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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/11/2024, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Elisabetta CARTA - Presidente rel.
Dott. Marta GUADALUPI - Giudice
Dott. Ilaria BRADAMANTE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 225/24, avente per oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Parte_1 C.F._1
Giorgio Asproni n. 23, presso e nello studio dell'avv. Maurizio Serra (C.F. che C.F._2
lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, Via Mazzini n. 6, CP_1 C.F._3 presso e nello studio dell'Avv. Maria Ausilia Loddo (C.F. che la rappresenta C.F._4
e difende in forza di procura da intendersi stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “1) Visto il dissenso della rispetto alla proposta di cessione ad ella, da parte di CP_1
della quota della abitazione già familiare, così si conclude: 2) confermare le statuizioni della Pt_1 sentenza di separazione sull'affidamento congiunto ai genitori del figlio minore con la Per_1
possibilità per il padre di incontrarlo quando entrambi lo vorranno, previo accordo con la madre;
3)
pagina 1 di 6 determinare in € 400 la somma dovuta dal per il mantenimento di entrambi i figli, con la Pt_1
partecipazione per la metà tra i genitori delle spese straordinarie come individuate dal disciplinare del
CNF”.
Resistente: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Sassari tra e il 21/09/2002, trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sassari al n. 334, Parte 2, Serie A e disporre le comunicazioni all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sassari ai fini dell'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio e negli atti dello stato civile;
2) Affidare in modo esclusivo alla madre il minore figlio Quest'ultimo vivrà con la madre e con il Persona_2
fratello, nella casa coniugale sita in Sassari Via Marco Polo n. 6, la Persona_3
quale rimarrà assegnata a . 3) Disporre a carico di l'obbligo di CP_1 Parte_1
versamento della somma di euro 600,00 mensili in favore dei figli quale contributo al loro mantenimento ordinario, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. 4) Con vittoria di spese e competenze legali”.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 30.01.24 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1 [...]
per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari il 02.09.02, CP_1
atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Sassari, Anno: 2002 - Atto: 334 - Parte:
2 - Serie: A.
Premesso che con sentenza n. 208 del 21.02.19 era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi ha dedotto che da allora non era più ripresa la convivenza tra le parti e non vi erano prospettive in tal senso e che sussistevano pertanto i presupposti per l'invocata pronuncia di divorzio.
Ha dedotto di lavorare come manovale con contratto in scadenza 07.02.24 evidenziando che la durata di contratti era spesso temporanea perché legata alle effettive commesse dell'impresa ove prestava la propria attività lavorativa.
Ha quindi rappresentato, quanto ai rapporti con i figli , maggiore di età, e , di anni 16, che in Per_3 Per_1
seguito alla separazione i rapporti con gli stessi si erano “raffreddati” e per volontà dei figli erano praticamente cessati, che egli aveva sempre cercato un contatto senza mai ricevere un riscontro, e che ciò rendeva “frustrante” contribuire al loro mantenimento.
Ha quindi concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermarsi le statuizioni della separazione in ordine all'affidamento del figlio minore , prevedendosi per il padre la Per_1
possibilità di incontrarlo quando entrambi lo vorranno, in accordo con la madre, determinare in € 400,00 la somma dovuta per il mantenimento di entrambi i figli, oltre il 50 % delle Spese straordinarie secondo il Protocollo CNF, e, in caso di adesione della , disporsi la cessione a quest'ultima della quota di sua proprietà dell'abitazione CP_1
familiare, compensarsi le spese di lite.
pagina 2 di 6 Si è costituita la resistente deducendo che la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 400,00 mensili, come richiesta dal ricorrente, non poteva essere accettata perché non rispondeva ad un interesse dei figli.
Ha rappresentato, in particolare, che entrambi i ragazzi erano studenti ed erano aumentate le loro necessità, che
, seppure maggiorenne, non era economicamente indipendente in quanto studente universitario Persona_3
iscritto al Corso di Laurea in Scienze dell'Architettura e del Progetto presso l'Università di Alghero, che , Per_1
ancora minorenne, frequentava la seconda superiore del Polo Tecnico di Sassari e che il mantenimento nella misura di euro 600,00, così come determinato dal Tribunale di Sassari nella sentenza di separazione, doveva essere confermato per via delle aumentate necessità ed esigenze dei figli e l' impossibilità per la madre di affrontarle in via esclusiva.
Ha dedotto che la paventata instabilità lavorativa rappresentata dal non sembrava essere veritiera e che la Pt_1
sua attività gli aveva sempre consentito una buona redditività, tanto più che anche in costanza di matrimonio aveva sempre svolto lavori edili extra contratto o incarichi conferiti da privati.
Ha allegato che lei, per contro, aveva un'instabilità lavorativa ben più grave, posto che il suo rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della era in scadenza al 30/04/2024, che sarebbe Parte_2
pertanto divenuta disoccupata e che non disponeva di redditi sufficienti per provvedere al mantenimento dei figli ed al pagamento del mutuo sulla casa che stava affrontando in via esclusiva.
Ha quindi illustrato le motivazioni per cui non accettava la proposta cessione della quota di proprietà della casa familiare.
Ha poi riferito che i rapporti padre-figli erano cessati non per sua volontà della resistente ma per l'incapacità del padre di ricucire un rapporto oramai deteriorato con i figli, precisando che non aveva fatto alcun tentativo Pt_1
di riavvicinamento.
Ha infine rilevato che allo stato non era ipotizzabile un affidamento condiviso di stante l'assenza totale di Per_1
comunicazione tra genitori, ragion per cui le decisioni più importanti nell'interesse del minore non potevano essere assunte insieme.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita con la sola produzione di referente documentale e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 1 ottobre 2024 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisine previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
*** * ***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970, come modificato dalla
L. 55/2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo ampiamente decorso, dalla pagina 3 di 6 data dell'udienza presidenziale il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento della domanda principale, va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti vivili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Quanto alle disposizioni accessorie deve confermarsi l'affido del figlio minore in via Per_1
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale sita in Sassari Via Marco Polo n. 6.
Va ricordato sul punto che alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c., costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater c.c.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato”.
A tale proposito la Suprema Corte afferma: «Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre [..] che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore [..] con la conseguenza che [..] l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento» (Cass. Civile,
Sez. I, sentenza 26587/2009).
In sostanza l'affidamento condiviso non può comunque ragionevolmente ritenersi, anche nell'attuale assetto normativo, precluso di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi o dalla assenza di comunicabilità tra gli stessi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale;
occorre viceversa, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
In coerente applicazione dei superiori principi, ritiene il collegio che l'affido condiviso, in assenza di allegazioni sulla criticità nelle capacità genitoriali del padre, più assente che non adeguato, possono ben giustificare l'affidamento condiviso, con la collocazione prevalente presso la madre.
In merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove pagina 4 di 6 sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. ( anche nella attuale sua formulazione ) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Deve quindi confermarsi a carico del genitore non collocatario, quale contributo per il Pt_1
mantenimento dei figli , maggiore di età ma non economicamente indipendente, e Persona_3
, minore di età, Per_1
l'assegno mensile di € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.).
Tale importo, difatti, è in primo luogo congruo rispetto ai redditi dell'obbligato come documentati agli atti.
Il ha prodotto agli atti la dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 (e non per l'anno 2023) da Pt_1
cui risulta un reddito annuo di € 10.447,00 la busta paga di febbraio 2024 (retribuzione mensile €
1.163,00), ma ha dichiarato in udienza di percepire una retribuzione maggiore ovvero di € 900,00
“detratti i 600 euro del mantenimento” ed ha allegato di corrispondere un canone di locazione di €
400,00, circostanza rimasta totalmente sfornita di prova.
Tale importo, inoltre, deve considerarsi come il contributo minimo indispensabile per poter provvedere alle esigenze dei figli ai quali, non avendo alcun rapporto con il padre, provvede in via esclusiva la madre.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo
CNF.
L'assegno Unico per i figli sarà percepito al 100 % dalla resistente con cui i figli trascorrono la CP_1
totalità del tempo.
Quanto all'esercizio del diritto di visita, premesso che entrambe le parti hanno allegato che il figlio non vuole incontrare il padre, e tenuto conto dell'età dello stesso (16 anni) che non consente Per_1
di imporgli la frequentazione del padre, non gradita, il padre potrà incontrarlo quando entrambi lo vorranno, previo accordo con la madre.
pagina 5 di 6 Deve invitarsi sul punto il a sperimentare strategie che gli consentano un riavvicinamento con i Pt_1
figli.
Non si fa luogo a condanna alle spese processuali tenuto conto della natura della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari il 02.09.02, atto trascritto nei
Registri di Stato Civile del Comune di Sassari, Anno: 2002 – Atto: 334 – Parte: 2 – Serie: A, tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 CP_1
nata a [...] il [...], (C.F. ); C.F._3
- conferma l'affido del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale sita in Sassari Via Marco Polo n. 6,
- il padre potrà incontrarlo quando entrambi lo vorranno, previo accordo con la madre,
- pone a carico di a titolo di mantenimento dei figli , maggiore di età Parte_1 Persona_3
ma non economicamente indipendente, e , minore di età, l'assegno mensile di € 600,00, Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.);
- Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
- L'assegno Unico per i figli sarà percepito al 100 % dalla resistente con cui i figli trascorrono la CP_1
totalità del tempo.
- Spese compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Sassari affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari il 7 novembre 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente rel.
Dott.ssa E. Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Elisabetta CARTA - Presidente rel.
Dott. Marta GUADALUPI - Giudice
Dott. Ilaria BRADAMANTE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 225/24, avente per oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Parte_1 C.F._1
Giorgio Asproni n. 23, presso e nello studio dell'avv. Maurizio Serra (C.F. che C.F._2
lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, Via Mazzini n. 6, CP_1 C.F._3 presso e nello studio dell'Avv. Maria Ausilia Loddo (C.F. che la rappresenta C.F._4
e difende in forza di procura da intendersi stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “1) Visto il dissenso della rispetto alla proposta di cessione ad ella, da parte di CP_1
della quota della abitazione già familiare, così si conclude: 2) confermare le statuizioni della Pt_1 sentenza di separazione sull'affidamento congiunto ai genitori del figlio minore con la Per_1
possibilità per il padre di incontrarlo quando entrambi lo vorranno, previo accordo con la madre;
3)
pagina 1 di 6 determinare in € 400 la somma dovuta dal per il mantenimento di entrambi i figli, con la Pt_1
partecipazione per la metà tra i genitori delle spese straordinarie come individuate dal disciplinare del
CNF”.
Resistente: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Sassari tra e il 21/09/2002, trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sassari al n. 334, Parte 2, Serie A e disporre le comunicazioni all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sassari ai fini dell'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio e negli atti dello stato civile;
2) Affidare in modo esclusivo alla madre il minore figlio Quest'ultimo vivrà con la madre e con il Persona_2
fratello, nella casa coniugale sita in Sassari Via Marco Polo n. 6, la Persona_3
quale rimarrà assegnata a . 3) Disporre a carico di l'obbligo di CP_1 Parte_1
versamento della somma di euro 600,00 mensili in favore dei figli quale contributo al loro mantenimento ordinario, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. 4) Con vittoria di spese e competenze legali”.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 30.01.24 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1 [...]
per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari il 02.09.02, CP_1
atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Sassari, Anno: 2002 - Atto: 334 - Parte:
2 - Serie: A.
Premesso che con sentenza n. 208 del 21.02.19 era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi ha dedotto che da allora non era più ripresa la convivenza tra le parti e non vi erano prospettive in tal senso e che sussistevano pertanto i presupposti per l'invocata pronuncia di divorzio.
Ha dedotto di lavorare come manovale con contratto in scadenza 07.02.24 evidenziando che la durata di contratti era spesso temporanea perché legata alle effettive commesse dell'impresa ove prestava la propria attività lavorativa.
Ha quindi rappresentato, quanto ai rapporti con i figli , maggiore di età, e , di anni 16, che in Per_3 Per_1
seguito alla separazione i rapporti con gli stessi si erano “raffreddati” e per volontà dei figli erano praticamente cessati, che egli aveva sempre cercato un contatto senza mai ricevere un riscontro, e che ciò rendeva “frustrante” contribuire al loro mantenimento.
Ha quindi concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermarsi le statuizioni della separazione in ordine all'affidamento del figlio minore , prevedendosi per il padre la Per_1
possibilità di incontrarlo quando entrambi lo vorranno, in accordo con la madre, determinare in € 400,00 la somma dovuta per il mantenimento di entrambi i figli, oltre il 50 % delle Spese straordinarie secondo il Protocollo CNF, e, in caso di adesione della , disporsi la cessione a quest'ultima della quota di sua proprietà dell'abitazione CP_1
familiare, compensarsi le spese di lite.
pagina 2 di 6 Si è costituita la resistente deducendo che la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 400,00 mensili, come richiesta dal ricorrente, non poteva essere accettata perché non rispondeva ad un interesse dei figli.
Ha rappresentato, in particolare, che entrambi i ragazzi erano studenti ed erano aumentate le loro necessità, che
, seppure maggiorenne, non era economicamente indipendente in quanto studente universitario Persona_3
iscritto al Corso di Laurea in Scienze dell'Architettura e del Progetto presso l'Università di Alghero, che , Per_1
ancora minorenne, frequentava la seconda superiore del Polo Tecnico di Sassari e che il mantenimento nella misura di euro 600,00, così come determinato dal Tribunale di Sassari nella sentenza di separazione, doveva essere confermato per via delle aumentate necessità ed esigenze dei figli e l' impossibilità per la madre di affrontarle in via esclusiva.
Ha dedotto che la paventata instabilità lavorativa rappresentata dal non sembrava essere veritiera e che la Pt_1
sua attività gli aveva sempre consentito una buona redditività, tanto più che anche in costanza di matrimonio aveva sempre svolto lavori edili extra contratto o incarichi conferiti da privati.
Ha allegato che lei, per contro, aveva un'instabilità lavorativa ben più grave, posto che il suo rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della era in scadenza al 30/04/2024, che sarebbe Parte_2
pertanto divenuta disoccupata e che non disponeva di redditi sufficienti per provvedere al mantenimento dei figli ed al pagamento del mutuo sulla casa che stava affrontando in via esclusiva.
Ha quindi illustrato le motivazioni per cui non accettava la proposta cessione della quota di proprietà della casa familiare.
Ha poi riferito che i rapporti padre-figli erano cessati non per sua volontà della resistente ma per l'incapacità del padre di ricucire un rapporto oramai deteriorato con i figli, precisando che non aveva fatto alcun tentativo Pt_1
di riavvicinamento.
Ha infine rilevato che allo stato non era ipotizzabile un affidamento condiviso di stante l'assenza totale di Per_1
comunicazione tra genitori, ragion per cui le decisioni più importanti nell'interesse del minore non potevano essere assunte insieme.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita con la sola produzione di referente documentale e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 1 ottobre 2024 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisine previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
*** * ***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970, come modificato dalla
L. 55/2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo ampiamente decorso, dalla pagina 3 di 6 data dell'udienza presidenziale il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento della domanda principale, va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti vivili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Quanto alle disposizioni accessorie deve confermarsi l'affido del figlio minore in via Per_1
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale sita in Sassari Via Marco Polo n. 6.
Va ricordato sul punto che alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c., costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater c.c.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato”.
A tale proposito la Suprema Corte afferma: «Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre [..] che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore [..] con la conseguenza che [..] l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento» (Cass. Civile,
Sez. I, sentenza 26587/2009).
In sostanza l'affidamento condiviso non può comunque ragionevolmente ritenersi, anche nell'attuale assetto normativo, precluso di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi o dalla assenza di comunicabilità tra gli stessi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale;
occorre viceversa, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
In coerente applicazione dei superiori principi, ritiene il collegio che l'affido condiviso, in assenza di allegazioni sulla criticità nelle capacità genitoriali del padre, più assente che non adeguato, possono ben giustificare l'affidamento condiviso, con la collocazione prevalente presso la madre.
In merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove pagina 4 di 6 sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. ( anche nella attuale sua formulazione ) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Deve quindi confermarsi a carico del genitore non collocatario, quale contributo per il Pt_1
mantenimento dei figli , maggiore di età ma non economicamente indipendente, e Persona_3
, minore di età, Per_1
l'assegno mensile di € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.).
Tale importo, difatti, è in primo luogo congruo rispetto ai redditi dell'obbligato come documentati agli atti.
Il ha prodotto agli atti la dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 (e non per l'anno 2023) da Pt_1
cui risulta un reddito annuo di € 10.447,00 la busta paga di febbraio 2024 (retribuzione mensile €
1.163,00), ma ha dichiarato in udienza di percepire una retribuzione maggiore ovvero di € 900,00
“detratti i 600 euro del mantenimento” ed ha allegato di corrispondere un canone di locazione di €
400,00, circostanza rimasta totalmente sfornita di prova.
Tale importo, inoltre, deve considerarsi come il contributo minimo indispensabile per poter provvedere alle esigenze dei figli ai quali, non avendo alcun rapporto con il padre, provvede in via esclusiva la madre.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo
CNF.
L'assegno Unico per i figli sarà percepito al 100 % dalla resistente con cui i figli trascorrono la CP_1
totalità del tempo.
Quanto all'esercizio del diritto di visita, premesso che entrambe le parti hanno allegato che il figlio non vuole incontrare il padre, e tenuto conto dell'età dello stesso (16 anni) che non consente Per_1
di imporgli la frequentazione del padre, non gradita, il padre potrà incontrarlo quando entrambi lo vorranno, previo accordo con la madre.
pagina 5 di 6 Deve invitarsi sul punto il a sperimentare strategie che gli consentano un riavvicinamento con i Pt_1
figli.
Non si fa luogo a condanna alle spese processuali tenuto conto della natura della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari il 02.09.02, atto trascritto nei
Registri di Stato Civile del Comune di Sassari, Anno: 2002 – Atto: 334 – Parte: 2 – Serie: A, tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 CP_1
nata a [...] il [...], (C.F. ); C.F._3
- conferma l'affido del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale sita in Sassari Via Marco Polo n. 6,
- il padre potrà incontrarlo quando entrambi lo vorranno, previo accordo con la madre,
- pone a carico di a titolo di mantenimento dei figli , maggiore di età Parte_1 Persona_3
ma non economicamente indipendente, e , minore di età, l'assegno mensile di € 600,00, Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.);
- Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
- L'assegno Unico per i figli sarà percepito al 100 % dalla resistente con cui i figli trascorrono la CP_1
totalità del tempo.
- Spese compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Sassari affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari il 7 novembre 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente rel.
Dott.ssa E. Carta
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