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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49775/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49775/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAPOLI FEDERICA GIULIA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. NAPOLI MASSIMO con studio in VIA F. SFORZA, 48 20122 MILANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHEZZO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO con studio in VIA SIGIERI, 1 20135 MILANO
CONVENUTA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI STEFANO PIETRO GIANLUCA, con CP_2 P.IVA_1 studio in VIA CESARE BATTISTI, 21 20122 MILANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'avvocato Parte_1 CP_1
per sentire accertare l'inadempimento delle obbligazioni assunte come suo difensore nel giudizio avente
[...] ad oggetto l'impugnazione della sentenza di divorzio dal proprio coniuge, per aver provocato, per effetto del deposito tardivo dell'appello incidentale, il passaggio in giudicato della statuizione di assegno divorzile, ed ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti a causa della conferma della sentenza di primo grado, nonché alla restituzione dei compensi corrisposti per l'attività di assistenza nel giudizio di gravame.
In particolare, l'attore ha dedotto che l'avvocato , nel costituirsi in giudizio per proporre l'appello CP_1 incidentale avverso la sentenza di primo grado già impugnata dal coniuge, aveva per errore depositato la pagina 1 di 7 comparsa di costituzione e risposta, recante anche la impugnazione svolta in via incidentale, in un diverso fascicolo e, dopo essersi resa conto dell'errore, aveva nuovamente effettuato il deposito in data 7 settembre
2019, allorquando il termine decadenziale per la proposizione della domanda incidentale era già scaduto.
Secondo la prospettazione attorea tale errore aveva determinato l'impossibilità per la Corte d'appello di esaminare la sua domanda volta a dichiarare l'insussistenza del diritto all'assegno di divorzio e gli aveva, in tal modo, arrecato un danno patrimoniale corrispondente all'importo delle venticinque mensilità di assegno divorzile che aveva dovuto corrispondere all'ex moglie.
Si è costituita la convenuta che ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
In particolare, la convenuta si ha in primo luogo allegato l'erroneità della decisione della Corte d'appello in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale che non riteneva applicabile ai giudizi in materia di divorzio la disposizione di cui all'art. 343
c.p.c. ed attribuendo la responsabilità del passaggio in giudicato di tale sentenza allo stesso attore che, informato della possibilità di proporre ricorso per Cassazione, aveva scelto di non impugnare la sentenza d'appello.
In secondo luogo, la convenuta ha anche sostento che, ove la condotta asseritamente dovuta fosse stata tenuta,
l'assistito non avrebbe comunque, sulla base di criteri probabilistici, conseguito il riconoscimento delle proprie pretese, difettando la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale ed il danno derivatone.
In via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di per CP_2 essere tenuta indenne dalle conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda attorea in forza del contratto di assicurazione stipulato tra le parti.
Si è costituita che nel merito si è associata alle difese dell'avv. in ordine all'assenza CP_2 CP_1 di responsabilità ed alla mancata prova del nesso causale con il pregiudizio lamentato dall'attore.
Con riferimento al rapporto assicurativo, la terza chiamata ha dedotto l'inoperatività della polizza con riferimento al credito per la restituzione dei compensi percepiti.
La causa, dopo il del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria ed è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si provvederà ad articolare la trattazione delle varie questioni dedotte in giudizio in paragrafi separati.
1. La materia del contendere.
L'attore ha dedotto l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni nascenti dal conferimento dell'incarico professionale avente ad oggetto la costituzione nel giudizio di appello promosso dall'ex CP_3 CP_4 avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano in data .
In particolare, l'addebito mosso all'avv. riguarda la violazione dei doveri di diligenza per avere depositato CP_1 tardivamente la comparsa di risposta, contenente appello incidentale avverso le statuizioni economiche della pagina 2 di 7 sentenza di primo grado, così determinando l'inammissibilità di tale impugnazione.
Viene quindi in rilievo la responsabilità professionale dell'avvocato, cui si applicano le regole generali in tema di responsabilità contrattuale.
Come rilevato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni
(Cass.civ., sez. 3, 5 febbraio 2013 n.2638, Cass. civ..sez. 3 , 20 agosto 2015, n. 17016).
Ne deriva quindi che, oltre alla verifica in ordine alla sussistenza degli addebiti ascritti alla parte convenuta, si dovrà valutare se vi sia prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il mancato risultato derivato al cliente.
2. La ricostruzione dei fatti di causa
Dagli atti prodotti emerge che e si sono uniti in matrimonio il 13 luglio Parte_1 CP_4
1996 e hanno avuto due figli, , nel 1992 e LU, nel 1995. Persona_1
I coniugi si sono separati consensualmente il 5 novembre 2015, accordandosi, in particolare, per il versamento di
€ 400.000,00 dal IG alla IGa e per la corresponsione di un assegno di mantenimento di Pt_1 CP_4
€4.000,00 mensili.
Il 10 maggio 2017 il IG ha presentato ricorso per divorziare senza condizioni, chiedendo, in Pt_1 particolare, che nessun assegno divorzile fosse riconosciuto alla sig.ra CP_4
Nel costituirsi la sig.ra ha invece chiesto una liquidazione in proprio favore di un assegno divorzile di CP_4
€4.000 al mese.
Con sentenza in data 29 novembre 2019 il Tribunale di Milano ha pronunciato il divorzio tra i coniugi riconoscendo alla IGa un assegno divorzile di €1.000 al mese. CP_4
In data 26 luglio 2019 la sig.ra ha presentato ricorso in appello, reiterando la propria domanda di CP_4 determinazione dell'assegno in €4.000,00.
Ricevuto il deposito del ricorso, la Corte d'appello ha fissato la prima udienza al 16 settembre 2020.
A causa di un errore nel deposito della comparsa di risposta, tuttavia, l'avvocato ha depositato l'appello CP_1 incidentale, con il quale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto l'assegno divorzile, soltanto il 7 settembre 2020, ossia nove giorni prima dell'udienza.
Il 16 settembre 2020, la Corte d'appello, ritenendo applicabile anche all'appello camerale l'art. 343 comma 1
c.p.c. all'epoca vigente, constatata la violazione del termine di venti giorni, ha dichiarato l'appello incidentale inammissibile ed ha altresì respinto l'appello principale, confermato le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
3. La valutazione del nesso causale
pagina 3 di 7 Come già evidenziato l'attore ha lamentato l'inesatto adempimento degli obblighi nascenti dal contratto d'opera intellettuale intercorso fra le parti, derivante dalla proposizione tardiva dell'appello incidentale avverso la sentenza di divorzio.
La convenuta si è difesa affermando l'erroneità della decisione della Corte d'appello in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, posto che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato da
Cass. 1179/2006, l'appello incidentale è ammissibile per tutto il corso del procedimento, in considerazione della natura del rito camerale, deformalizzato e privo di preclusioni specifiche.
Secondo la prospettazione della convenuta, la responsabilità del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado deve ssere attribuita direttamente al IG , che, informato della possibilità di proporre ricorso per Pt_1 cassazione, ha scelto di non farlo.
L'attore a sua volta, non ha negato di essere stato informato circa questa possibilità, ma ha insistito sul fatto che la sentenza della Corte d'appello è stata debitamente motivata sulla scelta interpretativa adottata, e che la negligenza dell'avvocato ha costituito un antecedente causale necessario del danno patito. CP_1
Ciò posto, grava sull'attore l'onere di dimostrare anche il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
È, quindi, necessario valutare se vi sia prova del fatto che, se anche la convenuta avesse depositato l'appello incidentale tempestivamente, l'attore avrebbe, alla luce di un giudizio prognostico, conseguito un risultato più favorevole rispetto a quello ottenuto con la conferma della sentenza di primo grado.
La sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Milano risulta adeguatamente motivata, avendo il
Tribunale correttamente applicato al caso di specie i principi enunciati nell'allora recentissima sentenza delle
Sezioni Unite n.18287/2018 intervenuta in data 11 luglio 2018 a proposito dei presupposti e alla determinazione dell'importo dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
Il Tribunale di Milano, nella sentenza di divorzio ha, in applicazione di tali principi, innanzitutto ricostruito la situazione patrimoniale delle parti, affermando che “il reddito maggiore della IGa è stato quello
pagina 4 di 7 derivante dalla carica di Presidente della società facente capo al marito;
reddito che non esiste più e che verosimilmente non corrispondeva a una reale operatività societaria della IGa”.
Con riferimento alla situazione reddituale dei coniugi, si è poi evidenziato nella sentenza che la IGa CP_4 risultava inoltre proprietaria di due cottage in Canada acquistati con l'apporto prevalente del marito per una cifra complessiva di 580.000 dollari. In adempimento degli accordi di separazione, poi la IGa aveva CP_4 ricevuto €400.000,00, oltre all'assegno mensile concordato di €4.000,00 dal marito.
Il IG , secondo la ricostruzione della situazione patrimoniale svolta nella sentenza di Pt_1 divorzio, percepiva, invece, una pensione di €3.125,00 per 13 mensilità; aveva venduto un immobile nel 2016 per €2.550.000,00 ed un altro, l'anno successivo, per €2.600.000,00; aveva inoltre trasferito ai figli la nuda proprietà e mantenuto l'usufrutto della società agricola Il Casellino srl i cui beni erano stati valutati, secondo una perizia di stima depositata dallo stesso , nella somma di €2.118.500,00 . L'attore aveva, inoltre, compiuto, Pt_1 dopo la separazione, “atti di liberalità non necessari” come l'acquisto di un immobile per i figli dal valore di
€850.000,00.
Sulla base di tali risultanze, il Tribunale ha quindi posto in rilievo, da una parte, che il IG continuava Pt_1 ad avere una rilevantissima liquidità, “un patrimonio immobiliare ingente seppur con diritto di usufrutto e una pensione di tutto rispetto”, e, dall'altra, che non poteva più contare sui flussi di cassa derivanti dall'attività di consulenza.
Messo in rilievo lo squilibrio tra le situazioni economiche dei coniugi nel modo così delineato, il Tribunale, in coerenza con i principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite, intervenuta in corso di causa, ha ricavato – sia pure per presunzioni – la prevalenza del ruolo materno nell'accudimento dei figli. Il Tribunale ha ritenuto che, quindi, la avesse così contribuito alla formazione del patrimonio familiare, posto che deve essere CP_4 considerato “patrimonio anche il reddito che il coniuge è in grado di produrre grazie al ruolo dell'altro coniuge
e che non serve solo per mantenere la quotidianità di cui beneficia l'altro coniuge ma pure per mantenere il patrimonio esistente, migliorarlo o accrescerlo”.
In definitiva, infatti, secondo il Tribunale di Milano, “se il IG ha potuto concentrare i suoi sforzi sulla Pt_1 redditizia attività di consulenza, acquistando nuovi beni […], mantenendo la prestigiosa casa coniugale e
l'azienda agricola […], è anche grazie all'organizzazione familiare e alla distribuzione di ruoli tra coniugi”.
Alla luce dei suddetti elementi fattuali e dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, e tenuto conto del superamento del criterio secondo cui l'assegno divorzile doveva essere commisurato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è stata affermata la sussistenza di “una parziale funzione perequativa” e, quindi, del diritto della IGa all'assegno divorzile, che, tenuto conto della cessazione dell'attività lavorativa del CP_4
, è stato quantificato in misura inferiore a quella richiesta dalla IGa nel giudizio di primo grado Pt_1 CP_4
e, in particolare, nella misura di €1.000,00 mensili.
Alla luce dei dati evidenziati dalla sentenza del Tribunale, non si ritiene che le difese svolte dall'attore nella costituzione in sede di appello sarebbero state idonee a determinare il probabile accoglimento dell'appello incidentale e quindi ad eliminare l'assegno divorzile riconosciuto in primo grado.
pagina 5 di 7 Come si evince dalla sentenza di appello, la Corte ha sicuramente valorizzato tutte le argomentazioni svolte dalla difesa del al fine del rigetto dell'appello principale, escludendo il diritto del coniuge ad ottenere il Pt_1 maggiore assegno richiesto, pari a € 4.000,00 mensili.
Tuttavia, vanno segnalati quegli elementi che, secondo l'apprezzamento di questo giudice, inducono a formulare un giudizio prognostico negativo sull'accoglibilità dell'appello incidentale.
In primo luogo, non risulta essere stato smentito il dato secondo cui le altre attività lavorative svolte dalla sig.ra le avessero fornito un reddito esiguo rispetto a quello proveniente dall'incarico rivestito nella società del CP_4 marito nel frattempo cessato, il è peraltro indicativo del fatto che vi è stato un contributo di tale parte all'accrescimento del patrimonio familiare da valutare ai fini del riconoscimento dell'emolumento.
In secondo luogo, occorre considerare la sperequazione reddituale evidenziata dal Tribunale, la durata del matrimonio, l'età della IGa al momento della pronuncia della sentenza di divorzio (pari a circa 60 CP_4 anni), in quanto incidente sulle concrete possibilità di procurarsi redditi equivalenti a quelli percepiti con l'incarico svolto per la società dell'ex marito nell'ambito dei settori in cui aveva svolto in precedenza attività di carattere marginale.
Infine, occorre considerare che in base agli accordi raggiunti in sede di separazione, risalenti al novembre 2015, ovvero a meno di due anni dalla proposizione della domanda di divorzio, le parti avevano concordato la corresponsione di un assegno di mantenimento di € 4000,00, e che, come si evince dalla sentenza di primo grado, ciò costituiva comunque indice dell'esistenza di una situazione di sperequazione nonostante il contestuale versamento da parte dell'attore a favore del coniuge dell'ingente somma di 400.000,00
Alla luce di ciò, considerato che le valutazioni compiute nella sentenza di primo grado appaiono sorrette da ampia e logica motivazione, non è possibile ritenere assolta la prova del fatto che – se anche l'appello incidentale non fosse stato dichiarato inammissibile – ciò avrebbe con alta probabilità, condotto a un esito per lui maggiormente favorevole.
4. La domanda di restituzione dei compensi
Tale domanda non può essere accolta.
Con riferimento alla valutazione della condotta della convenuta, si rileva che è pacifica la sussistenza dell'errore nel deposito della comparsa di costituzione e la conseguente tardività della costituzione che ha determinato la inammissibilità dell'appello incidentale.
La convenuta ha evidenziato l'erroneità della sentenza resa dalla Corte d'appello in punto di valutazione della tardività della proposizione dell'appello incidentale, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione che ritiene inapplicabile l'art. 343 c.p.c. ai giudizi di appello in materia di separazione e divorzio, in quanto soggetti al rito camerale.
Sul punto, come rilevato dalle difese della convenuta, vi sono varie pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno affermato tale principio (in tal senso Cass.civ., sez. 1, 20 febbraio 2018 n 4091, Cass.civ., sez. 1, 20 gennaio 2006 n.n.1179).
pagina 6 di 7 Tuttavia, occorre considerare che ciò non fa venire meno la valutazione sulla rilevanza della condotta di inadempimento, atteso che il rispetto delle regole di diligenza e di prudenza avrebbe comunque reso doveroso il rispetto del termine di cui all'art. 343 c.p.c. proprio per non esporre la parte al rischio di diverse valutazioni da parte del giudice del merito sulla tempestività del gravame ed all'onere di proporre un giudizio di impugnazione che, a prescindere dall'alea connessa ad ogni giudizio, avrebbe comunque potuto indurre la controparte a rimettere in discussione, con la proposizione di un ricorso incidentale, anche le statuizioni favorevoli all'attore relative al rigetto dell'appello principale dell'ex coniuge.
Venendo quindi al credito restitutorio, è opportuno rilevare che il contenuto complessivo dell'obbligazione assunta dall'avvocato mediante il conferimento della procura consisteva non solo nella CP_1 proposizione dell'appello incidentale, ma anche nella difesa dall'appello principale.
Il compenso complessivo della prestazione richiesta all'avvocato era stato inizialmente quantificato dalle CP_1 parti nella somma di € 12.000 oltre spese generali, Cpa e Iva (doc. 9 fasci), ossia in misura nettamente superiore rispetto all'importo di € 7.295,60 versato dall'attore, corrispondenti alla somma di 5.000 € oltre spese generali,
Cpa e Iva (cfr. doc. 10 del convenuto e del doc. 11 dell'attore).
La prestazione dell'avv. relativa alla predisposizione delle difese per resistere all'appello principale CP_1 risulta adempiuta e, come già evidenziato, molte delle argomentazioni in fatto ed in diritto svolte nella comparsa di costituzione sono state poste a base della decisione della Corte d'appello di rigetto della richiesta di aumento dell'assegno svolta dalla parte appellante.
Inoltre, va considerato che quanto versato dall'attore è congruo rispetto alla prestazione resa dall'avvocato
, avuto riguardo al valore della causa, ai parametri di cui al DM 55/2014, al risultato ottenuto, consistente CP_1 nel rigetto della domanda principale.
Per tutte le considerazioni che precedono, le domande dell'attore devono essere respinte.
Il rigetto della domanda principale esonera dalla pronuncia sulla domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti di CP_2
5. Le spese di lite
Tenuto conto del fatto che si è comunque accertata la sussistenza di una condotta inadempiente della convenuta e considerato che, quanto al rapporto di garanzia, non si rilevano elementi di manifesta infondatezza della domanda svolta dalla terza chiamata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti dell'avv. ; CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 15 maggio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49775/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAPOLI FEDERICA GIULIA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. NAPOLI MASSIMO con studio in VIA F. SFORZA, 48 20122 MILANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHEZZO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO con studio in VIA SIGIERI, 1 20135 MILANO
CONVENUTA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI STEFANO PIETRO GIANLUCA, con CP_2 P.IVA_1 studio in VIA CESARE BATTISTI, 21 20122 MILANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'avvocato Parte_1 CP_1
per sentire accertare l'inadempimento delle obbligazioni assunte come suo difensore nel giudizio avente
[...] ad oggetto l'impugnazione della sentenza di divorzio dal proprio coniuge, per aver provocato, per effetto del deposito tardivo dell'appello incidentale, il passaggio in giudicato della statuizione di assegno divorzile, ed ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti a causa della conferma della sentenza di primo grado, nonché alla restituzione dei compensi corrisposti per l'attività di assistenza nel giudizio di gravame.
In particolare, l'attore ha dedotto che l'avvocato , nel costituirsi in giudizio per proporre l'appello CP_1 incidentale avverso la sentenza di primo grado già impugnata dal coniuge, aveva per errore depositato la pagina 1 di 7 comparsa di costituzione e risposta, recante anche la impugnazione svolta in via incidentale, in un diverso fascicolo e, dopo essersi resa conto dell'errore, aveva nuovamente effettuato il deposito in data 7 settembre
2019, allorquando il termine decadenziale per la proposizione della domanda incidentale era già scaduto.
Secondo la prospettazione attorea tale errore aveva determinato l'impossibilità per la Corte d'appello di esaminare la sua domanda volta a dichiarare l'insussistenza del diritto all'assegno di divorzio e gli aveva, in tal modo, arrecato un danno patrimoniale corrispondente all'importo delle venticinque mensilità di assegno divorzile che aveva dovuto corrispondere all'ex moglie.
Si è costituita la convenuta che ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
In particolare, la convenuta si ha in primo luogo allegato l'erroneità della decisione della Corte d'appello in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale che non riteneva applicabile ai giudizi in materia di divorzio la disposizione di cui all'art. 343
c.p.c. ed attribuendo la responsabilità del passaggio in giudicato di tale sentenza allo stesso attore che, informato della possibilità di proporre ricorso per Cassazione, aveva scelto di non impugnare la sentenza d'appello.
In secondo luogo, la convenuta ha anche sostento che, ove la condotta asseritamente dovuta fosse stata tenuta,
l'assistito non avrebbe comunque, sulla base di criteri probabilistici, conseguito il riconoscimento delle proprie pretese, difettando la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale ed il danno derivatone.
In via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di per CP_2 essere tenuta indenne dalle conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda attorea in forza del contratto di assicurazione stipulato tra le parti.
Si è costituita che nel merito si è associata alle difese dell'avv. in ordine all'assenza CP_2 CP_1 di responsabilità ed alla mancata prova del nesso causale con il pregiudizio lamentato dall'attore.
Con riferimento al rapporto assicurativo, la terza chiamata ha dedotto l'inoperatività della polizza con riferimento al credito per la restituzione dei compensi percepiti.
La causa, dopo il del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria ed è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si provvederà ad articolare la trattazione delle varie questioni dedotte in giudizio in paragrafi separati.
1. La materia del contendere.
L'attore ha dedotto l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni nascenti dal conferimento dell'incarico professionale avente ad oggetto la costituzione nel giudizio di appello promosso dall'ex CP_3 CP_4 avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano in data .
In particolare, l'addebito mosso all'avv. riguarda la violazione dei doveri di diligenza per avere depositato CP_1 tardivamente la comparsa di risposta, contenente appello incidentale avverso le statuizioni economiche della pagina 2 di 7 sentenza di primo grado, così determinando l'inammissibilità di tale impugnazione.
Viene quindi in rilievo la responsabilità professionale dell'avvocato, cui si applicano le regole generali in tema di responsabilità contrattuale.
Come rilevato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni
(Cass.civ., sez. 3, 5 febbraio 2013 n.2638, Cass. civ..sez. 3 , 20 agosto 2015, n. 17016).
Ne deriva quindi che, oltre alla verifica in ordine alla sussistenza degli addebiti ascritti alla parte convenuta, si dovrà valutare se vi sia prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il mancato risultato derivato al cliente.
2. La ricostruzione dei fatti di causa
Dagli atti prodotti emerge che e si sono uniti in matrimonio il 13 luglio Parte_1 CP_4
1996 e hanno avuto due figli, , nel 1992 e LU, nel 1995. Persona_1
I coniugi si sono separati consensualmente il 5 novembre 2015, accordandosi, in particolare, per il versamento di
€ 400.000,00 dal IG alla IGa e per la corresponsione di un assegno di mantenimento di Pt_1 CP_4
€4.000,00 mensili.
Il 10 maggio 2017 il IG ha presentato ricorso per divorziare senza condizioni, chiedendo, in Pt_1 particolare, che nessun assegno divorzile fosse riconosciuto alla sig.ra CP_4
Nel costituirsi la sig.ra ha invece chiesto una liquidazione in proprio favore di un assegno divorzile di CP_4
€4.000 al mese.
Con sentenza in data 29 novembre 2019 il Tribunale di Milano ha pronunciato il divorzio tra i coniugi riconoscendo alla IGa un assegno divorzile di €1.000 al mese. CP_4
In data 26 luglio 2019 la sig.ra ha presentato ricorso in appello, reiterando la propria domanda di CP_4 determinazione dell'assegno in €4.000,00.
Ricevuto il deposito del ricorso, la Corte d'appello ha fissato la prima udienza al 16 settembre 2020.
A causa di un errore nel deposito della comparsa di risposta, tuttavia, l'avvocato ha depositato l'appello CP_1 incidentale, con il quale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto l'assegno divorzile, soltanto il 7 settembre 2020, ossia nove giorni prima dell'udienza.
Il 16 settembre 2020, la Corte d'appello, ritenendo applicabile anche all'appello camerale l'art. 343 comma 1
c.p.c. all'epoca vigente, constatata la violazione del termine di venti giorni, ha dichiarato l'appello incidentale inammissibile ed ha altresì respinto l'appello principale, confermato le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
3. La valutazione del nesso causale
pagina 3 di 7 Come già evidenziato l'attore ha lamentato l'inesatto adempimento degli obblighi nascenti dal contratto d'opera intellettuale intercorso fra le parti, derivante dalla proposizione tardiva dell'appello incidentale avverso la sentenza di divorzio.
La convenuta si è difesa affermando l'erroneità della decisione della Corte d'appello in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, posto che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato da
Cass. 1179/2006, l'appello incidentale è ammissibile per tutto il corso del procedimento, in considerazione della natura del rito camerale, deformalizzato e privo di preclusioni specifiche.
Secondo la prospettazione della convenuta, la responsabilità del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado deve ssere attribuita direttamente al IG , che, informato della possibilità di proporre ricorso per Pt_1 cassazione, ha scelto di non farlo.
L'attore a sua volta, non ha negato di essere stato informato circa questa possibilità, ma ha insistito sul fatto che la sentenza della Corte d'appello è stata debitamente motivata sulla scelta interpretativa adottata, e che la negligenza dell'avvocato ha costituito un antecedente causale necessario del danno patito. CP_1
Ciò posto, grava sull'attore l'onere di dimostrare anche il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
È, quindi, necessario valutare se vi sia prova del fatto che, se anche la convenuta avesse depositato l'appello incidentale tempestivamente, l'attore avrebbe, alla luce di un giudizio prognostico, conseguito un risultato più favorevole rispetto a quello ottenuto con la conferma della sentenza di primo grado.
La sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Milano risulta adeguatamente motivata, avendo il
Tribunale correttamente applicato al caso di specie i principi enunciati nell'allora recentissima sentenza delle
Sezioni Unite n.18287/2018 intervenuta in data 11 luglio 2018 a proposito dei presupposti e alla determinazione dell'importo dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
Il Tribunale di Milano, nella sentenza di divorzio ha, in applicazione di tali principi, innanzitutto ricostruito la situazione patrimoniale delle parti, affermando che “il reddito maggiore della IGa è stato quello
pagina 4 di 7 derivante dalla carica di Presidente della società facente capo al marito;
reddito che non esiste più e che verosimilmente non corrispondeva a una reale operatività societaria della IGa”.
Con riferimento alla situazione reddituale dei coniugi, si è poi evidenziato nella sentenza che la IGa CP_4 risultava inoltre proprietaria di due cottage in Canada acquistati con l'apporto prevalente del marito per una cifra complessiva di 580.000 dollari. In adempimento degli accordi di separazione, poi la IGa aveva CP_4 ricevuto €400.000,00, oltre all'assegno mensile concordato di €4.000,00 dal marito.
Il IG , secondo la ricostruzione della situazione patrimoniale svolta nella sentenza di Pt_1 divorzio, percepiva, invece, una pensione di €3.125,00 per 13 mensilità; aveva venduto un immobile nel 2016 per €2.550.000,00 ed un altro, l'anno successivo, per €2.600.000,00; aveva inoltre trasferito ai figli la nuda proprietà e mantenuto l'usufrutto della società agricola Il Casellino srl i cui beni erano stati valutati, secondo una perizia di stima depositata dallo stesso , nella somma di €2.118.500,00 . L'attore aveva, inoltre, compiuto, Pt_1 dopo la separazione, “atti di liberalità non necessari” come l'acquisto di un immobile per i figli dal valore di
€850.000,00.
Sulla base di tali risultanze, il Tribunale ha quindi posto in rilievo, da una parte, che il IG continuava Pt_1 ad avere una rilevantissima liquidità, “un patrimonio immobiliare ingente seppur con diritto di usufrutto e una pensione di tutto rispetto”, e, dall'altra, che non poteva più contare sui flussi di cassa derivanti dall'attività di consulenza.
Messo in rilievo lo squilibrio tra le situazioni economiche dei coniugi nel modo così delineato, il Tribunale, in coerenza con i principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite, intervenuta in corso di causa, ha ricavato – sia pure per presunzioni – la prevalenza del ruolo materno nell'accudimento dei figli. Il Tribunale ha ritenuto che, quindi, la avesse così contribuito alla formazione del patrimonio familiare, posto che deve essere CP_4 considerato “patrimonio anche il reddito che il coniuge è in grado di produrre grazie al ruolo dell'altro coniuge
e che non serve solo per mantenere la quotidianità di cui beneficia l'altro coniuge ma pure per mantenere il patrimonio esistente, migliorarlo o accrescerlo”.
In definitiva, infatti, secondo il Tribunale di Milano, “se il IG ha potuto concentrare i suoi sforzi sulla Pt_1 redditizia attività di consulenza, acquistando nuovi beni […], mantenendo la prestigiosa casa coniugale e
l'azienda agricola […], è anche grazie all'organizzazione familiare e alla distribuzione di ruoli tra coniugi”.
Alla luce dei suddetti elementi fattuali e dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, e tenuto conto del superamento del criterio secondo cui l'assegno divorzile doveva essere commisurato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è stata affermata la sussistenza di “una parziale funzione perequativa” e, quindi, del diritto della IGa all'assegno divorzile, che, tenuto conto della cessazione dell'attività lavorativa del CP_4
, è stato quantificato in misura inferiore a quella richiesta dalla IGa nel giudizio di primo grado Pt_1 CP_4
e, in particolare, nella misura di €1.000,00 mensili.
Alla luce dei dati evidenziati dalla sentenza del Tribunale, non si ritiene che le difese svolte dall'attore nella costituzione in sede di appello sarebbero state idonee a determinare il probabile accoglimento dell'appello incidentale e quindi ad eliminare l'assegno divorzile riconosciuto in primo grado.
pagina 5 di 7 Come si evince dalla sentenza di appello, la Corte ha sicuramente valorizzato tutte le argomentazioni svolte dalla difesa del al fine del rigetto dell'appello principale, escludendo il diritto del coniuge ad ottenere il Pt_1 maggiore assegno richiesto, pari a € 4.000,00 mensili.
Tuttavia, vanno segnalati quegli elementi che, secondo l'apprezzamento di questo giudice, inducono a formulare un giudizio prognostico negativo sull'accoglibilità dell'appello incidentale.
In primo luogo, non risulta essere stato smentito il dato secondo cui le altre attività lavorative svolte dalla sig.ra le avessero fornito un reddito esiguo rispetto a quello proveniente dall'incarico rivestito nella società del CP_4 marito nel frattempo cessato, il è peraltro indicativo del fatto che vi è stato un contributo di tale parte all'accrescimento del patrimonio familiare da valutare ai fini del riconoscimento dell'emolumento.
In secondo luogo, occorre considerare la sperequazione reddituale evidenziata dal Tribunale, la durata del matrimonio, l'età della IGa al momento della pronuncia della sentenza di divorzio (pari a circa 60 CP_4 anni), in quanto incidente sulle concrete possibilità di procurarsi redditi equivalenti a quelli percepiti con l'incarico svolto per la società dell'ex marito nell'ambito dei settori in cui aveva svolto in precedenza attività di carattere marginale.
Infine, occorre considerare che in base agli accordi raggiunti in sede di separazione, risalenti al novembre 2015, ovvero a meno di due anni dalla proposizione della domanda di divorzio, le parti avevano concordato la corresponsione di un assegno di mantenimento di € 4000,00, e che, come si evince dalla sentenza di primo grado, ciò costituiva comunque indice dell'esistenza di una situazione di sperequazione nonostante il contestuale versamento da parte dell'attore a favore del coniuge dell'ingente somma di 400.000,00
Alla luce di ciò, considerato che le valutazioni compiute nella sentenza di primo grado appaiono sorrette da ampia e logica motivazione, non è possibile ritenere assolta la prova del fatto che – se anche l'appello incidentale non fosse stato dichiarato inammissibile – ciò avrebbe con alta probabilità, condotto a un esito per lui maggiormente favorevole.
4. La domanda di restituzione dei compensi
Tale domanda non può essere accolta.
Con riferimento alla valutazione della condotta della convenuta, si rileva che è pacifica la sussistenza dell'errore nel deposito della comparsa di costituzione e la conseguente tardività della costituzione che ha determinato la inammissibilità dell'appello incidentale.
La convenuta ha evidenziato l'erroneità della sentenza resa dalla Corte d'appello in punto di valutazione della tardività della proposizione dell'appello incidentale, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione che ritiene inapplicabile l'art. 343 c.p.c. ai giudizi di appello in materia di separazione e divorzio, in quanto soggetti al rito camerale.
Sul punto, come rilevato dalle difese della convenuta, vi sono varie pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno affermato tale principio (in tal senso Cass.civ., sez. 1, 20 febbraio 2018 n 4091, Cass.civ., sez. 1, 20 gennaio 2006 n.n.1179).
pagina 6 di 7 Tuttavia, occorre considerare che ciò non fa venire meno la valutazione sulla rilevanza della condotta di inadempimento, atteso che il rispetto delle regole di diligenza e di prudenza avrebbe comunque reso doveroso il rispetto del termine di cui all'art. 343 c.p.c. proprio per non esporre la parte al rischio di diverse valutazioni da parte del giudice del merito sulla tempestività del gravame ed all'onere di proporre un giudizio di impugnazione che, a prescindere dall'alea connessa ad ogni giudizio, avrebbe comunque potuto indurre la controparte a rimettere in discussione, con la proposizione di un ricorso incidentale, anche le statuizioni favorevoli all'attore relative al rigetto dell'appello principale dell'ex coniuge.
Venendo quindi al credito restitutorio, è opportuno rilevare che il contenuto complessivo dell'obbligazione assunta dall'avvocato mediante il conferimento della procura consisteva non solo nella CP_1 proposizione dell'appello incidentale, ma anche nella difesa dall'appello principale.
Il compenso complessivo della prestazione richiesta all'avvocato era stato inizialmente quantificato dalle CP_1 parti nella somma di € 12.000 oltre spese generali, Cpa e Iva (doc. 9 fasci), ossia in misura nettamente superiore rispetto all'importo di € 7.295,60 versato dall'attore, corrispondenti alla somma di 5.000 € oltre spese generali,
Cpa e Iva (cfr. doc. 10 del convenuto e del doc. 11 dell'attore).
La prestazione dell'avv. relativa alla predisposizione delle difese per resistere all'appello principale CP_1 risulta adempiuta e, come già evidenziato, molte delle argomentazioni in fatto ed in diritto svolte nella comparsa di costituzione sono state poste a base della decisione della Corte d'appello di rigetto della richiesta di aumento dell'assegno svolta dalla parte appellante.
Inoltre, va considerato che quanto versato dall'attore è congruo rispetto alla prestazione resa dall'avvocato
, avuto riguardo al valore della causa, ai parametri di cui al DM 55/2014, al risultato ottenuto, consistente CP_1 nel rigetto della domanda principale.
Per tutte le considerazioni che precedono, le domande dell'attore devono essere respinte.
Il rigetto della domanda principale esonera dalla pronuncia sulla domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti di CP_2
5. Le spese di lite
Tenuto conto del fatto che si è comunque accertata la sussistenza di una condotta inadempiente della convenuta e considerato che, quanto al rapporto di garanzia, non si rilevano elementi di manifesta infondatezza della domanda svolta dalla terza chiamata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti dell'avv. ; CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 15 maggio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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