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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/01/2024, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
R. N. G. 634/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 634/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1
a Bellu miciliato nello studio del difensore in Ronchi dei Legionari, via Redipuglia n. 23
Ricorrente
Contro
(C.F.: ) e (C.F.: ) CP_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Obizzi ed elettivamente domiciliati nello studio del difensore sito in Gorizia, Corso Italia 17
Resistente
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Accertare e dichiarare che l'intervenuto mutamento nelle condizioni poste a fondamento della sentenza di Cessazione degli effetti civile del matrimonio, per le ragioni di cui alla parte narrativa, e per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito dalla succitata sentenza revocare il contributo di mantenimento del figlio ed in via Parte_2 subordinata ridurre, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul signor quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1 con pagamento diretto in favore del figlio;
Parte_2
Con vittoria di spese e competenze oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% in caso di ingiustificata resistenza.
Per i resistenti: adesione alle conclusioni di parte ricorrente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1 1. e hanno contratto matrimonio in data 01/10/1994 in Doberdò del Parte_1 CP_1 Lago e dall'unione coniugale è nato il figlio (n. il 06/02/1997 a Gorizia). Parte_2
Tra le parti è stata pronunciata separazione e poi sentenza definitiva di divorzio (sentenza Tribunale di Gorizia n. 364/2008 del 26/06/2008 sub R.G. 1985/2003).
Con ricorso depositato in data 31/07/2023, ha domandato all'intestato Tribunale la Parte_1 modifica delle condizioni di cui alla predetta sentenza. Segnatamente, alla luce della diminuzione delle capacità economiche del ricorrente e dell'età di , ha chiesto la revoca dell'obbligo di Parte_2 mantenimento nei confronti del figlio.
Notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione d'udienza, si sono costituiti in giudizio CP_1
e prendendo atto di quanto rappresentato nel ricorso introduttivo e
[...] Parte_2 ran ichiesta di revoca del mantenimento, non avendo nulla più a pretendere sul punto.
Tale intendimento è stato ribadito all'udienza del 14/12/2023 davanti al Giudice istruttore, occasione in cui le parti tutte hanno chiesto che venissero modificate le condizioni di divorzio come richiesto dal ricorrente, con compensazione delle spese di lite e rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.
2. Il ricorso merita integrale accoglimento.
Alla luce della mancata opposizione di e di , che hanno anzi CP_1 Parte_2 espressamente aderito alle conclusioni del ricorrente, deve essere disposta la modifica della sentenza Tribunale di Gorizia n. 364/2008 del 26/06/2008 sub R.G. 1985/2003, revocando l'obbligo in capo a di provvedere al mantenimento del figlio . Parte_1 Parte_2
Ciò non appare in contrasto con alcuna norma imperativa e il Collegio non può che recepire tale intendimento.
3. Alla luce della mancata opposizione da parte dei resistenti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie il ricorso e, conseguentemente,
Modifica le condizioni di divorzio di cui alla Sentenza del Tribunale di Gorizia n. 364/2008 del 26/06/2008 sub R.G. 1985/2003, revocando l'obbligo in capo di provvedere al Parte_1 mantenimento del figlio . Parte_2
Spese di lite compensate
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 11/01/2024
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 634/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1
a Bellu miciliato nello studio del difensore in Ronchi dei Legionari, via Redipuglia n. 23
Ricorrente
Contro
(C.F.: ) e (C.F.: ) CP_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Obizzi ed elettivamente domiciliati nello studio del difensore sito in Gorizia, Corso Italia 17
Resistente
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Accertare e dichiarare che l'intervenuto mutamento nelle condizioni poste a fondamento della sentenza di Cessazione degli effetti civile del matrimonio, per le ragioni di cui alla parte narrativa, e per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito dalla succitata sentenza revocare il contributo di mantenimento del figlio ed in via Parte_2 subordinata ridurre, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul signor quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1 con pagamento diretto in favore del figlio;
Parte_2
Con vittoria di spese e competenze oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% in caso di ingiustificata resistenza.
Per i resistenti: adesione alle conclusioni di parte ricorrente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1 1. e hanno contratto matrimonio in data 01/10/1994 in Doberdò del Parte_1 CP_1 Lago e dall'unione coniugale è nato il figlio (n. il 06/02/1997 a Gorizia). Parte_2
Tra le parti è stata pronunciata separazione e poi sentenza definitiva di divorzio (sentenza Tribunale di Gorizia n. 364/2008 del 26/06/2008 sub R.G. 1985/2003).
Con ricorso depositato in data 31/07/2023, ha domandato all'intestato Tribunale la Parte_1 modifica delle condizioni di cui alla predetta sentenza. Segnatamente, alla luce della diminuzione delle capacità economiche del ricorrente e dell'età di , ha chiesto la revoca dell'obbligo di Parte_2 mantenimento nei confronti del figlio.
Notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione d'udienza, si sono costituiti in giudizio CP_1
e prendendo atto di quanto rappresentato nel ricorso introduttivo e
[...] Parte_2 ran ichiesta di revoca del mantenimento, non avendo nulla più a pretendere sul punto.
Tale intendimento è stato ribadito all'udienza del 14/12/2023 davanti al Giudice istruttore, occasione in cui le parti tutte hanno chiesto che venissero modificate le condizioni di divorzio come richiesto dal ricorrente, con compensazione delle spese di lite e rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.
2. Il ricorso merita integrale accoglimento.
Alla luce della mancata opposizione di e di , che hanno anzi CP_1 Parte_2 espressamente aderito alle conclusioni del ricorrente, deve essere disposta la modifica della sentenza Tribunale di Gorizia n. 364/2008 del 26/06/2008 sub R.G. 1985/2003, revocando l'obbligo in capo a di provvedere al mantenimento del figlio . Parte_1 Parte_2
Ciò non appare in contrasto con alcuna norma imperativa e il Collegio non può che recepire tale intendimento.
3. Alla luce della mancata opposizione da parte dei resistenti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie il ricorso e, conseguentemente,
Modifica le condizioni di divorzio di cui alla Sentenza del Tribunale di Gorizia n. 364/2008 del 26/06/2008 sub R.G. 1985/2003, revocando l'obbligo in capo di provvedere al Parte_1 mantenimento del figlio . Parte_2
Spese di lite compensate
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 11/01/2024
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
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