullo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa, i compensi so-
no liquidati ai valori minimi per le fasi studio, introduttiva e di decisione per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie l'appello proposto dal Parte_3
contro la sentenza n. 64 del 6 febbraio 2023 del Tribunale di
[...]
Oristano e, in sua integrale riforma,
2. revoca l'ordinanza 8-9 agosto 2022 con cui il G.E. ha dichiarato l'estinzione del procedimento iscritto al n. 74/2017 R. Es. (n. 38/2020
R. Es. riunito);
3. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1
in:
- euro 2.906,00 per compensi, oltre accessori per il primo grado;
- euro 3.473,00 per compensi, oltre accessori per il presente gra-
do.
Cagliari, 14 aprile 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 286 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), in per- Parte_1 P.IVA_1
sona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è pure ex lege domiciliato
appellante
nei confronti di
(c.f. ) CP_1 C.F._1
appellata-contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI
Nell'interesse del : voglia la Corte d'Appello di Cagliari, ogni Parte_1
pagina 1 di 7 avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, revocare l'ordinanza opposta con cui il
GE, in data 9 agosto 2022 ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva iscritta a ruolo con il n° R. es. 74/2017 (cui è riunito R. es. 38/20), affinché la procedura esecutiva possa proseguire, previo accoglimento dell'istanza, depo- sitata in data 3 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 567 terzo comma c.p.c. di mas-
sima proroga del termine di sessanta giorni previso dal secondo comma dell'art. 567 secondo comma c.p.c., con la fissazione della richiesta vendita.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 104/2017/R, la Corte dei Conti condannò Parte_2
al risarcimento del danno erariale a favore del
[...] Parte_1
.
[...]
A seguito del deposito della sentenza di condanna, si realizzò la conversione in pignoramento del sequestro conservativo precedentemente autorizzato con ordinanza n. 52/16/R nei confronti della con conseguente instaurazio- CP_1
ne della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 74/2017 R.es. presso il
Tribunale di Oristano.
Avverso la sentenza di condanna venne proposto gravame dalla con CP_1
conseguente sospensione di diritto dell'esecuzione della sentenza appellata ai sensi dell'art. 190, quarto comma, Codice di giustizia contabile.
Con sentenza n. 119/18, la Corte dei conti d'appello rinviò la causa al giudi-
ce di primo grado, il quale, con sentenza n. 20/2020, condannò la al CP_1
pagamento a favore del della somma Parte_1
di euro 280.000,00 oltre rivalutazione, interessi e spese.
pagina 2 di 7 Anche contro quest'ultima sentenza venne proposto appello dall'interessata e, in forza del citato art. 190 c.g.c., il G.E. dichiarò la sospensione della proce-
dura esecutiva n. 38/2020, che nel frattempo era stata instaurata in forza della sentenza del giudice del rinvio.
A seguito del rigetto dell'impugnazione da parte del giudice contabile d'appello (sentenza n. 121/2021), con ricorsi depositati in data 5 ottobre 2021,
il procedette alla riassunzione di entrambe le procedure esecutive Parte_1
nonché al contestuale deposito delle istanze di vendita, a fronte delle quale il
G.E. fissò l'udienza del 26 novembre 2021 per la comparizione delle parti e la decisione in ordine alla riunione dei due procedimenti.
Non essendo andate a buon fine le notifiche tentate alla parte personalmente,
il G.E. assegnò un ulteriore termine per la rinnovazione della notifica del ricor-
so in riassunzione e rinviò all'udienza 28 gennaio 2022, nel corso della quale rilevò che la causa di sospensione ex art. 190, quarto comma, c.g.c. risultava cessata in data 7 aprile 2021, con la conseguenza che l'istanza di vendita sa- rebbe risultata tardiva perché depositata oltre il termine di cui all'art. 497 c.p.c.
Assegnato un ulteriore termine per la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione e affinché il Ministero prendesse posizione in merito alla que-
stione sollevata, con ordinanza dell'8-9 agosto 2022, previa riunione delle due procedure, il G.E. dichiarò estinto il procedimento e ordinò le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli.
A fondamento del provvedimento, il giudice pose:
- la mancata prova degli adempimenti prescritti dall'art. 156 disp. att.
c.p.c. nel termine perentorio previsto da tale articolo;
pagina 3 di 7 - il deposito dell'istanza di vendita oltre il termine previsto dall'art. 497 c.p.c., decorrente dalla data in cui era cessata la causa di sospensio-
ne di cui all'art. 190, comma quarto, c.g.c.
*
Con reclamo ex art. 630 c.p.c., il impugnò l'ordinanza, eccepen- Parte_1
do:
- la violazione dell'art. 630, comma secondo, c.p.c., per aver il giudice dell'esecuzione esercitato il potere di rilievo dell'estinzione oltre il ter-
mine previsto dal citato articolo;
- l'erroneità dell'ordinanza, tanto nella parte in cui aveva ritenuto che non fosse stata data prova degli adempimenti previsti dall'art. 156 disp.
att. c.p.c., quanto in quella in cui aveva rilevato il tardivo deposito dell'istanza di vendita.
Con sentenza n. 64 del 6 febbraio 2023, il Tribunale di Oristano respinse il reclamo.
In via preliminare, disattese l'eccezione di giudicato e la conseguente rile-
vanza preclusiva della sentenza n. 684/2018 resa dallo stesso Tribunale di Ori-
stano nel reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. contro l'ordinanza del 30 gennaio
2018 con cui il G.E. aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura es. n. 74/2017 ai sensi degli artt. 497 e 630 c.p.c. a seguito della sospensione ex lege dell'efficacia esecutiva della prima sentenza del giudice contabile.
Nel merito, il Tribunale condivise il rilievo del G.E. di tardivo deposito dell'istanza di vendita, in quanto avvenuto oltre il termine perentorio di quaran-
pagina 4 di 7 tacinque giorni previsto dall'art. 497 c.p.c., calcolati dalla pronuncia della sen-
tenza di condanna, e ritenne assorbite le altre doglianze espresse dal reclaman-
te.
*
Contro tale sentenza, il ha proposto impugnazione, dolendosi del Parte_1
mancato accoglimento delle questioni sollevate in sede di reclamo e censuran-
do, in particolare, per violazione dell'art. 112 c.p.c., il ritenuto carattere assor- bente della questione di tardività dell'istanza di vendita.
L'appellata è rimasta contumace, malgrado la regolare notificazione dell'impugnazione.
***
2. Ragioni di priorità logica suggeriscono di muovere dall'esame congiunto del secondo e del terzo motivo di appello, tra loro strettamente connessi.
Il ha ragione di dolersi che il Tribunale abbia ritenuto assorbita la Parte_1
questione relativa alla tempestività del rilievo d'ufficio della tardività del depo-
sito delle istanze di vendita.
In disparte la questione della correttezza della decisione in ordine alla rite-
nuta tardività del deposito dell'istanza di vendita, il primo giudice avrebbe do-
vuto esaminare, comunque, la questione (sollevata col reclamo) del tempestivo esercizio del potere di estinzione da parte del G.E.
L'art. 630, secondo comma, c.p.c. consente il rilievo dell'estinzione anche di ufficio, purché nella prima udienza successiva al verificarsi della fattispecie estintiva (in tale senso anche Cass., 17 ottobre 2023, n. 8846).
Il potere di rilevare –dalla riforma dell'anno 2009 anche ex officio–
pagina 5 di 7 l'estinzione del processo esecutivo non è, dunque, svincolato da qualsivoglia termine decadenziale.
Seppure a proposito della doglianza sollevata dalla parte esecutata, la Su-
prema Corte ha spiegato come nessuna valida ragione consenta di sostenere che la coesistenza del potere di rilievo ufficioso da parte del giudice elida l'ope-
ratività dell'altrettanto generale previsione di un termine di decadenza per la proposizione della relativa eccezione, consistente appunto nella prima difesa successiva alla verificazione del fatto estintivo (tra le tante: Cass. 26 febbraio
1966, n. 599; Cass. 16 giugno 2003, n. 9624; Cass. 6 agosto 2010, n. 18366 e
Cass., 6 dicembre 2011, n. 26202).
Nella fattispecie, a fronte del deposito delle istanze di vendita in data 5 otto-
bre 2021 (cfr. al riguardo ordinanza che ha dichiarato l'estinzione dei procedi- menti riuniti, doc. 1), il G.E. fissò l'udienza del 26 novembre 2021 per l'audizione delle parti e in questa si limitò ad assegnare un termine per il rin-
novo della notificazione alla esecutata, senza rilevare alcunché in ordine alla tempestività (o meno) del deposito delle istanze di vendita (docc. 19 e 20).
Conseguentemente, all'udienza successiva del 28 gennaio 2022, nel corso della quale rilevò per la prima volta la questione della tempestività del deposito delle istanze di vendita, il G.E. era già decaduto da potere di dichiarare l'estinzione.
Conseguentemente, l'appello del deve essere accolto e, in totale Parte_1
riforma della pronuncia di primo grado, deve essere revocata l'estinzione del procedimento iscritto al n. 74/2017 R. Es. (n. 38/2020 R. Es. riunito) presso il
Tribunale di Oristano.
pagina 6 di 7 * * *
3. Le spese seguono la soccombenza, per cui deve essere CP_1
condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Sullo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa, i compensi so-
no liquidati ai valori minimi per le fasi studio, introduttiva e di decisione per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie l'appello proposto dal Parte_3
contro la sentenza n. 64 del 6 febbraio 2023 del Tribunale di
[...]
Oristano e, in sua integrale riforma,
2. revoca l'ordinanza 8-9 agosto 2022 con cui il G.E. ha dichiarato l'estinzione del procedimento iscritto al n. 74/2017 R. Es. (n. 38/2020
R. Es. riunito);
3. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1
in:
- euro 2.906,00 per compensi, oltre accessori per il primo grado;
- euro 3.473,00 per compensi, oltre accessori per il presente gra-
do.
Cagliari, 14 aprile 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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