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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/11/2025, n. 3355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3355 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2975/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2975/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALIMENA Parte_1 C.F._1 EO FO e dell'avv. METAFONTI GIOVANNA ( ) Indirizzo C.F._2 Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ALIMENA EO FO
ATTORE/I contro
(C.F. CP_1 C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come in atti difensivi pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.In data 4.3.25 ha presentato nei confronti di ricorso in cui è
Parte_1 CP_1 stato esposto: che il è proprietario di immobile sito in Firenze, Via Fabbroni n. 12/A e
Parte_1 precisamente appartamento per civile abitazione posto al piano terzo;
che il ha concesso in
Parte_1 comodato tale appartamento a far data dal 22.11.22 a;
che nel corso del Persona_1 contratto il dal mese di marzo 2024 , ha ospitato il Diouf;
che il ed il tra Per_1 Parte_1 Per_1 la fine di agosto ed i primi di settembre del 2024 hanno comunicato al di rilasciare l'immobile; CP_1 che con scrittura privata del 5.12.24 il ed il hanno convenuto il rilascio
Parte_1 Per_1 dell'immobile da parte del entro il 10.1.25;che il in data 17.1.25 ha accettato a Per_1 Parte_1 proposta di acquisto dell'immobile sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio da parte del e/o di altri occupanti anche senza titolo entro l'1.5.25; che il ha rilasciato l'immobile Per_1 Per_1 il 24.1.25; che senza esito è stata la lettera del legale del del 17.1.25 diretta al
Parte_1 CP_1 invitandolo a rilasciare l'immobile; che il alla data del ricorso stava occupando l'immobile CP_1 senza titolo.
Il ha quindi chiesto la condanna del al rilascio dell'immobile occupato senza titolo ed Parte_1 CP_1 al pagamento di indennità di occupazione.
1.2.Il si è reso contumace in giudizio . CP_1
1.3.Alla prima udienza del 17.6.25 parte ricorrente ha dato atto che il ha rilasciato l'immobile in CP_1 data 14.4.25.
1.4.Sono state assunte prove testimoniali ed il non è comparso a rispondere all'interrogatorio CP_1 formale.
1.5.La causa è stata decisa all'udienza del 16.10.25 coma da dispositivo.
2.1.Per quanto concerne la domanda di rilascio dell'immobile è cessata la materia del contendere stante l'intervenuto rilascio dell'immobile dopo la presentazione e notifica del ricorso.
2.2.Ai fini della valutazione della soccombenza virtuale rileva peraltro che dall'istruttoria svolta ( testimonianze di e e mancata comparizione del a rispondere Per_1 Tes_1 CP_1 all'interrogatorio formale) risulta che certamente il ha occupato senza titolo l'immobile , al cui CP_1 godimento era stato ammesso solo dal comodatario che ha rilasciato l'immobile il 24.1.25( v. Per_1 doc. 6) : il infatti non risulta aver mai raggiunto un accordo col riguardo CP_1 Parte_1 all'occupazione dell'immobile.
3.1.Il chiede altresì la condanna del al pagamento di indennità di occupazione da Parte_1 CP_1 determinare in base al canone locativo: in sostanza il chiede la condanna del al Parte_1 CP_1 risarcimento da perdita subita per il mancato godimento, diretto o indiretto, dell'immobile nel periodo di occupazione protrattosi fino al 14.4.25(Cass. SU n. 33645/22).
3.2.La domanda non è fondata.
Nel periodo di occupazione dell'immobile da parte del comodatario e figlio della moglie del Per_1 ricorrente , è evidente che non era configurabile un'altra forma di godimento da parte del Parte_1
Una volta che il ha rilasciato l'immobile non appare configurabile una danno da perdita da Per_1 parte del per la mancata disponibilità dell'immobile in quanto ,in base alla proposta di Parte_1 vendita dell'immobile accettata dal il 17.1.25( v. doc. 4), l'immobile avrebbe dovuto essere Parte_1 libero entro l'1.5.25: non è quindi certamente presumibile che il , una volta ottenuta la Parte_1 liberazione dell'immobile da parte del in mancanza del avrebbe concesso in locazione Per_1 CP_1 l'immobile nel febbraio del 2025 per poi averlo già libero entro l'1.5.25.
pagina 2 di 3 4.1.Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale riguardo all'occupazione senza titolo e in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere riguardo alla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di di condanna al rilascio di immobile occupato senza titolo;
[...] CP_1 respinge la domanda di risarcimento danni proposta da;
condanna il convenuto a Parte_1 rimborsare in favore del ricorrente le spese di lite che liquida in € 545,00 per spese, € 4.000,00 per compenso ed € 600,00 per spese generali.
Firenze, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2975/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALIMENA Parte_1 C.F._1 EO FO e dell'avv. METAFONTI GIOVANNA ( ) Indirizzo C.F._2 Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ALIMENA EO FO
ATTORE/I contro
(C.F. CP_1 C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come in atti difensivi pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.In data 4.3.25 ha presentato nei confronti di ricorso in cui è
Parte_1 CP_1 stato esposto: che il è proprietario di immobile sito in Firenze, Via Fabbroni n. 12/A e
Parte_1 precisamente appartamento per civile abitazione posto al piano terzo;
che il ha concesso in
Parte_1 comodato tale appartamento a far data dal 22.11.22 a;
che nel corso del Persona_1 contratto il dal mese di marzo 2024 , ha ospitato il Diouf;
che il ed il tra Per_1 Parte_1 Per_1 la fine di agosto ed i primi di settembre del 2024 hanno comunicato al di rilasciare l'immobile; CP_1 che con scrittura privata del 5.12.24 il ed il hanno convenuto il rilascio
Parte_1 Per_1 dell'immobile da parte del entro il 10.1.25;che il in data 17.1.25 ha accettato a Per_1 Parte_1 proposta di acquisto dell'immobile sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio da parte del e/o di altri occupanti anche senza titolo entro l'1.5.25; che il ha rilasciato l'immobile Per_1 Per_1 il 24.1.25; che senza esito è stata la lettera del legale del del 17.1.25 diretta al
Parte_1 CP_1 invitandolo a rilasciare l'immobile; che il alla data del ricorso stava occupando l'immobile CP_1 senza titolo.
Il ha quindi chiesto la condanna del al rilascio dell'immobile occupato senza titolo ed Parte_1 CP_1 al pagamento di indennità di occupazione.
1.2.Il si è reso contumace in giudizio . CP_1
1.3.Alla prima udienza del 17.6.25 parte ricorrente ha dato atto che il ha rilasciato l'immobile in CP_1 data 14.4.25.
1.4.Sono state assunte prove testimoniali ed il non è comparso a rispondere all'interrogatorio CP_1 formale.
1.5.La causa è stata decisa all'udienza del 16.10.25 coma da dispositivo.
2.1.Per quanto concerne la domanda di rilascio dell'immobile è cessata la materia del contendere stante l'intervenuto rilascio dell'immobile dopo la presentazione e notifica del ricorso.
2.2.Ai fini della valutazione della soccombenza virtuale rileva peraltro che dall'istruttoria svolta ( testimonianze di e e mancata comparizione del a rispondere Per_1 Tes_1 CP_1 all'interrogatorio formale) risulta che certamente il ha occupato senza titolo l'immobile , al cui CP_1 godimento era stato ammesso solo dal comodatario che ha rilasciato l'immobile il 24.1.25( v. Per_1 doc. 6) : il infatti non risulta aver mai raggiunto un accordo col riguardo CP_1 Parte_1 all'occupazione dell'immobile.
3.1.Il chiede altresì la condanna del al pagamento di indennità di occupazione da Parte_1 CP_1 determinare in base al canone locativo: in sostanza il chiede la condanna del al Parte_1 CP_1 risarcimento da perdita subita per il mancato godimento, diretto o indiretto, dell'immobile nel periodo di occupazione protrattosi fino al 14.4.25(Cass. SU n. 33645/22).
3.2.La domanda non è fondata.
Nel periodo di occupazione dell'immobile da parte del comodatario e figlio della moglie del Per_1 ricorrente , è evidente che non era configurabile un'altra forma di godimento da parte del Parte_1
Una volta che il ha rilasciato l'immobile non appare configurabile una danno da perdita da Per_1 parte del per la mancata disponibilità dell'immobile in quanto ,in base alla proposta di Parte_1 vendita dell'immobile accettata dal il 17.1.25( v. doc. 4), l'immobile avrebbe dovuto essere Parte_1 libero entro l'1.5.25: non è quindi certamente presumibile che il , una volta ottenuta la Parte_1 liberazione dell'immobile da parte del in mancanza del avrebbe concesso in locazione Per_1 CP_1 l'immobile nel febbraio del 2025 per poi averlo già libero entro l'1.5.25.
pagina 2 di 3 4.1.Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale riguardo all'occupazione senza titolo e in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere riguardo alla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di di condanna al rilascio di immobile occupato senza titolo;
[...] CP_1 respinge la domanda di risarcimento danni proposta da;
condanna il convenuto a Parte_1 rimborsare in favore del ricorrente le spese di lite che liquida in € 545,00 per spese, € 4.000,00 per compenso ed € 600,00 per spese generali.
Firenze, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3