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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/04/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 417/2025 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato in [...] l'[...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. , Parte_2 presso il cui studio in Gravina di Puglia, alla via Casale n. 38, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 9 aprile 2025 la causa è decisa con il deposito telematico della sentenza,
a seguito di scambio di note di trattazione scritta delle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 20.01.2025, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, hanno proposto giudizio di merito ex artt. 442 e 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, escluso nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va respinta la richiesta di rinnovazione della c.t.u. Le contestazioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente, infatti, come si evidenzierà maggiormente nel prosieguo, non sono tali da inficiare la complessiva motivazione della consulenza espletata nella fase sommaria e gli esiti della stessa.
2. Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
2 Parte ricorrente ha chiesto, infatti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 508/88.
L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980,
a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Nel caso di specie, il CTU nominato nella fase sommaria, dott. , Persona_1 specializzato in medicina legale, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente non versi in una condizione clinica tale da determinare l'incapacità di compiere atti della vita quotidiana senza assistenza continuativa e di non deambulare senza l'ausilio di un accompagnatore, escludendo, quindi, la sussistenza dei presupposti per riconoscere l'indennità di accompagnamento.
Sul punto deve osservarsi, in particolare, che le contestazioni sollevate in sede di giudizio di opposizione alla c.t.u. non consentono di superare la valutazione medico legale già svolta dalla consulente d'ufficio nominata nella fase sommaria, che ha adeguatamente considerato e stimato le patologie dalle quali il ricorrente è affetto.
Più specificamente, il consulente d'ufficio, dopo aver osservato che il ricorrente è affetto da ““Artrosi polidistrettuale a impegno funzionale in soggetto obeso con deficit della deambulazione. Esiti di pseudofachia OO e capsulotomia YAG laser in
OS. BPCO in terapia farmacologica. Ipotiroidismo. DM tipo II Cardiopatia ipertensiva in discreto compenso. Incontinenza urinaria mista”, ha osservato che
“per la condizione gonartrosica, segnalata come particolarmente invalidante, l'unico consulto ortopedico recente non pone indicazione né a fkt, né tantomeno alla protesizzazione, ma indica terapia per 7 giorni con anti-infiammatorio (Gladio). Per le restanti patologie (cardiologiche, endocrinologiche e pneumologiche) non ricorrono limitazioni nell'autonomia della deambulazione e degli atti quotidiani della vita.”.
3 Sulla base di questa premessa, il consulente d'ufficio ha concluso escludendo la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento in considerazione del fatto che il quadro clinico patologico accertato non incide né sulle capacità di deambulazione autonoma, né sulla capacità di compiere autonomamente atti di vita quotidiana.
Inoltre, il consulente d'ufficio nella fase sommaria, rispondendo puntualmente alle osservazioni di parte ricorrente, reiterate in questa sede, in ordine alla pretesa sottovalutazione delle patologie osteoarticolari, ha osservato che “Le menomazioni di natura osteoarticolare, sia a livello rachideo che a livello delle ginocchia, assumono certamente valore di limitazione significativa, tuttavia allo stato le stesse non impediscono l'autonoma deambulazione e l'esecuzione in sufficiente autonomia delle attività quotidiane della vita. D'altra parte a conferma di tale valutazione si consideri che le visite neurochirurgiche -allegate alle osservazioniriportano “Esame neurologico non deficit. Claudicatio neurogena” con esame elettromiografico con segni di sofferenza a livello L5; ed anche l'osservazione dell'algologo non ha fatto emergere limitazione nelle autonomie ed ha prescritto terapia a base di paracetamolo”.
Ne consegue, quindi, che correttamente, sulla scorta di una puntuale analisi della documentazione prodotta, il consulente d'ufficio ha escluso che il ricorrente versi in una condizione tale da renderlo incapace di deambulare autonomamente e/o di compiere in autonomia gli atti di vita quotidiana,
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili perché in linea con i parametri medico legali di riferimento e con le condizioni richieste per il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, atteso il complessivo quadro clinico evidenziato dal c.t.u. ricostruito sulla base della documentazione medica e dell'esame diretto della parte. Ciò comporta, quindi, che non sussiste nel caso di specie il requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento richiesta.
Alla luce di ciò la domanda va rigettata.
Spese processuali
Nulla va disposto per le spese di lite, avendo la parte ricorrente presentato dichiarazione per la relativa esenzione in caso di soccombenza ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 417/2025, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese.
Trani, 9.04.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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