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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/10/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 273 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 273 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 24 marzo 2025 e promossa
DA
con l'Avv. CONCOREGGI ANNA VICOLO S. Parte_1 P.IVA_1
CHIARA, 3 VARESE
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
LUZI MI VIA PORTA TORRICELLA, 11 OL NO .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno 562/2022 12/09/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 ha opposto il decreto ingiuntivo mossole da lamentando danni conseguenti ad Parte_1 CP_1
illegittimo recesso dal contratto di appalto in essere e da vizi nelle opere eseguite dall'opposta; CP_1
costituendosi ha insistito nelle pretese, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale ha così deciso:
In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro. 10.238,22 oltre interessi dalla domanda al saldo. Compensa, integralmente tra le parti le spese di lite.
Ha proposto tempestivo appello;
si è costituito l'appellato resistendo. Pt_1
Primo motivo: Erronea e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ, , dell'art. 2729 cod. civ., nonché degli artt. 1664 ss cc e dell'art. 115 cpc . Errata valutazione delle risultanze di causa.
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe errato ritenendo sussistente tra le parti non un unitario contratto di appalto ma singoli contratti, con conseguente legittimità del recesso di A.D.I.
Tale conclusione a parere di collide con le risultanze processuali ed in particolare dai listini Pt_1
prezzi convenuti dalle parti e dalla stessa comunicazione di recesso nella quale si legge : “La CP_2
è nelle condizioni di poter effettuare c/lavorazioni posa in opera, assistenza tecnica, CP_3
trasporto , controllo merce e conto deposito di commesse”.
Da tali documenti dunque si dovrebbe evincere che le parti vollero concludere un unico contratto di appalto, che non attribuisce all'appaltatore il diritto di recedere.
La Corte non condivide tale tesi.
Per poter configurare un unico contratto di appalto occorrerebbe la manifestazione di volontà delle parti non solo relativa al prezzo delle singole lavorazioni, ma anche la specificazione e condivisione delle quantità da realizzare.
Mancando tale elemento, l'oggetto del contratto rimane indeterminato e seguendo la tesi dell'appellante si potrebbe ritenere che si sia obbligata a fornire tutte le opere che il committente CP_1
avesse deciso di commissionare, peraltro senza determinazione di tempo.
Con la conseguenza, incongrua, per cui avrebbe potuto a suo esclusivo arbitrio, ordinare nulla Pt_1
oppure quantità enormi, rimanendo A.D.I. obbligata a mantenere a disposizione del committente la struttura organizzativa potenzialmente necessaria a far fronte ad ogni impegno.
Seppure non sussiste un divieto di configurare una siffatta obbligazione, occorre che la volontà delle parti sia espressa inequivocabilmente in tal senso: manifestazione di volontà che, nella fattispecie manca.
I listini prezzi non possono essere valutati altro per quel che sono, ovvero l'indicazione di prezzi che saranno applicati per ogni futura commessa avente ad oggetto quanto ivi previsto, fermo restando che,
pagina 2 di 5 ogni commessa dev'essere proposta ed accettata nella sua individualità (come peraltro avvenuto nel corso del rapporto, attraverso distinte commesse, ognuna con specifiche caratteristiche e tempi di fornitura suoi propri e distinte fatturazioni) e come confermato dal teste indotto dallo stesso appellante,
(suo agente di zona), riguardo alla commessa e ma emblematico del modo Tes_1 Pt_2 Per_1
con cui le parti hanno svolto il loro rapporto.
Secondo motivo: Sulla decadenza dall'eccezione di vizi e difetti.
ha chiesto il risarcimento dei danni per pretesi vizi di tre commesse: e Pt_1 Pt_3 Pt_4 Pt_5
Il primo giudice ha considerato tempestiva solo la denuncia , escludendo che le contestazioni Pt_4
mosse con pec in data 17 gennaio 2017 fossero sufficientemente analitiche da configurare un valido atto interruttivo.
L'appellante evidenzia che il primo giudice non ha per nulla considerato una mail risalente al 5 dicembre 2016 del seguente tenore :” ..Vi segnalo quanto convenuto:
*Rif. Romele: completamento scorrevole con consegna in cantiere e posa (taglio errato profili). Dette operazioni saranno effettuate entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento delle due barre riordinate, da parte dell'azienda o chi per essa, comunque il tutto sarà dato in opera tassativamente entro CP_4
e non oltre il 15.12.2016.
‐ *Rif. Ridolfi: completamento no. 2 vetrate e posa in opera (merce tutta presso officina CP_5
Dette operazioni saranno effettuate in due tempi: trasformazione ed assemblaggio di entrambe le Cont
vetrate con approntamento delle eventuali lamiere di finitura ed appoggio, entro e non oltre il
20.12.2016, mentre la posa potrà essere effettuata, salvo possibilità di anticiparla, dalla stessa ra il Cont
09.01.2017 ed il 12.01.2017. Viene data facoltà alla stessa di provvedere al ritiro presso la ditta Pt_1
Adi di detti manufatti e provvedere direttamente alla posa, qualora i tempi della posa, su esposti, non fossero accettabili.”
Ora, riguardo alla fornitura sebbene si faccia riferimento a errori di taglio (dei profili) si invita Pt_3
a rimediare all'errore entro cinque giorni, senza alcuna altra richiesta, e non è contestato che CP_1
l'appaltatrice abbia provveduto nei termini, completando l'appalto: per il che neppure si può ipotizzare l'esistenza di vizi della cosa fornita al termine del contratto.
Nè emerge chiaramente la contestazione di alcun vizio imputato ad nella lettera del 2 maggio CP_1
2017 con cui la signora ha contattato la eccependo problemi (vizi e/o difetti) nella Pt_3 Pt_1
fornitura e tantomeno nella conseguente comunicazione del signor (agente ) ad Tes_1 Pt_1 Contr
nella quale più che altro si chiedono lumi per cercare di capire cosa lamenti la signora Pt_3
lasciando trasparire l'idea che le doglianze siano del tutto infondate.
pagina 3 di 5 Quanto alla fornitura Ridolfi, nella mail del 15 dicembre, non si scorge neppure l'ombra di una contestazione di vizi, mentre nella comunicazione del 17 gennaio 2017, si accenna alla posa in opera di due vetrate ed al rifacimento di un'anta per materiale difettoso senza indicare quali sarebbero i vizi imputabili alla appaltatrice.
La decisione del Tribunale deve quindi condividersi.
Terzo motivo: Sulle commesse in essere al momento del recesso.
Questo motivo presuppone l'accertamento di un unico contratto di appalto e pertanto è diretto a far accertare dei danni che sarebbero conseguiti a e consistenti nei maggiori costi sostenuti dalla Pt_1
stessa, per essersi rivolta alla sua stessa casa madre FR S.A. (società svizzera) per l'esecuzione della fornitura.
E' evidente che essendo escluso l'unico appalto e non essendo stata fornita prova della conclusione di appalti singoli per le forniture in discorso, nulla può essere imputato ad CP_1
Quarto motivo: Sul risarcimento conseguente a illegittimo recesso.
Non sussistendo, per i motivi già detti alcun illegittimo recesso, non v'è luogo di discutere di risarcimenti.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
respinge l'appello, condanna alle spese dell'appellante, che liquida in euro 3.966,00 oltre 15% SG cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 273 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 24 marzo 2025 e promossa
DA
con l'Avv. CONCOREGGI ANNA VICOLO S. Parte_1 P.IVA_1
CHIARA, 3 VARESE
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
LUZI MI VIA PORTA TORRICELLA, 11 OL NO .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno 562/2022 12/09/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 ha opposto il decreto ingiuntivo mossole da lamentando danni conseguenti ad Parte_1 CP_1
illegittimo recesso dal contratto di appalto in essere e da vizi nelle opere eseguite dall'opposta; CP_1
costituendosi ha insistito nelle pretese, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale ha così deciso:
In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro. 10.238,22 oltre interessi dalla domanda al saldo. Compensa, integralmente tra le parti le spese di lite.
Ha proposto tempestivo appello;
si è costituito l'appellato resistendo. Pt_1
Primo motivo: Erronea e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ, , dell'art. 2729 cod. civ., nonché degli artt. 1664 ss cc e dell'art. 115 cpc . Errata valutazione delle risultanze di causa.
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe errato ritenendo sussistente tra le parti non un unitario contratto di appalto ma singoli contratti, con conseguente legittimità del recesso di A.D.I.
Tale conclusione a parere di collide con le risultanze processuali ed in particolare dai listini Pt_1
prezzi convenuti dalle parti e dalla stessa comunicazione di recesso nella quale si legge : “La CP_2
è nelle condizioni di poter effettuare c/lavorazioni posa in opera, assistenza tecnica, CP_3
trasporto , controllo merce e conto deposito di commesse”.
Da tali documenti dunque si dovrebbe evincere che le parti vollero concludere un unico contratto di appalto, che non attribuisce all'appaltatore il diritto di recedere.
La Corte non condivide tale tesi.
Per poter configurare un unico contratto di appalto occorrerebbe la manifestazione di volontà delle parti non solo relativa al prezzo delle singole lavorazioni, ma anche la specificazione e condivisione delle quantità da realizzare.
Mancando tale elemento, l'oggetto del contratto rimane indeterminato e seguendo la tesi dell'appellante si potrebbe ritenere che si sia obbligata a fornire tutte le opere che il committente CP_1
avesse deciso di commissionare, peraltro senza determinazione di tempo.
Con la conseguenza, incongrua, per cui avrebbe potuto a suo esclusivo arbitrio, ordinare nulla Pt_1
oppure quantità enormi, rimanendo A.D.I. obbligata a mantenere a disposizione del committente la struttura organizzativa potenzialmente necessaria a far fronte ad ogni impegno.
Seppure non sussiste un divieto di configurare una siffatta obbligazione, occorre che la volontà delle parti sia espressa inequivocabilmente in tal senso: manifestazione di volontà che, nella fattispecie manca.
I listini prezzi non possono essere valutati altro per quel che sono, ovvero l'indicazione di prezzi che saranno applicati per ogni futura commessa avente ad oggetto quanto ivi previsto, fermo restando che,
pagina 2 di 5 ogni commessa dev'essere proposta ed accettata nella sua individualità (come peraltro avvenuto nel corso del rapporto, attraverso distinte commesse, ognuna con specifiche caratteristiche e tempi di fornitura suoi propri e distinte fatturazioni) e come confermato dal teste indotto dallo stesso appellante,
(suo agente di zona), riguardo alla commessa e ma emblematico del modo Tes_1 Pt_2 Per_1
con cui le parti hanno svolto il loro rapporto.
Secondo motivo: Sulla decadenza dall'eccezione di vizi e difetti.
ha chiesto il risarcimento dei danni per pretesi vizi di tre commesse: e Pt_1 Pt_3 Pt_4 Pt_5
Il primo giudice ha considerato tempestiva solo la denuncia , escludendo che le contestazioni Pt_4
mosse con pec in data 17 gennaio 2017 fossero sufficientemente analitiche da configurare un valido atto interruttivo.
L'appellante evidenzia che il primo giudice non ha per nulla considerato una mail risalente al 5 dicembre 2016 del seguente tenore :” ..Vi segnalo quanto convenuto:
*Rif. Romele: completamento scorrevole con consegna in cantiere e posa (taglio errato profili). Dette operazioni saranno effettuate entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento delle due barre riordinate, da parte dell'azienda o chi per essa, comunque il tutto sarà dato in opera tassativamente entro CP_4
e non oltre il 15.12.2016.
‐ *Rif. Ridolfi: completamento no. 2 vetrate e posa in opera (merce tutta presso officina CP_5
Dette operazioni saranno effettuate in due tempi: trasformazione ed assemblaggio di entrambe le Cont
vetrate con approntamento delle eventuali lamiere di finitura ed appoggio, entro e non oltre il
20.12.2016, mentre la posa potrà essere effettuata, salvo possibilità di anticiparla, dalla stessa ra il Cont
09.01.2017 ed il 12.01.2017. Viene data facoltà alla stessa di provvedere al ritiro presso la ditta Pt_1
Adi di detti manufatti e provvedere direttamente alla posa, qualora i tempi della posa, su esposti, non fossero accettabili.”
Ora, riguardo alla fornitura sebbene si faccia riferimento a errori di taglio (dei profili) si invita Pt_3
a rimediare all'errore entro cinque giorni, senza alcuna altra richiesta, e non è contestato che CP_1
l'appaltatrice abbia provveduto nei termini, completando l'appalto: per il che neppure si può ipotizzare l'esistenza di vizi della cosa fornita al termine del contratto.
Nè emerge chiaramente la contestazione di alcun vizio imputato ad nella lettera del 2 maggio CP_1
2017 con cui la signora ha contattato la eccependo problemi (vizi e/o difetti) nella Pt_3 Pt_1
fornitura e tantomeno nella conseguente comunicazione del signor (agente ) ad Tes_1 Pt_1 Contr
nella quale più che altro si chiedono lumi per cercare di capire cosa lamenti la signora Pt_3
lasciando trasparire l'idea che le doglianze siano del tutto infondate.
pagina 3 di 5 Quanto alla fornitura Ridolfi, nella mail del 15 dicembre, non si scorge neppure l'ombra di una contestazione di vizi, mentre nella comunicazione del 17 gennaio 2017, si accenna alla posa in opera di due vetrate ed al rifacimento di un'anta per materiale difettoso senza indicare quali sarebbero i vizi imputabili alla appaltatrice.
La decisione del Tribunale deve quindi condividersi.
Terzo motivo: Sulle commesse in essere al momento del recesso.
Questo motivo presuppone l'accertamento di un unico contratto di appalto e pertanto è diretto a far accertare dei danni che sarebbero conseguiti a e consistenti nei maggiori costi sostenuti dalla Pt_1
stessa, per essersi rivolta alla sua stessa casa madre FR S.A. (società svizzera) per l'esecuzione della fornitura.
E' evidente che essendo escluso l'unico appalto e non essendo stata fornita prova della conclusione di appalti singoli per le forniture in discorso, nulla può essere imputato ad CP_1
Quarto motivo: Sul risarcimento conseguente a illegittimo recesso.
Non sussistendo, per i motivi già detti alcun illegittimo recesso, non v'è luogo di discutere di risarcimenti.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
respinge l'appello, condanna alle spese dell'appellante, che liquida in euro 3.966,00 oltre 15% SG cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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