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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente
Dott. Elena Gelato consigliere rel.
Dott. Enrico Colognesi consigliere riunita in camera di consiglio, all'udienza del 2 aprile 2025 ha pronunciato al seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3708 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e pendente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vannicelli per delega in atti
[...] appellante
E
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Barbara Battistella giusta procura in atti appellata
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, conclusioni da intendere qui richiamate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il signor ha impugnato la sentenza n. 3134/2021 Parte_2 emessa dal Tribunale di Roma, con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso le determinazioni dirigenziali nn. 97184015311 e 97183015344 emesse in suo danno da
[...] , di rigetto dell'opposizione al sequestro proposta in via amministrativa e CP_1 conseguentemente confisca di 59 tele pittoriche dallo stesso realizzate.
L'appellante ha reso noto:
-di esercitare da 26 anni il mestiere di pittore, ritrattista e caricaturista, realizzando e vendendo le proprie opere nelle piazze più esclusive di CP_1
-di essere stato regolarmente iscritto all'albo dei pittori/ ritrattisti/caricaturisti del Municipio I di Roma Centro Storico e di avere poi ottenuto, con delibera n. 2443 del 17 settembre 2002, regolare concessione demaniale in Piazza Trinità dei Monti per una superficie di due metri quadri, con validità dal 19 settembre 2002 al 18 settembre 2004;
- di avere medio tempore presentato istanza di rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico, che era stata negata a fronte della mancanza di regolamentazione da parte del CP_2
[...]
- di avere promosso ricorso al TAR del Lazio contro il provvedimento di diniego di concessione, giudizio nel cui ambito era stato emesso provvedimento di sospensione cautelare, non avendo il ancora adottato il regolamento recante individuazione dei criteri e delle CP_2 modalità per il rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico per ritrattisti e caricaturisti;
-che a seguito dell'emanazione del bando per il rilascio delle nuove concessioni, il ricorrente aveva presentato regolare istanza di istanza di partecipazione al concorso entro il prescritto termine del 25 settembre 2018;
-che nelle more della pubblicazione della graduatoria, come espressamente riconosciuto da una pronuncia resa in suo favore dal Tribunale di Roma, lo stesso era legittimato ad esercitare la propria attività;
- che infine, in data 5.9.2019 (successiva al sequestro), lo stesso appellante aveva conseguito il richiesto titolo concessorio.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha addotto l'erroneità della pronuncia sulla base dei seguenti motivi.
Con il primo motivo ha censurato la pronuncia per errata applicazione ed interpretazione di legge, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti.
A tal fine ha evidenziato come la previsione di cui all'art. 4 del d.lgs. 114/1998, che il primo
Giudice aveva ritenuto applicabile alle sole ipotesi di vendita di opere d'arte o dell'ingegno eseguita in forma occasionale e non imprenditoriale, non prevedesse alcuna distinzione tra esercizio del commercio di opere dell'ingegno in via occasionale o professionale, talché in tutti i casi di vendita di opere d'arte non era applicabile il decreto legislativo suddetto.
Per quanto necessario ha evidenziato come, volendo in ipotesi seguire il ragionamento del
Tribunale, nel caso di specie non fosse prospettabile l'esercizio di un'attività imprenditoriale di vendita di opere d'arte, posto che il signor aveva esposto opere d'arte dallo stesso CP_3 create e non già venduto opere altrui, di modo che la relativa attività, seppure fonte di reddito, non poteva ritenersi “imprenditoriale”, prevalendo la componente artistica su quella commerciale.
Con il secondo motivo ha lamentato la nullità della pronuncia per contrasto di giudicati.
Allo scopo ha evidenziato come altro Giudice del Tribunale di Roma, in una fattispecie identica a quella oggetto del gravame, avesse correttamente ritenuto applicabile la deroga di cui all'art. 4 del d.l. 114/98.
Sotto altro profilo ha evidenziato come il primo Giudice avesse omesso di indicare le ragioni per le quali si era discostato dalle statuizioni rese dal Tar del Lazio e dal Tribunale di Roma in favore dello stesso appellante, in forza delle quale il sig. per effetto dell'accoglimento CP_3 della domanda di sospensione cautelare del provvedimento di rigetto del rilascio di nuova concessione, era stato ritenuto legittimato a proseguire l'esercizio dell'attività di pittore, ritrattista e caricaturista nel territorio di fino alla pubblicazione della nuova graduatoria. CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appellante ha richiesto, in riforma della pronuncia di primo grado, l'accoglimento dell'opposizione ed il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente condanna dell'Amministrazione alla restituzione immediata dei beni confiscati. si è costituita contestando il fondamento del gravame. CP_1
L'appellata ha addotto come fosse a suo avviso corretta l'interpretazione della normativa effettuata dal primo Giudice, secondo cui la nozione di esposizione e vendita di opere dell'ingegno era da intendere limitata alle sole ipotesi in cui le stesse fossero meramente occasionali e comunque prive dei connotati della professionalità ed abitualità, considerato che nell'opposta ipotesi di esercizio di attività imprenditoriale era imprescindibile l'applicazione del d.lgs. 114/98 a garanzia della concorrenza, del pluralismo e del decoro dei luoghi in cui viene esercitata.
Su tali presupposti ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_1 A seguito della nomina di un nuovo giudice relatore, la causa è stata decisa all'udienza del 2 aprile 2025 mediante pronuncia della sentenza.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Ciò in ragione dei dirimenti motivi dedotti dall'appellante, entrambi fondati.
L'art. 4 del d.lgs. 114/98 prevede testualmente: “il presente decreto non si applica… a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico”.
La norma è di chiara interpretazione, se si considera che il disposto di legge non contempla alcuna distinzione circa la modalità (occasionale o abituale ovvero imprenditoriale) della vendita di proprie opere d'arte e di opere creative dell'ingegno.
Date queste premesse, non è autorizzata alcuna differenziazione sul punto, dovendo in tutti i casi di vendita di proprie opere d'arte o dell'ingegno essere esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. 114/98 (compresa per quanto qui interessi la previsione della confisca delle merci nel caso di eventuale illegittimo esercizio dell'attività).
La conclusione è del resto consona con la stessa ratio sottesa all'impianto della normativa in oggetto, che al precedente comma 1 dello stesso art. 4 definisce “per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende… direttamente al consumatore finale”, con ciò rendendo evidente la riferibilità della disciplina alle ipotesi di acquisto e successiva rivendita di beni prodotti da terzi e non invece alla vendita di opere d'arte o dell'ingegno di propria realizzazione (quali che siano le modalità in cui la vendita si realizza, se cioè in modo occasionale o professionale).
Per quanto necessario, a rendere necessario l'accoglimento dell'appello soccorre il secondo motivo, anch'esso fondato.
Risulta infatti dalla documentazione in atti l'accertamento, con pronuncia passata in giudicato
(il dato, affermato dall'odierno appellante, non risulta contestato dall'appellata, talché deve ritenersi pacifico), del diritto del signor a proseguire l'attività di vendita nelle more CP_3 dell'emanazione della nuova graduatoria, che pacificamente è stata pubblicata (peraltro con esito positivo per l'odierno appellante) in epoca successiva al sequestro.
Il Tribunale di Roma, in una precedente controversia tra le parti si era invero in questi termini espresso: “Fondato appare, invece, il motivo attinente all'insussistenza dei presupposti per disporre il sequestro
e la successiva confisca obbligatoria dell'attrezzatura e della merce ex art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 114/1998. Ed invero: i) l'ordinanza del Tar Lazio n. 1596/2010 del 13.4.2010 ha accolto la domanda cautelare avanzata da nell'ambito del giudizio promosso avverso il provvedimento di diniego del rinnovo della Pt_1 concessione di occupazione di suolo pubblico per l'attività di ritrattista e caricaturista, “non avendo ancora il
Comune di adottato il regolamento recante individuazione dei criteri e delle modalità per il rilascio di CP_1 concessioni di occupazione di suolo pubblico per ritrattisti e caricaturisti, come previsto dalla delibera di Giunta
Comunale n. 40 del 2007” (doc. 4 all. ricorso); ii) l'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 21 del
2.5.2017, ha approvato il nuovo regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di che prevede l'indizione di una procedura selettiva con apposito avviso CP_1 pubblico, che si conclude con approvazione della graduatoria e rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico (artt. 5 e ss.), stabilendo al punto 2 “di fare salva, conseguentemente all'adozione del regolamento in esame e nelle more dell'espletamento della procedura selettiva ivi prevista, la potestà dei municipi a rilasciare concessioni di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di pittore, ritrattista e caricaturista a favore di soggetti in possesso dei previgenti requisiti oggettivi e soggettivi, la cui durata non ecceda, in ogni caso, la data di approvazione della nuova graduatoria degli aventi diritto” (doc. 6); iii) il ricorrente ha presentato in data
24.5.2017 richiesta di concessione per la prosecuzione della sua attività di pittore, ritrattista, caricaturista, perché in possesso dei requisiti indicati nel nuovo regolamento (doc. 5); iv) sebbene vi sia stata l'adozione del regolamento,
i criteri e le modalità di scelta degli operatori del settore possono ritenersi determinati soltanto in astratto, essendo richiesta, per la loro concreta attuazione, il bando per le nuove assegnazioni e l'approvazione della graduatoria definitiva;
ne discende che, nelle more, il ricorrente è legittimato alla prosecuzione della sua attività, in forza dell'ordinanza Tar n. 1596/2010” (si rimanda al doc. 6 di parte appellante).
Ebbene, a fronte di un simile accertamento, di cui come detto non è controversa la definitività, non avrebbe potuto procedere al sequestro ed alla successiva confisca delle merci CP_1 esposte per la vendita dall'odierno appellante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello, la determinazione dirigenziale n. 97183015344, con la quale è stata disposta la confisca delle opere pittoriche già oggetto di sequestro, deve essere revocata, con conseguente necessità di restituzione all'appellante dei relativi beni.
Resta invece assorbita ogni considerazione in ordine alla pregressa determinazione dirigenziale n. 97184015311 recante il rigetto dell'opposizione al sequestro svolta in sede amministrativa, trattandosi di atto endoprocedimentale, poi assorbito nel successivo provvedimento di confisca.
La pronuncia sulle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza (da ritenere nella sostanza integrale) di CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di secondo grado rubricato al n. 3809/2021 R.G., ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata pronuncia, revoca la determinazione dirigenziale n. 97183015344, ordinando a di provvedere alla restituzione CP_1 all'appellante delle 59 opere d'arte oggetto di confisca;
- condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, CP_1 quanto al giudizio di primo grado, in euro 2.000,00 e, quanto al giudizio d'appello, in euro
2.500,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 2 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
n. 3708 2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente
Dott. Elena Gelato consigliere rel.
Dott. Enrico Colognesi consigliere riunita in camera di consiglio, all'udienza del 2 aprile 2025 ha pronunciato al seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3708 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e pendente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vannicelli per delega in atti
[...] appellante
E
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Barbara Battistella giusta procura in atti appellata
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, conclusioni da intendere qui richiamate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il signor ha impugnato la sentenza n. 3134/2021 Parte_2 emessa dal Tribunale di Roma, con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso le determinazioni dirigenziali nn. 97184015311 e 97183015344 emesse in suo danno da
[...] , di rigetto dell'opposizione al sequestro proposta in via amministrativa e CP_1 conseguentemente confisca di 59 tele pittoriche dallo stesso realizzate.
L'appellante ha reso noto:
-di esercitare da 26 anni il mestiere di pittore, ritrattista e caricaturista, realizzando e vendendo le proprie opere nelle piazze più esclusive di CP_1
-di essere stato regolarmente iscritto all'albo dei pittori/ ritrattisti/caricaturisti del Municipio I di Roma Centro Storico e di avere poi ottenuto, con delibera n. 2443 del 17 settembre 2002, regolare concessione demaniale in Piazza Trinità dei Monti per una superficie di due metri quadri, con validità dal 19 settembre 2002 al 18 settembre 2004;
- di avere medio tempore presentato istanza di rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico, che era stata negata a fronte della mancanza di regolamentazione da parte del CP_2
[...]
- di avere promosso ricorso al TAR del Lazio contro il provvedimento di diniego di concessione, giudizio nel cui ambito era stato emesso provvedimento di sospensione cautelare, non avendo il ancora adottato il regolamento recante individuazione dei criteri e delle CP_2 modalità per il rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico per ritrattisti e caricaturisti;
-che a seguito dell'emanazione del bando per il rilascio delle nuove concessioni, il ricorrente aveva presentato regolare istanza di istanza di partecipazione al concorso entro il prescritto termine del 25 settembre 2018;
-che nelle more della pubblicazione della graduatoria, come espressamente riconosciuto da una pronuncia resa in suo favore dal Tribunale di Roma, lo stesso era legittimato ad esercitare la propria attività;
- che infine, in data 5.9.2019 (successiva al sequestro), lo stesso appellante aveva conseguito il richiesto titolo concessorio.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha addotto l'erroneità della pronuncia sulla base dei seguenti motivi.
Con il primo motivo ha censurato la pronuncia per errata applicazione ed interpretazione di legge, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti.
A tal fine ha evidenziato come la previsione di cui all'art. 4 del d.lgs. 114/1998, che il primo
Giudice aveva ritenuto applicabile alle sole ipotesi di vendita di opere d'arte o dell'ingegno eseguita in forma occasionale e non imprenditoriale, non prevedesse alcuna distinzione tra esercizio del commercio di opere dell'ingegno in via occasionale o professionale, talché in tutti i casi di vendita di opere d'arte non era applicabile il decreto legislativo suddetto.
Per quanto necessario ha evidenziato come, volendo in ipotesi seguire il ragionamento del
Tribunale, nel caso di specie non fosse prospettabile l'esercizio di un'attività imprenditoriale di vendita di opere d'arte, posto che il signor aveva esposto opere d'arte dallo stesso CP_3 create e non già venduto opere altrui, di modo che la relativa attività, seppure fonte di reddito, non poteva ritenersi “imprenditoriale”, prevalendo la componente artistica su quella commerciale.
Con il secondo motivo ha lamentato la nullità della pronuncia per contrasto di giudicati.
Allo scopo ha evidenziato come altro Giudice del Tribunale di Roma, in una fattispecie identica a quella oggetto del gravame, avesse correttamente ritenuto applicabile la deroga di cui all'art. 4 del d.l. 114/98.
Sotto altro profilo ha evidenziato come il primo Giudice avesse omesso di indicare le ragioni per le quali si era discostato dalle statuizioni rese dal Tar del Lazio e dal Tribunale di Roma in favore dello stesso appellante, in forza delle quale il sig. per effetto dell'accoglimento CP_3 della domanda di sospensione cautelare del provvedimento di rigetto del rilascio di nuova concessione, era stato ritenuto legittimato a proseguire l'esercizio dell'attività di pittore, ritrattista e caricaturista nel territorio di fino alla pubblicazione della nuova graduatoria. CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appellante ha richiesto, in riforma della pronuncia di primo grado, l'accoglimento dell'opposizione ed il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente condanna dell'Amministrazione alla restituzione immediata dei beni confiscati. si è costituita contestando il fondamento del gravame. CP_1
L'appellata ha addotto come fosse a suo avviso corretta l'interpretazione della normativa effettuata dal primo Giudice, secondo cui la nozione di esposizione e vendita di opere dell'ingegno era da intendere limitata alle sole ipotesi in cui le stesse fossero meramente occasionali e comunque prive dei connotati della professionalità ed abitualità, considerato che nell'opposta ipotesi di esercizio di attività imprenditoriale era imprescindibile l'applicazione del d.lgs. 114/98 a garanzia della concorrenza, del pluralismo e del decoro dei luoghi in cui viene esercitata.
Su tali presupposti ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_1 A seguito della nomina di un nuovo giudice relatore, la causa è stata decisa all'udienza del 2 aprile 2025 mediante pronuncia della sentenza.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Ciò in ragione dei dirimenti motivi dedotti dall'appellante, entrambi fondati.
L'art. 4 del d.lgs. 114/98 prevede testualmente: “il presente decreto non si applica… a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico”.
La norma è di chiara interpretazione, se si considera che il disposto di legge non contempla alcuna distinzione circa la modalità (occasionale o abituale ovvero imprenditoriale) della vendita di proprie opere d'arte e di opere creative dell'ingegno.
Date queste premesse, non è autorizzata alcuna differenziazione sul punto, dovendo in tutti i casi di vendita di proprie opere d'arte o dell'ingegno essere esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. 114/98 (compresa per quanto qui interessi la previsione della confisca delle merci nel caso di eventuale illegittimo esercizio dell'attività).
La conclusione è del resto consona con la stessa ratio sottesa all'impianto della normativa in oggetto, che al precedente comma 1 dello stesso art. 4 definisce “per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende… direttamente al consumatore finale”, con ciò rendendo evidente la riferibilità della disciplina alle ipotesi di acquisto e successiva rivendita di beni prodotti da terzi e non invece alla vendita di opere d'arte o dell'ingegno di propria realizzazione (quali che siano le modalità in cui la vendita si realizza, se cioè in modo occasionale o professionale).
Per quanto necessario, a rendere necessario l'accoglimento dell'appello soccorre il secondo motivo, anch'esso fondato.
Risulta infatti dalla documentazione in atti l'accertamento, con pronuncia passata in giudicato
(il dato, affermato dall'odierno appellante, non risulta contestato dall'appellata, talché deve ritenersi pacifico), del diritto del signor a proseguire l'attività di vendita nelle more CP_3 dell'emanazione della nuova graduatoria, che pacificamente è stata pubblicata (peraltro con esito positivo per l'odierno appellante) in epoca successiva al sequestro.
Il Tribunale di Roma, in una precedente controversia tra le parti si era invero in questi termini espresso: “Fondato appare, invece, il motivo attinente all'insussistenza dei presupposti per disporre il sequestro
e la successiva confisca obbligatoria dell'attrezzatura e della merce ex art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 114/1998. Ed invero: i) l'ordinanza del Tar Lazio n. 1596/2010 del 13.4.2010 ha accolto la domanda cautelare avanzata da nell'ambito del giudizio promosso avverso il provvedimento di diniego del rinnovo della Pt_1 concessione di occupazione di suolo pubblico per l'attività di ritrattista e caricaturista, “non avendo ancora il
Comune di adottato il regolamento recante individuazione dei criteri e delle modalità per il rilascio di CP_1 concessioni di occupazione di suolo pubblico per ritrattisti e caricaturisti, come previsto dalla delibera di Giunta
Comunale n. 40 del 2007” (doc. 4 all. ricorso); ii) l'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 21 del
2.5.2017, ha approvato il nuovo regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di che prevede l'indizione di una procedura selettiva con apposito avviso CP_1 pubblico, che si conclude con approvazione della graduatoria e rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico (artt. 5 e ss.), stabilendo al punto 2 “di fare salva, conseguentemente all'adozione del regolamento in esame e nelle more dell'espletamento della procedura selettiva ivi prevista, la potestà dei municipi a rilasciare concessioni di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di pittore, ritrattista e caricaturista a favore di soggetti in possesso dei previgenti requisiti oggettivi e soggettivi, la cui durata non ecceda, in ogni caso, la data di approvazione della nuova graduatoria degli aventi diritto” (doc. 6); iii) il ricorrente ha presentato in data
24.5.2017 richiesta di concessione per la prosecuzione della sua attività di pittore, ritrattista, caricaturista, perché in possesso dei requisiti indicati nel nuovo regolamento (doc. 5); iv) sebbene vi sia stata l'adozione del regolamento,
i criteri e le modalità di scelta degli operatori del settore possono ritenersi determinati soltanto in astratto, essendo richiesta, per la loro concreta attuazione, il bando per le nuove assegnazioni e l'approvazione della graduatoria definitiva;
ne discende che, nelle more, il ricorrente è legittimato alla prosecuzione della sua attività, in forza dell'ordinanza Tar n. 1596/2010” (si rimanda al doc. 6 di parte appellante).
Ebbene, a fronte di un simile accertamento, di cui come detto non è controversa la definitività, non avrebbe potuto procedere al sequestro ed alla successiva confisca delle merci CP_1 esposte per la vendita dall'odierno appellante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello, la determinazione dirigenziale n. 97183015344, con la quale è stata disposta la confisca delle opere pittoriche già oggetto di sequestro, deve essere revocata, con conseguente necessità di restituzione all'appellante dei relativi beni.
Resta invece assorbita ogni considerazione in ordine alla pregressa determinazione dirigenziale n. 97184015311 recante il rigetto dell'opposizione al sequestro svolta in sede amministrativa, trattandosi di atto endoprocedimentale, poi assorbito nel successivo provvedimento di confisca.
La pronuncia sulle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza (da ritenere nella sostanza integrale) di CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di secondo grado rubricato al n. 3809/2021 R.G., ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata pronuncia, revoca la determinazione dirigenziale n. 97183015344, ordinando a di provvedere alla restituzione CP_1 all'appellante delle 59 opere d'arte oggetto di confisca;
- condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, CP_1 quanto al giudizio di primo grado, in euro 2.000,00 e, quanto al giudizio d'appello, in euro
2.500,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 2 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
n. 3708 2021