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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/11/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa CL OV
IS ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 701 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OL TO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
BE CA MICHELE, per procura in atti, resistente,
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 08/04/2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto esponendo di avere presentato, in data 03.03.2023, domanda volta ad ottenere la Pensione di Vecchiaia anticipata, ex art. 1 comma 8 D.Lgs. 503/92, domanda rigettata dall' con provvedimento del 19.04.2023 in quanto ritenuta non CP_1 invalida in misura pari o superiore all'80%. Avverso tale decisione proponeva, in data CP_ 28.06.2023, ricorso al Comitato Provinciale che in data 28.07.2023 respingeva il ricorso.
La ricorrente, ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'ottenimento della prestazione pensionistica richiesta, chiedeva il riconoscimento giudiziale del proprio diritto alla percezione della pensione di vecchiaia anticipata, con conseguente CP_ condanna dell' alla corresponsione della prestazione. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita con la c.t.u. medico legale. All'udienza del 05.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.
2- Preliminarmente si osserva che l'art. 1 del d.lgs. 503/1992, recante disposizioni in materia di "età per il pensionamento di vecchiaia", così dispone: “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n.407, è elevato fino al compimento del 65° anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge
9 dicembre 1977, n.903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n.54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n.153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n.407.
Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.
Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento".
L'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992 attribuisce, quindi, a coloro che siano invalidi in misura non inferiore all'80% il diritto di fruire della pensione di vecchiaia senza soggiacere all'elevazione del limite di età pensionabile altrimenti previsto dalla legge.
La norma introduce una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione che viene ad attuarsi attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo e che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età previsti per il normale pensionamento (cfr. Cass. n. 1931/2021;
Cass. n. 11750/2015).
Ne deriva che chi sia riconosciuto invalido nella suindicata misura potrà accedere alla pensione di vecchiaia al compimento di 60 anni se uomo e di 55 anni se donna;
e ciò sempre che sussista il requisito assicurativo, delineato dall'art. 2 del d.lgs. n. 503/1992, pari a 20 anni di contribuzione (id est 1040 settimane) nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Occorre peraltro osservare che, in conseguenza dell'applicazione del meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita o stima di vita, l'età richiesta per la pensione anticipata di vecchiaia è stata progressivamente innalzata, prima, a 60 anni e 3 mesi di età per gli uomini e a 55 anni e 3 mesi di età per le donne (in riferimento al triennio
2013/2015), poi, a 60 anni e 7 mesi di età per gli uomini e a 55 anni e 7 mesi di età per le donne (in riferimento al triennio 2016/2018) e a 61 anni di età per gli uomini e a 56 anni di età per le donne (per il biennio 2019/2020), requisito anagrafico tutt'ora operante.
Ne deriva, quindi, che, allo stato attuale, giusta previsione dell'art. 1, comma 8, del d.lgs.
n. 503/1992, in deroga al regime generale, ai lavoratori dipendenti che siano riconosciuti invalidi in misura almeno pari all'80% è data la possibilità di andare in pensione - se in possesso di almeno 20 anni di contributi- ove gli stessi abbiano compiuto 61 anni di età se uomini e 56 anni di età se donne.
A tali indefettibili requisiti si aggiunge, poi, l'altrettanto essenziale presupposto costituito dalla avvenuta cessazione del rapporto di lavoro ex art. 1, comma 7, del d.lgs.
n. 503/1992. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la disposizione appena citata va interpretata nel senso che è necessaria la cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo, e non già del solo rapporto in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la prestazione, fatta salva, comunque, la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 10, comma 8, dello stesso d.lgs. n.
503/1992, come modificato dall'art. 11, comma 10, della legge n. 537/1993, in presenza delle quali trova applicazione la normativa previgente, se più favorevole (cfr. Cass. n.
28024/2013; Cass. n. 2539/2009).
In tale contesto la Suprema Corte ha anche avuto modo di rilevare, per un verso, che l'invalidità a cui fa riferimento l'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992 è l'invalidità civile e non l'invalidità pensionabile e, pertanto, occorre avere riguardo alla riduzione della capacità lavorativa generica, senza che assuma rilievo quella specifica ex lege
222/1984 (cfr. Cass. n. 9081/2013; Cass. n. 13495/2003) e, per altro verso, che il regime delle cosiddette “finestre” previsto dall'art. 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 (cfr. Cass. n. 4601/2021; Cass. n. 1931/2021; Cass. n.
26412/2020; Cass. n. 17278/2020; Cass. n. 2382/2020; Cass. n. 2905/2020; Cass. n.
24363/2019), nonché dall'art. 1, comma 5, della legge n. 247/2007 (cfr. Cass. n.
1931/2021) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento che hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, con conseguente slittamento in avanti della data di decorrenza economica della pensione rispetto a quella di maturazione dei relativi requisiti.
2- Con riferimento al caso di specie, risulta dalla c.t.u. della dott.ssa che Persona_1 la ricorrente risulta affetta da: Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata II classe NYHA: 41-50% - Sindrome depressiva endoreattiva media: 25% -
Cataratta: 5% • Distacco di retina – operato con recupero della funzione: 5%– Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi di memoria di media entità (Vasculopatia cerebrale cronica): 21- 30% • Anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato: 21-30%.
Il c.t.u. ha concluso ritenendo che per la sig.ra l'applicazione della Parte_1 formula riduzionistica di Balthazard consente di quantificare una percentuale invalidante del 80%. La richiesta della pensione di Vecchiaia È riconoscibile ai sensi della legge n° 503/92. La decorrenza dei termini si riconosce da novembre 2024 (alcuni mesi prima risetto agli ultimi controlli), poiché la paziente presentava un quadro patologico tale da comportare una invalidità in misura non inferiore all'80%. Nel caso di specie risultano, inoltre, sussistenti in capo al ricorrente, in base alla documentazione in atti, il requisito contributivo (cfr estratto contributivo allegato al ricorso), quello anagrafico e gli altri requisiti richiesti per beneficiare della prestazione, che non sono stati peraltro oggetto di contestazione specifica da parte dell'Ente.
4- Occorre infine precisare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, c. 8 della l. 503 del 1992, il regime delle c.d. finestre previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che negli altri casi maturano il diritto di accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti (cfr Cass. n. 29191/2018).
La Suprema Corte, ancor più di recente (vedi Cass. n. 24617/2023), ha precisato che
“per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l.
n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma
8, del d.lgs. n. 503 del 1992-; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd. "finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione”.
Alla luce della giurisprudenza citata trova, quindi, applicazione anche con riferimento alla pensione di vecchiaia anticipata il regime delle c.d. finestre: la posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, d.lgs. n.
503/1992, in applicazione del disposto di cui all'art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n.
122/2010), va calcolata pertanto in relazione alla previsione di cui all'art. 6, l. n.
155/1981, e dunque tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge, vale a dire (in generale) i requisiti di anzianità anagrafica, assicurativa e contributiva e, nell'ipotesi prevista dall'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, anche quello dell'invalidità in misura non inferiore all'80%. CP_ Sulla base delle considerazioni che precedono l' sarà tenuto alla corresponsione dei relativi ratei con decorrenza dal dodicesimo mese successivo alla data di accertamento della condizione di invalidità superiore all'80% (vedi anche Cass. n. 16829/2023), ovvero un anno dopo rispetto alla decorrenza indicata dal c.t.u. nel mese di novembre
2024 (cfr consulenza).
Trattandosi di prestazioni assistenziali competeranno sui singoli ratei la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale (v. Corte Cost. n. 196 del
19.4.1993). Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 L. 30.12.1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del
7.10.1992).
5- Le spese di lite devono per essere per intero compensate tra le parti, atteso che il requisito sanitario per poter beneficiare della prestazione pensionistica non era presente né al momento della domanda amministrativa, né al momento dell'esame del ricorso al comitato provinciale avverso il provvedimento di reiezione. CP_
6- Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico dell' anche considerato che la ricorrente ha reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 701/2024 RG, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente, al conseguimento della Parte_1 pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8, d.lgs. 503/1992 e condanna l' , CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente i relativi ratei con decorrenza dal dodicesimo mese successivo alla data di accertamento della condizione di invalidità superiore all'80%, ovvero dal dodicesimo mese successivo al mese di novembre 2024, con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art. 16 L. 412/91;
2) compensa le spese di lite;
CP_
3) Spese di c.t.u., come liquidate separatamente, a carico dell'
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 25.11.2025 Il Giudice
CL OV IS