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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/11/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 10 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2253 / 2024 promosso da:
1. , nato il 12 Persona_1 gennaio 1985 in Brasile, in proprio e in qualità di legale rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
2. , nato il 27 maggio Controparte_1
2017 in Brasile e
3. , nata il 22 dicembre CP_2 CP_1
2011 in Brasile;
4. , nato il Controparte_3
22 aprile 1988 in Brasile, in proprio e in qualità di legale rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
5. , nata il Parte_1
03 agosto 2016 in Brasile;
6. , nata il Controparte_4
14 febbraio 1982 in Brasile, in proprio e in qualità di legale rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
7. , nata il 07 feb- Persona_2 braio 2022 in Brasile;
8. , nato il Controparte_5
20 ottobre 1960 in Brasile;
Pag. 2 di 10 9. , nato il 20 Controparte_6 ottobre 1993 in Brasile;
10. , nata il 30 Parte_2 ottobre 1995 in Brasile;
11. , Controparte_7 nato il [...] in [...];
12. , nato il 14 Parte_3 novembre 1997, in Brasile;
tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Sara Brazzini, con studio in Firenze (FI), Via della Bellariva n. 26, giusta procure in atti;
-parti ricorrenti-
nei confronti del , in persona del Controparte_8
Ministro p.t.;
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_8 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig.
[...]
, nato a [...], il Per_3
17.07.1878, il quale emigrava in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato Negativo di Na- turalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni della Se- greteria Nazionale di Giustizia e di Cittadinanza della Repubblica
Federale del Brasile, depositato in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Pag. 3 di 10 Il , nonostante la regolare notifica Controparte_8 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centot- tantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal
22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come pa- rametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della ma- dre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istitui- to le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Euro- pea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato in [...] che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di
Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civi- le di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U- nione Europea.
3. – Ciò posto, in linea di principio, dovrebbe poi affermarsi nel caso in esame, la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché dalla documen- tazione versta in atti, non si registrano eventi interruttivi della
Pag. 4 di 10 linea di discendenza come passaggi generazionali per linea fem- minile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito all'operatività della giurisprudenza costituziona- le (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha de- terminato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della citta- dinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
E poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Mini- stero dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiede- re il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il ri- conoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazio- ne attestante la discendenza da cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, gli odierni istanti hanno dato prova della dimostrata dif- ficoltà ad ottenere la pronuncia, richiesta in via amministrativa, a causa dei lunghi tempi di attesa a ciò necessari, avendo dedotto di aver vanamente tentato di adire l'Amministrazione competente e di avviare, presso il competente Ufficio Consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Brasilia (Brasile), il procedimento per il riconoscimento amministrativo della cittadinanza italiana. La do- cumentazione prodotta consente di apprezzare, in maniera incon- trovertibile, come l'attuale sistema di prenotazione sia strutturato in maniera tale da rendere, in concreto, sostanzialmente impossi- bile l'esame delle relative istanze in tempi ragionevolmente con- grui.
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale inte- resse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradi- zionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice per porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di otte- nere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a sem-
Pag. 5 di 10 plice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990
i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo- no essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in con- formità al principio di ragionevole durata del processo. Nella spe- cie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli
Uffici sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giuri- Parte_4 sprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità del- la domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedura- le omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espres- samente configurato come necessario nella sequenza procedimen- tale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressa- mente prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, proce- dersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della ri- chiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure san- guinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giuri- sdizionale.
Sussiste pertanto, l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito il ricorso deve essere accolto per le seguenti ragio- ni.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per na- scita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel ter- ritorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apoli-
Pag. 6 di 10 di, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sangui- nis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso tro- va esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata. Risulta, infatti, che l'avo cittadino italiano degli odierni ricorrenti era emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato
Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Mi- grazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e di Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, depositato in atti, sicché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa ai suoi discendenti.
Pag. 7 di 10 Va, infine, rilevato che la linea di discendenza dei ricorrenti è sta- ta puntualmente documentata attraverso certificazioni anagrafi- che dalle quali emerge, a chiare lettere, che la linea di discenden- za che conduce all'avo italiano non contempla eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza ovvero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi, in assenza, peraltro, di ipotesi di trasmissione per via materna in epoca precostituzionale.
In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, ha dichiarato costituzional- mente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fatto del matrimonio con cittadino straniero. A ciò si aggiunga che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegit- timo l'art. 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Ne consegue che, anche in presenza - nella linea di discendenza - di donna cittadina ita- liana coniugata con un cittadino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_8 provvedimenti conseguenti.
5. – In ragione della peculiarità della materia e della, notoria, no- tevolissima consistenza numerica delle istanze di cittadinanza iu- re sanguinis presso il competente Ufficio Consolare, con la conse- guente sostanziale impossibilità per la P.A. di esaminarle tutte compiutamente e adeguatamente in tempi congrui, tenuto anche conto della mancata costituzione delle parti resistenti, sussistono i motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Pag. 8 di 10 - DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_8
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato il 12 Persona_1 gennaio 1985 in Brasile;
2. , nato il 27 maggio Controparte_1
2017 in Brasile;
3. , nata il 22 dicembre CP_2 CP_1
2011 in Brasile;
4. , nato il Controparte_3
22 aprile 1988 in Brasile;
5. , nata il Parte_1
03 agosto 2016 in Brasile;
6. , nata il Controparte_4
14 febbraio 1982 in Brasile;
7. , nata il 07 feb- Persona_2 braio 2022 in Brasile;
8. , nato il Controparte_5
20 ottobre 1960 in Brasile;
9. , nato il 20 Controparte_6 ottobre 1993 in Brasile;
10. , nata il 30 Parte_2 ottobre 1995 in Brasile;
11. , Controparte_7 nato il [...] in [...];
12. US , nato il 14 Controparte_6 novembre 1997, in Brasile;
sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_8 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castelluccio Inferiore
(PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle even- tuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
Pag. 9 di 10 - MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 25.11.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 10 di 10
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 10 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2253 / 2024 promosso da:
1. , nato il 12 Persona_1 gennaio 1985 in Brasile, in proprio e in qualità di legale rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
2. , nato il 27 maggio Controparte_1
2017 in Brasile e
3. , nata il 22 dicembre CP_2 CP_1
2011 in Brasile;
4. , nato il Controparte_3
22 aprile 1988 in Brasile, in proprio e in qualità di legale rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
5. , nata il Parte_1
03 agosto 2016 in Brasile;
6. , nata il Controparte_4
14 febbraio 1982 in Brasile, in proprio e in qualità di legale rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
7. , nata il 07 feb- Persona_2 braio 2022 in Brasile;
8. , nato il Controparte_5
20 ottobre 1960 in Brasile;
Pag. 2 di 10 9. , nato il 20 Controparte_6 ottobre 1993 in Brasile;
10. , nata il 30 Parte_2 ottobre 1995 in Brasile;
11. , Controparte_7 nato il [...] in [...];
12. , nato il 14 Parte_3 novembre 1997, in Brasile;
tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Sara Brazzini, con studio in Firenze (FI), Via della Bellariva n. 26, giusta procure in atti;
-parti ricorrenti-
nei confronti del , in persona del Controparte_8
Ministro p.t.;
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_8 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig.
[...]
, nato a [...], il Per_3
17.07.1878, il quale emigrava in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato Negativo di Na- turalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni della Se- greteria Nazionale di Giustizia e di Cittadinanza della Repubblica
Federale del Brasile, depositato in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Pag. 3 di 10 Il , nonostante la regolare notifica Controparte_8 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centot- tantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal
22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come pa- rametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della ma- dre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istitui- to le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Euro- pea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato in [...] che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di
Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civi- le di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U- nione Europea.
3. – Ciò posto, in linea di principio, dovrebbe poi affermarsi nel caso in esame, la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché dalla documen- tazione versta in atti, non si registrano eventi interruttivi della
Pag. 4 di 10 linea di discendenza come passaggi generazionali per linea fem- minile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito all'operatività della giurisprudenza costituziona- le (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha de- terminato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della citta- dinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
E poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Mini- stero dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiede- re il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il ri- conoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazio- ne attestante la discendenza da cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, gli odierni istanti hanno dato prova della dimostrata dif- ficoltà ad ottenere la pronuncia, richiesta in via amministrativa, a causa dei lunghi tempi di attesa a ciò necessari, avendo dedotto di aver vanamente tentato di adire l'Amministrazione competente e di avviare, presso il competente Ufficio Consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Brasilia (Brasile), il procedimento per il riconoscimento amministrativo della cittadinanza italiana. La do- cumentazione prodotta consente di apprezzare, in maniera incon- trovertibile, come l'attuale sistema di prenotazione sia strutturato in maniera tale da rendere, in concreto, sostanzialmente impossi- bile l'esame delle relative istanze in tempi ragionevolmente con- grui.
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale inte- resse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradi- zionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice per porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di otte- nere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a sem-
Pag. 5 di 10 plice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990
i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo- no essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in con- formità al principio di ragionevole durata del processo. Nella spe- cie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli
Uffici sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giuri- Parte_4 sprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità del- la domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedura- le omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espres- samente configurato come necessario nella sequenza procedimen- tale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressa- mente prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, proce- dersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della ri- chiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure san- guinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giuri- sdizionale.
Sussiste pertanto, l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito il ricorso deve essere accolto per le seguenti ragio- ni.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per na- scita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel ter- ritorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apoli-
Pag. 6 di 10 di, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sangui- nis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso tro- va esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata. Risulta, infatti, che l'avo cittadino italiano degli odierni ricorrenti era emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato
Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Mi- grazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e di Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, depositato in atti, sicché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa ai suoi discendenti.
Pag. 7 di 10 Va, infine, rilevato che la linea di discendenza dei ricorrenti è sta- ta puntualmente documentata attraverso certificazioni anagrafi- che dalle quali emerge, a chiare lettere, che la linea di discenden- za che conduce all'avo italiano non contempla eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza ovvero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi, in assenza, peraltro, di ipotesi di trasmissione per via materna in epoca precostituzionale.
In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, ha dichiarato costituzional- mente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fatto del matrimonio con cittadino straniero. A ciò si aggiunga che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegit- timo l'art. 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Ne consegue che, anche in presenza - nella linea di discendenza - di donna cittadina ita- liana coniugata con un cittadino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_8 provvedimenti conseguenti.
5. – In ragione della peculiarità della materia e della, notoria, no- tevolissima consistenza numerica delle istanze di cittadinanza iu- re sanguinis presso il competente Ufficio Consolare, con la conse- guente sostanziale impossibilità per la P.A. di esaminarle tutte compiutamente e adeguatamente in tempi congrui, tenuto anche conto della mancata costituzione delle parti resistenti, sussistono i motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Pag. 8 di 10 - DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_8
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato il 12 Persona_1 gennaio 1985 in Brasile;
2. , nato il 27 maggio Controparte_1
2017 in Brasile;
3. , nata il 22 dicembre CP_2 CP_1
2011 in Brasile;
4. , nato il Controparte_3
22 aprile 1988 in Brasile;
5. , nata il Parte_1
03 agosto 2016 in Brasile;
6. , nata il Controparte_4
14 febbraio 1982 in Brasile;
7. , nata il 07 feb- Persona_2 braio 2022 in Brasile;
8. , nato il Controparte_5
20 ottobre 1960 in Brasile;
9. , nato il 20 Controparte_6 ottobre 1993 in Brasile;
10. , nata il 30 Parte_2 ottobre 1995 in Brasile;
11. , Controparte_7 nato il [...] in [...];
12. US , nato il 14 Controparte_6 novembre 1997, in Brasile;
sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_8 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castelluccio Inferiore
(PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle even- tuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
Pag. 9 di 10 - MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 25.11.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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