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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4272 del ruolo generale per l'anno 2023, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. RUGGIERO ALESSANDRO;
Parte_1
PARTE OPPONENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. ZURLO RAFFAELE ed ORNATI ANDREA;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, parte opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 633 del 2022 del Tribunale di Nocera Inferiore depositato in data 06.05.2022, del quale chiedeva la revoca, deducendo la nullità del decreto ingiuntivo per i motivi indicati nell'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, attesa l'infondatezza dei motivi di doglianza.
Tanto premesso in punto di fatto, va l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancato rispetto del termine di cui all'art. 644 c.p.c., atteso che agli atti di causa non vi è prova che il decreto ingiuntivo sia stato notificato entro sessanta giorni dalla pronuncia.
Infatti, parte opposta ha tentato la notifica del decreto ingiuntivo depositato in data 06.05.2022 solo in data 28.07.2022, in tal modo determinando l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. Cass n. 951 del 2013 Cass. sez. I, 28/09/2006, n. 21050; in senso conforme cfr.: Cass. 18 aprile 2006 n. 8955; Cass. 4 gennaio 2002 n. 67).
Da ciò consegue che, pur dichiarandosi inefficace il decreto ingiuntivo opposto, occorrerà valutare comunque il merito della presente controversia.
In proposito, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 è infondata, poiché è stata esperita, come da verbale prodotto in data 21.06.2024.
E' del pari infondata l'eccezione di difetto di legittimazione in capo alla Controparte_1
In proposito, può richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui,
n tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (Cass. 22/06/2023, n.
17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto non solo l'avviso di cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ma anche il contratto di cessione e la comunicazione effettuata al debitore.
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
Va rigettata anche l'eccezione di prescrizione decennale, poiché il termine decorre non già dalla data di conclusione del contratto (come sostenuto dalla parte opponente) ma dalla data dell'ultimo addebito;
a tal riguardo, per il contratto n. 3406618, l'ultimo addebito è stato registrato in data 31.08.2012 mentre, per il contratto n. 2309035, l'ultimo addebito è stato registrato il 19.06.2015 (v. fasc. monitorio).
Atteso che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato nei primi mesi dell'anno 2022,
l'eccezione di prescrizione va rigettata non essendo decorso il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Vanno rigettate anche le eccezioni relative all'asserita illegittima applicazione degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e delle valute poiché sono state genericamente esposte.
Sul punto, vale la pena di precisare che le deduzioni difensive svolte nell'atto di citazione in opposizione sono generiche quanto all'illegittimità delle valute e delle commissioni di massimo scoperto, rendendo del tutto esplorativa l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio.
Infatti, l'opponente non ha delineato le ragioni della dedotta illegittimità delle valute e delle commissioni né tantomeno i profili di eventuale difformità rispetto a quanto indicato nel contratto di finanziamento.
Parimenti, per ciò che riguarda l'eccezione di usura degli interessi applicati, la parte opponente non ha indicato il tasso soglia del periodo di riferimento né tantomeno le modalità di calcolo
(se al suo interno è incluso o meno anche il tasso di mora) e, più in generale, ha omesso di assolvere agli oneri probatori dettagliatamente indicati dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'indicazione del tasso applicabile al tipo di rapporto instaurato con l'istituto di credito
(Cass. SS.UU. 19597/2020).
Del tutto irrilevanti sono poi le eccezioni di nullità del monitorio per asserita mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., poiché la giurisprudenza è chiara nel ritenere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (in questi esatti termini, cfr., Cassazione civile, sez. III, 15/07/2005, n. 15026;
Cassazione civile 12 agosto 2005 n. 16911 sez. II;
Cassazione civile, 6 agosto 2004 n. 15186;
Cassazione civile, 29 gennaio 2004 n. 1657).
Da ultimo, va rigettata anche l'eccezione di asserita nullità dei contratti di finanziamento per mancanza della forma scritta ex art. 117 TUB, poiché – dai testi contrattuali sottoscritti dalla parte opponente – risulta che sono riportate tutte le principali condizioni contrattuali.
Inoltre, dagli estratti conto, risulta dovuta la somma di €. 19.294,10 per il rapporto di finanziamento n. 3406618 nonché la somma di €. 13.871,28 per il rapporto n. 2309035.
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 633/2022 per le motivazioni sopra indicate;
inoltre, l'opponente va condannata a corrispondere alla parte opposta la somma di €.
33.165,38 oltre ad interessi legali dalla data della notifica dell'opposizione sino all'effettivo soddisfo. Le spese del presente giudizio si intendono compensate per 1/3 alla luce dell'accoglimento dell'eccezione di inefficacia del monitorio mentre, per il resto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 (e come modificate dal D.M. 147/2022), per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 26.000,00 ed €. 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 633/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore
e depositato in data 06.05.2022;
2) condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di €. 33.165,38 oltre ad interessi legali dalla data della notifica dell'opposizione sino all'effettivo soddisfo;
3) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e, per il resto, condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di €. 2.667,00 a titolo di compensi professionali, oltre ad accessori di legge.
Così deciso il 2 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso